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Legge antifumo
LE SENTENZE DEL TAR E DEL CONSIGLIO DI STATO
I GESTORI NON SONO TENUTI A VIGILARE -LO HA STABILITO IL TAR DEL LAZIO PREMESSO CHE LA CIRCOLARE MINISTERIALE CHE IMPONEVA L'OBBLIGO, NON E' LEGGE E QUINDI IN BASE ALL'ART.23 DELLA COSTITUZIONE NESSUNA PRESTAZIONE PERSONALE O PATRIMONIALE PUO' ESSERE IMPOSTA SE NON IN BASE ALLA LEGGE. TAR LAZIO. 3 SEZIONE SENTENZA N.6068 DEPOSITATA IL 01/08/2005
NON SPETTA AI TITOLARI DEI LOCALI PUBBLICI VIGILARE SUL RISPETTO DELLA LEGGE ANTIFUMO, IN QUANTO L'OBBLIGO NON E' PREVISTO DA NESSUNA NORMA, IN TAL SENSO CONSIGLIO DI STATO DECISIONE N. 6167 DEL 7/10/2009
PER CUI SONO ILLEGITTIME TUTTE LE SANZIONI ELEVATE AI GESTORI
Con la circolare del Ministero
della salute del 17 dicembre 2004 sono stati dati alcuni
chiarimenti i merito al divieto di fumo nei locali pubblici e alla
responsabilità dei gestori.
Il
Consiglio
di Stato con la sentenza n. 6167/2009, ha confermato che
occorreva una previsione legislativa per imporre i descritti doveri di vigilanza
nei confronti di soggetti esercenti la propria libertà di iniziativa economica
privata nell’ambito di locali aperti al pubblico, in qualche misura trasformati
in incaricati di una pubblica funzione, o, quanto meno, di un pubblico servizio,
mentre neppure con il comma 5 dell’art. 51, riferito alle sanzioni applicabili
nel caso d’infrazioni al divieto di fumo, mediante rinvio all’art. 7, legge 11/11/1975,
n. 584, era contenuta la disciplina relativa ad eventuali obblighi gravanti sui
soggetti preposti alla vigilanza.
La citata circolare del Ministero
della salute del 17 dicembre 2004 è illegittima e emessa
in
violazione della norma costituzionale attributiva della competenza normativa, a
prevedere specifici doveri dei gestori privati, al cospetto di un avventore
utente, collaboratore o fornitore, eventualmente trasgressivo, tra l’altro
prevedendo che nell’ipotesi dell’ inosservanza di tale obbligo, il questore
avrebbe potuto sospendere (per un periodo da tre giorni a tre mesi) o revocare
la licenza di esercizio del locale.La circolare del Ministero della salute ha,
dunque, violato la norma costituzionale che attribuisce la competenza normativa.
legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Legge 11 novembre 1975, n. 584
LA LEGGE
La legge n. 3 del 2003 all’articolo 51 introduce, a far data dal 10 gennaio 2005, il divieto di fumare in tutti i locali diversi dalla privata abitazione ad eccezione di quelli appositamente attrezzati con gli impianti di ricambio aria previsti dal DPCM del 23 dicembre 2003.
Pertanto tutti i locali pubblici, oltre a fabbriche uffici, ecc., sono assoggettati al divieto che – contrariamente ad indicazioni apparse sulla stampa - concerne anche i circoli privati (punti 2 e 3 della circolare ministeriale).
La circolare ministeriale ha assoggettato alle disposizioni della nuova legge anche le discoteche con la conseguenza di rendere inutilizzabili gli impianti di riciclo dell’aria installati per ottenere l’autorizzazione della ASL a consentire ai clienti di fumare in tutto il locale e non solo in sale riservate come previsto dalla legge del 2003. A tale riguardo l’Associazione ha presentato ricorso al TAR . Comunque , fino all’esito del ricorso si suggerisce – al fine di evitare le sanzioni – di esporre i cartelli riportanti il divieto di fumare.
Il divieto riguarda i locali e pertanto è consentito fumare nei tavoli all’aperto, sia su suolo pubblico , che su aree private. Il Ministero non ha ancora risposto ad un quesito della Federazione circa l’applicabilità delle legge a dehor e gazebo che non sono “locali” in senso tecnico. Al riguardo, in attesa di una autorevole risposta, si ritiene che una struttura con copertura superiore e chiusa sui quattro lati debba, ai fini della legge, essere considerata alla stregua di un “ locale”, con conseguente assoggettamento al divieto di fumare.
