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Il Diritto Camerale
Il Diritto camerale costituisce un ulteriore tassa occulta a carico dei contribuenti italiani, se fosse un corrispettivo per un servizio (ossia la tenuta del registro delle imprese) non si dovrebbe pagare in modo cosi diversificato e per le società di capitali in misura percentuale.
Quindi cosa cambia per la Camera di Commercio tenere il registro per una snc e per una srl con un capitale alto? ed ecco che spunta la tassa occulta e il contrasto con la direttiva europea.
I diritti camerali istituiti dall'art. 18, comma 3, della L. n. 580 del 1993 a carico delle imprese iscritte nei registri delle Camere di commercio sono incompatibili con la Direttiva CEE n. 69/335. Infatti, il diritto camerale italiano non può essere assimilato a quello olandese (che la Corte di Giustizia ha ritenuto compatibile) per diverse ragioni: a) perché in Olanda il tributo è pagato da tutte le imprese nella stessa misura, senza alcuna distinzione legata alla veste giuridica adottata dal soggetto; b) perché in Olanda il diritto non è pagato dalle imprese inattive; c) perché, in caso di trasformazione dell'ente titolare dell'impresa, in Olanda il diritto non deve essere nuovamente corrisposto; d) e soprattutto perché il diritto camerale assume la veste di tributo indiretto vietato dall'art. 10, lettera c), della Direttiva CEE n. 69/335 in quanto discrimina la libertà di insediamento. Il diritto camerale non può essere ricondotto fra le ipotesi derogatorie previste dall'art. 12, lettera e), della medesima Direttiva n. 69/335/CEE che considera ammissibili i corrispettivi o diritti di natura remunerativa del costo del servizio prestato. Infatti, le entrate derivanti dai diritti camerali sono finalizzate al finanziamento di una serie variegata di attività individuate dall'art. 2 della stessa L. n. 580/1993. Comm. trib. prov. di Foggia, Sez. IX -Sent. n. 142 del 30 aprile 2004 (dep. 21 maggio 2004) Pres. Danza, Rel. Di Stasio
Attenzione: tutte le pratiche camerali (inizio, cessazioni e variazioni) vanno fatte esclusivamente per via telematica
Obbligo di un avviso di pagamento
La camera di Commercio non può iscrivere direttamente a ruolo, ma deve inviare un avviso di pagamento in ossequio al diritto al contraddittorio europeo.
PRESCRIZIONE DEL TRIBUTO:
A seguito della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.23397/2016 del 25 ottobre 2016. Il diritto camerale può essere recuperato dalle Camere di Commercio, a penda di decadenza entro 5 anni, pertanto si applica la prescrizione quinquiennale ex art. 2948 e non decennale come sostenuto ex art. 2946 del codice civile.
PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE
Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni art 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, normativa applicabile dal 29/12/2002 come previsto dall'art 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 Gazz. Uff. n. 293 del 14 dicembre 2002. Per i periodi precedenti si applica l'art.28 della Legge 689/81, che pure stabilisce Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 1997/18, dopo la nota sentenza n. 23397/16 a sezioni unite, ha precisato che la prescrizione quinquennale trova piena operatività con riguardo a tutti gli atti, in qualsiasi modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, inclusi dunque anche i «crediti relativi ad entrate tributarie dello Stato nonché le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.
Diritti 2014
Gli interessi non sono dovuti sui diritti camerali
In caso di mancato pagamento, nei tempi e nei modi prescritti, del diritto annuo dovuto alla Camera di commercio, non è prevista la corresponsione di interessi, in quanto l’art. 34, ultimo comma, del D.L. 22/12/1981 n. 786, convertito in legge 26/02/1982 n. 51 prevede esclusivamente, in via assorbente, il pagamento di una soprattassa, la quale, oltre a rivestire un carattere repressivo – punitivo, assolve anche ad una funzione risarcitoria.(Cass. nn. 3711/2011, 8525/01, 9505/01, 9506/01, 9529/01, 9634/01). In tal senso Cassazione Sentenza 04 aprile 2018, n. 8284
Avviso di accertamento
Anche s enon esiste una norma specifica, ma considerato che le sanzioni necessitano di un atto di irrogazione di sanzioni, visto che la sanzione non può essere comminata senza la determinazione dell'imposta relativa a parere di chi scrive è ' illegittimo il ruolo riguardante il mancato pagamento dei diritti camerali qualora non sia stato formato il relativo atto di accertamento . L'ente impositore, ovvero la Camera di Commercio, aveva reso esecutivo il ruolo senza avere previamente notificato alla contribuente l'avviso di accertamento. Conseguentemente necessita obbligatoriamente costatare i contenuti dell'art.8 D.M: 54/2005 e gli artt. 16 e 17 del Dlgs 473/97 , l'iscrizione a ruolo delle somme che la C. C. I. A. A. assume dovute, deve essere necessariamente preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento, il quale consente la contribuente le ragioni del dovuto nonché il diritto della difesa.
