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Lo Statuto del Contribuente L.212/2000 all’art. 7 nonché l’art. 3 della L. 241/90 stabiliscono che ogni atto posto in essere dell’amministrazione deve essere debitamente motivato, in modo da consentire la ricostruzione dell’Iter logico Giuridico alla base della pretesa.
Dalla lettura delle cartelle, ipoteche, intimazioni, fermi amministrativi o solleciti di pagamento, non è assolutamente comprensibile, come siano stati calcolati gli interessi, in particolare se sulle sanzioni siano stati calcolati gli interessi nonostante sia vietato dalla legge.
Considerato che in ogni cartella non c'è traccia del calcolo degli interessi, la cartella è nulla per carenza di motivazione
Qualora il provvedimento impugnato risulti viziato da carenza di motivazione, il giudice tributario deve limitarsi ad una pronuncia di annullamento, senza proseguire ulteriormente l'indagine sull'effettiva sussistenza del debito di imposta e sostituirsi quindi all'Amministrazione finanziaria. (Cass. Sent. n. 11461 del 3 novembre 1995, Cass., SS.UU., 2 aprile 1986, n. 2246), dovendo in tale ipotesi il giudice tributario limitarsi ad una pronuncia d'annullamento (Cass., SS.UU., 26 ottobre 1988, n. 5782).
Ogni Cartella di pagamento non consente affatto di capire in che modo tali interessi vengo calcolati, che aliquota viene applicata e qual è l’iter logico giuridico alla base della pretesa. Tale modus operandi di Equitalia è già stato censurato piu’ volte, Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza n.524/06/2009 depositata il 14/09/2009 Presidente dott. Pasquale Casotti relatore Lucantonio Paladino membro giudicante Dott. Luigi Cioffi su ricorso di F.F. rappresentato e difeso dal Dott. Giuseppe Marino, nonché dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino con sentenza n. 64/08/11 depositata il 30/05/2011 Presidente Dott. Cristina Bianconi, relatore Giovanni Salvatico membro giudicante Dott. Vittoria Rossotto su ricorso di P.A. rappresentato e difeso dal Dott. Giuseppe Marino, Commissione Tributaria Regionale di Torino sentenza n. 92/36/12 depositata il 01/10/2012 Presidente Dott. Sabrina Noce, relatore Dott. Giovanni Mainiero e membro giudicante Dott. Cesare Ulderico Festa su appello di P.A. rappresentato e difeso dal Dott. Giuseppe Marino, Corte di Cassazione sez. Tributaria, sentenza n. 4516 del 21/03/2012 - Pres. D'ALONZO Michele - Est. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - P.M. POLICASTRO Aldo.
Si stanno susseguendo le sentenze sull’obbligo di motivare le cartelle di pagamento si segnala per ultima Cassazione civile , sez. 6, ordinanza 03.09.2013 n° 20211 con la quale i Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto insufficiente la dicitura omesso o carente versamento per carenza di motivazione.
Un’altra sentenza da segnalare Cassazione Sez. V Tributaria , sentenza n. 24912 del 10/10/2008, con la quale La Suprema Corte ha stabilito che contrariamente a quanto affermato da Equitalia gli atti esattoriali emessi dal concessionario della riscossione devono essere debitamente motivati alla stessa stregua dell’agenzia delle Entrate.
La questione degli interessi e degli aggi non è una questione da poco ormai è usura di Stato, dal 01/01/2014 gli interessi legali sono pari all’1%, nonostante cio’ Equitalia prende il 4,5% di aggio se si paga nei 60 gg e 9% (ridotto a 8%) oltre i 60 gg, ex art. 17 Dlgs 112/99 Saranno pari al 4,5504% su base annua, invece che al 5.0243%, gli interessi di mora per chi paga dopo 60 gg. I nuovi interessi verranno applicati da ottobre 2012, partendo dalla data di notifica fino alla data dell’avvenuto pagamento, così come disposto dall’art 30 del DPR 602/73.
Il tasso degli interessi di mora calcolati per ritardato pagamento è stabilito annualmente da decreto del Ministero delle Finanze sulla base della media dei tassi attivi indicati da Banca d’Italia.
Nel campo fiscale, il rilievo del saggio degli interessi legali rimane determinante ai fini del calcolo di incrementi: ad esempio, in tema di riscossione, la misura degli interessi applicabile ai tributi locali un tempo era fissa (7%) e determinata da singole leggi d'imposta (Dlgs 504/1992 per l' Ici; Dlgs 507/1993 per l'imposta di pubblicità, la tassa occupazione suolo e aree pubbliche e la tassa rifiuti). A partire dalla Finanziaria 2007 (articolo 1 comma 165 Legge n. 296/2006 ) la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Se l'ente non determina il saggio, si applica l'interesse legale. L'istituto del saggio legale è quindi un punto di riferimento per tassi di tipo composto.
Quindi un povero contribuente che paga con 1 giorni di ritardo pagherà 8% di aggio e 5.0243%, gli interessi di mora pari al 12,0243 qualunque Banca applicasse questo tasso verrebbe arrestato per usura. Tra l’altro non si comprende perché chi paga in ritardo deve pagare più aggi e più interessi, misteri della fede.
Infine se c’è un provvedimento annuale di rideterminazione degli interessi vuoi della Banca d’Italia vuoi del Ministero perché non viene menzionato nelle cartelle? Semplice meno si conosce meglio ci si nasconde.
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