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Ogni anno ai poveri contribuenti arrivano multe per autovetture mai notificate,
come ci si può difendere? Ormai lo strumento delle multe apparentemente è
finalizzato a prevenire incidenti, ma nella realtà è uno strumento per fare
soldi e basta! Un’altra tassa occulta nel panorama martoriato dei sudditi
contribuenti. Tra l’altro i limiti di velocità passano da 70 a 30, da 50 a 20,
che per rispettarli ci vorrebbe un auto futuristica, poi andare a 30 all’ora
significa scendere a piedi e spingere la macchina. Autovelox, tutor, vigili
elettronici secondo la vostra esperienza a cosa servono veramente? Veniamo ad
analizzare i termini e conoscere tutta la normativa per difendersi
Entro quando va notificata una multa?
La prima cosa che bisogna sapere, è che all'atto dell'infrazione stradale l'ente
(Vigili Urbani, Carabinieri...) deve notificare il verbale
entro 90gg
(dalla data dell'accertamento dell’infrazione
prima era di 150gg fino al 13/08/2010, dal 14/08/2010 il termine è stato ridotto
a 90 dall’articolo 36 della legge n.
120/2010), ex
art.201 codice della strada
decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 con
apposita notifica ai sensi dell'art 140 cpc.
Da quando decorre il termine per la notifica della multa, dalla data
dell’infrazione o dalla data dell’accertamento? Da quando è stata commessa
l’infrazione
Quando il legislatore ha istituito
l’art.
201 del codice della strada (decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285)
ha stabilito che qualora la violazione non possa essere
immediatamente contestata, il
verbale, con
gli estremi
precisi e dettagliati
della violazione
e con
la indicazione
dei motivi che
hanno reso
impossibile la
contestazione immediata, deve, entro
novanta giorni
dall'accertamento. "Le
amministrazioni pubbliche interpretano che l'accertamento inizia quando
l'operatore verifica l'infrazione". Questo
modus operandi mal si concilia con il
principio della certezza del diritto, ovvero
sul principio che le
notifiche debbano avvenire in termini certi,
ma si sposa bene
con il fare soldi per sanare i bilanci dei comuni; infatti gli agenti
possono a questo punto visionare quando vogliono esponendo gli automobilisti a
una indeterminata vessazione. Tale questione è al vaglio del parlamento
sollevata da pochi giorni dal ministro Lupi, staremo a vedere cosa succederà.
Una volta notificato il verbale entro quanto tempo la multa va iscritta a ruolo?
Entro 2 anni
L’art. 1 comma 153 della L.
24/12/2007 n.244
nota come finanziaria 2008, stabilisce semplicemente che, una volta che il
comune ha consegnato il ruolo al concessionario (l’esattoria), questi ha 2 anni
di tempo per notificarli. Quindi se avete preso una multa nel 2014 e il comune
da il ruolo all’esattoria nel 2015 questi
deve notificare la cartella entro 2 anni
dall’iscrizione a ruolo ossia nel
2017, l’iscrizione a ruolo è rilevabile in cartella sotto la voce ruolo reso
esecutivo il…
Si
riporta la norma approvata dalla finanziaria L. 24 dicembre 2007, n. 244.Art. 1:
c153. All’articolo 3
del decreto-legge
30 settembre
2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo il comma 35 è inserito il
seguente: «35-bis. A decorrere dal
1º gennaio 2008 gli agenti della
riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di
spettanza comunale, iscritte
in ruoli
relativi a
sanzioni amministrative
per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, per i
quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento
non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».
Una volta notificato il verbale entro quanto tempo va notificata la cartella?
Entro 5 anni
Una volta notificata la multa, l’ art. 28 della
L.24.11.1981, n. 689 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute
per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di
cinque anni
(non 2 come erroneamente ritenuto) dal giorno in cui è stato commesso
l’illecito . Da ciò ne consegue che la cartella esattoriale deve essere
notificata al debitore entro il predetto termine prescrizionale.
A chi va fatto il ricorso avverso il verbale? Entro 60 giorni al prefetto oppure
entro 30 al Giudice di Pace
A chi mi conviene fare ricorso al
prefetto oppure al Giudice di Pace?
Conviene sempre prima il prefetto, prima di tutto per una questione economica,
risparmiate il contributo e poi perché il prefetto risponde sempre con un
prestampato configurando un omessa motivazione dell’ordinanza e quindi avete una
chance in più per vincere al Giudice di pace.
Se faccio ricorso al Giudice di pace e la mia residenza è fuori comune devo
eleggere domicilio presso una persona nello stesso comune del Giudice di pace?
No
Il Giudice di Pace ha l'obbligo di comunicare la
data dell'udienza anche ai ricorrenti residenti fuori comune: La
Consulta decide sulla questione di legittimità costituzionale del quarto e del
quinto comma dell’art. 22 della Legge 689/81 in relazione agli artt. 3, 24, 113
Cost., sollevata dal Giudice di Pace di Milano con ordinanza di rimessione del
28 ottobre 2008 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22,
quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che
abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello
dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle
norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria. Corte
Costituzionale sentenza n° 365 del 22/12/2010
I Dispositivi elettronici, autovelox, tutor, photored vanno segnalati? In caso
affermativo quanti metri prima? Gli
autovelox e tutti i dispositivi elettronici non solo devono essere segnalati
almeno 400 metri prima, ma devono essere ben visibili, gli agenti devono fare
prevenzione non repressione al fine di incassare soldi. Inoltre l'autovelox la
cui omologazione era stata chiesta da Autostrade per l'Italia passa a Autostrade
Tech nonostante il divieto di cui all'art. 192 del reg. cds
Il 24 dicembre 2004 l’approvazione del Tutor.
