Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30
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A decorrere dal 2012 è stata istituita l'IMU clicca qui per saperne di piu'
A decorrere dall'anno 2008 e' stata abolita l'ici sulla prima casa per cui è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in L. 24 luglio 2008, n. 126.
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L'omessa notifica della nuova rendita rende nullo l'accertamento ici - Commissione Tributaria Provinciale di Milano sentenza n. 210/04/2008 Depositata il 08/07/2008 su ricorso di G.A. difeso dal Dott. Giuseppe Marino.
L'omessa dichiarazione ici non far venire meno la detrazione per l'abitazione principale, per cui il diniego della detrazione di alcuni comuni e' illegittima e infondata - Commissione Tributaria Provinciale di Caserta sentenza n. 328/12/2010 Depositata il 22/04/2010 su ricorso di D.P. difeso dal Dott. Giuseppe Marino.
La cartella ici senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento è nulla- Commissione Tributaria Provinciale di Caserta sentenza n. 53/17/2010 Depositata il 29/01/2010 su ricorso di M.M. difeso dal Dott. Giuseppe Marino.
L'aumento della rendita catastale senza alcun riscontro e' nullo- Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza n. 530/19/2008 Depositata il 15/09/2008 su ricorso di M.R. difeso dal Dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza n. 529/19/2008 Depositato il 15/09/2008 su ricorso di M.A. difeso dal Dott. Giuseppe Marino -
Le novità della manovra Prodi: Cambiano le scadenze dei versamenti, abolita la dichiarazione ici, versamento tramite modello F24
Altri interventi importanti riguardano l'ampliamento dei termini per l'accertamento e la fissazione di scadenze perentorie per la riscossione coattiva.
Per quanto riguarda l'accertamento, scompare la differenza fra avvisi di liquidazione e d'accertamento in rettifica o d'ufficio, per i quali l'articolo 11 del Dlgs 504 stabiliva termini differenziati (1, 2, 3 o 5 anni). Con le nuove disposizioni il recupero può avvenire fino alla fine del quinto anno successivo:
-a quello nel corso del quale fu o doveva essere presentata la dichiarazione;
-a quello nel corso del quale l'imposta non fu versata o lo fu in misura insufficiente, se la dichiarazione non andava presentata.
Avvisi di accertamento dell'agenzia del territorio
Da novembre 2006, a milioni di italiani stanno arrivando a seguito delle norme del governo Prodi, avvisi di accertamento dell'agenzia del territorio, che stanno aumentando le rendite catastali fino al 50%, tali aumenti stanno riguardando per Napoli solo le zone cosi dette bene della città escludendone altre. Un comportamento incostituzionale che viola il principio della parità di trattamento della pubblica amministrazione e che si e' trasformato in una semplice lotta di classe a sfondo politico. Negli avvisi manca ogni riferimento ai calcoli adottati e alle vere ragioni dell'aumento, limitandosi a scrivere "in base alle migliorie effettuate nella zona". E' necessario fare ricorso entro 60 giorni, dopo tale periodo l'accertamento diventa definitivo e bisognerà pagare in base alle nuove rendite.
dal 1/1/2001 sono cambiate le modalità di calcolo dell'ici , l'acconto non e' piu' del 45%, ma sale al 50%, di conseguenza abbiamo due rate uguali.
le scadenze sono: 30 GIUGNO per il versamento dell'acconto (16 giugno dal 2007)
15 DICEMBRE per il versamento del saldo.(16 dicembre dal 2007)
ATTENZIONE
L'acconto ici deve essere calcolato in base a quanto versato l'anno precedente, per cui se nell'anno in corso la situazione e' mutata conviene versare il 50% dell'ici versata l'anno precedente e fare il conguaglio a dicembre.
SE CI SI DIMENTICA DI PAGARE - COME REGOLARIZZARSI
Nel caso in cui non si effettuino i versamenti nei termini prescritti dalla legge, niente paura, si puo' ricorrere al ravvedimento operoso, ai sensi dell'art.13 del Dlgs 472/97 si paga la sanzione del 3,75% se si paga entro 30 gg dalla scadenza e del 6% entro il 30/6 dell'anno successivo (denuncia ici).
come si compila il bollettino: si compila normalmente solo che al totale si aggiungera' la sanzione del 3,75% oppure del 6% nonche' gli interessi del 3,5% annui da rapportare ai giorni, la sanzione e gli interessi vanno versati contestualmente all'importo ici, in caso contrario non e' possibile ricorrere al ravvedimento e si applica la sanzione del 30%, che comminera' l'ufficio in secondo momento.
COME SI CALCOLA IL VALORE
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La rendita catastale si aumenta del 5% (legge 662/96), e poi si moltiplica per un coefficiente, che cambia a seconda della categoria, di seguito sono illustrate le categorie e i relativi coefficienti:
categoria | consist. | rendita | coeff | valore |
A (escluso A/10) | numero vani | rendita | 100 | valore |
A/10 | numero vani | rendita | 50 | valore |
B | metri cubi | rendita | 100 | valore |
C (escluso C1) | metri quadri | rendita | 100 | valore |
C1 | metri quadri | rendita | 34 | valore |
D non da imprese | rendita | 50 | valore |
ATTENZIONE: AI SOLI FINI DEL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' (PER L'IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE) DAL 01/01/2004 IL VALORE DELL'IMMOBILE AI FINI FISCALI SI OTTIENE MOLTIPLICANDO LA RENDITA RIVALUTATA DEL 5% PER IL COEFFICIENTE MAGGIORATO DI 10 PUNTI (ES. COEFFICIENTE 100+10=110), PER L'ICI NON E' CAMBIATO NULLA.
