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Il Regime fiscale dei Telefonini cellulari
Ultimo aggiornamento 28/12/2007
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

ALTRE SPESE A DEDUCIBILITA' LIMITATA - AUTOVETTUREOMAGGI

INDICE:1.LA DEDUCIBILITA' AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, 2.LA DETRAIBILITA' AI FINI IVA, 3. I VARI CONTRATTI E LE PREPAGATE, 4.SOSPETTO DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA, 5.AGEVOLAZIONE PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI,6.SOLO CONTRATTI BUSINESS PER SOCIETA' ED ENTI, 7.UTILIZZO DEI CELLULARI DA PARTE DEI DIPENDENTI, 8.IL CONTROLLO DELLE TELEFONATE DEI DIPENDENTI, 9.COSA FARE IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO

 

 

PREMESSA

In materia di spese relative ai cellulari, vige una presunzione juris et de jure, cioe' che non ammette prova contraria di uso promiscuo, cioe' sia per uso aziendale sia per uso personale, tale presunzione diventa juris tantum, che ammette prova contraria solo per le aziende di autotrasporto conto terzi.

1. LA DEDUCIBILITA' AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Le spese di acquisto, consumi, accessori e manutenzione dei telefonini cellulari sono deducibili nella misura del 80% ai fini delle imposte dirette art.102 nuovo Tuir,comma 10-bis (art.67 vecchio tuir): che recita quanto segue: Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

In sostanza, la deducibilità e' ammessa nella misura del 80 solo pr i contratti business, che pagano la tassa di concessione governativa piu' cara

2. LA DETRAIBILITA' AI FINI IVA

Ai fini iva l'art 19 bis1 del D.p.r. 633/72 recita quanto segue: l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazionenella misura del 80 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo; 

In sostanza, la deducibilità e' ammessa nella misura del 80 solo pr i contratti business, che pagano la tassa di concessione governativa piu' cara

3. I VARI CONTRATTI E LE PREPAGATE

Dall'esame della norma e' chiaro, che sono ammesse in detrazione nella misura del 80% sai ai fini iva sia ai fini dell imposte dirette le spese dei cellulari con contratto business, cioe' che scontano la tassa di concessione governativa ex art.21 Dpr 641/72 di 25.000 lire cioe' di €12,91.

E' dubbia la deducibilità dei contratti family e prepagate.

La D.R.E. Veneto ha ritenuto deducibili le ricariche effettuate dai professionisti, purche' debitamente documentate (addebito c/c o bancomat). La direzione regionale delle entrate Veneta afferma che  la disposizione di cui all'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972, pur facendo espresso riferimento alle apparecchiature terminali soggette alla tassa di concessione governativa, debba essere estesa ai costi sostenuti nell'esercizio di arti e professioni per l'acquisto e l'utilizzo di apparecchi di telefonia mobile in generale e, per quanto riguarda il limite di deducibilità, che esso sia individuato nella misura del 80% prevista dall'art. 3 bis dell'art. 54 del T.U.I.R., purché siano effettivamente documentati. Stante l'esistenza di una medesima disposizione nell'ambito del reddito d'impresa, si ritiene che le medesime conclusioni siano applicabili anche al comparto del reddito d'impresa, atteso che lo spirito che muove il legislatore è il medesimo: limitare il costo per l'utilizzo di beni che, per presunzione, si considerano utilizzati sia nella sfera professionale o imprenditoriale, sia per scopi privati.

E' consigliabile pero' non scaricare le spese relative alle ricariche e attendere che la giurisprudenza chiarisca la fattispecie, perche' sicuramente non tutte le direzioni regionali saranno d'accordo.

4. SOSPETTO DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

Il regime di detraibilità parziale previsto ai fini iva per i cellulari dalla normativa italiana e' palesemente in contrasto con dall'articolo 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva cee, che consente tale limitazione solo in via eccezionale e per un limitato periodo di tempo.

