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LOCAZIONI
indice della pagina:
1. La registrazione - 2. Termine per il Pagamento - 3. Soggetti obbligati alla registrazione - 4. Come calcolare L'imposta di Registro - 5. Disdetta anticipata - 6. Agevolazioni - 7. Sanzioni tardivo pagamento - 8. Modalità di versamento - 9. Dove si registra il contratto - 10. Il contratto di comodato - 11. Le novità della finanziaria (il valore da dichiarare, il canone minimo e la sanzione di nullità dei contratti non registrati) -6. la tassazione dei canoni non riscossi per morosità
Affitti non percepiti vanno dichiarati clicca qui per saper come difendersi
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1. LA REGISTRAZIONE
Va effettuata Entrate entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto o, se anteriore, dalla sua decorrenza, sia per obbligo normativo, sia per dargli data certa. Un contatto non registrato e` secondo legge nullo. Per la registrazione da 10 contratti in poi la registrazione va effettuata obbligatoriamente per via telematica. se, ricorrendone i presupposti, non sono portati alla registrazione (Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346, D.P.R. n. 131/1986, art. 2 comma 1 lett. a) e b); art. 5, comma 1, e art. 5, comma 1 lett. b) della tariffa parte prima ) dai soggetti obbligati alla registrazione. E ` da precisare che, questa nullità , non è opponibile solo nei confronti di terzi, in quanto, il contratto ha sempre forza di legge dalle parti ai fini civilistici (art. 1372 c.c.). Sono soggetti a registrazione
SONO SOGGETTI A REGISTRAZIONE TUTTI I CONTRATTI RELATIVI AI BENI IMMOBILI DI DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI COME PREVISTO DALLA
L. 449/97, art. 21 co.18
4. COME CALCOLARE L'IMPOSTA DI REGISTRO
SULL'IMPORTO DELLA LOCAZIONE ANNUALE, SI DEVE PAGARE L'IMPOSTA DI REGISTRO OGNI ANNO ENTRO 30 gg DALLA DATA DI STIPULA NELLA MISURA DEL 2%, L'IMPORTO MINIMO DA PAGARE AMMONTA A' € 67,00. SULLA CAUZIONE SI PAGA LO 0,50% NON SI PAGA SE INFERIORE A LIRE 10.000 - PARI A EURO 5,16
SUI CANONI CANONI SOGGETTI AD IVA, VA PAGATA L'IMPOSTA FISSA DI DI €51,65 ELEVATA A 67,00 DALLA LEGGE FINANZIARIA 2005, CON DECORRENZA 01/01/2005
N.B. L'IMPORTO MINIMO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DI €51,65 E' STATO ELEVATO A 67,00 DALLA LEGGE FINANZIARIA 2005 CON DECORRENZA 01/01/2005
L'IMPOSTA DI REGISTRO VA PAGATA SU MODELLO F23 , SI PUO' SCARICARE DA QUESTO SITO NELLA SEZIONE F23-F24, E SI UTILIZZANO I SEGUENTI CODICI:
115T PRIMA ANNUALITA' (LA PRIMA VOLTA)
112T ANNUALITA' SUCESSIVE
107T SE SI VUOLE PAGARE TUTTE LE ANNUALITA' IN UNICA SOLUZIONE
964T DIRITTI
CAUSALE RP
I CODICI DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE
CODICE UFFICIO DEL REGISTRO : AD ESEMPIO NAPOLI D23 - CASERTA RE5 (N.B. ORA BISOGNA INSERIRE IL CODICE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE)
5. DISDETTA ANTICIPATA
NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO SI SCIOLGA ANTICIPATAMENTE BISOGNA PAGARE 67,00 EURO ALL'UFFICIO DEL REGISTRO CON CODICE TRIBUTO 113T CAUSALE RP, E FARE UNA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO:
AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE INVECE, IL CANONE NON RISCOSSO PUO' NON ESSERE DICHIARATO SOLO SE LO SFRATTO E' CONVALIDATO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN CASO CONTRARIO BISOGNA DICHIARARE I CANONI, E IN SEGUITO O CHIEDERE IL RIMBORSO OPPURE USUFRUIRE DI UN CREDITO D'IMPOSTA PARI AI CANONI NON RISCOSSI, DA UTILIZZARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI SUCCESSIVA CIRCOLARE MIN. 150 DEL 7/7/99
