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3. Novità La ritenuta del condominio 4% obbligatoria dal 01/01/2007 - Legge Finanziaria 2007
Ai sensi dell’art.1 comma 43 della Legge 27/12/2006 n. 296 e’ stato introdotto l’art. 25 ter del D.pr. 600/73 in virtu’ del quale alle ditte che operano con i condomini bisogna trattenere una ritenuta del 4%, che dovrà essere versata al concessionario della riscossione tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo. È il comma 43 dell'articolo 1, della 296/2006, a introdurre l'obbligo, disponendo l'inserimento dell'articolo 25 ter al Dpr 600/1973: «ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore». Il nuovo articolo dispone che il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. Inoltre la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi, a norma dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del Tuir (redditi derivanti da attività commerciali non abituali). Insomma, la ritenuta va operata anche nei confronti del prestatore di servizi occasionali. Quando operare la ritenuta L'obbligo scatta dal 1° gennaio 2007 anche se il condomino esegue dei pagamenti relativi a fatture emesse nel 2006 o in anni precedenti, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. Il condomino non deve invece effettuare alcuna ritenuta in caso di forniture di beni con posa in opera, in quanto queste operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini Iva costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. Niente versamenti minimi Nel caso in cui il condominio deve operare la ritenuta non esiste alcun minimo di versamento, sono quindi dovuti anche i piccoli importi. La mancanza di un limite minimo di versamento comporterà non pochi costi di gestione sia da parte dello stato sia da parte dei contribuente, si attente quindi un'auspicabile modifica.
Si rammenta, che l’omesso versamento della ritenuta costituisce reato penale per l'amministratore di condominio, introdotto con il Dl 223/2006 (manovra d'estate), convertito con legge 248/2006 che ma modificato l'articolo 35, comma 7, introducendo nuovi delitti nel Dlgs74/2000 sui reati in materia di imposte sui redditi e Iva tra cui : «l'omesso versamento di ritenute certificate» (articolo 10 bis del Dlgs 74/2000), per cui «è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo di imposta».
Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento, es. la fattura del 31/01/2007 fa sorgere l'obbligo del versamento della ritenuta entro il giorno 16/02/2007.
I codici Tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento della ritenuta 4% del condominio
1019 - ritenuta su ditta individuali - ritenuta irpef
1020 - ritenuta per società di capital - ritenuta Ires
4. Le ritenute: Le regole generali
Le ritenute operano secondo un meccanismo che vede coinvolti due soggetti il sostituto d’imposta ed il sostituito d’imposta, il sostituto d'imposta, che opera la ritenuta e' obbligato a versarla con il modello F24 e a rilasciare apposita certificazione, il sostituito, che subisce la ritenuta, con la certificazione rilasciata scomputa l'importo delle ritenute subite dall'irpef-ire, subite.
Il sostituto d’imposta e’ costituito dai seguenti soggetti:
Società, enti, associazioni, condomini, tutti i soggetti titolari di partita iva, il curatore fallimentare e’ invece oggetto di una controversa questione, per l’amministrazione finanziaria e’ sostituto d’imposta (ris.min. 14/3/79 n.8/856) di orientamento contrario e’ la Cassazione (Cass.28/10/80 n.5777).
I sostituito d’imposta invece e’ costituito dai i titolari di particolari categorie di redditi (lavoro autonomo professionale, lavoro dipendente, lavoro occasionale, di capitale…)
La ritenuta puo’ essere a titolo d’acconto, costituisce un’acconto dell’imposta da versare sulla dichiarazione dei redditi, in questo caso il reddito va dichiarato e dall’imposta calcolata detratta la ritenuta subita.
A titolo d’imposta, costituisce l’esatto importo delle imposte da pagare, in questo caso il reddito non va dichiarato perche’ già tassato alla fonte.
in linea generale la ritenuta e' pari al 20% del compenso
5. Oggetto della ritenuta e relativa aliquota:
Per i Redditi di lavoro dipendente e assimilati la ritenuta e’ a titolo d’imposta l’aliquota e’ variabile in base al reddito.
Per i Redditi di lavoro autonomo e assimilati la ritenuta e’ a titolo d’acconto si applica nella misura del 20% sull’intero compenso lordo (art.25 dpr 600/73) sono escluse dalla ritenuta solo le somme incassate a titolo di rimborso spese sostenute per il cliente - circolare rt/50550 del 15/12/73 – un altro documento dell’amministrazione finanziaria precisa, che tali spese devono essere fatturate in nome e per conto del cliente – circolare 32/501388 del 27/4/73 -
Per le Provvigione agenti di commercio, la ritenuta a titolo d’acconto e’ del
23% sul 50% dell'imponibile per i compensi agli agenti senza dipendenti
23% sul 20% dell'imponibile per i compensi agli agenti con dipendenti.
La ritenuta va versata entro il 16 del mese successivo al pagamento.
6. Dividendi societari
Per i dividendi societari, l’art. 27 del Dpr 600/73 stabilisce che sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 10% (passata al 12,50%).