 

5. AGEVOLAZIONE PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI

L'articolo 15 della legge finanziaria 2002 prevede l'integrale detraibilita` ai fini Iva e dei redditi dei costi relativi agli impianti di telefonia, veicolari o cellulari, fissi o mobili, con riferimento alle imprese di autotrasporto. Rientrano in questa agevolazione solamente le imprese che esercitano l'attivita` di autotrasporto per conto terzi.La Direzione regionale delle entrate della Liguria aveva affermato che la presunzione di promiscuità (in questo caso riferita al solo articolo 67, comma 10 bis del Tuir) viene superata solo qualora i telefoni in oggetto risultino collegati per l'alimentazione in modo stabile alla batteria dell'automezzo e siano abilitati a fare esclusivamente chiamate verso altri apparecchi della stessa società, eliminando così alla radice qualsiasi dubbio in merito alla promiscuità.

Secondo la Cassazione con il combinato del comma 8 dell'art.37bis del D.p.r. 600/73 e .tale limitazione può essere disapplicata, con conseguente deducibilità totale dei costi, qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'impossibilità del verificarsi di effetti elusivi nella fattispecie concreta. In particolare, nell'ipotesi in cui i telefoni vengano assegnati in uso ai dipendenti, al fine di
integrare la suddetta dimostrazione rileva esclusivamente la destinazione normale che l'apparecchio telefonico può ricevere, mentre non costituisce elemento determinante l'uso cui, in astratto, tale apparecchio può essere
adibito. In tale impostazione, l'adozione di un sistema di blocco della "sim card", il blocco dalla Tim era stato
inserito sulla sim card e non sul telefono
, che impedisca, di fatto, l'utilizzo della scheda per effettuare chiamate extraziendali, deve considerarsi mezzo idoneo a dar
prova dell'assenza di finalità elusive, con conseguente riconoscimento della deducibilità integrale dei costi relativi ai telefoni cellulari dal reddito d'impresa del datore di lavoroSent. n. 23731 dell'11 ottobre 2004 (dep. il 21 dicembre 2004) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Saccucci, Rel. Falcone

6. SOLO CONTRATTI BUSINESS PER SOCIETA' ED ENTI

SECONDO L'AGENZIA DELLE ENTRATE RIS.MIN. 16/10/2001 N.158/E LE SOCIETA' E GLI ENTI POSSONO SOLO FARE CONTRATTI BUSINESS E QUINDI E' LORO VIETATO PER UNA PRESUNZIONE ASSOLUTA DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' D'IMPRESA, FARE CONTRATTI FAMILY.

7. UTILIZZO DEI CELLULARI DA PARTE DEI DIPENDENTI:

E GLI IMPORTI VANNO ADDEBITATI AL DIPENDENTE L'AZIENDA APPLICA L' IVA AL 20% E EMETTE FATTURA,  NEL CASO IN CUI IL CONSUMO RESTA A CARICO DELL'IMPRESA GLI IMPORTI VANNO A CONFLUIRE IN BUSTA PAGA COME COMPENSO AGGIUNTIVO E ASSOGGETTATI A RITENUTA.

SE INVECE IL CELLULARE E' DEL DIPENDENTE E ADDEBITA LE SPESE DELLE TELEFONATE PER MOTIVI AZIENDALI ALL'AZIENDA, IL RIMBORSO SPESE E' TOTALMENTE DEDUCIBILE COME SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE.

Si deve premettere che l'art. 48, D.P.R. 917/ 1986 prevede che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

Ai fini della quantificazione in denaro dei valori in natura, il co. 3 del citato articolo rinvia al cd. "valore normale" del bene o del servizio concesso al dipendente, vale a dire il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie praticati in condizioni di libera concorrenza e allo stesso stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati.

A titolo di esemplificazione di alcuni compensi in natura, l'art. 48, co. 4 fa riferimento alla concessione di autovetture in uso promiscuo, alla concessione di prestiti, ecc.

Peraltro nulla è previsto per ciò che riguarda la concessione di telefoni cellulari in uso promiscuo ai dipendenti.

