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LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
Ultimo aggiornamento 27/04/2005
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LA
RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO, LE SCADENZE DA TENER PRESENTE
DAL
1/1/2004 ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORDINAMENTO DEL DIRITTO SOCIETARIO, TUTTE LE
SOCIETA’ DI CAPITALI E LE COOPERATIVE NON POSSONO ESSERE ISCRITTE AL PUBBLICO
REGISTRO DELLE IMPRESE SE NON HANNO ADEGUATO I PROPRI STATUTI ALLE NUOVE NORME.
TALE
ADEGUAMENTO DEVE AVVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL 30/09/2004 PER LE SOCIETA’
DI CAPITALI ED ENTRO IL 31/12/2004 PER LE COOPERATIVE.
LA
MODIFICA DEI VECCHI STATUTI DEVE AVVENIRE CON ASSEMBLEA STRAODINARIA A
MAGGIORANZA SEMPLICE, PER CUI E’ OBBLIGATORIO ANDARE DAL NOTAIO.
LA
MODIFICA NON E’ NECESSARIA SE LE NORME CONTENUTE NELLO STATUTO NON SONO IN
CONTRASTO COL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO.
SE
INVECE LE NORME DEL VECCHIO STATUTO FOSSERO IN CONTRASTO CON LA NUOVA NORMATIVA
CI SI PONE IL LA SEGUENTE DOMANDA:
COSA
SUCCEDE SE LA SOCIETA’ NON ADEGUA IL PROPRIO STATUTO?
IL
MANCATO ADEGUAMENTO NON COMPORTA SANZIONI, MA SEMPLICEMENTE LA MODIFICA EX LEGE
DELLE VECCHIE NORME STATUTARIE NON CONFORMI AL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO.
CI
SI PONE ALLORA I PROBLEMA DELLA PORTATA PRATICA DEL MANCATO ADEGUAMENTO FORMALE,
SIA AI FINI DEI RAPPORTI BANCARI, SIA AI FINI DEI RAPPORTI COL PUBBLICO REGISTRO
DELLE IMPRESE.
CIO’
PREMESSO CONVIENE ASPETTARE L’EVOLVERSI DELLE CIRCOLARI MINISTERIALI E DEI
CHIARIMENTI GOVERNATIVI, ONDE EVITARE ULTERIORI SPESE NOTARILI PER GLI
ADEGUAMENTI RICHIESTI.
DOPO
I SUDDETTI TERMINI DEVONO ANCHE ESSERE ADEGUATI AI NUOVI PRINCIPI CONTABILI I
BILANCI DI ESERCIZIO CHIUSI DOPO IL 30/09/2004 PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI E
DOPO IL 31/12/2004 PER LE COOPERATIVE.
DAL
1/1/2004 ENTRA IN VIGORE IL NUOVO PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’
DI CAPITALI E DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE, NONCHE’ IL NUOVO MINIMO DI
CAPITALE PER LE S.P.A. CHE PASSA A 120.000€, PER LE VECCHIE SOCIETA’
CONSERVANO I VECCHI LIMITI DI 200.000.000 DELLE VECCHIE LIRE FINO AL TERMINE
STATUTARIO DELLA DURATA DELLA VITA DELLA SOCIETA’.
ENTRO
IL 31/03/2004 SCADONO ITERMINI PER IMPUGNARE LE DELIBERE ASSEMBLEARI ADOTTATE
NEL 2003 CON LE VECCHIE NORME.