Ma quali dividendi sono obbligatoriamente soggetti alla ritenuta?
Solo le partecipazioni non qualificate ex lettera c comma 1 art.81 dpr.917/86.
Definizione di partecipazioni non qualificate:
Percentuale di diritti di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria non superiore al 20 per cento ovvero partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 25 per cento. Per i titoli negoziati in mercati regolamentati (società quotate in borsa) le predette percentuali sono rispettivamente del 2 e del 5 per cento. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate sono soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento.
Definizione di partecipazioni qualificate:
Percentuale di diritti di
voto esercitabile nell'assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero
percentuale di partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25
per cento (è sufficiente il superamento di uno dei due limiti). Per i titoli
negoziati in mercati regolamentati (società quotate in borsa) le predette
percentuali sono rispettivamente del 2 e del 5 per cento.
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate sono
soggette ad imposta sostitutiva del 27%.
La ritenuta va versata entro il 16 del mese successivo alla delibera di distribuzione degli utili ex art. 2433 cc
7. Le provvigioni
LE PROVVIGIONI DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, PROCACCIATORI, MEDIATORI, SONO SOGGETTI A RITENUTA ANCHE SE PERCEPITI COME SOCIETA’. DEROGA DELL’ART.25 BIS DPR.600/73 ALLA REGOLA GENERALE.
8. L'OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE E' REATO
LA LEGGE FINANZIARIA 2005 (L.30/12/2004 N.311) REINTRODUCE IL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE OPERATE E CERTIFICATE CON LA PUNIZIONE DELLA RECLUSIONE DA SEI MESI A DUE ANNI. PRESUPPOSTO DEL REATO E' L'OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUPERIORI A 50.000€ NELL'ANNO D'IMPOSTA NON VERSATE ENTRO LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE .
9. RITENUTE AI PROFESSIONISTI, PRINCIPIO DI CASSA E PROBLEMATICHE PRATICHE.
In base all'art.6 del D.p.r. 633/72 i professionisti sono obbligati ad emettere fattura all'atto del pagamento. Tale norma sancisce il cosi detto Principio di cassa, anche chi deduce la fattura del professionista la può materialmente scaricare solo ll'atto del pagamento.
I problemi però sorgono nel periodo a cavallo di due esercizi e con gli enti pubblici.
Periodo a cavallo di due esercizi
Es. Il cliente ordina il bonifico alla banca in data 28/12/2005, il professionista lo riceve il 03/01/2006 a causa dei tempi tecnici, oppure il professionista riceve un assegno senza data a dicembre 2005, ma lo versa a gennaio 2006 qual'e' il momento impositivo? in entrambi i casi e' il 2005, ma in entrambi le fattispecie, bisogna dimostrarlo,Quale comportamento deve tenere il professionista? Sa per certo che deve dichiarare, ma non in quale periodo. E qualsiasi cosa faccia corre il rischio di essere censurato, esponendosi in caso di rettifica alle ordinarie sanzioni amministrative previste per l'evasione fiscale, proprio come chi occulta corrispettivi. Per chi volesse stare proprio tranquillo suggerisco comunque di considerare percepito il compenso nel 2006 (nell'esempio specifico), dimostrandolo con l'accredito bancario o il versamento in banca, emettere fattura e di scomputare la ritenuta dall'imposta relativa a tale annualità. Dovrebbe essere il comportamento "più inattaccabile".
Gli Enti pubblici
Una problematica a parte senza facile soluzione e' quella degli enti pubblici, che pretendono sempre la fattura, che poi pagano con notevole ritardo spesso l'anno successivo, in questo caso la soluzione piu' semplice sarebbe quella di emettere una fattura-proforma, ma purtroppo non l'accettano. La seconda soluzione sarebbe quella di riportare la fattura nel registro delle fatture in sospensione e registrarlo in quella delle fatture emesse l'anno successivo all'atto del pagamento, ma anche in questo caso ci si ritroverebbe in difetto l'art.6 del D.p.r. 633/72 obbliga l'emissione della fattura all'atto del pagamento.
La soluzione definitiva del problema potrebbe essere portata solo da un intervento legislativo o da una direttiva ministeriale, che imponga agli enti pubblici l'accettazione delle fatture proforma.
Redditi e ritenute non possono essere imputate ad esercizi diversi, ma allo
stesso periodo d'imposta:Qualora l'ufficio, in
sede di rettifica della dichiarazione non ammette in detrazione le ritenute
d'acconto su compensi di lavoro autonomo imputati in dichiarazione secondo
il principio di competenza e non di cassa, deve provvedere a scomputare
anche i relativi redditi, altrimenti viola il divieto della doppia
imposizione posto dall'art. 67 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, e dall'art. 127 (art.163 nuovo tuir) e 19
(art.22 nuovo tuir) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.Sent.
n. 67 del 20 maggio 1998 (dep. il 1° luglio 1998) della Comm. trib. reg. di
Bologna, Sez. III - Pres. Rustico, Rel. Neri
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