Il Sicve viene approvato il 24 dicembre 2004 con decreto dirigenziale n. 3999
del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. La domanda di approvazione
era stata presentata un anno prima, il 29 dicembre 2003, da
Autostrade per l’Italia, la società che aveva
sviluppato il tutor che il 26/10/2010 viene
sostituita da Autostrade Tech,
per riorganizzazione
societaria, Autostrade per l’Italia trasmette al Ministero dei Trasporti una
nota con la quale comunica che Autostrade Tech, nata nel 2009 è subentrata, a
far data dal 01/01/2010 , ad Autostrade per l’Italia nelle attività e in tutti i
rapporti attivi e passivi relativi alla gestione di zone a traffico
e
ai sistemi di controllo della velocità Sicve. Alla luce di questa comunicazione,
il 9 dicembre 2010 il Ministero dei Trasporti
decreta che le omologazioni/approvazioni concesse
ad Autostrade per l’Italia “sono trasferite a nome della società Autostrade Tech.
Ma il decreto emesso dal ministero è illegittimo perché ha Violato l’articolo
192 del regolamento Cds.
il Giudice di pace di Terni, ritiene, a giusta ragione,
che ciò sia avvenuto in violazione dell’articolo 192 del regolamento di
esecuzione del Codice della strada, quello che disciplina “l’omologazione o
l’approvazione di segnali, dispositivi, apparecchiature, mezzi tecnici per
l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni”. Articolo che, al
comma 5, stabilisce: “l’omologazione o l’approvazione
di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a
soggetti diversi”. Insomma, sentenzia il
giudice, “il
trasferimento in questione deve ritenersi contra legem”.
E a nulla vale il decreto dirigenziale del 2010, non potendo una norma di rango
inferiore intervenire su una di rango superiore, cioè il regolamento di
esecuzione del Codice. Pertanto, il verbale dev’essere annullato.
Nascondere gli autovelox è una truffa contro gli automobilisti. Rischia infatti
una condanna, oltre al sequestro degli apparecchi, la società che li ha in
gestione e che si accorda con l'amministrazione per aumentare il numero dei
verbali.
Lo stop alle imboscate arriva dalla Corte di
cassazione che, con la sentenza n. 11131 del 13 marzo 2009, ha
sottolineato come l'uso degli apparecchi debba essere necessariamente corretto e
non finalizzato alle esigenze di cassa dei comuni e delle società private che
hanno in appalto il servizio di rilevamento della velocità.
Insomma, ha messo nero su bianco la seconda sezione penale del Palazzaccio, gli
apparecchi devono essere segnalati agli automobilisti
"almeno 400 metri prima dal punto della loro
collocazione".Non solo. Condividendo le motivazioni del Tribunale di
Cosenza, che aveva confermato il sequestro dei apparecchi di una società privata
che (secondo l'accusa) si era accordata con quattro piccoli comuni calabresi per
aumentare il gettito delle casse dell'ente locale, la Cassazione ha ricordato
tutti gli obblighi di trasparenza che il codice della strada prevede
sull'installazione degli autovelox.
"L'articolo 142 - scrivono gli Ermellini - prevede che le postazioni di
controllo debbano essere segnalate e ben visibili". Insomma, le postazioni di
controllo devono "sempre essere segnalate con adeguato anticipo e in modo da
garantire il tempestivo avvistamento".
Sulla base di questi motivi la Suprema Corte ha confermato il sequestro di
alcuni veicoli e autovelox di una società di Cosenza attiva in alcuni comuni
della provincia, Fiumefreddo Bruzio, Belmonte Calabro e Longobardi senza che gli
apparecchi fossero segnalati con chiarezza e in anticipo. Ad avviso dei giudici
di Piazza Cavour è corretta la tesi accusatoria della Procura di Cosenza in base
alla quale l'attività di rilevamento così svolta «era intenzionalmente
preordinata a trarre in inganno gli automobilisti, in contrasto con lo spirito
della normativa in materia diretta a reprimere incidenti più che a reprimere».
Fra l'altro i Supremi giudici hanno ricordato che la circolare del Ministero
dell'Interno prescrive «la segnalazione almeno 400 metri prima del punto di
collocamento» dell'autovelox. Invece il titolare della società, che riceveva un
compenso per ogni multa riscossa, occultava gli apparecchi a bordo di macchine
di sua proprietà e così "incastrava" gli automobilisti.
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Se l'autovettura è stata venduta e non è stato fatto il passaggio al pra, niente
paura basta allegare copia della dichiarazione di vendita fatta al notaio.
In caso di morte del contravventore, l'erede puo' chiedere l'annullamento in
quanto ai sensi dell’art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni non
sono trasmissibili agli eredi.