COSA
CAMBIA PER LE SPA E SAPA:
COSTITUZIONE
E CONFERIMENTI
Le
Società per Azioni. Prima
grande novità è la possibilità di costituirsi con un unico
socio, che versa integralmente l’intero capitale. Al contrario di
quanto avviene per le S.r.l., non è necessaria nella corrispondenza e
negli atti l'indicazione della condizione di unicità del socio. Nel
caso di più soci, la quota minima dei versamenti immediati passa
dai 3/10 dell’attuale normativa, al 25% . Il
capitale minimo sarà di €
120.000,00. Sarà
inoltre previsto che una società di capitali possa partecipare al
capitale di una società di persone: l'assunzione di tale partecipazione
dovrà essere deliberata dall'assemblea e dovrà essere esplicitamente
indicata nella nota integrativa allegata al bilancio. Le
Società a responsabilità limitata Anche
qui il versamento iniziale dei 3/10 è sostituito con il 25% del
capitale della società (salvo il caso di società unipersonale). La quota
minima di partecipazione non potrà essere inferiore a €
1,00. Possono
essere conferiti
“tutti gli elementi
dell’attivo suscettibili di valutazione economica”. Tale
previsione normativa apre la strada alla successiva previsione per cui
il versamento del capitale può essere sostituito con la stipula di
idonea polizza assicurativa o fideiussione bancaria che garantisca il
conferimento del socio. Nel
caso di conferimenti in natura, essi devono essere accompagnati da relazione
giurata da parte di “un esperto iscritto all’Albo dei revisori
ufficiali dei conti o di una società di revisione iscritta
nell’apposito Albo”. L'atto
di costituzione di una società di capitali dovrà essere depositato per
l'iscrizione al Registro imprese dal notaio rogante entro 10 giorni
dalla stipula (contro i 30 giorni attuali). Tale prescrizione ha il fine
di ridurre al minimo i tempi di "incertezza operativa" della
società nascente. Il termine di 30 giorni permane per le modifiche
statutarie. I
TITOLI AZIONARI
Le
azioni potranno essere sia nominative che al
portatore, in questo secondo caso, il capitale da esse rappresentato
dovrà essere stato interamente versato. I nuovi articoli del codice si
adeguano anche alla smaterializzazione dei titoli
di credito prevedendo che "il trasferimento si opera
mediante registrazione sui conti destinati a registrare i movimenti
degli strumenti finanziari e, nel caso di azioni nominative, anche con
l'annotazione nel libro soci.". Le
azioni emesse in conseguenza di apporti
in natura rimarranno inalienabili e depositate presso la sede
sociale fino alla verifica del valore dei conferimenti da effettuarsi ad
opera di amministratori e sindaci entro 180 giorni dal conferimento
stesso. Lo
statuto può escludere l'emissione materiale e cartacea delle azioni, può
prevederne la loro emissione e assegnazione non proporzionale al valore
dei conferimenti, le azioni possono omettere di riportare il loro valore
nominale. L'AMMINISTRAZIONE
E IL CONTROLLO
Le
Società per Azioni. Accanto
all’attuale sistema di direzione e controllo societario, verranno
introdotti il sistema dualistico e il sistema monistico. -
Sistema dualistico.
L’amministrazione è affidata ad un Consiglio di Gestione di minimo 2
membri in carica per 3 anni e rieleggibili. Esso è nominato del
Consiglio di Sorveglianza che è l’organo del controllo di legalità
ovvero del rispetto della legge e dell’atto costitutivo; tale organo
è composto da minimo 3 membri (di cui solo uno iscritto all’Albo dei
revisori e gli altri scelti in Albi professionali o tra professori
universitari in materie economiche o giuridiche) più 2 supplenti (di
cui uno revisore contabile). Il consiglio di Sorveglianza è nominato
dall’Assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. -
Sistema monistico.
L’amministrazione è affidata al Consiglio d’Amministrazione
nominato dall’Assemblea come nel sistema ordinario attuale. Il
controllo di legalità è affidato a un Comitato per il controllo della
gestione composto da amministratori,
privi di particolari incarichi, che rispettino i requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza previsti per i sindaci. Il Comitato è
nominato dal Consiglio d’Amministrazione e solo due membri di esso
devono essere iscritti all’Albo dei revisori. -
Controllo contabile.
Revisore unico o società di revisione sono nominati dall’Assemblea
ove ne ricorrano i requisiti o volontariamente al di sotto di tali
soglie. L'obbligo di scegliere il collegio sindacale invece che il
Revisore unico scatterà al superamento di determinate soglie ancora da
stabilirsi. -
Modifiche
al sistema attuale.
