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AMMORTAMENTI LE ALIQUOTE DEL DECRETO MINISTERIALE 31/12/88
Ultimo aggiornamento 15/11/2014
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AMMORTAMENTI FISCALI 

LE ALIQUOTE DA APPLICARE

  Decreto ministeriale 31 dicembre 1988

L'ammortamento e' un procedimento tecnico contabile, in virtu' del quale un costo pluriennale viene ripartito tra piu' esercizi.

Ma per quanti anni deve essere ripartito e a quale  aliquota? bisogna attenersi al  Decreto ministeriale 31 dicembre 1988 nel quale si trovane tutte le informazioni necessarie al corretto procedimento fiscale.

L'ammortamento deve iniziare nell'esercizio in cui il bene entra in funzione art. 67 dpr 917/86, con eccezione per le società di leasing che iniziano dall'esercizio in cui il bene e' stato consegnato al locatore.

ATTENZIONE: Nel primo esercizio la quota di ammortamento va ridotta a metà, e il restante va ammortizzato alla fine.

L'aliquota puo' essere anche inferiore, senza limitazioni, la vecchia norma art 67 vecchio tuir sostituita dall'art. 102 nuovo tuir (decorrenza 01/01/2004), non contiene piu' il comma 4 che sanciva che l'aliquota non puo' essere ridotta oltre il 50%, in caso contrario si perdeva la deducibilità fiscale. Sull'abrograzione del limite risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 51/E del  22  aprile  2005

L'aliquota puo' essere anche superiore, cosidetto ammortamento anticipato, ma non puo' superare il 100%, e non sono richieste giustificazione per adottarlo.

L'aliquota puo' essere superiore a quella ordinaria senza limiti, cosidetto ammortamento accellerato, ma in questo caso bisogna dimostrare l'aumento di produzione o di utilizzazione del bene.

Per effetto del comma 29, lettera a), dell'art. 36 del D.L. n. 223/2006,i commi 1-bis e 1-ter, inseriti nell'ambito dell'art. 54 del Tuir, hanno previsto la rilevanza reddituale delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni o quando i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione. Per cui i Professionisti devono assoggettare al calcolo delle imposte plusvalenze e minusvalenze realizzate dalla cessione dei cespiti ammortizzabili come da modifica all'art. 54 del Tuir

   

 

 

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