DOTT.
GIUSEPPE MARINO |
E-mail: info@studiomarino.it |
IMPOSTE DIRETTE
L'IRES
LA RIFORMA TRIBUTARIA – LA NUOVA IRES
IL NUOVO REGIME DEI DIVIDENDI
l Dlgs 344/2003 in attuazione della legge 7/4/2003 n.80 con decorrenza 1/1/2004 ha istituito l'IRES, che manda in pensione definitivamente l'Irpeg......
Ma cosa cambia sostanzialmente? Lo spirito della riforma e’ stato quello di alleggerire il carico fiscale sulle società di capitali riducendo dal 36% (IRPEG) al 33% (IRES), ma nel contempo ha di fatto aumentato la tassazione a carico dei soci, quindi della persone fisiche, ottenendo praticamente un effetto di incentivazione alla non distribuzione e quindi al reinvestimento.
Il principio del divieto di doppia imposizione in virtu’ del quale lo stesso reddito non puo’ essere assoggettato alla stessa tipologia d’imposta, nella fattispecie il dividendo societario non poteva essere soggetto a 2 imposte personali IRPEG E IRPEF, per cui veniva riconosciuto un credito d’imposta pari a 9/16 (56,25%), che di fatto riazzerava la tassazione e la rimetteva l’imponibile nell’imponibile irpef.
Con il decreto Ires si e’ passato dal regime di imputation system (del credito d’imposta) a quello dell’esenzione.
Fino a qui niente di anomalo, ma studiando bene la normativa si evince chiaramente che questa esenzione e’ parziale (95%, 60%..) violando palesemente il principio della doppia imposizione e penalizzando enormemente la distribuzione degli utili.
Vorrei soffermarmi sul principio della doppia imposizione, che sancito gia’ con la riforma tributaria del 1973, costituisce a mio avviso un’importante corollario del diritto tributario a cui non si puo’ sfuggire.
Tale principio in sostanza stabilisce che uno stesso reddito non puo’ essere soggetto due volte a tassazione dalla stessa tipologia di imposta (nel vecchio ordinamento IRPEG e IRPEF erano entrambe imposte personali).
Tale principio e’ gia stato violato quando l’irpeg passo’ dal 36 al 37% e il credito d’imposta (che aveva la funzione di evitare la doppia imposizione) non fu’ adeguato generando una doppia imposizione dell’1%.
Con la riforma attuale, questa doppia imposizione varia spaziando tra il 5% il 40% e addirittura il 100%.
Questo e’ molto grave, perche’ dimostra una totale mancanza di coordinamento normativo causata da un’incessante ricerca di gettito.
Staremo a vedere sia a livello dottrinale sia a livello giurisprudenziale l’evolversi della problematica, la cui validità e’ legata all’esatto inquadramento dell’IRES( nuova Irpeg) e della futura IRE (nuova Irpef) dipenderà dall’inqudramento delle due imposte nella stessa categoria impositiva.
Il primo problema che gli operatori si sono posti e’ quello del trattamento dei dividendi maturati prima del 1/1/2004 e non ancora distribuiti.
Per i dividendi la cui distribuzione e’ deliberata entro il 30/09/2003 spetta il credito d’imposta pieno 56,25% (9/16), i dividendi la cui distribuzione e’ deliberata dopo il 30/09/2003 fino al 31/12/2003 il credito d’imposta spetta in misura ridotta del 51,51%.
Per i dividendi la cui distribuzione viene deliberata dal 1/1/2004 in poi, entra in vigore la nuova normativa e non spetta alcun credito d’imposta. (rif. DL 269/2003).
Dal 1/1/2004 quindi entra in vigore il nuovo regime dei dividendi, che da un lato amplia il suo significato inglobando anche le associazioni in partecipazione ed altri strumenti finanziari come ad esempio gli interessi su prestiti effettuati dai soci eccedenti i limiti della thin capitalitation e dall’altro assoggetta i dividendi al nuovo regime dell’esenzione.
La regola generale e’ che i dividendi sono esenti nella misura del 95% per cui solo il 5% e’ assoggettato a tassazione.
Tale regola a mio avviso già di per se va a violare il principio della doppia imposizione.
Vediamo pero’ di comprendere meglio la normativa illustrando dettagliatamente le fattispecie previste dal legislatore.
Dobbiamo distinguere due grandi gruppi di percettori dei dividendi:
SOGGETTI IRES (SOCIETA’ DI CAPITALI)
Per i soggetti Ires che percepiscono dividendi si applica la regola generale:
I dividendi sono esenti nella misura del 95% per cui solo il 5% e’ assoggettato a tassazione.
ALTRI SOGGETTI
Tutti gli altri soggetti dobbiamo distinguerli a loro volta in altri due grandi gruppi:
PERCETTORI DI DIVIDENDI PERCEPITI NELL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA
Per questi soggetti, l’esenzione e’ limitata al 60%, per cui il 40% e’ soggetto a tassazione come componente positivo imponibile nel reddito d’impresa.
PERCETTORI DIVIDENDI NON PERCEPITI NELL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA
Quest’ultimo gruppo e’ a sua volta suddiviso in:
DIVIDENDI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
Per partecipazione qualificata s’intende Percentuale di diritti di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria superiore al 20% ovvero percentuale di partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25% (è sufficiente il superamento di uno dei due limiti). Per i titoli negoziati in mercati regolamentati le predette percentuali sono rispettivamente del 2% e del 5%.
Per questa fattispecie
si applica l’esenzione del 60% e il restante 40% va tassato
come componente positivo imponibile nel reddito d’impresa.
DIVIDENDI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
Per partecipazione non qualificata s’intende Percentuale di diritti di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria non superiore al 20% ovvero partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 25%. Per i titoli negoziati in mercati regolamentati le predette percentuali sono rispettivamente del 2% e del 5%.
Questi dividendi invece sono integralmente imponibili senza esenzione pero’ sono soggette ad una ritenuta d’imposta del 12,50%
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