Nel Collegio Sindacale, l’obbligo di iscrizione all’Albo dei
revisori contabili è previsto per un solo membro effettivo e per un
solo membro supplente, salvo il caso in cui il collegio sindacale svolga
sia controllo di legalità che controllo contabile, in questo caso tutti
i membri devono essere revisori contabili. Le
Società a responsabilità limitata. L’Amministrazione
rimane affidata a uno o più soci, salvo decisione assembleare di
nominare terzi esterni alla società. Il resto della normativa non viene
sostanzialmente modificato dal progetto di riforma. I
PATTI PARASOCIALI
Per
la prima volta viene introdotta nel codice civile la disciplina di alcuni
tipi di patti parasociali: per il controllo del diritto di voto, per
porre limiti al trasferimento di azioni al fini di ottenere stabilità
dell’assetto proprietario, per l’esercizio di influenze dominanti
sulle società controllanti. Se
il patto è a tempo determinato
non può durare oltre 5 anni, se il patto è a
tempo indeterminato è previsto il diritto di recesso con preavviso
di 6 mesi. La
norma principale è quella che prevede la dichiarazione
dei patti sociali in apertura delle adunanze assembleari per le
società quotate. EMISSIONE
DI OBBLIGAZIONI NELLE S.P.A.
Sono
due i principali cambiamenti introdotti dalla riforma riguardanti
l’emissione di obbligazioni da parte delle S.p.a.: 1)
Di
consentire nello statuto di scegliere l’organo preposto ad autorizzare
le nuove emissioni. 2)
L’attenuazione
dei limiti massimi di obbligazioni che la società può emettere; Il
limite massimo all’emissione di obbligazioni passa dal “capitale
versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato”, alla
somma del capitale versato (o che i soci si impegnano a versare), della
riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo
bilancio. Come
forma di garanzia è richiesta un’attestazione del rispetto dei limiti
da parte dei sindaci. Tali
limiti possono essere superati quando a sottoscrivere obbligazioni sono
investitori che per loro qualifica non hanno bisogno di particolare
tutela, e che in caso di successiva circolazione risponderanno della
solvenza della società. Sono
altresì esclusi dal conteggio per il calcolo del limite le obbligazioni
garantite da ipoteca su beni appartenenti alla società. Per
le società quotate le cui obbligazioni saranno immesse su mercati
regolamentati, non è previsto alcun limite. RECESSO
DEL SOCIO NELLE S.P.A.
Le
innovazioni per quanto riguarda il recesso del socio sono profonde e
riguardano le ipotesi di recesso e le modalità di liquidazione della
partecipazione. Le
cause di recesso si allargano: al cambiamento dell’oggetto, alla
trasformazione della società ed al trasferimento della sede sociale
all’estero si aggiungono nuove ipotesi in cui il socio può far valere
questo diritto: La
modifica sostanziale dell’oggetto sociale; La
revoca dello stato di liquidazione; L’eliminazione
di una o più cause di recesso previste dalla statuto; La
modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso
di recesso; Le
modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e
partecipazione; Salvo
che lo statuto non disponga diversamente possono recedere i soci che non
hanno concorso all’approvazione delle delibere riguardanti la proroga
dei termini della società e l’introduzione o la rimozione di vincoli
alla circolazione delle azioni. Inoltre
se la società è costituita a tempo indeterminato (possibilità
introdotta dalla nuova disciplina), ogni socio ha diritto di recesso con
un preavviso di almeno sei mesi (lo statuto può portare questo limite
fino ad un anno). Come
si può notare è chiara l’intenzione del legislatore di dare maggiore
garanzia al socio che intende recedere e nello stesso tempo maggior
libertà statutaria, tanto che lo statuto può prevedere ulteriori casi
di recesso. Il
