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REGIMI CONTABILI
Ultimo aggiornamento 16/07/2012
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CONTABILITA' E REGIMI CONTABILI

CONTABILITA' E BILANCIO

REGIMI IVA

INDICE

 

0. LE NOVITA' 1.VIDIMAZIONE REGISTRI - 2. I TEMPI PER LA STAMPA - 3.REGIMI CONTABILI CLASSICI - 4. REGIME ORDINARIO - 5.REGIME SEMPLIFICATO (CONTRIBUENTI  MINORI) - 6. REGIME FORFETTARIO (CONTRIBUENTI MINIMI) - 7.REGIME AGEVOLATO (MARGINALI) - 8. IL NUOVO REGIME DEI MINIMI DAL 2012 - 9.LA SCELTA DEL REGIME PER COMPORTAMENTI CONCLUDENTI - 10.BILANCIO CEE ABBREVIATO - 11. CONTABILITA' DI MAGAZZINO - 12. TONNAGE TAX

0. LE NOVITA'

Nuovi limiti per la  tenuta della contabilità semplificata:

Il nuovo provvedimento si è limitato ad aumentare le soglie  per  l’accesso al regime semplificato, ma non è intervenuto, invece, sull’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, che consente ai contribuenti minori  di  effettuare le liquidazioni ed i versamenti Iva con cadenza trimestrale anziché mensile.

Per i versamenti iva la norma è immutata I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno  realizzato  un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni  (euro:  309.874,00 ) per le imprese  aventi  per  oggetto  prestazioni  di  servizi  e  per  gli esercenti arti o professioni,  ovvero  lire  un  miliardo  (euro:  516.457,00 n.d.r.) per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare per il versamento trimestrale.

L’art. 7, comma 2, lettera m), del  D.L.  n.  70/2011   ha  previsto l’innalzamento dei limiti dimensionali  per  poter  accedere  al  regime  di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.

600: in particolare, la diposizione ha elevato la soglia da 309.874,14  euro a 400.000,00 euro per le imprese che prestano servizi, e da 516.456,90  euro a 700.000,00 per le imprese che svolgono altre attività. Tali nuovi  importi sono stati direttamente previsti nel già citato art.  18,  che,  appunto,  è stato modificato per effetto della sopra  citata  disposizione  del  Decreto Sviluppo.

i nuovi limiti per accedere alla contabilità semplificata sono, ora, di € 400.000,00 per le imprese che effettuano prestazioni di servizi e € 700.000,00 per le imprese che svolgono altre attività

 

Attività

Vecchio limite

Nuovo limite

Prestazioni di servizi

€ 309.874,14

€ 400.000

Altre attività

€ 516.456,90

€ 700.000

 

Novità della Manovra d'Estate 2011

Semplificazioni fiscali per i giovani che  iniziano un'attività, il nuovo Regime dei minimi dal 2012

Con la Manovra 2011, con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, è presente una norma l'art. 27, che introduce un nuovo regime dei minimi   tale regime viene completamente riscritto dal punto di vista:

- soggettivo: potranno accedere, per i primi cinque anni di attività, solo le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o l'hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007;

- oggettivo: il contribuente non deve aver svolto attività d'impresa/lavoro autonomo nei tre anni precedenti, l'attività da esercitare non deve essere mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sia in forma autonoma che dipendente e, se si tratta di attività svolta in precedenza da altri, i ricavi relativi al periodo d'imposta precedente non devono superare 30.000 euro;

- sostanziale: l'aliquota dell'imposta sostitutiva passa dall'attuale 20% al 5%.

Chi non avrà i nuovi requisiti, pur avendo quelli previsti dalle precedenti norme, verrà tassato in via ordinaria, anche se non sarà soggetto ad IRAP e potrà beneficiare di semplificazioni contabili.

Attenzione: il vecchio regime del 20% cessa di esistere, per cui chi era in regime dei minimi passerà in regime semplificato con applicazione della tassazione in modo normale.

Dal 1° gennaio 2012 La ritenuta passa dal 20 al 5%

 i contribuenti minimi non saranno più soggetti alla ritenuta d'acconto e passeranno dal vecchio regime dei minimi (con ritenuta del 20%) al nuovo (imposta ridotta al 5%).

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185825 contenente le indicazioni sull'applicazione del regime contabile agevolato (art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98).

Le fatture emesse dovranno essere modificate se non saranno pagate entro il 31 dicembre 2011.

