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INTERESSI LEGALI NEL TEMPO
Ultimo aggiornamento 24/11/2017
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Dal 01/01/2017 Il saggio degli interessi legali varia  dal 0,2% allo 0,1%, come previsto dal decreto ministeriale dell'economia  07 dicembre 2016 . Viene così integrato l'articolo 1284 - 1282 del Codice civile, secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente

come si calcolano, in che misura spettano 

            In diritto civile vige il principio in virtu’ del quale i debiti liquidi ed esigibili si considerano produttivi di interessi, altrimenti il debitore conseguirebbe un ingiustificato arricchimento.

            l’art.1284 del codice stabilisce , che nel silenzio delle parti l’interesse deve considerarsi nella misura di quello legale.

                     

           Per quanto concerne il metodo di calcolo gli  interessi legali si applicano, in misura semplice e non composta.

            Gli interessi possono essere chiesti anno per anno oppure in un'unica soluzione all’atto della risoluzione del contratto come previsto dall’art. 11 della legge 392/78.

            certo che con le nuove disposizioni, si e’ posto un fermo alle attività speculative, dato che il tasso d’interesse era alto (10%) i creditori aspettavano con calma, al fine di far lievitare il plusvalore, tanto nessuno dava un tasso di interesse cosi’ alto.

  ma a quanto ammonta questo interesse legale?                

INTERESSI LEGALI
(art. 1284 codice civile)
DAL AL INTERESSE LEGALE NORMATIVA - DECRETO MINISTERIALE
21/04/1942 15/12/1990 5% ART.1284 CODICE CIVILE
16/12/1990 31/12/1996 10% Legge 26 novembre 1990, n. 353
01/01/1997 31/12/1998 5% Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01/01/1999 31/12/2000 2,5% D.M. 10 dicembre 1998 (Ministero del Tesoro)
01/01/2001 31/12/2001 3,5% D.M. 11 dicembre 2000 (Ministero del Tesoro)
01/01/2002 31/12/2003 3% D.M. 11 dicembre 2001 (Ministero Economia)
01/01/2004 31/12/2007 2,5% D.M. 1 dicembre 2003 (Ministero Economia)
01/01/2008 31/12/2009 3% D.M. 12 dicembre 2007 (Ministero Economia)
01/01/2010 31/12/2010 1% D.M. 4 dicembre 2009 (Ministero Economia)
01/01/2011 31/12/2011 1,5% D.M. 7 dicembre 2010 (Ministero Economia)
01/01/2012 31/12/2013 2,5% D.M. 12 dicembre 2011 (Ministero Economia)
01/01/2014 31/12/2014 1% D.M. 13 dicembre 2013 (Ministero Economia)
01/01/2015 31/12/2015 0,5 % D.M. 11 dicembre 2014 (Ministero Economia)
01/01/2016 31/12/2016 0,2% D.M. 11 dicembre 2015 (Ministero Economia)
01/01/2017 31/12/2017 0,1% D.M. 07 dicembre 2016 (Ministero Economia)
01/01/2018 31/12/2018    

 

                                  

 

formula di matematica finanziaria da applicare es. al tasso del 2.5%

c(1+i)n  capitale che moltiplica 1+il tasso d’interesse (2,5%=0.025) moltiplicato per n=numero anni  

Fonte normativa: 

Art. 1284  cc 

 Saggio degli interessi

[1] Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento [ora 1 per cento] in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
[2] Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
[3] Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dov
uti nella misura legale.

DAL 7/11/02 NON C'E' PIU' BISOGNO DELLA RICHIESTA DEGLI INTERESSI

IL DLGS 231/02 IN ATTUAZIONE DI UNA DIRETTIVA CEE SUI DEBITI SI APPLICANO AUTOMATICAMENTE GLI INTERESSI SENZA CHE SIA OBBLIGATORIA UNA RICHIESTA UFFICIALE, LA NUOVA NORMATIVA SIA APPLICA SIA AD IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI SIA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

LE NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ATUTTI I CONTRATTI CONCLUSI DOPO L'8/8/02 

ESCLUSIONI: LA DISCIPLINA NON SI APPLICA AI PRIVATI (CONSUMATORI FINALI) NE AGLI APPALTI PER OPERE PUBBLICHE (MENTRE SI APPLICA AGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI)

QUANDO SI APPLICA: QUANDO IL DEBITORE NON PAGA ENTRO I TERMINI STABILITI DAL CONTRATTO O IN MANCANZA ENTRO 30 GG DAL RICEVIMENTO DELLA FATTURA., PER LE SOLE CESSIONI DI PRODOTTI ALIMENTARI DETERIORABILI IL TERMINE E' ELEVATO A 60 GG.

CIRCOSTANZE ESIMENTI: RITARDI NON IMPUTABILI AL DEBITORE (ES. SCIOPERO DELLE BANCHE..) NON COSTITUISCE CIRCOSTANZA ESIMENTE LA CRISI FINANZIARIA.

 

GLI INTERESSI NEGLI ATTI FISCALI

Nel campo fiscale, il rilievo del saggio degli interessi legali rimane determinante ai fini del calcolo di incrementi: ad esempio, in tema di riscossione, la misura degli interessi applicabile ai tributi locali un tempo era fissa (7%) e determinata da singole leggi d'imposta (Dlgs 504/1992 per l' Ici; Dlgs 507/1993 per l'imposta di pubblicità, la tassa occupazione suolo e aree pubbliche e la tassa rifiuti). A partire dalla Finanziaria 2007 (articolo 1 comma 165 Legge n. 296/2006 ) la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Se l'ente non determina il saggio, si applica l'interesse legale. L'istituto del saggio legale è quindi un punto di riferimento per tassi di tipo composto.

 

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