recesso avviene mediante raccomandata alla società entro quindici
giorni dalla delibera che la legittima o entro trenta se il recesso non
è conseguente a delibere assembleari. La comunicazione deve indicare
oltre ai dati del socio il numero e la categoria di azioni per le quali
si chiede il recesso. Il
valore di liquidazione deve essere determinato in base ad una situazione
patrimoniale con data non superiore ai tre mesi dalla deliberazione di
recesso del socio. Da questa situazione si deve tener conto della
consistenza patrimoniale, della futura redditività e del valore di
mercato delle azioni. In linea con la riforma la possibilità di
determinare criteri diversi per la determinazione del valore da
liquidare direttamente nello statuto della società. In
caso di disaccordo è prevista la nomina di un esperto nominato dal
presidente del tribunale. Le
azioni del socio recedente sono in prima battuta offerte ai soci che
possono far valere il diritto d’opzione, in caso nessuno eserciti
questo diritto possono essere collocate presso i terzi. Se anche questa
strada non porta ad alcun risultato si procederà al rimborso
utilizzando le riserve disponibili e se non presenti sarà necessaria
un’assemblea straordinaria in cui deliberare la riduzione del capitale
sociale con le debite conseguenze. PATRIMONIO
DEDICATO
Del
tutto innovativa risulta essere l’introduzione nell’ordinamento
della possibilità di creare patrimoni dedicati per uno specifico
affare. La
riforma prevede due diverse tipologie: 1)
Costituzione
di uno o più patrimoni ciascuno destinato in via esclusiva ad uno
specifico affare; 2) Inserire
nel contratto di finanziamento di una specifica operazione che il
rimborso dello stesso sia dato dai proventi dell’affare o da una loro
parte. La
prima tipologia si può paragonare alla costituzione di una nuova società
con risparmi per quanto riguarda le spese relative alla costituzione,
mantenimento ed estinzione. Proprio
per questo la procedura richiesta per attuare una simile separazione
assomiglia a quella per la costituzione di una nuova società. E’
necessaria una delibera costitutiva dalla quale siano ben specificati e
descritti, l’affare al quale è destinato il patrimonio, i beni
ricompresi nel patrimonio, le regole per la rendicontazione
dell’affare etc. (art. 2447-ter). E’ richiesta la pubblicità a
norma dell’art. 2436 e ci sono specifiche regole per la tutela dei
creditori preesistenti alla separazione. E’
altresì importante sottolineare che è necessaria la contabilizzazione
separata del patrimonio e la sua indicazione in bilancio. La
seconda tipologia di separazione patrimoniale prevede che la società
acceda ad un finanziamento il cui rimborso sia legato principalmente
dall’esito dell’affare specifico cui è destinato il patrimoni
separato. Il
contratto deve contenere gli elementi essenziali dell’operazione, ed
in particolare il piano dell’operazione, le garanzie della società
per la realizzazione
dell’affare, le eventuali garanzie che la società presta per il
rimborso di parte del finanziamento (2447-decies). La
separazione patrimoniale è intesa esclusivamente a livello dei proventi
e si può parlare di
patrimonio separato solo se copia del contratto è depositato presso
l’ufficio del registro delle imprese e se la società adotta metodi di
contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi
dell’affare tenendoli separati dal restante patrimonio. Ai
terzi creditori della società sino al rimborso del finanziamento è
consentito, sui beni strumentali destinati alla realizzazione
dell’affare, di compiere solo azioni conservative. In
entrambi i casi il valore
massimo complessivo dei patrimoni dedicati non
può superare il 10% del
patrimonio netto della società. SCIOGLIMENTO
E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI.