Novità della finanziaria 2008

Semplificazioni fiscali per i piccoli imprenditori

Tutti gli imprenditori senza dipendenti con un volume d'affari inferiore a 30.000€ senza dipendenti e investimenti nel triennio non superiore a 15.000,00€ potranno utilizzare un regime semplificato che comporterà il venir meno dell'obbligo di tenuta dei libri contabili, Iva e Irap. Per le piccole imprese solo un forfait.

Come funziona:per coloro che aderiscono scattano la franchigia dall'Iva (e dalla relativa documentazione), l'esenzione dall'Irap e un solo adempimento per l'Irpef.

Che cosa si paga: un'imposta sostitutiva sul reddito pari al 20 per cento.

Come si calcola il reddito imponibile: dal valore del giro di affari annuale si sottrae il valore dei costi sostenuti per l'impresa. Sulla differenza si calcola il 20%. A sostanziale parità di gettito complessivo per il fisco, il risparmio in termini di costo degli adempimenti e di tempo impiegato a tenere in regola la documentazione fiscale è enorme per le imprese. Il Nuovo regime (cosiddetto «dei minimi»)  comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva Irpef del 20%, l'esenzione dall'Irap, la non applicazione degli studi di settore, il congelamento degli obblighi Iva e l'esonero dagli adempimenti contabili, fatta salva la necessità di conservazione dei documenti, di certificazione delle operazioni attive e di presentazione della dichiarazione annuale.

Vengono soppressi il regime della franchigia Iva, quello delle attività marginali e il regime super semplificato per imprese e lavoratori autonomi. In questi primi giorni dell'anno, pertanto, gli operatori dovranno valutare attentamente la convenienza del nuovo regime. Il nuovo regime interessa la persone fisiche residenti che svolgono attività d'impresa e di lavoro autonomo e che, nel periodo 2007 se già in attività, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro, escludendo eventuali adeguamenti da studi di settore o parametri che dovessero essere richiesti in Unico 2008. Inoltre, i contribuenti non devono avere effettuato cessioni all'esportazione (anche a esportatori abituali nazionali), né avere sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione di solo lavoro. Infine, non deve essere presente una dotazione di beni strumentali acquistati – nel triennio 2005-2007 – in proprietà, locazione semplice o leasing, superiore a 15mila euro. l'Agenzia ha chiarito che per la verifica di quest'ultimo parametro si deve fare riferimento alle fatture Iva o altri documenti ricevuti, computando al 50% il valore dei beni utilizzati in modo promiscuo, a prescindere dalle altre diverse regole del Tuir (si pensi, ad esempio, al caso degli automezzi). Sono in ogni caso esclusi i soggetti che applicano regimi speciali Iva, coloro che effettuano attività esclusiva o prevalente di cessione di fabbricati, terreni o mezzi di trasporto nuovi, nonché i soggetti che partecipano enti che imputano il reddito per trasparenza. Il nuovo regime comporta, ai fini Iva, l'impossibilità di esercizio del diritto di rivalsa e di quello di detrazione quindi non si potrà scaricare Iva, in tal caso e' sconsigliabile a chi dovrà sostenere forti spese iniziali come attrezzature impianti etc.., mentre si dovrà continuare a emettere la fattura, la ricevuta o lo scontrino fiscale. Nel caso di acquisti con applicazione dell'inversione contabile (si pensi alle operazioni comunitarie o a quelle in reverse charge), l'Iva a debito dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo all'acquisto. L'ingresso nel regime comporta l'obbligo di rettificare l'eventuale Iva su beni strumentali acquisiti nei precedenti anni e ancora in periodo di osservazione oltre che sui beni e servizi non consumati al 31 dicembre 2007 (si pensi alle rimanenze di prodotti), così come la possibilità di richiedere il rimborso dell'eccedenza residua a credito del 2007. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, il reddito deve essere determinato con il criterio di cassa, secondo regole specifiche che possono prescindere dalle indicazioni del testo unico, con particolare riguardo agli acquisti e alle vendite di cespiti e ai componenti sospesi a riporto da precedenti esercizi. L'imponibile viene assoggettato a una sostitutiva del 20% (che colpisce anche l'eventuale quota imputata ai collaboratori) e rimane assoggettato a eventuali contributi Inps, con possibilità di deduzione delle somme versate. Disapplicazione e uscita dal regime. I soggetti che non avessero interesse alla applicazione del regime possono optare per il regime di contabilità ordinaria nella prima dichiarazione dei redditi successiva, oppure porre in essere comportamenti concludenti (ad esempio applicare l'Iva sulle fatture emesse). Questa scelta per il regime ordinario vincola per il primo triennio e, successivamente, di anno in anno; in via di deroga e solo in fase di avvio delle nuove regole sarà possibile restare ordinari per il solo 2008 e revocare questa scelta per il 2009. La disapplicazione del regime naturale dei minimi, invece, può avvenire per libera scelta, oppure per effetto del venire meno dei requisiti richiesti dalla legge e produce i suoi effetti a decorrere dal periodo di imposta successivo. Nel caso in cui i ricavi o compensi superassero, in corso di periodo, i 45mila euro, la caducazione degli effetti è invece immediata, con conseguente obbligo di attivazione di tutti gli adempimenti sospesi (addebito e detrazione dell'Iva, ricalcolo dell'Iva pregressa dell'anno mediante scorporo, scritture contabili, determinazione ordinaria del reddito secondo le regole del Tuir, eccetera). In questo senso, un monitoraggio della situazione appare assolutamente necessario. Infine, la cessazione del regime potrebbe avvenire anche per effetto di accertamenti da parte degli organi preposti che, in sede di controllo, verificano il ricorrere di situazioni preclusive.