Se ricorrono tali presupposti non resta, che fare ricorso, a tal fine è stato
predisposto per voi un ricorso ad hoc, da compilare manualmente :
Attenzione, la nuova norma Art.1 comma 153 finanziaria 2008 dei famosi 2 anni,
riguarda la notifica dall'iscrizione a ruolo e va comunque coordinata con
l'obbligo di notifica che rimane sempre da effettuarsi entro 5 anni ex
art. 28 legge 689/81, infine la norma si applica alle infrazioni elevate dal
01/01/2008 e non alle annualità precedenti. L'art. 1 comma 153 stabilisce: Dal
2008 gli agenti di riscossione non possono richiedere il pagamento per
violazioni al Codice della strada di spettanza comunale, se la cartella non era
stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo
Come chiarito dalle SS.UU. della Cassazione, con le sentenze 27 marzo 2001,
n. 133; 9 novembre 2000, n. 1172; 10 agosto 2000, n. 562 e 13 luglio 2000, n.
491, e confermato poi dall'art. 29 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo ed è in
vigore dal 1° luglio 1999, cioè da data successiva a quella dell'atto
introduttivo di questa causa, le azioni "proponibili" da colui al quale è stata
notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni
amministrative pecuniarie, in rapporto all'art. 27, L. n. 689 del 1981 e art.
206 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sono soltanto le
seguenti:
a) opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981, n. 689, se con
l'atto esattoriale si impugna pure il provvedimento sanzionatorio, del quale sia
mancata o invalida la notificazione;
2) opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., relativa a vizi formali
della cartella o dell'avviso;
3) opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., quando si contesti
il diritto a riscuotere la sanzione, eccependosene l'estinzione sopravvenuta.
1. LE MULTE BUSINESS SOTTO FORMA DI TASSE OCCULTE CON INTERESSI PRIVATI
Le multe rappresentano a tutti gli effetti delle tasse occulte a carico dei
cittadini, gli incidenti non diminuiscono in modo significativo e le multe nel
periodo 2001-2005 sono aumentate del 52% si calcola che solo nel 2007 le multe
porteranno nelle casse delle amministrazioni pubbliche circa 1 miliardo e 500
milioni di €. La realtà è un altra le multe costituiscono un vero e
proprio business, gestito da privati. Un esempio, l'amministratore pubblico
si rivolge ad una società privata che concede in locazione a costo zero i propri
apparecchi elettronici (photored, autovelox, t-red...) l'amministrazione
riconosce dal 32% al 40% delle multe incassate alla società e poi se
l'amministrazione non ce la fa a redigere e notificare le multe affida questo
servizio alla stessa società privata riconoscendoci un ulteriore 2% . A questo
punto la domanda è lecita, ma non c'è conflitto d'interessi? non c'è il
pericolo che queste società per fare soldi generino delle vere e proprie
trappole per gli automobilisti. Ad esempio su una strada quante volte vi è
capitato di vedere i limiti di velocità che da 70 passano a 90 poi a 50 poi a 70
e poi a 40, per rispettare i limiti ci vorrebbe un pilota di formula uno con un
navigatore, beh questo è una delle trappole classiche, per non parlare della
mancanza di segnalazione della presenza di questi apparecchi. Inoltre la legge
prevede che le multe devono essere rilevate, redatte e notificate da agenti
di polizia e non da privati. L'accertamento dell'infrazione richiede la
presenza di un agente, in alcuni comuni con un solo vigile sono state rilevate
addirittura 36000 multe in un solo giorno, da guiness dei primati. La multa
dovrebbe essere uno strumento di prevenzione e non di repressione, dovrebbe cioè
essere finalizzata ad evitare la reiterazione dell'illecito, ma questo puo'
avvenire solo con la contestazione immediata, cioè fermando il trasgressore,
facendogli notare l'infrazione e multandolo, con questi sistemi elettronici
questo non avviene. Chi lavora, si trova dopo un mese che è si è recato sul
posto di lavoro 30 multe per la stessa infrazione e questa sarebbe prevenzione?
un ulteriore prova che le multe costituiscono una tassa occulta è rappresentata
dagli gli ausiliari del traffico, nascosti, non visibili che elevano
verbali a volontà, si calcola che ogni ausiliare porta al comune circa 5000 € al
giorno. La legge inoltre prevede che il 50% delle multe vada destinata alla
sicurezza stradale, cioè rifacimento del manto stradale, miglioramento della
viabilità, ma secondo voi è cosi'? È più probabile che questi soldi vadano a
tappare i buchi di bilancio creati dall'allegra gestione dei nostri ben amati
politici, che con la scusa di evitare gli incidenti battono cassa.
Si parla tanto di lavoro precario di disoccupazione, ma
non sarebbe meglio assumere agenti di polizia, carabinieri e vigili urbani tra i
giovani e destinarli ad una più corretta procedura di rilevazione delle multe e
nello stesso tempo assicurare la presenza sul territorio delle forze dell'ordine
garantendo la sicurezza, che ultimamente tra furti, rapine e violenze lascia
molto a desiderare?
2. STRISCE BLU ILLEGITTIME VALIDE SOLO SE CI SONO ALTRETTANTE STRISCE
BIANCHE LE SENTENZE DELLA CASSAZIONE
Secondo la Cassazione in base all'art.7 comma 8 del codice della strada il
comune deve riservare aree a parcheggio libero oltre a quelle a pagamento in
sostanza, ogni tot strisce blue ci dovrebbero essere altrettante strisce bianche
in tal senso Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 9 gennaio 2007 n.
116 sono nulle quindi le contravvenzioni elevate in violazione del su
citato articolo del codice della strada.
