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SENTENZE TRIBUTARIE FAVOREVOLI AI CONTRIBUENTI
Ultimo aggiornamento 04/06/2016
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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SENTENZE ARCHIVIO GIUSTIZIA TRIBUTARIA

SENTENZE ARCHIVIO DIFESA TRIBUTARIA

Ipoteca nulla senza copia conforme degli atti notificati, originali delle notifiche, raccomandate successive all'affissione e intimazioni di pagamento Commissione Tributaria Provinciale di Pisa sentenza n. 64/02/2015 depositata il 27/01/2015 Presidente Dott. Gaetano Schiavone, relatore Dott. Cristiana Bruni, membro giudicante Dott. Stefano Bertocchi

Ipoteca Equitalia nulla senza intimazione di pagamento Cassazione sentenza n.25561 d

el 03/12/2014

Procura alle liti, nullità esclusa senza ordinanza di regolarizzazione, Corte Cass., SS.UU  Sent. n. 22601 del 2 dicembre 2004 (ud. dell'8 luglio 2004) - Corte Cost. sentenza n. n.189 del 13/06/2000

Atto impugnato non allegato nessuna nullità, Commissione Tributaria Regionale di Roma sentenza n. 3892/21/14 depositata il 12/06/2014

Atto impugnato non allegato all'ufficio, ma solo al Giudice tributaria, nessuna nullità, Cassazione sentenza n. 24461 del 17/11/2014

La solidarietà tributaria tra eredi si applica soltanto alle imposte sui redditi,  Cassazione sentenza 22426 del 22/10/2014

Accertamento tributari notificati a mezzo pec sono nulli, Commissione Tributaria di Milano sentenza n. 6087/21/14 depositata il 24/06/2014

 

Prima della Cartella esattoriale e’ obbligatorio notificare un avviso di pagamento o avviso bonario da parte dell’Ente creditore, se la cartella non e’ stata preceduta dall’invito di pagamento, la cartella e’ nulla. In tal senso Commissione Tributaria di Milano Sezione 40 Sentenza N. 220/40/2006 Depositata il 28/11/2006 su ricorso di D.S. difeso dal Dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez. 12 Sentenza  N. 517/12/2005 Depositata il 16/11/2006 su ricorso di coop S. a.r.l. difesa dal Dott. Giuseppe Marino

La Cartella va notificata al contribuente entro i termini di legge, va consegnata all’esattore entro i termini  suddetti  e le relative imposte liquidate in base alle singole leggi d’imposta entro tempi determinati, la stragrande maggioranza delle notifiche e’ tardiva, rendendo la cartella nulla. Commissione Tributaria di Napoli Sez.36 Sentenza N. 395/36/2005 Depositata il 20/09/2005 su ricorso di C.R. difeso dal Dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez. 24 Sentenza N. 309/24/2005 Depositata il 20/07/2005 su ricorso di P.C.I. SRL. difesa dal Dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez. 12 Sentenza  N. 518/12/2005 Depositata il 16/11/2006 su ricorso di coop S. a.r.l. difesa dal Dott. Giuseppe Marino

Obbligo di esibizione da parte del concessionario delle relate di notifica anche oltre il termine quinquiennale, previsto dall'art.26 c.4 D.p.r. 602/73 a garanzia dei diritti del contribuente, per cui la semplice dichiarazione del concessionario non costituisce prova dell'avvenuta notifica. Commissione Tributaria di Caserta Sez. 10 Sent. n. 371 del 20 novembre 2006 dep. il 8 gennaio 2007 su ricorso di V.D.G.

Il pagamento delle rate da condono non pagate, non rendono nulla la sanatoria, e' illeggittimo richiedere l'intera somma, Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno  n. 36 del 26 gennaio 2007 (dep. il 26 febbraio 2007)  Sez. XVIII - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di  Pavia del 14 novembre 2006, n. 222, le somme dovevano inoltre essere recuperate a pena di decadenza entro il 31/12/2006 Sentenza della Commissione Tributaria di Genova  Sez. I, Sent. 7 febbraio 2006 (23 gennaio 2006), n. 20 Pres. Monteverde - Rel. Graziano, e' inoltre illegittima la procedura di esecuzione senza la comunicazione dell'avviso bonario Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma Sent. n. 23 del 23 gennaio 2007 (dep. il 7 febbraio 2007)  Sez. XXXIV

 

VERIFICHE FISCALI CHI TACE ACCONSENTE ANCHE IN MATERIA FISCALE, VIGE IL PRINCIPIO "CHI TACE ACCONSENTE" IN SEDE DI VERIFICA IL CONTRIBUENTE DEVE FAR VERBALIZZARE LE PROPRIE OSSERVAZIONI, IL SILENZIO EQUIVALE AD ACCETTAZIONE ESPRESSA LO HA STABILITO LA CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE CON SENTENZA N.1286 DEPOSITATA IL 26/01/2004 , TALE SENTENZA E' PERFETTAMENTE IN LINEA CON IL COMMA 4 ART.12 DELLA LEGGE 212/2000 (STATUTO DEL CONTRIBUENTE), CHE PREVEDE CHE EVENTUALI OSSERVAZIONI O RILIEVI DEVONO ESSERE ANNOTATI NEL PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VERFICA EFFETTUATI DAL PERSONALE ADDETTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

