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Imposte Dirette
Ultimo aggiornamento 28/12/2007
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

IMPOSTE DIRETTE

1.IRES (IRPEG) - 2.IRE (IRPEF) - 3.IRAP

PREMESSA

Prima di analizzare le imposte dirette, cerchiamo di chiarire alcuni concetti di base. I tributi si suddividono in Imposte, tasse e contributi, per imposta intendiamo qualsiasi prelievo coattivo , per Tassa il corrispettivo per ricevere  un servizio e contributo un corrispettivo coattivo per un servizio, quest'ultimo ha le caratteristiche sia dell'imposta (obbligatorietà) sia della tassa (si riceve un servizio in cambio, nella fattispecie la pensione).

Le imposte si suddividono poi, in imposte dirette e imposte indirette, le imposte dirette colpiscono l ricchezza nel momento in cui viene prodotto (reddito), mentre le imposte indirette, colpiscono la ricchezza nel momento i cui viene spesa (trasferimenti, acquisti).

Le imposte dirette si suddividono in Ire (Irpef), imposta sulle persone fisicheIres (Irpeg) imposta sulle società  persone giuridiche e Irap (imposta regionale sulle attività produttive).

Si rammenta, che le società di persone non hanno personalità giuridica, ne' sono persone fisiche, per cui non scontano ne' ire ne ires, ma soltanto l'Irap.

1.IRES (IRPEG)

L'ires e' l'imposta sul reddito delle società, e' entrata in vigore il 1° gennaio 2004 e ha sostituito l'Irepg. L'ires si applica solo ai soggetti con personalità giuridica e quindi a S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato. Sono escluse le società di persone (snc, sas, società semplici).Tali società hanno la facoltà di optare per il regime di trasparenza fiscale (cosiddetto consortium relief), consistente nell'imputare il reddito imponibile a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione e proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ( artt. 115 e 116 del nuovo Tuir).I soci di una società di capitale in regime di trasparenza dovranno quindi dichiarare la propria quota di utili per competenza e nel quadro RH di unico. L'obbligo di dichiarazione scatta sempre anche a reddito zero. L'unica spina nel fianco di questo nuovo istituto, che a parere di chi scrive ne scoraggia l'utilizzo  è costituito dall'introduzione del principio di "responsabilità solidale", per le imposte dovute dalla società, che vanifica nei confronti de fisco la preziosa responsabilità limitata.

Con riferimento all'opzione, invece,Il decreto min. 23 aprile 2004 prevede che l'opzione venga esercitata, oltre che dalla società partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno quindi se i soci hanno provveduto a inviare la raccomandata entro il termine previsto dall'articolo 116, comma 4 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dlgs 917/86), l'opzione  può essere considerata validamente esercitata. L'opzione  può essere esercitata in due distinte ipotesi:
a) dalle società di capitali aventi come soci, esclusivamente, altre società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale dei diritti di voto esercitatile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili compresa tra il 10 ed il 50 per cento. In presenza di soci non residenti, invece, l'opzione è possibile soltanto se gli utili distribuiti non sono soggetti a ritenuta alla fonte. L'accesso a siffatto regime è, invece, totalmente escluso nell'ipotesi in cui la società partecipata abbia emesso strumenti finanziari con diritti partecipativi ai sensi dell'art. 2346, ultimo comma, del codice civile, ovvero nel caso abbia esercitato lper il consolidato nazionale e mondiale;
b) dalle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria , ossia da quelle rientranti nell'ambito di applicazione degli studi di settore e composte esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10, ovvero a 20 nel caso di società cooperative. L'esercizio dell'opzione non può essere esercitato, o se lo è stato, questo perde efficacia, qualora la società in questione acquisti o possieda partecipazioni con i requisiti previsti per l'applicazione della participation exemption .

Tale opzione dovrebbe, peraltro, comportare una riduzione della pressione fiscale  anziché subire l'aliquota del     33 % prevista per la tassazione sulle società, con l'imputazione ai soci l'applicazione dell'aliquota irpef-ire piu' bassa.