Novità
della finanziaria 2007:
Tutte le multe vengono aumentate del 3,6%
3. AUTOVELOX
Gli autovelox, rilevatori elettronici della velocità devono essere sottoposti
annualmente a revisione, da tale operazione deve scaturire un certificato
chiamato di taratura Sit, al momento non risultano esistenti società autorizzate
a fare queste operazione per cui se l'autovelox ha più di un anno la multa è
nulla.
SENTENZA SULL'AUTOVELOX 01/08/2006
download richiedi il modello per il
ricorso al giudice di pace
o avverso i verbali
4. LE COSE DA SAPERE PRIMA DI FARE RICORSO
1) Il verbale arriva a casa dopo 90 giorni ex
art. 201 Dlgs 30/04/1992 n.285
. dall’accertamento dell’infrazione.
Si può fare ricorso al Prefetto o al giudice di pace, perché il verbale è andato
in prescrizione. Conservare la busta con la data di notifica.
2) Il verbale arriva alla vecchia residenza
dell’automobilista, torna indietro con la dizione “destinatario trasferito” e
viene notificato alla nuova residenza dopo 90 giorni dall’infrazione.
Se l’automobilista ha fatto tempestivamente il cambio di residenza su patente e
libretto di circolazione, può fare ricorso per prescrizione.
3) L’automobilista ha già fatto ricorso al prefetto e questi lo rigetta inviando
un’ingiunzione di pagamento con una data di oltre 90 giorni successivi a
quella dell’invio del ricorso art. 203 - 204 cds -
più precisamente il prefetto deve emettere l'ordinanza entro 120 gg e notificare
l'ingiunzione entro 150gg previe deduzioni dell'ente che nei 30 gg
successivi al termine di 120 deve presentare al prefetto.
Si può fare ricorso al giudice di pace, perché l’ingiunzione è andata in
prescrizione. Vale però la data riportata sull’ingiunzione.
4) La contestazione dell’infrazione avviene immediatamente e
l’agente consegna il verbale nelle mani dell’automobilista: Questi non paga
pensando che debba arrivare un altro verbale a casa, poi riceve una cartella
esattoriale.
Il ricorso è inutile, vale il verbale consegnato nelle mani dell’automobilista
(non ne arriva un altro a casa).
5) L’automobilista riceve il verbale e paga per non far
passare i 60 giorni oltre i quali la sanzione raddoppia. Poi fa ricorso al
prefetto.
Il ricorso è improponibile, perché per farlo occorre non pagare la
contravvenzione.
6) L’automobilista non paga la contravvenzione e riceve una
cartella esattoriale dopo cinque anni e quattro mesi dalla data di notifica del
verbale.
Si può fare ricorso al giudice di pace perché la cartella è andata in
prescrizione.
7) La cartella esattoriale arriva entro i termini, ma
precedentemente l’automobilista non ha mai ricevuto il verbale.
Bisogna verificare se il Comando degli agenti è in possesso della ricevuta della
raccomandata di spedizione del verbale, se l’indirizzo del destinatario è
corretto, se la mancata notifica è avvenuta entro 90 giorni dall’infrazione e se
la mancata notifica è stata seguita da una ulteriore raccomandata (almeno a
partire dall’ottobre 1998). In assenza i uno di questi elementi si può fare
ricorso al prefetto o al giudice di pace.
8) La contravvenzione è stata fatta con Autovelox e
l’automobilista non è stato fermato per la contestazione immediata.
Non ha importanza. Si può fare ricorso soltanto se il modello dell’Autovelox
(riportato nel verbale) è 104/C. Negli altri casi è inutile, tranne quando il
verbale non riporta l’avvertenza che “l’apparecchio è stato preventivamente
controllato per verificarne la regolarità”. La mancanza di questa avvertenza
rende proponibile il ricorso, anche se si tratta di un motivo puramente formale.
Vengono disciplinati i casi in cui è possibile utilizzare gli autovelox e altri
dispositivi tecnici di controllo a distanza - per verificare l'eccesso di
velocità e il divieto di sorpasso - senza la contestazione immediata
dell'infrazione al guidatore da parte di una pattuglia della Polizia Stradale.
Tali strumenti possono essere sempre utilizzati su autostrade e strade
extraurbane; sulle altre strade, invece, l'utilizzazione è subordinata alla
valutazione preventiva e all'identificazione dei luoghi da parte del Prefetto.
In ogni caso è necessario informare gli utenti dell'installazione di questo tipo
di dispositivi che, se completamente automatici, devono essere omologati dal
Ministero delle Infrastrutture. (attenzione "è necessario informare gli utenti
dell'installazione di questo tipo di dispositivi..." significa che basta
qualsiasi tipo di comunicazione, quindi anche solo annunci su radio locali,
inserzioni sui quotidiani e compagnia bella... quindi occhio, non ci saranno più
cartelli sulla strada o altri segnali simili.)
9)
La contravvenzione è stata fatta con il Telelaser.
Si può fare ricorso soltanto se non c’è stata contestazione immediata
dell’infrazione, oppure se nel verbale non è riportata una frase che specifichi
se il Telelaser era posto su un cavalletto o portato a mano dall’agente e tenuto
immobile. - ved. terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza
4010/2000 (3 aprile 2000) - Inoltre La rilevazione della velocità dei veicoli a
mezzo di telelaser non appare conforme ai principi stabiliti dall'art. 345 Reg.