IRAP - NON DOVUTA DAI LAVORATORI AUTONOMI, MA SOLO DALLE IMPRESE

AI SENSI DELL’ART. 2 DEL DLGS 446/97 SONO SOGGETTI ALL’IRAP COLORO CHE SVOLGONO UN ATTIVITA’ AUTONOMA ORGANIZZATA, ERGO I PROFESSIONISTI SONO ESCLUSI DALLA TASSAZIONE, LA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA N. 156/2001HA APERTO LA STRADA AI RIMBORSI,MA HA RINVIATO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE LA DEFINIZIONE DI ATTIVITA' AUTONOMA ORGANIZZATA, LE VARIE COMMISSIONI TRIBUTARIE SONO ESPRESSE TUTTE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE A FAVORE DI PROFESSIONISTI CON COLLABORATORI E DIPENDENTI (C.T.R. BOLOGNA SEZ.35 SENTENZE N. 11/35/03 DEL 11/02/03 - N. 32/35/02 DEL 10/12/02 - N.63/33/03 DEL 17/12/2003, C.T.R FIRENZE SE.22 N.15/22/03 DEL 28/05/2003) A FAVORE DEI PROFESSIONISTI SENZA COLLABORATORI E DIPENDENTI (C.T.R. FIRENZE SE. 6 N.91 DEL 15/11/02 - C.T.R. ROMA SEZ.7 N.50 DEL 03/07/03 - C.T.R. LOMBARDIA N. 46/41/2003 DEPOSITATA IL 10/10/03) AGENTI DI COMMERCIO (C.T.R. BOLOGNA SEZ. 35 SENTENZE N. 34/35/03 DEL 23/10/03 - N.36/35/03 DEL 23/10/03 - N.65/33/03 DEL 17/12/2003) IMPRESE ARTIGIANE CON DIPENDENTI E COLLABORATORI (C.T.R. BOLOGNA N. 35 SENTENZA N.39/35/03 DEL 09/12/03) INFINE UNA SENTENZA SENZ'ALTRO INNOVATIVA E' QUELLA DELLA C.T.R. LOMBARDIA SENTENZA N.46 DEL 10/10/03 SEZIONE XLI IN CUI LAVORATORI AUTONOMI E LAVORATORI DIPENDENTI SONO EQUIPARATI , CIOE' ENTRAMBI PRODUCONO RICCHEZZA COL PROPRIO LAVORO E QUINDI NON SOGGETTI AD IRAP

NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE ENTRO IL GIORNO 5 DEL MESE SUCCESSIVO ALLA CONSEGNA DEI RUOLI ALL'ESATTORIA

LA CARTELLA DI PAGAMENTO DEVE ESSERE NOTIFICATA DALL'ESATTORIA ENTRO IL GIORNO 5 DEL MESE SUCCESSIVO ALLA CONSEGNA DEI RUOLI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI, LO HA STABILITO UNA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.10 DEL 07/01/2004, CHE COSTITUISCE UNA INTERPRETAZIONE FAVOREVOLE AI CONTRIBUENTI DELL'ART.25 DEL DPR 602/73 GIA' OGGETTO DI NUMEROSISSIME SENTENZE, DOVUTE ALLE CONTINUE MODIFICHE NORMATIVE EFFETTUATE DAL LEGISLATORE.

AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI CON DETRAZIONE IVA INTEGRALE

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO CON SENTENZA N.117/47/05 DEL 25/05/2005 HA STABILITO CHE LA LIMITAZIONE ALLA DETRAZIONE IVA SU AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI CONTRASTA CON LA SESTA DIRETTIVA CEE CHE STABILISCE CHE LA LIMITAZIONE DELLA DETRAZIONE IVA PUO' ESSERE APPLICATA SOLO PER MOTIVI CONGIUNTURALI E QUINDI ECCEZIONALI E NEL NOSTRO PAESE E' INVECE DIVENTATA LA REGOLA

IRAP - ILLEGGITIMA PER LE NORME COMUNITARIE SIA PER I PROFESSIONISTI SIA PER LE IMPRESE

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO CON SENTENZA N. 15/1/05 DEL 19/05/2005 HA STABILITO CHE L'IRAP, CON LE SUE NUMEROSE LIMITAZIONI NELLA DEDUCIBILITA' DEI COSTI, SIA IN REALTA' UN IVA MASCHERATA, E CONSIDERATO CHE LA NORMA COMUNITARIA AMMETTE UNA SOLA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, L'IRAP E' DIVENTATA FUORILEGGE. OLTRE ALLE SENTENZE PER LA NON APPLICABILITA' DELL'IRAP AI PROFESSIONISTI SENZA ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA, SI AGGIUNGE ANCHE QUESTA NUOVA SENTENZA AD EMARGINARE SEMPRE DI PIU' QUESTA ODIOSA IMPOSTA.

RATE DEL CONDONO NON PAGATE, ISCRIZIONE A RUOLO ENTRO 2 ANNI: LE RATE NON PAGATE DEL CONDONO PRESENTATO NEL 2003 (LEGGE 289/2002) DEVONO ESSERE ISCRITTE A RUOLO ENTRO 2 ANNI E NOTIFICATE ENTRO 3 ANNI, IN SOSTANZA LE CARTELLE DEVONO ESSERE ISCRITTE A RUOLO ENTRO IL 31/12/2005 E NOTIFICATE ENTRO IL 31/12/2006.COMMISSIONE TRIBUTARIA DI GENOVA SEZ.I SENT. 7/2/2006 (23/01/2006) N.20

Sentenze cee applicabili all'ordinamento italiano: Le sentenze della Coste di Giustizia CEE sono rilevanti anche nel nostro ordinamento interno in quanto direttamente applicabili in tutta l'Unione europea come ha stabilito la Corte Costituzionale con Sentenza n. 113 del 19 aprile 1985 (dep. il 23 aprile 1985) - Red. La Pergola

 

 

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