Per ridurre i fastidi
burocratici e snellire le pratiche amministrative, la legge ha
previsto modalità più semplici per la presentazione di istanze alla
pubblica amministrazione, ha eliminato l'obbligo di certificare
alcuni fatti, ha prolungato la durata della validità dei
certificati, ha previsto che molte circostanze che nel passato
potevano essere dimostrate soltanto con appositi certificati,
possano oggi essere "autocertificate" direttamente dai cittadini.
Il testo unico sulla documentazione amministrativa, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
ha ampliato ulteriormente i casi di autocertificazione ammessi,
riordinando organicamente la materia.
Le dichiarazioni sostitutive sono state organizzate in due grandi
categorie. Quelle che sostituiscono una certificazione, con le quali
il dichiarante attesta informazioni in proprio possesso su quanto
già risulta da registri, elenchi o albi di una pubblica
amministrazione. E quelle che sostituiscono il tradizionale "atto
notorio", aventi per oggetto la veridicità di ogni altro fatto non
risultante da registri o elenchi.
Un'applicazione importante di tali nuove regole si ha nelle
procedure di partecipazione ai concorsi pubblici. Non è più
necessaria la copia conforme in bollo dei titoli da presentare
(anche quando si tratti di pubblicazioni da allegare), essendo
sufficiente, a titolo definitivo, la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio che attesti la conformità all'originale di una loro
fotocopia non autenticata (in carta semplice), ovvero che enunci
comunque il contenuto dei titoli non allegati.
Presentazione dell’istanza
La sottoscrizione di
istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto o
sia presentata unitamente ad una fotocopia, anche non autenticata,
di un documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono
essere inviate anche per via telematica.
Validità dei certificati
A seguito delle
disposizioni delle c.d. "leggi Bassanini", i certificati attestanti
stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata. Per le altre certificazioni la validità è stata portata
a 6 mesi.
I certificati anagrafici e le certificazioni dello stato civile
conservano valore anche se scaduti, a condizione che l'interessato
dichiari, in fondo al documento, che le informazioni in esso
contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Quando non va presentato alcun certificato
Nel caso in cui il
cittadino dichiari che determinati fatti, stati o qualità risultino
da documenti già in possesso della pubblica amministrazione (non
solo dell'ufficio competente ma di qualsiasi pubblica
amministrazione) i documenti stessi devono essere acquisiti
d'ufficio.
Sono inoltre accertati d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che
la pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Infine, i dati relativi al cognome, nome, data e luogo di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità hanno lo stesso valore
probatorio dei corrispondenti certificati.
Cosa si puo’
autocertificare
I cittadini possono
autocertificare le seguenti circostanze:
• data e luogo di nascita
• residenza
• cittadinanza
• godimento dei diritti politici
• stato di celibe, coniugato,
vedovo, separato o divorziato
• stato di famiglia
• esistenza in vita
• nascita del figlio
• decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente
• posizione agli effetti degli
obblighi militari
• iscrizione in albi, registri o
elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni.
In base alle nuove regole i
cittadini possono inoltre autocertificare a titolo definitivo
(senza, cioè, essere obbligati, in un secondo momento, a presentare
il certificato) le seguenti circostanze:
• titolo di studio o qualifica
professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e
di qualificazione tecnica;
• situazione reddituale o
economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici
obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e
inerente l'interessato;
• stato di disoccupazione;
qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o
di casalinga;
• qualità di legale
rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili;
• iscrizione presso associazioni
o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• tutte le posizioni relative
all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate
nel foglio matricolare di servizio;
• non avere riportato condanne
penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della normativa vigente;
• qualità di vivenza a carico;
• non essere a conoscenza di
essere sottoposto a procedimenti penali;
• tutti i dati a diretta
conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato
civile;
• non trovarsi in stato di
liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di
concordato.
Cosa non si puo’ autocertificare
Non
è consentita l'autocertificazione riguardo ai certificati:
• medici, sanitari, veterinari
• di origine
• di conformità CE
• di marchi o brevetti.
Questi certificati devono essere prodotti in originale e possono
essere sostituiti con altro documento, solo se ciò sia disposto da
leggi specifiche. Non è possibile perciò presentare dichiarazioni
sostitutive: né di certificazione, né di atto notorio. Una eccezione
(a questa deroga) è prevista per i disabili, i quali potranno
autocertificare le proprie condizioni personali conformemente a
quanto precedentemente accertato da commissioni mediche o da
strutture a ciò deputate per legge (articolo 39 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Acquisizione diretta della
documentazione
L'acquisizione delle
certificazioni deve in linea di principio essere assicurata
"d'ufficio", da parte della stessa amministrazione procedente.
Qualora, infatti, l'interessato non intenda o non sia in grado di
dichiarare le informazioni di cui l'ufficio pubblico ha bisogno, e
sia al tempo stesso in grado di indicare presso quali altri pubblici
albi, registri o elenchi essi sono certificabili, è l'ufficio stesso
procedente che deve provvedere alla loro acquisizione.
In tal caso, il certificato può essere sostituito da qualsiasi
documento idoneo ad assicurare la certezza della fonte di
provenienza, e il documento in questione può pervenire dall'altro
ufficio anche per via telefax, o mediante qualsiasi mezzo
informatico o telematico idoneo. La trasmissione con tali strumenti
soddisfa il requisito della forma scritta, per cui essa non deve
(necessariamente) essere seguita dall'invio a mezzo posta
dell'originale.
Per quanto riguarda l'assenza di precedenti penali o di carichi
pendenti, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai
cittadini la produzione dei relativi certificati che invece debbono
essere richiesti d'ufficio.