Le
cause di scioglimento delle società di capitali sono rimaste
sostanzialmente invariate rispetto a quelle previste dall’art. 2448
del vigente codice civile. L'innovazione
fondamentale rispetto al sistema vigente consiste nella netta
separazione tra il verificarsi di una causa di scioglimento, e la
determinazione del momento in cui ha effetto. Le
cause di scioglimento hanno efficacia soltanto nel momento di iscrizione
presso l’ufficio del registro della dichiarazione degli amministratori
che le accertano, ovvero, all'iscrizione della deliberazione assembleare
che dispone lo scioglimento. Nel caso in cui l’atto costitutivo o lo
statuto preveda altre cause di scioglimento, questi dovranno poi
determinare la competenza a deciderle o accertarle ed effettuare le
relative registrazioni. Proprio
in virtù della determinazione del momento in cui ha efficacia la
causa di scioglimento di cui sopra, si è precisato l'obbligo degli
amministratori di accertarla e di effettuare la relativa iscrizione ed
è stata stabilita, in caso di ritardo od omissione, una responsabilità
dell'organo amministrativo per danni conseguenti. Per
quanto riguarda i poteri degli amministratori, mentre l’ancora
vigente art. 2449 impone di non intraprendere "nuove
operazioni", il nuovo art. 2486 consente di gestire la
società con il solo scopo della conservazione del valore dell'impresa
sociale. In
caso di violazione, la responsabilità si avrà relativamente
all'eventuale danno conseguente all’azione intrapresa od omessa. Gli
amministratori dovranno provvedere alla convocazione dell’assemblea
straordinaria dei soci affinchè si deliberi sulla nomina dei
liquidatori, sui loro poteri e sui criteri in base ai quali deve
essere effettuata la liquidazione, prevedendo la possibilità di una
gestione provvisoria dell'impresa sociale, al fine di evitare i danni
che una repentina cessazione può apportare al valore di essa. L’assemblea
straordinaria, con le maggioranze richieste per tali modifiche, può
comunque variare le disposizione dell’atto costitutivo, dello statuto
o di precedenti assemblee. I
liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, per giusta
causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico
ministero. Gli
amministratori uscenti dovranno provvedere alla consegna dei libri
sociali, di una "situazione dei conti" alla data di effetto
dello scioglimento e di un rendiconto sulla loro gestione relativo al
periodo successivo all’ultimo bilancio approvato, per consentire di
individuare quanto posto in essere prima e dopo tale avvenimento. La
revoca dello stato di liquidazione, è consentita una volta eliminata la
causa di scioglimento e a condizione che non sia iniziata la
distribuzione dell'attivo, con deliberazione dell’assemblea
straordinaria. I soci che non hanno concorso all’approvazione di tale
revoca hanno il diritto di recesso.La revoca ha effetto solo due mesi
dall’iscrizione nel registro imprese della relativa deliberazione per
consentire l’opposizione dei creditori. Il consenso dei creditori ed
il pagamentro dei creditori dissenzienti elimina tale slittamento degli
effetti. DIREZIONE
E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ (“GRUPPI” SOCIETARI)
L’art.
2497, decisamente innovativo rispetto la vigente normativa,
prevede il riconoscimento della nozione di “gruppo” attraverso le
precise ed espresse responsabilità che ricadono sulla figura che, a
qualsiasi titolo, esercita attività di direzione e coordinamento di
società. Responsabilità per fatti od omissioni che, “in violazione
dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale”
ledono il “diritto all’utile” e la“valorizzazione della
partecipazione sociale” nei confronti dei soci e “l’integrità del
patrimonio” nei confronti dei creditori sociali della controllata.. Il
danno a cui si fa riferimento è quello derivante dal risultato
complessivo dell'attività della controllante e non il danno risultante
da un atto isolatamente considerato, eliminabile anche a seguito di
specifiche operazioni dirette a tal fine. Per
ragioni di trasparenza, l’art 2497
– bis prevede che venga dato risalto al potere di direzione e
coordinamento a cui le società sottostanno attraverso la pubblicità
prevista sia per gli atti e la corrispondenza che tramite
l’iscrizione in apposita sezione presso il registro delle imprese. Le
decisioni
di chi esercita attività di direzione e coordinamento, secondo l’art.
2497-ter,
devono essere “analiticamente
motivate”.
L’art.
2497-quater disciplina il potere di recesso del socio di società
soggetta ad attività di direzione e coordinamento, riconoscendogli il
potere di negoziare la sua permanenza in società davanti ad alterazioni
rilevanti del quadro originario. Il socio ha infatti il potere di
recedere se cambia lo scopo o l'oggetto del controllante o al momento
dell’entrata e dell’uscita della società da un gruppo in quanto in
ognuno di questi casi si modifica il profilo del rischio
dell’investimento del socio e se contro di lui è stata esercitata
l’azione di responsabilità ai sensi del suddetto art. 2497. TRASFORMAZIONE,
FUSIONE E SCISSIONE
La
trasformazione. In
questa sezione si sono semplificati e precisati principi riguardo al
procedimento, alle possibilità, alle condizioni e ai limiti delle
trasformazioni. E’
stata ribadita pertanto, la norma sulla continuità dei rapporti
giuridici, chiarendo inoltre che la continuazione riguarda anche i
rapporti processuali. Con
una innovazione fondamentale si è privilegiata la certezza nei
confronti dei terzi, introducendo la norma che prevede che una volta
eseguita la pubblicità, l'invalidità dell'atto di trasformazione non
può essere più pronunciata. Resta salvo il risarcimento del danno
eventualmente spettante. Per
favorire la trasformazione di società personali in società di
capitali, è stata consentita una decisione in tal senso di tipo
maggioritaria, in base alla percentuale di utili attribuita a ciascuno.