Il regime dei minimi esclude l’agricoltura Il regime dei contribuenti minimi introdotto dalla legge Finanziaria 2008 non riguarda il settore agricolo. Infatti il nuovo regime regolato dai commi da 96 a 117 non considera contribuenti minimi le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che comprendono, come ribadito dal Decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e dalla circolare 73/E del 21 dicembre 2007, anche le attività agricole di cui all’articolo 34 e quelle connesse di cui al successivo articolo 34 bis del Dpr 633/72, nonché le attività agrituristiche che usufruiscono del regime forfetario di cui all’articolo 5, della legge 413/91.

Il contributo integrativo del 4% sulle fatture dei professionisti e' dovuto anche per il nuovo  regime . il Consiglio di Amministrazione dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili segnala che in riferimento al “regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi” di cui all’art. 1, commi 96-117 della L. 244/07 (Legge finanziaria per l’anno 2008), il contributo integrativo (minimi e/o eccedenze), attualmente fissato nella misura del 4%, è dovuto anche da parte di coloro che usufruiscono di tale regime.

Niente privilegi per i contribuenti minimi: la possibilità di ottenere il rimborso del credito IVA risultante dall'ultima dichiarazione presentata prima di passare al regime speciale resta subordinata alla sussistenza dei presupposti ordinariamente previsti dalla legge. E quanto ha affermato l'agenzia delle entrate nella circolare 7 del 28 gennaio 2008, contenente numerosi chiarimenti sull'articolo 1, commi 96-117 della Finanziaria. La rettifica della detrazione è necessaria anche per i beni ammortizzabili di costo fino a 516,46 euro se non ancora utilizzati. Anche gli autotrasportatori devono chiudere entro il 2007 le operazioni sospese.

Considerazioni finali: Questo regime conviene solo ai dipendenti che hanno una partita iva con piccolo volume d'affari.

 

Novità della finanziaria 2007 per i professionisti incassi obbligatori in assegni e versamento su un c/c

Novità della finanziaria per i professionisti incassi obbligatori in assegni e versamento su un c/c
Professionisti - Assegni non trasferibili, obbligo della tracciabilità degli incassi
A seguito della legge finanziaria 2007 i professionisti dovranno incassare i propri compensi rispettando i seguenti limiti per i compensi da incassare in contante 
sono i seguenti:

1000€ dal 12/08/2006 al 30/06/2008
500€ dal 01/07/2008 al 30/06/2009
100€ dal 01/07/2009
Attenzione la norma riguarda solo i professionisti e solo per gli incassi, sono esclusi altri lavoratori stando almeno alle interpretazioni attuali.
Gli assegni incassati dovranno obbligatoriamente essere versati su un c/c intestato al professionista, anche se non di studio (quindi anche personale).
Il dubbio sorge sulla effettiva validità del provvedimento, cosa fare per i clienti protestati oppure per quelli che solitamente girano assegni di terzi?
 Nascono problemi non indifferenti in una situazione di liquidità già allo sfascio, la conseguenza potrebbe essere una sola: maggiore evasione fiscale.
Elenco Clienti e fornitori obbligatori già dal 2006 la trasmissione dovrà avvenire per via telematica entro il 29/04/2007
Elenco clienti e fornitori obbligatori già dal 2006, entro il 29/04/2007 bisognerà trasmettere i dati di tutti i propri clienti e fornitori relativi al 2006, sono esclusi i dati dei 
privati.Snellite le procedure per la presentazione dei nuovi elenchi clienti e fornitori non e' necessario riportare anche il loro codice fiscale, come previsto dalla legge.