DAL 01/01/2005 AI SOLI FINI DEL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' (PER L'IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE) IL VALORE DELL'IMMOBILE AI FINI FISCALI SI OTTIENE MOLTIPLICANDO LA RENDITA RIVALUTATA DEL 5% PER IL COEFFICIENTE MAGGIORATO DI 20 PUNTI (ES. COEFFICIENTE 100+20=120), PER L'ICI NON E' CAMBIATO NULLA.
LE PRESCRIZIONI
in base all’art 11 del Dlgs 504/92 gli avvisi di liquidazione dell’imposta, per errori materiali o di calcolo devono essere emessi obbligatoriamente:
Entro il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ regolare.
Entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ infedele, incompleta o inesatta.
Entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ omessa.
Vengono prorogati al 31/12/2000 i termini per la notifica di:
avvisi di liquidazione ed accertamenti relativi all'ICI dovuta per l'anno 1993;
avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni 1994 - 1995 - 1996 - 1997;
avvisi di accertamento d'ufficio anno 1994.
Attenzione : dal 2007 (e non per gli anni precedenti il termine passa a 5 anni per tutti i tributi locali), manovra Prodi.
NON SI PAGANO LE SANZIONI SULLE RENDITE NON NOTIFICATE
La legge 342/2000 art.74 1° comma recependo numerose sentenze (per ultima Cassazione, sezione tributaria, sentenze 4760 del 30 marzo 2001 e 4509 del 10 aprile 2000 che stabilisce che tutti gli atti che incidono sulla sfera patrimoniale del contribuente non possono produrre effetti prima della loro concreta ed effettiva conoscenza cioè dopo la notifica) ha stabilito, che non si pagano sanzioni sull'ici pagata in meno in base alla rendita presunta, se la rendita definitiva non e' stata notificata, avendo forza giuridica solo la notifica.
Per cui si paga soltanto l'imposta + interessi, senza sanzioni.
Agevolazioni Prima casa
Ai fini Ici, L’art.8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che le agevolazioni per la prima casa spettano a condizione che ci sia dimora abituale che s’intende:
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (salvo diversa disposizione del comune) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.Agevolazioni Prima casa per le Forze dell'ordine e le Forze Armate
Il comma 1 dell'art. 66 della L. 21 novembre 2000, n. 342, "Misure in materia fiscale" (cosiddetto Collegato alla Finanziaria 2000) prevede che il personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ad ordinamento militare e quello appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, ha diritto alle cosiddette agevolazioni "prima casa", senza che sia richiesta la condizione della residenza nel comune in cui è situato l'immobile e, quindi, senza che si debba dichiarare di voler stabilire la residenza nello stesso comune entro diciotto mesi. Pertanto, i predetti soggetti non devono soddisfare le condizioni di cui alla lettera a) della nota II-bis) dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Di conseguenza le agevolazioni spettano solo per l'imposta di registro e non per l'ici.
Ai fini Ici, L’art.8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che le agevolazioni per la prima casa spettano a condizione che ci sia dimora abituale che s’intende:l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (salvo diversa disposizione del comune) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Gli appartenenti alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, possono a mio avviso comunque dimostrare la dimora abituale, con utenze e tarsu a loro intestate, e' consigliabile pero' fare un'istanza d'interpello al comune e comunicare di voler usufruire delle agevolazioni senza avere la residenza per motivi di servizio e che qualora il Comune voglia ravvisare un parere contrario debba pronunciarsi entro 30gg, trascorso il termine s'intende silenzio accoglimento.
L'art. 11 della legge 212/2000 disciplina l'istituto dell'"interpello del contribuente", in funzione del quale il contribuente può inviare quesiti all'Amministrazione competente allo scopo di conoscere preventivamente quale sia la portata delle disposizioni tributarie e, di riflesso, quale sarà il comportamento dell'Amministrazione in sede di controllo. La competenza dell'Interpello e' dell'Agenzia delle Entrate, salvo per i tributi locali, per i quali l'interpello compete necessariamente alla stessa amministrazione che esercita in materia i poteri di accertamento
L'art. 11 della legge 212/2000 disciplina l'istituto dell'"interpello del contribuente", in funzione del quale il contribuente può inviare quesiti all'Amministrazione competente allo scopo di conoscere preventivamente quale sia la portata delle disposizioni tributarie e, di riflesso, quale sarà il comportamento dell'Amministrazione in sede di controllo. La competenza dell'Interpello e' dell'Agenzia delle Entrate, salvo per i tributi locali, per i quali l'interpello compete necessariamente alla stessa amministrazione che esercita in materia i poteri di accertamento, per l'ici l'istanza d'interpello va indirizzata al Comune.
L’art. 1 comma 4 del D.M. 26 aprile 2001, n. 209 dispone che l'istanza di interpello è redatta in carta libera non essendo soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ed è presentata agli uffici competenti ( in genere Alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente) mediante una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano;
b) spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
Non sono previsti mezzi di comunicazione alternativi, quali, ad esempio, il telefono o altri mezzi di telecomunicazione come il fax e la posta elettronica.
Ai sensi dell'art. 3, l'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante; in particolare, occorre specificare nome e cognome o ragione o denominazione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale; ( aggiungere anche eventuali recapiti telefonici o email).
b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione finanziaria;
d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
"l'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ...". Tale requisito, pur non essendo prescritto a pena di inammissibilità dell'istanza, ne condiziona tuttavia gli effetti”. L'art. 11, comma 2, della L.n. 212 del 2000, poi ripresa all'art. 5, comma 2, del regolamento, secondo cui - decorsi 120 giorni dalla proposizione dell'istanza - "si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente".
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