Acquisizione dei dati da
documenti
I dati contenuti in un
documento di identità possono essere certificati con la semplice
esibizione del documento stesso. In base a questo principio, possono
considerarsi attestati con la semplice esibizione tutti i dati in
esso contenuti e che indichiamo di seguito:
• cognome e nome,
• luogo e data di nascita,
• cittadinanza,
• stato civile,
• residenza.
Quando l'acquisizione delle informazioni relative a situazioni
personali avviene attraverso un documento di riconoscimento
dell'interessato in corso di validità, la registrazione dei dati si
fa attraverso l'acquisizione della copia fotostatica, non
autenticata, del documento stesso, la quale è poi inserita nel
fascicolo. Se il documento di identità è scaduto, ma i dati in esso
riportati sono ancora attuali, il cittadino può utilizzare
ugualmente il documento scaduto per fornire a un ufficio la
certificazione dei dati che contiene; in tal caso è necessaria una
firma di convalida del cittadino che attesti come tuttora attuali i
dati risultanti dal documento non più in corso di validità. E'
opportuno precisare che per documento di riconoscimento si
intendono:
• la carta di identità
• la patente di guida
• la patente nautica
• la tessera di riconoscimento
postale
• il porto d'armi
• il patentino di abilitazione
alla conduzione di impianti termici
• il passaporto per l'estero
• il libretto di pensione
• le tessere di riconoscimento
rilasciate da un'amministrazione dello Stato purché munite di
fotografia e di timbro.
Il trattamento fiscale
di dichiarazioni
sostitutive, istanze ed autentiche delle sottoscrizioni
Non sono soggette
all'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo:
a - le dichiarazioni sostitutive di certificazione
(autocertificazioni) rilasciate ai sensi dell'articolo 46 del testo
unico sulla documentazione amministrativa, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b - le
dichiarazioni sostitutive di atto notorio (autodichiarazioni di
notorietà), rilasciate ai sensi dell'articolo 4 della legge n.
15/68;
c) - la legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio
di documenti personali.
Nessuna particolare esenzione è prevista per le istanze
amministrative (assoggettate di norma all'imposta di bollo, salvo
che vi sia specifica esenzione di volta in volta prevista), e per le
copie conformi di documenti originali.
Da notare che le dichiarazioni di cui al punto a) erano soggette
all'imposta di bollo solo sull'autentica di firma, fino a che questa
era prescritta prima della legge n. 127/97.
Allo stesso modo, fino all'entrata in vigore della legge 191/98, le
dichiarazioni indicate al punto b) scontavano l'imposta di bollo da
lire 20.000. Ma il bollo, anche in questo caso, non era prescritto
sulla dichiarazione in quanto tale, bensì sul separato atto di
autenticazione della firma.
Mentre per le dichiarazioni sostitutive è prevista l'esenzione
dall'imposta di bollo, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda
il rilascio dei certificati che, al contrario, sono soggetti ad
imposta tutte le volte in cui la legge non prescrive una specifica
forma di esenzione.
Tra i principali casi di esenzione, ricordiamo i certificati di
qualsiasi tipo trasmessi d'ufficio tra le amministrazioni dello
Stato e degli enti locali, ovvero scambiati all'interno delle
amministrazioni stesse. Un caso importante di esenzione dal bollo
riguarda i certificati presentati agli uffici finanziari per
l'applicazione delle leggi tributarie, come ad esempio:
- il certificato di destinazione urbanistica da allegare alla
denuncia di successione
- i certificati che si rendono necessari per l'aggiornamento della
residenza a seguito di variazioni della toponomastica o della
numerazione civica (o a seguito della istituzione di nuovi Comuni o
Province)
- le certificazioni degli organi di pubblica sicurezza attestanti la
presentata denuncia per smarrimento documenti, o per furto di auto o
di altri beni in genere, e le altre certificazioni dell'autorità
giudiziaria in materia penale, compreso il certificato generale del
casellario giudiziale contenente solo attestazioni in materia
penale.
Nei casi di cambiamento di stato civile in cui è necessario
l'estratto dell'atto di nascita (come per l'adozione di un minore o
per il cambio del nome), questo dovrà essere acquisito d'ufficio e
quindi senza imposta di bollo.
Ogni ufficio finanziario
deve esporre al pubblico i nomi e le qualifiche dei funzionari
incaricati di ricevere le dichiarazioni sostitutive.
Gli uffici mettono a disposizione dei cittadini i moduli necessari
per le dichiarazioni sostitutive o per trascrivere i dati contenuti
nei documenti esibiti, oltre ad appositi modelli per raccogliere
suggerimenti.
Pro-memoria
Le dichiarazioni sostitutive presentate agli uffici finanziari ai
fini dell'applicazione delle leggi tributarie sono esenti
dall'imposta di bollo.
I rischi per chi dichiara
il falso
Con le norme
sull'autocertificazione la legge dà una dimostrazione di fiducia
nella correttezza del cittadino.
Questo non significa, naturalmente, che l'amministrazione rinunci ad
effettuare controlli.
Per questi motivi, nella modulistica sottoscritta dal cittadino
devono essere indicate le conseguenze cui può andare incontro
facendo dichiarazioni non veritiere, falsificando atti, utilizzando
atti falsi o contenenti dati non più attuali.
In presenza di falsità, il cittadino
• perde definitivamente il
beneficio che aveva cercato di ottenere attraverso
l'autocertificazione dimostratasi non veritiera
• viene denunciato all'autorità
giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni previste dal codice
penale relativamente a questo tipo di reati
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