C.d.S in quanto il modello LTI 20-20 (attualmente usato dalle forze dell'ordine
italiane) non ha alcun rilevatore fotografico, che permetta di provare,
chiaramente e senza possibilità di errore e/o di contestazioni, l'effettiva
velocità di un determinato veicolo, mentre il tipo di autovettura ed il numero
di targa sono solo inseriti manualmente dall'agente accertatore, sullo scontrino
rilasciato dall'apparecchiatura, dopo la misurazione.(Giudice di pace Rho 24
ottobre 2002 )
10) L’automobilista è passato con il rosso e non è stato fermato per la
contestazione immediata.
Per questa e per altre infrazioni è inutile fare ricorso se nel verbale è
riportato, sia pure sommariamente, il motivo per cui non è stato fermato.
11)
Le multe vanno impugnate dinanzi al prefetto o al giudice di pace, entro 60
giorni per i verbali 30 giorni per la cartella di pagamento
La Corte di Cassazione, con sentenze 15.7.2004 n. 13127; 14.5.2003 n. 7398;
24.9.2002 n. 13872, ha affermato che il termine per impugnare una multa in sede
giurisdizionale, quando non è specificato dal codice della strada, è uguale a
quello riconosciuto per presentare ricorso al prefetto.
Secondo la Suprema corte, infatti, il termine più breve di 30 giorni, sebbene
sia stato previsto dal decreto legge n. 270/1996 (non convertito in legge),
sarebbe incoerente sia con i termini relativi al ricorso amministrativo, che con
il termine previsto per il pagamento della sanzione, entrambi di 60 giorni.
Contro la Cartella esattoriale il termine è invece di 30 giorni a norma
dell'art. 205 Dlgs 30-4-1992 n. 285 e art. 22 della L. 24-11-1981 n. 689
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione
della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione
recuperatoria del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo
esperire, sicchè l'opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non
già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine
applicabile anche al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni
alle norme del codice della strada" la cartella relativa ad un verbale al cds è
opponibile ex art. 204 bis C.d.S., con termine di 60 giorni, e non entro
il termine di giorni 30, che è invece applicabile nei casi in cui vi sia stata
l'emissione di ordinanza ingiunzione (L. n. 689 del 1981, art. 22, e art. 205
C.d.S.).Corte di Cassazione Sez. II, sentenza n.
9900 del 27/04/2009
12. La Sospensione dei termini feriali non opera per le multe:
I termini prescritti ai fini della regolare e tempestiva notifica delle
contravvenzioni stradali da parte degli agenti di polizia non sono in alcun modo
interessati dalla l. 14 luglio 1965, n. 818 (sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale) Sentenza Corte di Cass. pen. 17 novembre 1981
ovviamente se si fa ricorso al Prefetto, se invece si fa ricorso al Giudice di
pace Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed
a quelle
amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun
anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso
abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla
fine di detto periodo. art 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742
13. AUSILIARI DEL TRAFFICO:
possono procedere all'accertamento e alla contestazione delle violazioni in
materia di sosta, ai sensi dell'art. 17 comma 132 l. n. 127 del 1997, sia
all'interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei
parcheggi, sia nelle aree immediatamente limitrofe, sebbene, in questo ultimo
caso, solo a condizione che queste costituiscano lo spazio minimo indispensabile
per compiere le manovre atte a garantire la concreta funzione del parcheggio in
concessione. Trib. Roma 28-08-2000 - Un verbale redatto (prima dell'entrata in
vigore della l. 15 maggio 1997 n. 127) dagli. ausiliari del traffico nel quale è
rilevata una violazione al divieto di sosta delle autovetture non ha valore di
atto pubblico; pertanto, le sue risultanze possono essere contestate con ogni
mezzo di prova. (Cass. civ. Sez.III 25 ottobre 1999, n. 11949 )
14.
LA DECURTAZIONE DEI PUNTI SULLA PATENTE RICHIEDE LA IDENTIFICAZIONE DEL
CONDUCENTE:
Lo ha stabilito La Corte Costituzionale con la
sentenza n. 27 del 12/01/2005
I punti della patente possono essere tolti solo a chi è stato identificato nel
commettere l'infrazione. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
illegittima in parte le nuove norme del codice della strada che hanno introdotto
la patente a punti. La Consulta, in particolare, ha dichiarato illegittimo
l'art. 126 bis comma 2 del codice della strada nella parte in cui prevede che,
in caso di mancata identificazione del trasgressore, i punti devono esser tolti
al proprietario del veicolo, salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, il
nome e la patente di chi guidava in quel momento l'auto. La Corte Costituzionale
ha stabilito infatti che se non vi è l'identificazione del guidatore, resta l'
obbligo per il proprietario di fornire, entro 30 giorni, il nome e il numero
della patente di chi ha commesso la violazione, ma se cio' non avviene a carico
del proprietario dell'auto scatta solo la sanzione pecuniaria, e non quella
accessoria della decurtazione dei punti. L' illegittimità dell'art. 126 bis,
comma 2, del decreto legislativo 285 del '92 (nuovo codice della strada)
introdotto dalle norme sulla patente a punti (le ultime modifiche risalgono all'
agosto 2003, con la legge 214), è stata decisa dalla Corte Costituzionale nella
sentenza n. 27 depositata in cancelleria. A sollevare la questione di
legittimità della norma, sotto diversi profili, sono stati numerosi giudici di
pace. La Consulta, ha ritenuto ''fondate le censure di violazione dell'art. 3
