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LOTTA AI RITARDI NEI PAGAMENTI 
Ultimo aggiornamento 22/11/2014
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LOTTA AI RITARDI NEI PAGAMENTI 

D.lgs 9 ottobre 2002, n. 231 (G.U. n. 249 del 23.10.2002)

RECEPITA LA direttiva 2000/35/CE 

D.lgs 9 ottobre 2002, n. 231 (G.U. n. 249 del 23.10.2002)

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1. - Ambito di applicazione
    
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
     2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
       a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
       b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
       c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Art. 2. - Definizioni
    
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
       a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
       b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
       c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
       d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;
       e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;
       f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.

Art. 3. - Responsabilità del debitore
    
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 4. - Decorrenza degli interessi moratori
    
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
     2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
       a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
       b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
       c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
       d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
     3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
     4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.

Art. 5. - Saggio degli interessi
    
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Art. 6. - Risarcimento dei costi di recupero
    
1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
     2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.

Art. 7. - Nullità
    
1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonchè ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
     2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
     3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.

Art. 8. - Tutela degli interessi collettivi
    
1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
       a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;
       b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
       c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
     2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
     3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.

Art. 9. - Modifiche al codice di procedura civile
    
1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.
     2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
       a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono aggiunte le seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso";
       b) il secondo periodo del secondo comma è così sostituito: "Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi".
     3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali".

Art. 10. - Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
    
1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 è così sostituito: "In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.". 

Art. 11. - Norme transitorie finali
    
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.
     2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
     3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.

 COMMENTO


L’allungamento dei termini di pagamento vede l’Italia tra i Paesi CEE con la situazione peggiore: il decreto tenta di frenare il fenomeno recependo una legge comunitaria del 2001.
Nell’ottobre 2002, è stata recepita in Italia la normativa comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Dir. 2000/35/CE), con decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249, del 23 ottobre 2002, ed in vigore dal 7 novembre scorso.
Al fine di comprendere l’iter che, a livello europeo, ha portato la Commissione ad affrontare il problema dei ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, vogliamo ricordare alcuni passaggi significativi.
Nel maggio 1995 veniva emanata un’apposita Raccomandazione con la quale si invitavano gli Stati membri ad adottare misure per una regolamentazione dei termini di pagamento improntata a criteri di equità e trasparenza. Tale atto si ispirava ai principi della libertà contrattuale fra le parti nelle transazioni commerciali e del perseguimento di condizioni di equilibrio e di effettiva competizione fra le imprese.
Nel luglio 1997 la Commissione Ue pubblicava una Relazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in cui venivano illustrati i risultati di un’indagine condotta per verificare gli effetti prodotti della citata Raccomandazione, indagine che confermava la tendenza all’allungamento dei termini di pagamento con una posizione dell’Italia tra le peggiori riscontrate in Europa, seguita soltanto da Portogallo e Grecia.

Di fronte a questa situazione e nella prospettiva del completamento dell’attuazione del Mercato Unico, la Commissione europea giungeva alla determinazione di introdurre misure più stringenti e vincolanti per indurre gli Stati membri a ricercare più concretamente soluzioni adeguate per contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti sia nei rapporti tra privati che negli appalti pubblici. In tale prospettiva il 29 giugno 2000 veniva approvata la direttiva 2000/35/CE che quindi, trovava recepimento formale in Italia con l’articolo 26 della legge comunitaria 2001 (legge 1 marzo 2002, n. 39) e quindi attuazione con il già citato D.Lgs. n. 231/2002. Tale provvedimento appare di sicura rilevanza in quanto introduce una disciplina specifica uniforme in tutta l’Unione Europea, per contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti.

Si riporta di seguito uno schema sintetico degli articoli del decreto.

Art. 1: ambito di applicazione.
L’ambito di applicazione riguarda “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”.
Per “transazioni commerciali” si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese pubbliche e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

Art. 2: definizioni.
Tra le definizioni rileva quella indicata alla lettera f): prodotti alimentari deteriorabili da individuare con apposito decreto del Ministro delle Attività Produttive. In sede di prima applicazione della normativa, in attesa dell’adozione di tale decreto, per “prodotti alimentari deteriorabili”, si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell’articolo i) del D.M. 16 dicembre 1993 (ai fini degli accertamenti analitici tramite controlli microbiologici), tra i quali rientrano i prodotti alimentari preconfezionati, destinati come tali al consumatore, il cui periodo di vita commerciale, inferiore a novanta giorni, risulti dalla data di scadenza indicata in etichetta, con la dicitura “da consumarsi entro...”.

Art. 3: responsabilità del debitore.
Sancisce il diritto del creditore a percepire gli interessi moratori, l’onere della prova, al fine di escludere la propria responsabilità a carico del debitore, quando impossibilitato ad eseguire la prestazione per causa a lui non imputabile.

Art. 4: decorrenza degli interessi moratori.
I contraenti sono lasciati liberi di fissare i termini di pagamento in coerenza con il principio della autonomia contrattuale delle parti. La decorrenza degli interessi moratori deroga a quanto previsto in via generale per tutte le obbligazioni dall’articolo 1219 del codice civile (in base al quale, fatti salvi taluni casi, il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto). Infatti si elimina la costituzione in mora e si fanno decorrere automaticamente gli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine legale di pagamento indicato come segue:

30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento;
30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci;
30 giorni dalla data di accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accettazione della conformità della merce alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. Le parti possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale a condizione che sia fatto per iscritto e rispetti i limiti concordati nell’ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle Attività Produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Art. 5: saggio degli interessi.
Salvo diverso accordo tra le parti, il tasso degli interessi moratori è pari al tasso di interesse di riferimento della BCE (Banca Centrale Europea), applicato alla più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze darà notizia del saggio di interesse pubblicandolo semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 6: risarcimento dei costi di recupero.
Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per recuperare le somme che il debitore non gli ha tempestivamente corrisposto, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
Art. 7: nullità parziale.
Si richiama l’istituto della nullità parziale disciplinato dall’articolo 1419 del codice civile secondo il quale “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. Peraltro, la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperativo”..
L’accordo sulla data di pagamento sarà pertanto nullo se risulti gravemente iniquo il danno del creditore (il comma 2 si sofferma sul concetto di “gravemente iniquo”). Il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità dell’accordo e applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell’accordo medesimo.