 

1. VIDIMAZIONI REGISTRI CONTABILI (SOPPRESSA LA VIDIMAZIONE)

 

La vidimazione annuale dei libri contabili e’ stata soppressa dall’art. 7bis della legge 8/8/94 n. 489 con effetto 12/6/94 (libro giornale inventari e societari ex art. 2421 cc).

Con la l’art. 8 della legge 18/10/2001 n. 383 e’ stato finalmente soppressa anche la vidimazione iniziale modificando l’art. 2215 cc con decorrenza 25/10/2001.

La nuova legge sopprime anche la vidimazione iniziale di tutti i registri fiscali sia ai fini iva sia ai fini delle imposte dirette, tenendo pero’ fermo l’obbligo di vidimazione iniziale presso un notaio o pubblico registro delle imprese dei soli libri sociali (libro assemblee, soci…).

Per tutti i registri per i quali e’ stata soppressa la vidimazione iniziale rimane solo l’obbligo di numerazione progressiva non necessariamente  preventiva  (che puo’ essere annuale circ. min. ind. 3407/c 9/1/97 e non progressiva per tutta la vita dell’impresa) e del pagamento dell’imposta di bollo pari a lire 40.000 (€ 20,66) ogni cento fogli ridotta a lire 20.000 (€ 10,33) solo per le societa’ di capitali che continuano a pagare la tassa di concessione di lire 600.000 (€309,87) oppure 1.000.000 (€516,46) se il capitale sociale supera 1 miliardo, da pagare  annualmente con modello f24 codice tributo 7085. (introdotta dalla finanziaria 1996 art. 3 comma 142 modificando l’art.23 del dpr 642/72).

Viene soppressa anche la tassa di concessione di lire 100.000 prevista dall’art. 23 del dpr 642/72 nota1, da pagare su libro giornale e inventari per ogni 500 fogli per le ditte individuali e le societa’ di persone.

Le marche da bollo devono essere apposte sulla prima pagina del registro oppure in alternativa versate con modello F23 codice tributo 458T riportando gli estremi di versamento sul registro stesso circ. min.fin. 174/e del 31/10/2001.

La soppressione dell’obbligo di vidimazione annuale si applica anche per il passato, ovviamente se non ci sono stati accertamenti definitivi, applicando cosi’ la regola del favor rei, che sana tutte le irregolarita’ commesse.

Resta inteso, che e’ sempre possibile vidimare i registri contabili, anche se non e’ piu’ obbligatorio, in tal caso si applicano le vecchie disposizioni (anche il pagamento della tassa di concessione fi lire 100.000 per le ditte individuali e societa’ di persone)

Restano esclusi i registri imposti da disposizioni speciali, che vanno sempre vidimati come il registro dei rifiuti speciali

 

Libro

Vecchia disciplina

Nuova disciplina

Bollatura

Tassa CC.GG. (1)

Imposta di bollo

Bollatura

Tassa CC.GG. (1)

Imposta di bollo

Libro giornale

NO

NO

Libro inventari

NO

NO

Registri IVA

NO

NO

NO

NO

NO

Magazzino (2)

NO

NO

NO

NO

NO

Libro beni amm.li

NO

NO

NO

NO

NO

Libro matricola

NO

NO

NO

NO

Libro paga

NO

NO

NO

NO

Libro soci

Libro assemblee

Libro C.d.A.

L. Collegio sindacale

  note

(1) Si ricorda che le società di capitali versano la tassa di concessione governativa annuale obbligatoria, che comporta 1 sola marca da bollo ordinaria per ogni 100 fogli, mentre per le società di persone e le ditte individuali le marche da bollo da applicare ogni 100 fogli sono 2, vista l'esenzione da qualsiasi tassa di CCGG

(2) Registro di carico e scarico del magazzino.

2. I TEMPI PER LA STAMPA DEI REGISTRI

La finanziaria del 2000, ha introdotto un importante disposizione in virtu’ della quale i registri contabili devono essere stampati su supporto cartaceo entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, pertanto gli obblighi di registrazione (es. 60gg per il libro giornale) si riferiscono alle registrazioni al computer, la Guardia di Finanza o gli ispettori degli uffici fiscali in sede di verifica possono chiedere la stampa delle operazioni contabili.

Risulta chiaro che tale disposizione si applica solo alla tenuta della contabilita’ con elaboratori e non per la tenuta manuale.   

DOPO L’ABOLIZIONE DELLA VIDIMAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI I PROBLEMI PER I DECRETI INGIUNTIVI – il rifiuto dei Notai agli estratti autenticati dei registri non vidimati.