sotto il profilo dell'irragionevolezza della disposizione , nel senso che - si
legge nella sentenza scritta dal giudice costituzionale Alfonso Quaranta - essa
dà vita a una sanzione assolutamente sui generis'', in quanto la sanzione, ''pur
essendo di natura personale, non appare riconducibile ad un contegno
direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella
trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradalè'. In
altre parole, se a violare il codice della strada è stata un'altra persona
diversa dal proprietario dell'auto, per la Corte è irragionevole che
quest'ultimo rischi di vedersi togliere i punti dalla patente. Si tratta -
spiega la Consulta - di ''una ipotesi di sanzione di carattere schiettamente
personalè', che ''viene direttamente ad incidere sull'autorizzazione alla
guidà''. Per la Consulta, infatti, è ''una ipotesi di illecito amministrativo
che, per più aspetti, appare assimilabile a quella della sospensione della
patentè'. ''È, in effetti, proprio la peculiare natura della sanzione prevista
dall'art. 126-bis, al pari della sospensione della patente incidente anch'essa
sulla 'legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo'', che -
afferma la Corte Costituzionale - fa emergere l'irragionevolezza della scelta
legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia
anche il responsabile dell'infrazione stradalè'. Stabilito che al proprietario
dell' auto non possono essere tolti i punti della patente se l' infrazione è
stata commessa da un'altra persona alla guida del mezzo, la Corte Costituzionale
precisa che la sanzione pecuniaria resta: ''Nel caso in cui il proprietario
ometta di comunicare i dati personali e della patente e del conducente, trova
applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, del codice
della stradà'. ''In tal modo - specifica la Corte - viene anche fugato il
dubbio'' riguardo a ''una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra
i proprietari dei veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone
giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla alla
circostanza meramente accidentale, che le stesse siano munite o meno di
patentè'. A fare ricorso alla Consulta erano stati i giudici di pace di Voltri,
Mestre, Ficarolo, Bra, Montefiascone, Lanciano, Carrara e di Casale Monferrato:
di numerose questioni di legittimità sollevate dai giudici di pace in fatto di
norme sulla patente a punti, la Corte ha ritenuto fondata solo questa. (fonte
notize Ansa)
15. NON È PIÙ NECESSARIO VERSARE LA CAUZIONE SE SI RICORRE AL GIUDICE DI PACE:
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 114 del 10/03/2004
depositata l'8/4/2004 ritenendo illegittimo l'art. 204bis del cds introdotto
dalla Legge 214/2003 per violazione del diritto alla difesa.
Attenzione:
Le modifiche effettuate quest'estate del 2003(
Decreto Legge n.151/2003, convertito nella Legge 01 agosto 2003 n.214,
pubblicata nel supplemento ordinario n.133/L alla G.U. Serie Generale n.186 del
12.08.2003)al codice della strada determina una nuova disciplina delle
opposizioni avverso le sanzioni amministrative irrogate a seguito delle
violazioni al codice medesimo.
Il ricorso al Prefetto da una prima interpretazione inibisce il ricorso
successivo al Giudice di Pace, Il ricorso contro la certella esattoriale esige
il pagamento di una cauzione. su tali modifiche gravano fondati sospetti di
incostituzionalità per limitazione al diritto ala difesa, a poter
ricorrere al giudice,principio di uguaglianza,principio del contraddittorio,
principio della parità delle parti,principio del giusto processo e della sua
rapidità , la prima avvisaglia è pervenuta dal giudice di pace di Roma.
il ricorso al Prefetto, esige una ordinanza di accoglimento o di rigetto entro
120 gg e notifica entro 150gg, Il ricorso deve essere inviato entro e non oltre
60 gg. (e non due mesi) dal giorno della consegna o della notifica del verbale
di contestazione della violazione e deve contenere l’esplicita richiesta di
emissione, da parte del prefetto, dell’ordinanza di archiviazione, così come
previsto dall’art. 204 CdS. Al ricorso va allegata una copia del verbale, mai
l’originale.
È preferibile richiedere, nelle conclusioni del ricorso, di essere personalmente
sentiti dal Prefetto, sia perché un colloquio con l’autorità adita può agevolare
la comprensione delle proprie motivazioni, sia perché l’eventuale omesso
interpello da parte del Prefetto è motivo per impugnare successivamente
l’ordinanza ingiunzione dello stesso Prefetto avanti al Giudice di Pace.
Il Prefetto, entro 120 giorni da quando ha ricevuto il ricorso dalla polizia
stradale,
pena decadenza,
dovrà emettere un ordinanza di archiviazione del verbale o di ingiunzione pari
al doppio della sanzione iniziale. A questo termine (120 giorni) dovrà essere
aggiunto quello massimo di 30 giorni concesso alla polizia per trasmettere al
prefetto il ricorso con le proprie deduzioni.
16) Casi di impossibilità della contestazione immediata - (ad es. il caso della
multa per il casco)
Ogni verbale deve essere elevato fermando il contravvenzionato (c.d.
contestazione immediata) e consegnando immediatamente la
contravvenzione.Eccezionalmente questo si puo' evitare ma i casi sono
espressamente previsti dall'art 201 del cds. Molte volte nei verbali viene
genericamente indicato dagli operatori la causa di impossibilità di contestare
il verbale immediatamente scrivendo genericamente "impossibilità di raggiungere
l'utente per motivi di traffico", questo è il caso ad esempio della multa per il
casco, tale dicitura non è conforme alla legge e non costituisce causa di
impossibilità.
