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Indice : 1. Il modello F24 e nuove limitazioni - 2. Il modello F24 imposta di registro 3. Come si corregge un errore nel modello F24 - 3. Il modello F23 - 4. Compensazioni d'imposte tetti e limiti del 20071. Modello F24 le ultime limitazioni
L' art. 11, comma 2, del D.L. 66/2014 a decorre dal 1° ottobre 2014 prevede l’obbligo di utilizzare i servizi telematici e quindi di pagare esclusivamente con F24 telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel caso in cui il modello F24 presenti le seguenti caratteristiche:
F24 con compensazione e un saldo finale di importo pari a zero (per esempio F24 con codice tributo 6099 con un debito pari a euro 1.050 e codice tributo 4001 con un credito di 1.050 con saldo a zero);
F24 con compensazione e un saldo finale di importo positivo superiore a 1000 euro (per esempio F24 con codice tributo 4001 con un debito pari a euro 2.050 e codice tributo 6099 con un credito di 1.000 con saldo di 1050).
F24 esclusivamente a debito con saldo finale superiore a 1000 euro
I soggetti Iva devono pagare i modelli F24 esclusivamente tramite i canali telematici (Entratel o homebanking)
I modelli F24 a zero ossia con compensazione esclusivamente a tramite il canale Entratel
Obbligo per tutti di presentazione telematica dei modelli F24 a saldo superiori a mille euro in vigore dal 01/10/2014. Per il privato, quindi, non sarà più possibile presentare in questi casi i modelli F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli agenti della riscossione.
PER PAGARE: Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva; Tributi locali (ICI, TARSU/TARIFFA, TOSAP/COSAP, solo per i comuni convenzionati); Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva; Irap; Addizionale regionale o comunale all’Irpef; Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento rateale.
PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI: Liquidazione e controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.
Per la compilazione del modello F24 è possibile utilizzare il software di compilazione e il software di controllo messo a disposizione dall’Agenzia o reperibile sul mercato (solo per il software di compilazione), e procedere alla predisposizione, verifica ed invio del “file” creato.
I titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare il pagamento utilizzando il modello F24 telematico
ATTENZIONE - ADDIO AGLI F24 CARTACEI PER AZIENDE E PROFESSIONISTI
Due emendamenti al decreto legge 203/05 approvati in commissione Finanze del Senato obbligano i contribuenti dal 1º febbraio 2007 (proroghe comprese) ad effettuare i versamenti con l'F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari. L'obbligo riguarderà tutti coloro che presentano le dichiarazioni per via telematica
2. Il modello F24 per imposta di registro
Si paga con il modello F24 Elementi identificativi (ELIDE)
Ecco i codici tributo da utilizzare
“1500” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Imposta di Registro per prima registrazione”;
“1501” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta
di Registro per annualità successive”;
“1502” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta
di Registro per cessioni del contratto”;
“1503” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Imposta di Registro per risoluzioni del contratto”;
“1504” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Imposta di Registro per proroghe del contratto”;
“1505” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta
di Bollo”;
“1506” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi
speciali e compensi”;
“1507” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI -
Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;
“1508” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;
“1509” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI -
Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti
successivi”;
“1510” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI –
Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti
successivi”.
Risoluzione agenzia delle Entrate 14E del 24/01/2014
Gli errori commessi nella compilazione del modello di versamento F24 possono essere rettificati solo presso gli Uffici locali.
Le correzioni che gli uffici possono apportare, a seguito delle istanze dei contribuenti, si riferiscono a errori che non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo; Infatti lo Statuto del Contribuente stabilisce (art. 10 L. 27.07.2000, n. 212) stabilisce che le sanzioni non sono irrogate nei casi di violazioni formali che non comportino alcun debito d’imposta, gli errori sanabili quindi riguardano esclusivamente le violazioni meramente formali
Cosa si può correggere
Il contribuente recandosi presso l’Ufficio può
correggere i seguenti errori:
Con il modello F23 si pagano per la maggioranza dei casi l'imposta di registro, nonche' tutti gli altri tributi non richiamati nell'elenco del modello F24
Le Compensazioni
Le compensazioni d’imposte sono state introdotte dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che ha introdotto anche il modello unico di pagamento F24.
Fino al 2006 non era necessaria nessuna autorizzazione e non si imponeva alcuna limitazione alle compensazioni.
In un secondo momento il sistema di versamento unitario e di compensazione delle imposte e dei contributi è stato esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA.
La compensazione va fatta entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
Il comma 30 dell’art.1 della Legge finanziaria 2007 obbliga i contribuenti titolari di partita IVA a comunicare, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione.