I notai rifacendosi all'art.634 cpc e all'art. 2214 cc, che impongono ai notai l'autentica dei solo registri bollati e vidimati, si rifiutano di procedere all'autentica degli estratti.

tale interpretazione e' stata pero' considerata restrittiva, in quanto l'art 8 della legge 383/2002 ha di fatto abrogato implicitamente le disposizione dell'art. 2710 del cc e 634 del cpc.

il consiglio nazionale dei notai con risposta al quesito 3982 ha stabilito, che il notaio puo' rilasciare comunque l'estratto anche se a loro parere non idoneo come documento probatorio.

Quindi dopo la semplificazione sono in molti a trovare problemi, in quanto quando il cliente non paga, l’Avvocato richiede l’estratto notarile delle scritture contabili, in genere la pagina del registro delle fatture emesse dove sono annotate le fatture non pagate, documento necessario ad ottenere il decreto ingiuntivo, e il Notaio si rifiuta di rilasciare l’estratto.

Sono in molti i creditori, che si sono trovati impossibilitati a procedere per la mancanza dell’estratto notarile dei registri.

Alla semplificazione fiscale, non ha avuto seguito purtroppo una semplificazione civilistica, non resta pertanto, che appellarsi al buon senso dei notai, pur essendo necessario a mio parere un intervento legislativo, che ponga fine alle diverse interpretazioni e semplifichi definitivamente la materia.

 

   

3. REGIMI CONTABILI

L’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dall'articolo 7, comma 2, lett. m) del Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, tuttavia, consente ai soggetti sopraindicati la tenuta di una contabilità semplificata nel caso in cui i ricavi di cui agli articoli 57 e 85 del Tuir, conseguiti in un anno intero:

1)     non abbiano superato l'ammontare di 400.000,00 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi,

2)     ovvero di 700.000,00 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

 

Vecchia normativa

Per verificare se ci si trova in regime ordinario  o semplificato, che costituiscono i regimi contabili classici,  bisogna tener presente quanto segue:

Se nell’anno precedente non si e’ conseguito un volume d’affari

Non superiore a 600.000.000 di lire pari a 309.874,14 € per le prestazioni di servizi ed esercenti arti e professioni

Non superiore ad 1 miliardo di lire pari a 516.546,90 € per le cessioni di beni.

N.B. Il limite va ragguagliato ad anno (per attivita’ iniziata il primo luglio il limite passa da 600 milioni a 300)

Se non si e’ superato il limite ci si trova in contabilità semplificata, se invece si e’ superato il limite l’azienda o il professionista e’ obbligato alla contabilità ordinaria.

N.B. Le società di capitali (srl, spa, sapa) sono sempre in contabilità ordinaria, visto che devono presentare il bilancio annuale, quindi non e’ prevista per questi soggetti la semplificata.

D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 art. 7

Oltre ai regimi classici ordinario e semplificato (minori), ci sono altri due regimi il forfetario (minimi) ed il regime agevolato.

 

4.REGIME ORDINARIO

Sono obbligati tutte le società di capitali e tutti i contribuenti con volume d’affari superiore a:

400.000,00 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi,

700.000,00 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

 

Vecchia normativa

Sono obbligati tutte le società di capitali e tutti i contribuenti con volume d’affari superiore a 309.874,14 €   per le prestazioni di servizi e 516.546,90 € per le cessioni di beni

Contabilità ordinaria

Il regime di contabilità ordinaria è obbligatorio per le società di capitali e per gli altri soggetti che hanno conseguito ricavi superiori a:

- 309.874,14, se oggetto dell'attività sono prestazioni di servizi;

- xxxxxx se vengono esercitate altre attività.

Per i soggetti obbligati a tale regime non sono previste semplificazioni di nessuna natura e, pertanto, devono essere tenuti tutti i libri e registri previsti dalla legislazione fiscale e civilistica:

- libro giornale;

- libro inventari;

- libro mastro;

- libri sociali (obbligatori solo per le società di capitali);

- registro dei beni ammortizzabili (facoltativo se i dati richiesti vengono indicati nell'inventario);

- registri IVA;

- scritture ausiliarie di magazzino (in caso di superamento di particolari limiti

 

 

5.REGIME SEMPLIFICATO MINORI

Possono accedere i contribuenti con volume d'affari non superiore a:

400.000,00 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi,

700.000,00 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

 

Vecchia normativa

  1. E’ applicabile qualora non si realizzi un volume d’affari superiore a 600.000.000 pari a  309.874,14 € per le prestazioni di servizi ed esercenti arti e professioni e 1 miliardo 516.456,90€ per le cessioni di beni e altre attività o per coloro che esercitano sia prestazione di servizi sia cessioni di beni.
  2. Agevolazioni contabili: esonero dalla tenuta del libro giornale ed inventari.  
  3. I contribuenti ammessi a tale regime possono:

    - annotare, entro il 16 del mese successivo, l'ammontare delle operazioni IVA e di quelle escluse dal campo di applicazione della stessa imposta effettuate in ciascun mese;

    - annotare, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle rimanenze finali;

    - annotare, entro il termine per la liquidazione trimestrale, l'importo degli acquisti effettuati nel trimestre;

    - conservare la documentazione relativa agli altri costi non IVA per i quali si intende portare in deduzione dal reddito il relativo costo.