Quindi, per la quantificazione del compenso in natura relativamente ai cellulari, valgono i principi di carattere generale suddetti.

Ovviamente, però, nel caso in cui il dipendente venga dotato di telefono cellulare abilitato a raggiungere solo utenti con i quali intercorrono unicamente rapporti di "utilità aziendale" (in pratica l'azienda stessa, i suoi clienti e fornitori), con numeri appositamente individuati e memorizzati, si può legittimamente affermare che non sussistono i presupposti della corresponsione di un compenso in natura.

Al contrario, nell'ipotesi in cui il telefono cellulare sia abilitato a raggiungere qualsiasi utente, la quantificazione del compenso in natura deve essere effettuata, in mancanza di disposizioni specifiche, applicando la norma di riferimento che si rifà al "valore normale" o, meglio ancora, quando sia possibile ricavarlo automaticamente, considerando il costo effettivo delle telefonate private.

Se poi il dipendente, prima di selezionare un numero "privato", utilizzando un tasto particolare, può farsi addebitare direttamente dal gestore telefonico il costo di tale telefonata, viene a cadere qualsiasi ipotesi di tassazione del fringe benefit.

 

8. IL CONTROLLO DELLE TELEFONATE DEI DIPENDENTI

GLI ART. 2086 - 2104 CC TUTELANO LA DIGNITA' E LA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI, LA L. N.675 DEL 31/12/96 LA RISERVATEZZA, L'ART. 4 DELLA L.300/70 IMPONE IL DIVIETO DI APPARECCHIATURE DI CONTROLLO A DISTANZA SUI LAVORATORI.

SORGE QUINDI IL DUBBIO SE SIA LECITO CONSULTARE IL LISTATO DELLE TELEFONATE DEL DIPENDENTE, CHE FA USO DI CELLULARI AZIENDALI O TELEFONI FISSI, OVVERO SE SIA LECITO INSTALLARE SISTEMI DI RILEVAMENTO ELETTRONICO CON DATA ORA E NUMERI CHIAMATI.

LA CORTE DI CASSAZIONE CON SENTENZA 3/4/2002 N.4746 HA STABILITO CHE L'AZIENDA PUO' ACCERTARE CON SISTEMI ELETTRONICI, LA CORRETTA UTILIZZAZIONE DEI TELEFONI AZIENDALI, AGGIUNGENDO CHE L'ABUSO DELL'USO DEI TELEFONI AZIENDALI PER FINI PRIVATI COSTITUISCE GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO.

9. COSA FARE IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO

Dal 1 luglio 2004 è, entrato in vigore l'accordo tra i gestori nazionali di telefonia mobile per rendere inutilizzabile il telefono cellulare in caso di furto o  perdita  anche se si cambia la SIM card.
LA PRIMA COSA CHE BISOGNA FARE ALL'ATTO CHE SI ACQUISTA UN CELLULARE E' ANNOTARSI IL NUMERO IMEI PER IDENTIFICARLO O LO SI LEGGE SULLO SCATOLO OPPURE DIRETTAMENTE DAL CELLULARE FACENDO *#06# .

QUANDO SI PROCEDE A FARE LA DENUNCIA ALLE AUTORITA' E' IMPORTANTE FAR ANNOTARE ANCHE IL NUMERO IMEI OLTRE AL MODELLO E AL NUMERO DI TELEFONO DELLA SCHEDA, POI CONCORDARE CON LA POLIZIA O I CARABINIERI SE E' NECESSARIO BLOCCARE L'IMEI O MENO. SE GLI AGENTI RITENGONO DI OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DAL MAGISTRATO, LORO STESSI FARANNO LE INDAGINI E RINTRACCERANNO LA NUOVA SCHEDA INSERITA, SE INVECE NON VI DANNO SPERANZE ALLORA PROCEDETE SUBITO AL BLOCCO DEL TELEFONINI PRESSO TUTTI I GESTORI, TIM, OMNITEL WIND E TRE.

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