I casi sono i seguenti come previsto dall'art. 201 del codice della
strada :
- impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità da
parte degli agenti;
- attraversamento di un incrocio col semaforo rosso;
- sorpasso in curva;
- accertamento di una violazione da parte dell'agente a bordo di mezzo pubblico;
- accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo o dopo che il
veicolo sia a distanza del posto di accertamento o comunque nell'impossibilità
di essere fermato in tempo utile;
- accertamento della violazione in assenza del proprietario o trasgressore.
Il pagamento della sanzione, non è possibile se il trasgressore non abbia
ottemperato all'invito di fermarsi o quando il conducente del veicolo a motore,
si è rifiutato di esibire i documenti (es. patente, carta di circolazione etc.).
In questi casi, il verbale viene trasmesso al Prefetto da parte dell'ufficio per
le applicazioni delle sanzioni in merito.
17) Divieto di sosta.
Obbligo da parte dei comuni di inserire sotto il cartello del divieto
di sosta o sul retro, il numero e la data dell'ordinanza sindacale che ha
stabilito il divieti, in mancanza è nullo. (articolo 77, comma 7, del
regolamento del codice della strada).
Inoltre la generica indicazione della strada senza numero civico dove è stato
commessa l'infrazione per divieto di sosta invalida il verbale,
18) Al ricorso bisogna accompagnare il versamento della cauzione - ma le
cancelleria sono obbligate ad accettare lo stesso i ricorsi anche senza il
versamento cauzionale, che puo' anche essere tra l'altro anche effettuato con
libretto postale vincolato con dicitura vincolo per cauzione ai sensi dell'art.
204 bis della legge n. 214 del 01/08/2003, la cui fotocopia deve essere allegata
al ricorso nota del Ministero della Giustizia del 31/10/03 ufficio I -
Non è più necessario versare la cauzione la norma è
illegittima
Corte Costituzionale sentenza n. 114 del 10/03/2004 depositata l'8/4/2004
19) Il fermo amministrativo dell'autovettura è illegittimo per le multe auto .
La nuova legge ha introdotto dal 2003 la possibilità per le esattorie di
disporre il fermo dell'autovetture, se ci si mette al volante 1.000 € di multa
più il sequestro È ammessa la rateizzazione, ma il fermo auto rimane fine al
pagamento dell'ultimo cent del debito esattoriale.
Il
fermo amministrativo pero' in base alle sentenze giurisprudenziali, sarebbe
nullo in mancanza di un regolamento di attuazione, costituisce uno strumento da
intraprendere solo in casi estremi, cioè quando con azioni alternative
l'esattore non abbia incassato (e non ricorrendone direttamente), e adottabile
solo per i debiti erariali sono escluse quindi le multe comunali, i
contributi inps e inail.
in merito si vedano le seguenti sentenze:
IL FERMO AMMINISTRATIVO È STATO BLOCCATO IN TUTTA ITALIA
La quarta sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 3259/2004, ha
bloccato tutti i fermi amministrativi per mancanza di proporzionalità tra
importo dovuto e danno cagionato al contribuente, l'ordinanza è stata recepita
dall'Amministrazione Finanziaria che con la
Risoluzione 22 luglio 2004, n. 92/E
ha disposto il blocco dei fermi amministrativi
20) Verificare la corrispondenza del modello dell'autovettura o motociclo e il
numero di targa:
la generica indicazione della parola autovettura o motociclo, non permette di
controllare la perfetta corrispondenza tra tipo, modello e relativo numero
di targa. L’art. 383 al co. N. 1 del Dpr 16/12/92 n. 495(reg. att. C.d.S.)
stabilisce infatti, in modo inequivocabile la necessità che il verbale debba
contenere a pena di nullità, l’indicazione del tipo di veicolo e della targa.
L’omessa indicazione del tipo di veicolo sul verbale incide in modo decisivo
sull’efficacia probatoria dello stesso e rende alquanto incerta
l’identificazione del veicolo a mezzo del quale la violazione si assume commessa
(Cass. Civile sez.I 14/02/94 n. 1445)
21. LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE:
Fate molta attenzione alla comunicazione, la mancata comunicazione è sanzionata
con 250€ (prima 357€) di multa, la comunicazione va fatta entro 60 giorni (prima
30) DL.184/05.Se non siete in grado di comunicare i dati, perchè non
ricordate a che avete prestato la vostra autovettura o il vostro motociclo, la
comunicazione va mandata lo stesso, spiegando che non siete in grado di indicare
i dati del conducente perchè è trascorso un notevole lasso ti tempo
dall'infrazione e perchè il vostro veicolo è usato da parenti e amici, l'art.126
bis del DL184/05 sembra aver inserito"il giustificato e documentato motivo" che
poi sarà vagliato dalle forze dell'ordine senza stabilire i criteri unici di
valutazione. Tale articolo poco chiaro sembra porre le basi per un nuovo
contenzioso. La comunicazione è obbligatoria anche se si fa il ricorso al
Prefetto o al Giudice di Pace
LA COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE, CHE NON RIPORTA I DATI CHI FOSSE ALLA GUIDA
DELL’AUTOVETTURA NON È SANZIONABILE.