    Le menzionate annotazioni possono essere effettuate nei registri IVA o nell'apposito prospetto conforme al modello di cui al D.M. 12 febbraio 1997.

    Art.2 D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222. Art.7 D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

 

6.REGIME FORFETTARIO MINIMI

Non piu' in Vigore (sostituito da quello dei minimi con imposta sostitutiva al 5% per i giovani che non abbiano mai avuto partita iva )

Sono definiti contribuenti minimi, per il periodo d'imposta 2003, le persone fisiche esercenti attività 'impresa o arti e professioni per le quali nell’anno precedente  sussistevano congiuntamente le seguenti condizioni (comma 171 dell'art. 3 della L. n. 662/1996):  

1) volume d'affari - ragguagliato ad anno - non superiore a 10.329,14 euro (venti milioni di lire).

art. 15, comma 1; art. 74, comma 2, eccetera;

2) non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo, al netto degli ammortamenti, superiore ad euro 10.329,14 (20 milioni di lire).  

3) non hanno corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui al punto 1

Il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni

Calcolo dell’iva

- 73 per cento per le imprese che hanno esercitato prestazioni di servizi;

- 60 per cento per le imprese che hanno esercitato attività diverse dai servizi (commercio, ambulanti, eccetera);

- 84 per cento per gli esercenti arti e professioni 

Calcolo del reddito

- 75 per cento per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;

- 61 per cento per le imprese aventi per oggetto altre attività;

- 78 per cento per gli esercenti arti e professioni.

I contribuenti minimi sono esonerati dagli studi di settore.  

 

  L. 23 dicembre 1996, n. 662. [c.d. legge finanziaria 1997] [Art. 3. - commi da 171 a 185]

 

7.REGIME AGEVOLATO “marginali”o “forfettino”

Non piu' in Vigore (sostituito da quello dei minimi con imposta sostitutiva al 5% per i giovani che non abbiano mai avuto partita iva )

Il contribuente può fruire del regime agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, Finanziaria Per il 2001, se, in base al suo comportamento concludente, pur non avendo esercitato alcuna opzione, ha applicato il regime  sostitutivo, cosiddetto forfettino. Una conferma in questo senso è nella circolare 50/E del 12 giugno 2002. Per chiarezza, si riportano la domanda e la risposta contenute nel paragrafo 20 della circolare 50/E del 12 giugno 2002.  

Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali

L'agevolazione si sostanzia in una semplificazione dell'assolvimento degli obblighi fiscali mediante:   1) applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dei ricavi e dei compensi minimi calcolati mediante la procedura informatica GE.RI.CO.;   2) riduzione degli adempimenti contabili mediante l'esonero dalla:

    a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti al fini delle imposte sui redditi, Irap ed Iva;

    b) liquidazione e versamento periodico dell'Iva, presentazione della dichiarazione periodica dell'Iva nonché          versamento dell'acconto annuale dell'Iva;

    c) versamento delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Sono ammessi al regime dei marginali le attività per le quali:  

 1) sono stati approvati gli studi di settore (a meno che non sussistano cause di esclusione o inapplicabilità);   2) vengono conseguiti ricavi o compensi inferiori al limite fissato da appositi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (sulla base delle dimensioni medie degli operatori del settore), in misura differente rispetto a ciascuno studio di settore, ma , comunque, mai superiore ad euro 25.825, pari a 50 milioni di lire. Il limite viene verificato utilizzando una apposita versione di GERI.CO., detta "GE.RI.CO marginali". Si tratta di uno specifico software messo a disposizione dall'Agenzia, dalla duplice funzione:  

 1) è utilizzato al fine di verificare il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato previsto per i contribuenti marginali;   

2) è utilizzato al fine di determinare l'ammontare dei ricavi e dei compensi minimi rispetto ai quali calcolare l'imposta sostitutiva dovuta.