Sezione speciale
Tipologia impresa | Importo in misura fissa in Euro |
---|---|
Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo | 30,00 |
Imprese individuali |
88,00 |
Imprese con ragione di società semplice agricola |
100,00 |
Imprese con ragione di società semplice non agricola |
200,00 |
Società tra Avvocati ( decreto LGS.96/2001) |
200,00 |
SEZIONE ORDINARIA
Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a Euro 200,00 e Euro 40,00 per ciascuna unità locale.
Tutte le altre imprese che al primo gennaio 2014 erano già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, versano un diritto annuale che dovrà essere determinato applicando - al fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio 2013 - le misure fisse e le aliquote per scaglioni di fatturato, riportate nella tabella sottostante:
Scaglioni di fatturato da Euro | Scaglioni di fatturato a Euro | Misura fissa e aliquote |
---|---|---|
0 | 100.000,00 | euro 200,00 |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% fino ad un massimo di euro 40.000,00 |
UNITA' LOCALI
Le imprese versano per ciascuna delle proprie unità locali - già iscritte all'01/01/2014, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale - un importo pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di euro 200,00 per ognuna di esse, ad eccezione dei soggetti iscritti solo al REA che pagano un diritto fisso di € 30,00 qualunque sia il numero di unità locali denunciate.
IL PAGAMENTO DEI DIRITTI ANNUALI AVVIENE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE MODELLO F24 CODICE TRIBUTO 3850
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 Nell’intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell’impresa, deve essere riportato il codice fiscale, e non la partita IVA, qualora diversa. Nella sezione ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI del modello F24 devono essere indicati i seguenti dati:
Sezione ICI ed altri tributi locali
Codice ente/codice comune NA
Codice tributo 3850
Anno di riferimento es. 2008
Importi a debito versati indicare l’importo da pagare
con il Ravvedimento
3851 – denominato Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
3852 – denominato Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
PAGAMENTO DELLA SANZIONE PER I DEPOSITI DEGLI ATTI INVECE AVVIENE TRAMITE MODELLO F23 LA SANZIONE AMMONTA A 21 EURO (40.000 LIRE)
DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO:
Cod. Ufficio: (cciaa di competenza) - Causale: PA - Cod. Tributo: 741T
30 Giugno 2003: Firma digitale Presentazione per via telematica delle domande di iscrizione e di modifica al Registro delle Imprese.
Ravvedimento Operoso
Con Circolare n. 3567/2003 la Direzione generale del Ministero delle Attività Produttive ha precisato, in ciò confortata da un parere espresso dall'Ufficio legislativo, che il contribuente tenuto al versamento del diritto annuale può avvalersi dei benefici di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472, applicando le misure della sanzione ridotta nel caso in cui il pagamento del diritto annuale avvenga entra trenta giorni (un ottavo della sanzione minima) o entro un anno (un quinto della sanzione minima) dall'omissione del versamento.
Alla sanzione occorre, altresì, aggiungere gli interessi moratori , commisurandoli al tributo camerale non versato, al tasso legale annuo, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza al giorno in cui viene eseguito. A decorrere dal 01/01/2004 il tasso legale è pari al 2,5% annuo (D.M. 01/12/2003, pubblicato sulla G.U. n. 286 del 10/12/2003). L'importo degli interessi si determina come di seguito indicato:
interessi moratori = ammontare diritto annuale x tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500
A differenza del pagamento del diritto annuale, però, il pagamento della sanzione (codice 3852) e quello degli interessi moratori (codice 3851) non sono compensabili con eventuali crediti vantati per altri versamenti e devono essere eseguiti contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale (codice 3850).
Per il diritto annuale 2003 occorre distinguere fra imprese già iscritte al 1° gennaio 2003 e quelle iscritte in corso d'anno. Per queste ultime il problema non sussiste in quanto il pagamento del diritto annuale è stato certamente effettuato al momento dell'iscrizione. Per le imprese già iscritte, invece, la prassi fiscale considera come data di scadenza, ai fini del ravvedimento, quella entro cui è possibile effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40%. Normalmente questa data coincide con il 20 luglio . Per l'anno in argomento, invece, tale data è stata differita al 31/10/2003 , come statuito dal D.L. n. 143 del 24/06/2003 e dalla Circolare n. 3565/2003 del Ministero delle attività Produttive.
Pertanto, se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla scadenza del 31/10/2003, ossia dal 1° al 30 novembre 2003 , è possibile l'applicazione del ravvedimento operoso effettuando con il mod. F24 i seguenti versamenti:
• tributo 3850 – diritto annuale maggiorato dello 0,40%,
• tributo 3852 - sanzione ridotta pari a un ottavo del minimo (si identifica il minimo con il 10%)
• tributo 3851 - interessi moratori (ammontare diritto annuale x tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500)
Per regolarizzazioni successive, invece, ossia dal 1° dicembre 2003 al 31 ottobre 2004 , è possibile l'applicazione del ravvedimento operoso effettuando con il mod. F24 i seguenti versamenti:
• tributo 3850 – diritto annuale maggiorato dello 0,40%,
• tributo 3852 - sanzione ridotta pari a un quinto del minimo (si identifica il minimo con il 10%)
• tributo 3851 - interessi moratori (ammontare diritto annuale x tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500)
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