LE DIECI REGOLE DA TENER PRESENTE
1 I locali riservati ai fumatori devono essere contrassegnati come tali ed essere separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare; pertanto, dovranno essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati, dotati di porta a chiusura automatica, forniti di adeguata segnaletica (come specificato dopo) e non devono rappresentare un passaggio obbligato per i non fumatori.
2 I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, che consenta un’immissione minima di aria pari a 30 litri al secondo per ogni persona, tenendo conto di un indice di affollamento pari a 0,7 persone/mq.
3 I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pascal rispetto alle zone circostanti.
4 La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione deve essere inferiore alla metà della superficie di somministrazione dell’esercizio.
5 L’aria proveniente dai locali per fumatori deve essere espulsa all’esterno tramite gli impianti previsti dalle vigenti norme in tema di emissioni in atmosfera esterna.
6 La progettazione, l’installazione, la manutenzione e il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative in tema di sicurezza e risparmio energetico. I soggetti abilitati dovranno rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole d’arte e i certificati di installazione, di verifica e di manutenzione degli impianti stessi, che dovranno essere conservati a disposizione delle autorità competenti.
7 Nei locali in cui è proibito fumare, dovranno essere esposti i cartelli con la scritta VIETATO FUMARE, integrata dalle indicazioni delle prescrizioni di legge, dalle sanzioni per i contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto.
8 Nelle strutture con più locali, oltre al succitato cartello, da situare nei luoghi di accesso e comunque in evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta VIETATO FUMARE.
9 I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli luminosi con la scritta AREA PER FUMATORI, integrati con altri cartelli recanti la dizione VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL’IMPIANTO DI VENTILAZIONE, che si accendono automaticamente in caso di mancato o insufficiente funzionamento degli impianti di ventilazione, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell’area riservata.
10 I Dipendenti che non rispettano la legge anti fumo oltre alla contestazione disciplinare ex legge 300/1970 rischiano anche il licenziamento, in quanto la normativa anti fumo e' considerata tutela della salute pubblica.
I CARTELLI : Download
I conduttori dei locali sono tenuti ad esporre il cartello riportante le indicazioni sul divieto di fumare. Sul cartello va riportata , ove non vi provveda direttamente il titolare, la indicazione del nominativo del o dei soggetti che hanno la delega ad attuare la vigilanza. Trattasi di un profilo estremamente delicato in quanto la mancata vigilanza sul rispetto del divieto di fumare comporta, secondo le indicazioni del ministero, l’irrogazione di sanzione amministrativa da 220 a 2200 euro nei confronti del titolare o di un eventuale delegato. Pertanto l’atto di delega deve essere formalizzato per iscritto, esplicitamente accettato dal delegato e conservato in azienda. (vedi fac simile della delega). Da rilevare che il mancato esercizio del controllo da parte del delegato comporta la sanzione in capo allo stesso e non al titolare.
Secondo l’accordo Stato regioni (punto 4) e la circolare (punto 5) i conduttori sono anche tenuti ad invitare il cliente a smettere di fumare all’interno dei locali e, in caso di rifiuto, ad avvisare immediatamente le forze dell’ordine. L’inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 220 a 2200 euro e con la sospensione e/o revoca della licenza. Questa fattispecie sanzionatoria è decisamente contestata dalla Federazione – che impugna di fronte al TAR circolare ed accordo – poiché la stessa è stata introdotta da provvedimenti amministrativi, mentre la legge 584/1975 all’articolo 2 prevede il mero obbligo di curare l’osservanza del divieto esponendo il cartello.
Ove abbiano installato l’impianto di riciclo aria, i gestori sono tenuti ad assicurarne il regolare funzionamento.
Il quadro normativo di riferimento è il
seguente:
legge 11 novembre 1975, n. 584;
direttiva Pres. Cons. min., 14 dicembre 1995;
art. 52, comma 20, legge 448 del 2001;
accordo Stato–Regioni del 24 luglio 2003;
D.P.C.M. del 23 dicembre 2003;
art. 19, d.l. 9 novembre 2004, n. 266;
art. 51, legge 16 gennaio 2003, n. 3.
LE SANZIONI
I trasgressori al divieto di fumo saranno puniti con una sanzione pecuniaria da 27,50 Euro a 275,00 Euro.
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