Art. 8: tutela degli interessi collettivi.
Individua una serie di possibili azioni esperibili davanti al giudice competente dalle Associazioni di categoria (che rappresentano prevalentemente piccole e medie imprese), per contrastare il ricorso a condizioni contrattuali inique in danno dei creditori, a tutela degli interessi collettivi.

Art. 9: modifiche al codice di procedura civile.
Per quanto attiene le procedure di recupero dei crediti, sono modificati l’articolo 633 (condizioni ed ammissibilità), si abroga la norma per la quale l’ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all’intimato di cui all’articolo 643 CPC deve avvenire fuori della Repubblica e si introducono disposizioni di carattere integrativo o modificativo all’articolo 641. Infine, all’articolo 648 (esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione) si aggiunge al primo comma un periodo riguardante l’esecuzione parziale del decreto ingiuntivo.

Art. 10: modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192.
L’articolo 10 adegua gli interessi di mora che il committente deve al subfornitore in base alle nuove regole introdotte dalla presente disciplina, mantenendo comunque la possibilità di una pattuizione di interessi moratori di misura superiore a quelli stabiliti nel provvedimento in esame.

Art. 11: norme transitorie e finali.
Le disposizioni del decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’ 8 agosto 2002, termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la normativa comunitaria.

Il provvedimento rappresenta senza dubbio un significativo passo avanti sulla strada della maggiore trasparenza nelle transazioni commerciali.
Elemento centrale è rappresentato dal riconoscimento della libertà delle parti nello stabilire i termini di pagamento ed il saggio di interesse da applicare qualora si verifichi un inadempimento da parte del debitore. In tal caso appare consigliabile riportare, in calce ad ogni fattura, l’indicazione del luogo e delle modalità di pagamento e del saggio di interesse applicabile.
In mancanza di accordo tra le parti, i due aspetti (termini di pagamento e saggio di interesse) sono regolamentati dal decreto, così come in precedenza indicato.
Inoltre, sono in corso di valutazione i riflessi, di natura fiscale, legati alla tassabilità degli interessi moratori che, quale che sia il loro livello, fino al massimo previsto dall’articolo 5 dello stesso decreto, dovranno essere corrisposti dal debitore. Circa l’effettiva valenza del nuovo strumento giuridico, questa dipenderà soprattutto dalla volontà del creditore di servirsene, fino alla disponibilità, in caso di inadempimento da parte del debitore, ad agire in sede giudiziaria civile facendo ricorso al procedimento per decreto ingiuntivo per il quale è prevista una procedura più rapida rispetto a quella ordinaria.
La nuova normativa nei suoi risvolti civilistici e fiscali è stata approfondita in alcuni seminari organizzati “ad hoc” da Italmopa. Obiettivo di questi seminari è stato quello, da una parte, di agevolare la comprensione del provvedimento stesso, e dall’altra, quello di permettere alle imprese di cogliere le novità introdotte rispetto alla normativa preesistente.

PRODOTTI ALIMENTARI DETERIORABILI

Si considerano prodotti deteriorabili quelli definiti da un apposito decreto del Ministero delle attività produttive. In sede di prima applicazione del D.Lgs. 231/02 e fino ad approvazione del decreto, si intendono per prodotti alimentari deteriorabili quelli come tali definibili ai sensi dell’art.1 del decreto del Ministero della Sanità 16 dicembre 1993, e cioè:

a) i prodotti alimentari preconfezionati, destinati come tali al consumatore, il cui periodo di vita commerciale, inferiore a novanta giorni, risulti dalla data di scadenza indicata in etichetta, con la dicitura «da consumarsi entro ..» ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

b) i prodotti a base di carne che non abbiano subito un trattamento completo;

c) i prodotti alimentari sfusi e quelli posti in involucro protettivo destinati alla vendita previo frazionamento ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, non sottoposti a congelazione o a trattamenti atti a determinare la conservazione allo stato sfuso per periodi superiori a tre mesi (quali sterilizzazione, disidratazione, affumicatura, aggiunta di soluti e/o di conservativi antimicrobici, altri trattamenti di pari effetto) costituiti in tutto o in parte da:

1) latte, ivi compreso quello parzialmente concentrato;

2) derivati del latte quali: crema di latte, formaggi freschi spalmabili, formaggi freschi a pasta filata preincartati di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98 , convertito nella legge 11 giugno 1986, n. 252, modificato dall'art. 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , latticini freschi, formaggi molli senza crosta, formaggi molli con crosta a stagionatura non superiore a sessanta giorni, formaggi erborinati;

3) carni fresche e preparazioni gastronomiche fresche a base di carni fresche;

4) prodotti della pesca freschi, nonché alimenti compositi freschi e preparazioni gastronomiche a base di prodotti della pesca;

5) prodotti d'uovo, freschi o pastorizzati, nonché alimenti compositi e di pasticceria e preparazioni gastronomiche, a base di prodotti d'uovo;

6) prodotti ortofrutticoli freschi, refrigerati e non;

7) paste fresche con ripieno destinate ad essere vendute allo stato sfuso ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

 

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