Anche nella trasformazione di società di capitali in società di
persone, salva diversa disposizione dello statuto, la delibera di
trasformazione avviene a maggioranza, dato che comunque il socio sarebbe
tutelato dalla valvola del diritto di recesso. Per
evitare abusi contro alcuni soci, è necessario il consenso di quelli
che potrebbero assumere una responsabilità illimitata a fronte di altri
che non la assumerebbero. Gli
amministratori devono predisporre una relazione sui motivi e le
conseguenze della trasformazione affinchè i soci possano deliberare con
maggiore ponderazione ed eventualmente decidere di recedere. Per
quanto riguarda la trasformazione eterogenea (di scopo e di ente)
si tratta di norma molto innovativa, applicabile comunque soltanto
laddove si trasformi o risulti dalla trasformazione una società di
capitali. Nell'esecuzione della delega, sono stati disciplinati
possibilità, condizioni e limiti della trasformazione eterogenea,
provvedendo a tutelare la pubblica fede con una previsione transitoria,
che consente la trasformazione in società di capitali alle associazioni
e fondazioni costituite prima dell'entrata in vigore delle nuove
disposizioni, solo quando non comporti distrazione dalle originarie
finalità di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù
di particolari regimi fiscali di. In ogni caso, per consentire la tutela
dei terzi, in questo tipo di trasformazione si è preferito prevedere un
termine di efficacia che decorre dal sessantesimo giorno dall'ultimo
degli adempimenti Fusione
e Scissione. Si
è espressamente consentita una (seppure estremamente limitata)
possibilità di modifica del progetto di fusione in sede di approvazione
della fusione stessa; si è cercato di trovare un miglior
contemperamento tra l'esigenza di celerità del procedimento di fusione
e quella di tutela dei creditori sociali; si è deciso di consentire, in
ipotesi di fusione per incorporazione di una o più società in un'altra
che possiede almeno il 90% di tutte le loro azioni o quote, che
l'approvazione della fusione stessa venga effettuata dall'organo
amministrativo. Anche
per quel che riguarda le scissioni, è stato necessario contemperare le
indicazioni contenute nella legge delega con l'esigenza di rispettare i
vincoli di derivazione comunitaria. Si è così provveduto – come già
in tema di fusione – a sfruttare taluni margini consentiti dalla
direttiva e non precedentemente regolamentati. Il che è stato fatto, da
un lato, facendo ampio ricorso alla tecnica del rinvio alle nuove norme
in tema di fusione e, da latro lato, a previsioni specifiche, quale
quella che consente "un conguaglio in denaro, purché non superiore
al dieci per cento del valore nominale della azioni o quote
attribuite" ai soci della società scissa, ovvio quello che
consente "che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano
distribuite azioni di una delle società beneficiarie della scissione,
ma azioni della società scissa"; o, ancora, quella
che contempla che, per gli "elementi del passivo, la cui
destinazione non è desumibile dal progetto", "la
responsabilità solidale è limitata all'attivo netto attribuito in
ciascuna società beneficiaria", o, infine, quello che preveda che,
"nell'ipotesi in cui le azioni delle società beneficiarie sono
attribuite agli azionisti della società scissa non proporzionalmente ai
loro diritti sul capitale di tale società, gli azionisti minoritari
possono esercitare il diritto di far acquistare le proprie azioni al
valore corrente concordemente determinato, ovvero a quello che, in
mancanza di accordo, sarà determinato dal giudice".
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COSA
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