LIMITI

Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni pari a  € 30.987,41per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni pari a € 61.974,82 per le imprese aventi per oggetto altre attività; d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività; e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

 

Durata: 3 anni, anno i corso e i due successivi

In cosa consiste l'agevolazione: verrà applicata un'imposta sostitutiva  con  aliquota del 10 per cento sul reddito 
imponibile. il reddito soggetto  ad  imposta  sostitutiva  non  rientra  nel reddito  complessivo  Irpef  e  non 
  costituisce   base   imponibile   per l'applicazione delle  addizionali  regionali  e  comunali  all'imposta 
 sul reddito delle persone fisiche. Gli obblighi ai fini Irap ed  Iva  rimangono immutati, inoltre i ricavi/compensi 
relativi al reddito oggetto del  regime agevolato non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del 
sostituto d'imposta.
Convenienza: conviene se c’e’ la presenza di altri redditi evitando cosi’ il cumulo e l’aliquota piu’ alta.
L'art. 14 della L. 23 dicembre 2000, n. 388

8. Il nuovo Regime dei minimi dal 2012, articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Con la Manovra 2011, con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, è presente una norma l'art. 27, che introduce un nuovo regime dei minimi   tale regime viene completamente riscritto dal punto di vista:

- soggettivo: potranno accedere, per i primi cinque anni di attività, solo le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o l'hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007;

- oggettivo: il contribuente non deve aver svolto attività d'impresa/lavoro autonomo nei tre anni precedenti, l'attività da esercitare non deve essere mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sia in forma autonoma che dipendente e, se si tratta di attività svolta in precedenza da altri, i ricavi relativi al periodo d'imposta precedente non devono superare 30.000 euro;

- sostanziale: l'aliquota dell'imposta sostitutiva passa dall'attuale 20% al 5%.

Chi non avrà i nuovi requisiti, pur avendo quelli previsti dalle precedenti norme, verrà tassato in via ordinaria, anche se non sarà soggetto ad IRAP e potrà beneficiare di semplificazioni contabili.

Attenzione: il vecchio regime del 20% cessa di esistere, per cui chi era in regime dei minimi passerà in regime semplificato con applicazione della tassazione in modo normale.

Dal 1° gennaio 2012 La ritenuta passa dal 20 al 5%

 i contribuenti minimi non saranno più soggetti alla ritenuta d'acconto e passeranno dal vecchio regime dei minimi (con ritenuta del 20%) al nuovo (imposta ridotta al 5%).

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185825 contenente le indicazioni sull'applicazione del regime contabile agevolato (art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98).

Le fatture emesse dovranno essere modificate se non saranno pagate entro il 31 dicembre 2011.

con il provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185820, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 (ovvero che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, e che possiedono i requisiti previsti all’articolo 1, commi da 96 a 99 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 2008) accedono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, a condizione che siano in possesso anche dei requisiti stabiliti dal comma 2 dell’articolo 27 del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi.

I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185825

Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi

Dispone

1. Soggetti ammessi al regime contabile agevolato

1.1. Dal 1° gennaio 2012, le persone fisiche che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ossia che:

a) nell’anno solare precedente:

1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2. non hanno effettuato cessioni all’esportazione;

3. non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;

c) non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

d) sono soggetti residenti;

e) non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

f) non partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico;

accedono al regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto:

a. non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98;

b. fuoriescono dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per decorrenza dei termini di applicazione stabiliti dall’articolo 27, comma 1, del 6 luglio 2011 n. 98.

1.2. Possono, altresì, accedere al regime contabile agevolato:

a) I soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) I soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.

1.3. Nel caso in cui i soggetti che si avvalgono del regime contabile agevolato esercitino contemporaneamente più attività, ai fini dell’individuazione del limite dei compensi o dei ricavi, nonché del limite relativo all’acquisto di beni strumentali, stabiliti dall’articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate.

2. Soggetti esclusi

2.1. Sono esclusi dal regime contabile agevolato i soggetti di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008, ossia coloro che si avvalgono delle seguenti disposizioni:

a) articoli 34, 34-bis, 74, primo, secondo e sesto comma e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) articolo 25-bis, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) articoli 36 e 40-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2.2. La causa di esclusione di cui al precedente punto 2.1. lettera a) non ricorre per i produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Determinazione del reddito

3.1. I contribuenti di cui al punto 1.1 determinano il reddito di lavoro autonomo o d’impresa rispettivamente ai sensi degli articoli 54 e 66 del testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Opzione per il regime ordinario

4.1. I contribuenti di cui al punto 1.1 possono optare per l’applicazione del regime contabile ordinario di cui agli articoli 14, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600.

4.2. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

4.3. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime contabile ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

5. Semplificazioni

5.1. I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:

a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;

b) tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto;

d) versamento dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto;

e) presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive, di cui all’articolo 19 dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e versamento della relativa imposta.