La sanzione pecuniaria suppletiva ex art. 126 bis comma 2 del Dlgs 30/04/1992
n.285 CDS, fa riferimento alla violazione di cui al comma 8 art. 180 del
cds in virtu’ del quale la mancata comunicazione è sanzionata, non la
mancata indicazione dei dati di chi fosse alla guida, considerato il fatto, che
spesso trascorre un notevole lasso di tempo, tra la data dell’infrazione e la
comunicazione del verbale. Per cui non è applicabile la sanzione se il
proprietario comunica di non essere in grado di fornire tali informazioni,
essendo sufficiente la risposta all’invito delle autorità.
GIUDICE DI PACE DI ARCIDOSSO – SENTENZA
DEL 8-21/10/2005 N. 80 – GIUDICE GIRALDI
22. IL TACHIGRAFO DIGITALE
: Tutte le imprese di trasporto, individuali o societari, compresi i padroncini
da dicembre 2005 dovranno installare il tachigrafo, una sorta di scatola nera,
l'omissione costerà da 68,25 a 2754,15€ di multa regolamento 3820-3821/85 cee.
23. LA CONFISCA DEL MOTORINO:
dal mese di Agosto 2005 chi viaggia su motoveicoli senza casco, con casco
slacciato, in più persone rispetto al consentito o trasportando animali è
soggetto alla confisca del mezzo. Il Dl 184/05 ha sostituito la confisca con il
fermo amministrativo per 60 giorni
24. IL SILENZIO ACCOGLIMENTO DEL RICORSO AL PREFETTO:
se il ricorso viene presentato direttamente al Prefetto (entro 60 giorni dalla
contestazione o notificazione del verbale) i tempi dalla presentazione alla
notificazione sono così suddivisi:
30gg Presentazione al Prefetto (trasmissione)
60gg Organo Accertatore (istruttoria)
120gg Prefetto (determinazione)
150gg Notificazione
Totale 360gg
Se il ricorso è presentato al Prefetto tramite l'organo accertatore (entro 60
giorni dalla contestazione o notificazione del verbale) i tempi dalla
presentazione alla notificazione sono così suddivisi:
60gg Organo accertatore (istruttoria)
120gg Prefetto (determinazione)
150gg Notificazione
Totale 330gg
Conviene sempre fare ricorso tramite l'ente che ha emesso il verbale, non
chiedere mai di essere sentiti.
Se si chiede udienza, i termini vengono sospesi fino alla data di espletamento
dell'audizione.
I termini sono stati allungati dalla legge 214 del 01/08/2003
25. QUANDO È POSSIBILE DIFENDERSI SENZA AVVOCATO
ART.82 CPC - PATROCINIO - DAVANTI AL GIUDICE DI PACE LE PARTI POSSONO STARE IN
GIUDIZIO PERSONALMENTE NELLE CAUSE IL CUI VALORE NON ECCEDE EURO 516,46 (LIRE UN
MILIONE)
5. GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO
La materia è disciplinata dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge
127/97 e dall'articolo 68 della relativa legge interpretativa 488/99. In forza
di questa normativa, i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire
funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a
dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente
alle aree oggetto di concessione e a quelle immediatamente limitrofe alle stesse
ed interessate alle manovre di utilizzo delle prime. Le stesse funzioni sono
conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto
pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 23 della legge
142/90 (ora Dlgs 267/2000). A questo personale sono, inoltre, conferite, con le
stesse modalità, le funzioni di prevenzione e di accertamento in materia di
circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, lettera c) del Codice della strada. Il conferimento
delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni comprende, ai
sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 (espletamento dei servizi di
polizia stradale), dello stesso Codice, i poteri di contestazione immediata,
nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia
privilegiata di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice civile, nel senso che
esso fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il verbalizzante
attesta di essere avvenuti in sua presenza. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le
funzioni di prevenzione di accertamento sono svolte solo da personale
nominativamente designato dal sindaco, previo accertamento dell'assenza di
precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dei citati
commi 132 e 133. Al personale de quo può essere conferita anche la competenza a
disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti rispettivamente dalle
lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del Codice
della strada (ad es.divieto di fermata e di sosta dei veicoli sui dossi, nelle
curve, lungo le corsie di canalizzazione,).
I requisiti soggettivi dell'Ausiliario del traffico
Dal 1' gennaio 2000 i requisiti soggettivi per la nomina degli ausiliari dovrà
essere preceduta dall'accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali.
Da cio' l'obbligo per il sindaco di acquisire preventivamente il certificato
penale e quello dei carichi pendenti. Disposizione più che comprensibile, dato
il fatto che tali soggetti rivestono, una volta avvenuta la nomina, la qualifica
di pubblici ufficiali, a norma dell'articolo 357 del codice penale, Legge 23
dicembre 1999 n. 488.
La rimozione forzata: agli ausiliari la funzione di disporre la rimozione
forzata dei veicoli nei seguenti casi:
1) qualora venga impedito di accedere a un altro veicolo in sosta regolare;
2) qualora venga impedito lo spostamento di veicoli in sosta;
3) in seconda fila, con l'eccezione dei veicoli a due ruote;
4) negli spazi riservati allo stazionamento degli autobus, dei filobus e dei
veicoli circolanti su rotaia e, ove non esista delimitazione, a una distanza dal
segnale di fermata inferiore a 15 metri, nonchè negli spazi riservati ai veicoli
in servizio di piazza.
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione gli ausiliari possono
fare multe solo per le strisce blue.
Autovelox fissi presenti sul
territorio nazionale mappa
(solo polizia stradale)
Autovelox mobili presenti sul territorio nazionale
mappa
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