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La Rottamazione dei Ruoli 2018
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Il contribuente decaduto da precedente rateizzazione per un numero di rate rimaste non pagate superiore a quelle ammesse per la procedura di riabilitazione,può aderire alla rottamazione? Rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 a condizione che, entro il 31 marzo 2017, risulti saldato l’importo delle rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016. Pertanto, il contribuente decaduto prima di tale data (24/10/16) può aderire senza vincoli alla definizione agevolata.
La presentazione dell'istanza di rottamazione prima che avvenga il pagamento della prima rata, costituisce una manifestazione di volontà irritrattabile di aderire alla rottamazione, se il contribuente presenta l'istanza e in un momento successivo decide di non aderire al pagamento può ancora farlo, oppure il solo fatto di aver presentato l' istanza gli preclude di tornare indietro?
Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, a parere di chi scrive la volontà di aderire si manifesta solo con il pagamento, almeno della prima rata.
A seguito del mancato pagamento della prima , dell’ unica rata o di quelle successive della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente decadrà dal beneficio.
In caso di pignoramento immediato delle somme. Questa procedura rende impossibile al contribuente di aderire alla rottamazione. come bisogna procedere?
Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, l’Agente della riscossione, per i carichi rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale, per cui se i soldi non sono stati già prelevati, sarà possibile sbloccarli
L'adesione alla rottamazione fa sorgere l'obbligo di rinunciare al contenzioso, in che termini? La rinuncia può aver effetto soltanto se avviene il pagamento della imposta principale, la norma parla di impegno a rinunciare, a mio parere però applicando le norme del codice civile sulla transazione con il pagamento l'accordi si perfeziona e pertanto non si potrà chiedere la restituzionein caso di vittoria in commissione tributaria.