5.2. Restano fermi i seguenti adempimenti:

a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696;

c) comunicazione annuale dei dati IVA di cui all’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a euro 25.822,84;

d) presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto;

e) versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto;

f) versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

g) versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all’'imposta sul reddito delle persone fisiche;

h) adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

i) comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

j) comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001.

6. Studi di settore

6.1. I contribuenti che applicano il regime contabile agevolato sono soggetti agli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ed ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 195, n. 549, nonché alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati, come disposto dall’articolo 7 comma 2, lett. b) del decreto ministeriale 2 gennaio 2008;

6.2. Ai fini dell’individuazione del limite relativo all’ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti, di cui all’articolo 1, comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non rileva l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri.

7. Passaggi tra regimi

7.1 Il regime contabile agevolato cessa di avere applicazione:

a) dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al punto 1.1. o si verifica una causa di esclusione di cui al punto 2.1 del presente Provvedimento;

b) a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.

7.2. I soggetti di cui al punto precedente applicano il regime contabile agevolato dal periodo di imposta successivo a quello in cui riacquistano le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero a seguito di revoca del regime contabile ordinario.

Motivazioni

Con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme recate dal citato dall’articolo 27, commi 3, 4 e 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, concernente il regime contabile agevolato previsto per i soggetti che posseggono i requisiti di cui all’articolo 1, commi 96 e 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare sono dettate le disposizioni concernenti i requisiti di accesso e fuoriuscita dal regime contabile agevolato, le semplificazioni e gli obblighi connessi a tale regime, nonché sono stabiliti i criteri di determinazione del reddito.

Si riportano i riferimenti normativi dell’atto.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 66, articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1, articolo 71, comma 3, lettera a).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1, e articolo 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2,comma 1 e articolo 5, comma 4).

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (articolo 27, comma 3);

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Articolo 1, commi da 96 a 117);

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (articolo 32);

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696 - Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 - Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 - Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (articolo 1);

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008 - Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 9. LA SCELTA DEL REGIME PER COMPORTAMENTI CONCLUDENTI 

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, stabilisce che  l'opzione o la revoca dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili".  

10.BILANCIO CEE ABBREVIATO

  Il primo comma dell’art. 2435-bis c.c., così come modificato dal d.lgs. 173/2008, stabilisce che le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati6, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano
superato due dei seguenti limiti:
□ totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
 

                               ART- 2435 BIS CC
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità 

 

11.CONTABILITA’ DI MAGAZZINO, articolo 14, 1° comma lettera d) del DPR 600/1973,

Limiti per l'individuazione dell'obbligo

I limiti per essere assoggettati all'obbligo della contabilità di magazzino sono fissati dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 695 del 9 dicembre 1996, che prevede che "le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lett. d) dell'art. 14, primo comma, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 e il valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 59 e 60 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a dieci miliardi (pari a euro 5.164.568,99) e a due miliardi di lire" (pari a euro 1.032.913,80). In quanto alla durata dell'obbligo, la normativa prosegue stabilendo che "l'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite".Questo significa che, attualmente, affinché insorga  l'obbligo  fiscale devono sussistere le seguenti condizioni:

       

L obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorre dal secondo periodo d imposta successivo a quello in cui l impresa, per la seconda volta consecutiva, ha superato: -

5.164.568,99 euro di ricavi di cui all'articolo 85 del TUIR;

1.032.913,80 euro di rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 del TUIR.

Questi limiti devono essere superati congiuntamente e per 2 esercizi consecutivi, ne consegue che l obbligo non scatta se con riferimento a uno dei due periodi d imposta interessati, i ricavi superano il limite sopra indicato ma non le rimanenze o viceversa. L obbligo non scatta neppure nel caso in cui i parametri siano stati superati congiuntamente in un esercizio ma non in quello successivo o viceversa.

    I ricavi effettivi sono da ragguagliare ad  anno,  qualora  il  periodo d'imposta sia superiore o inferiore ai 12 mesi.
    La norma non impone un obbligo immediato, ma consente  il  differimento di un esercizio, lasciando all'impresa
 un  congruo  margine  temporale  per attrezzarsi al riguardo.
                                                    			  12. TONNAGE TAX
Con il D.Lgs. n. 344/2003 l’Italia ha recepito la «tonnage tax».  Si tratta di un regime opzionale già noto in altri Paesi europei, 
in base al quale il reddito delle imprese marittime è determinato  in via forfetaria e concorre alla formazione dell’imponibile complessivo
 con gli altri redditi che restano determinati in via analitica.