download scarica il modello di comunicazione all'Ufficio del registro
download scarica il modello di comunicazione alla ps
download scarica il modello di pagamento f23
per sapere il codice dell'ufficio della tua zona:
Durata contratto (anni) |
Metà del tasso di interesse legale |
Detrazione % |
6 |
1,25 |
7,5 |
5 |
1,25 |
6,25 |
4 |
1,25 |
5 |
3 |
1,25 |
3,75 |
2 |
1,25 |
2,5 |
PER EVITARE L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E' CONSIGLIABILE RICORRERE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO (VED. RAVVEDIMENTO NEL SITO)
11. LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2005
Con la finanziaria 2005 il Fisco ha stabilito, che se si vogliono evitare accertamenti bisogna dichiarare un canone il cui importo sia il maggiore fra il 10% del valore catastale o quello effettivamente pattuito nel contratto, ridotto con la deduzione forfetaria del 15 per cento.In sostanza, chi pattuisce un canone maggiore del 10% del valore catastale deve, naturalmente, dichiararlo e non subirà accertamenti. Le nuove norme, comunque, riguardano qualunque tipo di contratto di locazione, con la sola esclusione di quelli a canone concordato ex Legge 431/98. Tali disposizioni non riguardano ne’ Iva ne’ Ici.
Il valore dell’immobile si calcola con la rendita catastale, aggiornata del 5% e moltiplicata per 120.
Ad esempio:
Rendita 1000€ valore immobile 126.000€ (1000+5%= 1050 * 120=126000) il canone da dichiarare e’ di 12.601 (10% di 126000, maggiorato di 1 euro), ma non e’ proprio cosi’ in quando le disposizioni stabiliscono che il canone da dichiarare deve essere al netto del 15% della deduzione per spese di manutenzione quindi bisognerà dichiarare 14.824,70 che diminuito del 15% fa 12.601,00
La
sanzione di nullità dei contratti non registrati, prevista dalla Finanziaria
2005.
Un’altra novità, a mio avviso di dubbia legittimità costituzionale con riferimento all’art.41 della costituzione, e’ la sanzione di nullità dei contratti non registrati. La finanziaria 2005, stabilisce che tutti i contratti di durata superiore a 30 giorni vanno registrati, la mancata registrazione comporta la nullità del contratto.
E’ fuori dubbio che tali disposizioni si applicano a tutti i contratti stipulati dal 1/1/2005, non essendo possibile accettare la retroattività di una legge dello stato.
12. La tassazione dei canoni non riscossi per morosità
I canoni non riscossi non vanno dichiarati, in presenza dell'accertamento del giudice, ma tale norma vale solo per le locazioni abitative, per le locazioni diverse, vanno dichiarati i canoni indipendentemente dalla percezione.
Le modifiche introdotte dall'articolo 8, comma 5 della legge 431/98 alla disciplina della determinazione del reddito dei fabbricati con riferimento alla possibilità di non dichiarare il reddito corrispondente ai canoni non percepiti, dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto (attuale articolo 26, comma 1, Tuir, ex-articolo 23, medesimo Tuir), hanno riguardato le locazioni di immobili a uso abitativo.Come precisato dalla circolare 150/E del 7 luglio 1999, per le locazioni relative a immobili a uso diverso da quello abitativo la facoltà di non dichiarare i canoni non percepiti non è ammessa. Il canone di affitto risultante dal contratto, pertanto, va in questo caso dichiarato anche se non risulta percepito
LE RIPARAZIONI STRAODINARIE SECONDO I GIUDICI
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