Tale comunicazione deve effettuarsi entro il quinto giorno precedente a quello in cui i contribuenti intendono effettuare l'operazione di compensazione; l'obbligo opera soltanto in caso di operazioni di compensazione per importi superiori a 10 mila euro.
Qualora l'Agenzia delle entrate non fornisca alcuna comunicazione entro tre giorni dalla comunicazione inviata dal contribuente, scatta il silenzio assenso, ed il contribuente può legittimamente portare in compensazione l'importo richiesto.
Il Fisco di Prodi forza la mano sulle compensazioni. Per contrastarne l'uso indebito è pronto a un vero e proprio giro di vite sull'utilizzo dei crediti d'imposta superiori a 10mila euro. E nello scrivere il provvedimento attuativo le Entrate vanno, almeno nella versione attuale, oltre il mandato normativo della Finanziaria 2007.
Nella bozza del provvedimento sulla comunicazione preventiva da inviare al Fisco per accedere alle compensazioni, l'amministrazione sembra interpretare a modo suo sia la definizione del limite dei 10mila euro, sia il possibile superamento, senza limiti temporali, del silenzio-assenso.
Per non parlare, poi, delle motivazioni che possono indurre le Entrate a negare l'utilizzo dei crediti maturati. Lo schema su cui sta lavorando l'Agenzia vorrebbe colmare il vuoto lasciato dalla norma, stabilendo a priori quali sono le motivazioni che possono condurre al disconoscimento del diritto alla compensazione. Secondo il provvedimento, infatti, per bloccare tutta la procedura potrebbe bastare anche solo l'iscrizione a ruolo di mille euro successiva al 1° gennaio 2000. Una possibilità, questa, che non appare sorretta da alcuna norma.
Un tetto annuale inventato dal Fisco oltre il quale bisogna chiedere l’autorizzazione
Dalla lettura della Finanziaria 2007, dalle relazioni di accompagnamento e dallo stesso dibattito parlamentare che portò alla stesura definitiva del comma 30 dell'articolo 1 sulle compensazioni, sembrava emergere senza dubbi che il limite dei 10mila euro fosse riferito alle singole operazioni di compensazione e non alle compensazioni dell’intero periodo d’imposta. Ora invece lo schema di provvedimento predisposto dal Direttore dell'agenzia delle Entrate, dispone esplicitamente che i titolari di partita Iva che vogliono effettuare compensazioni «per importi superiori a 10.000 euro in ciascun anno solare» sono obbligati alla comunicazione preventiva da inoltrare in via telematica al Fisco.
Il Reato di indebita compensazione
Da un lato, sempre per scoraggiare l'illegittimo utilizzo di crediti in compensazione, con il Dl 223/2006 è stato previsto il reato di indebita compensazione, per chi utilizza crediti inesistenti o non spettanti per importo superiore a 50mila euro per ciascun periodo d'imposta (articolo 35, comma 7, che ha introdotto il nuovo articolo 10-quater del Dlgs 74/2000). Dall'altro lato, con il Dl 262/2006 (all'articolo 2, comma 13), allo scopo di rafforzare gli strumenti della riscossione coattiva, è stata predisposta un'utile procedura di compensazione, da adoperare in sede di espletamento dei controlli preventivi, propedeutici all'erogazione dei rimborsi d'imposta in presenza di iscrizioni a ruolo.
La compensazione dei crediti iva delle liquidazioni periodiche
Purché non richiesti a rimborso, sono compensabili con i versamenti di imposte e contributi da effettuare con il modello F24, sia il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, sia quelli "infrannuali" di cui all'articolo 38 bis, comma 2, del Dpr 633/72, maturati nei primi tre trimestri dell'anno (e contraddistinti con i codici tributo 6036, 6037 e 6038), per i quali sussistano i requisiti di cui all'articolo 30, comma 3, lettere a), b), c) del Dpr 633/72.
I crediti Iva, invece, risultanti dalle dichiarazioni periodiche, mensili e trimestrali, possono essere usati solo per diminuire i debiti Iva delle successive o anche precedenti liquidazioni periodiche, nonché - a partire dal 2001 - per compensare un versamento Iva non eseguito di una dichiarazione periodica con un credito di una dichiarazione successiva.
L’ici compensabile e pagabile con il modello F24
Il decreto legge Visco Bersani (articolo 37 comma 55, Dl 223/06, convertito dalla legge 248/06) ha introdotto la possibilità di pagare l’ici con il modello F24 e conseguentemente anche di compensarla anche con altre imposte.
Il tetto massimo di compensazioni effettuabili nell’anno
Il decreto legge Visco Bersani (articolo 37 comma 55, Dl 223/06, convertito dalla legge 248/06) ha introdotto un tetto massimo di crediti d’imposta compensabili, Il limite massimo dei crediti d'imposta compensabili è di 516.456,90 euro per ciascun anno solare.
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