Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com Copyright©Riproduzione riservata
081/5706339 081/0060351 Consulenza Gratuita consulenza@studiomarino.it (solo per e-mail o via fax)
Orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30 - 18.30 La consulenza gratuita e' ammessa via e-mail o via fax ,viene fornita a campione non e' garantita la risposta a tutti.
Per un parere via fax compilare il modulo e allegare copia dell'accertamento e inviarlo allo 081/0060351
EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA
Bollo auto, come difendersi
1.) La cartella e' nulla se non e' preceduta da avviso di accertamento solitamente indicano in cartella numero e data di notifica 2.) Se sono trascorsi 2 anni dalla definitività dell'accertamento la cartella è notificata fuori termine e quindi nulla 3.) Una volta notificata la cartella si prescrive dopo 5 anni dalla notifica
Il “bollo auto” in via generale è
una tassa di possesso
, esso pertanto deve essere pagato da
chiunque possieda un autoveicolo indipendentemente
dal suo utilizzo. il soggetto tenuto al
pagamento del bollo, si fa riferimento al proprietario del
mezzo così come da risultanze del
PRA
(Pubblico Registro Automobilistico), salvo prova contraria
con documenti di trasferimento di proprietà non annotati.
Per i ciclomotori gli scooter, le moto fino a 50 cc e i
quadricicli leggeri il bollo
auto è una tassa di circolazione, che deve
essere corrisposta solo se il mezzo si utilizza su strade
pubbliche aperte al traffico, è quindi responsabilità di chi
usa il mezzo, provvedere al pagamento della tassa.
Con la L.449 del 27/12/1997 con decorrenza 01/01/2009, la competenza in materia di tassa di possesso sugli autoveicoli, è passata dallo Stato alle Regioni a Statuto Ordinario ed alle Province Autonome di Bolzano - Alto Adige e di Trento, ma solo per la gestione, rimanendo una tassa di istituzione statale Corte Costituzionale Sent. n. 311 del 2 ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003) per cui le Regioni non possono applicare proroghe con leggi regionali e non si può applicare la decadenza quinquiennale per i tributi locali essendo il bollo auto una tassa di istituzione Statale.
Solidarietà tra società di leasing e utilizzatore solo dal 15/08/2009, prima gli utilizzatori non erano soggetti passivi della tassa automobilistica; L'art. 7, comma 2, della Legge n. 99/2009, ha ampliato i soggetti passivi della tassa automobilistica. Tale norma non ha natura, né interpretativa, né procedimentale, ha esteso solo a decorrere dalla sua entrata in vigore dal 15 agosto 2009 la soggettività passiva tributaria agli utilizzatori degli autoveicoli concessi in leasing, i quali, da tale momento, sono diventati debitori solidali con la società concedente per il pagamento della tassa automobilistica regionale.
L'art.25 del Dpr 602/73 si applica anche alle tasse locali
Non condivido la tesi di alcune sezioni delle Commissioni Tributarie che sostengono che non trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 25 primo comma del DPR numero 602/73 che sono dettate per la riscossione delle sole imposte dirette e non per ogni specie di tributo.
Questo è vero, ma non dimentichiamo il
Dpr 602/73 (ipoteca, fermo? lo si applica anche per altri
tributi e non solo per le imposte dirette, due pesi e due
misure, per il fermo e l'ipoteca non si applicano, ma per il
Bollo si, come sostenuto dalla
Cassazione
Ordinanza n. 316 del 9 gennaio
2014 (ud 5 dicembre 2013) - Cassazione
DECADENZA:
La regione deve notificare a pena di decadenza l'accertamento entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (non cinque perché rimane una tassa di istituzione statale) inoltre la tassa automobilistica dal 01/01/1999 e' stata attribuita alle Regioni, le quali pero' possono modificarla molto limitatamente e non possono con leggi regionali prorogarne i termini di prescrizioni. La legge finanziaria 2003 ha dato la possibilità alle regioni di aderire al condono fiscale, fino all'anno2002, le regioni che vi hanno aderito, hanno fatto slittare i termini di prescrizione di 2 anni.
Ad esempio la tassa automobilistica scadenza 01/01/2012 l'ufficio deve notificare l'accertamento entro il 31/12/2015
A sostegno della tesi, in virtu' della quale il condono fiscale della finanziaria 2003 L.289/2002, per aver efficacia nei confronti degli enti locali era necessario un atto di adesione, si veda la sentenza 16990/03 della corte di Cassazione, che nel caso di un contribuente che aveva condonato senza che il comune avesse emesso un regolamento di adesione e regolamentazione del condono, ha dichiarato nulla l'istanza di sanatoria. Quindi solo a seguito della eventuale emanazione dei provvedimenti degli enti locali e con le modalità e i limiti in essi stabiliti sono condonabili le imposte locali.
PRESCRIZIONE:
La cartella regolarmente notificata si prescrive dopo 5 anni dalla notifica
LA LEGGE
D.L. 6 gennaio 1986, n. 2.(Gazz. Uff. n. 4 del 7 gennaio 1986)
Art. 3.
All'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma cinquantunesimo è sostituito dal seguente: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle
tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del
contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte";
LA CASSAZIONE STABILISCE IL TERMINE TRIENNALE
Sent. n. 3658 del 28 febbraio 1997 (dep. il 28 aprile
1997)
della Corte Cass., Sez. I civ. -
Il pagamento della tassa
di possesso sugli autoveicoli deve avvenire entro il nuovo termine di tre
anni così come previsto dall'art.
3,
DEL
D.L. n. 2/1986 che ha
determinato la modifica del precedente termine prescrizionale biennale
stabilito dal disposto dell'art.
5,
D.L. n. 953/1982.
LA CORTE COSTITUZIONALE BLOCCA LE LEGGI REGIONALI DI PROROGA
Sent. n. 311 del 2 ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003) della Corte Costituzionale: È costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 2, della Legge Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, che ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione relativamente all'anno 1999. (La Corte ha stabilito che "il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo" che non può definirsi come tributo proprio della regione dal momento che la tassa è stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle stesse, per cui rimane statale)
L'INTESTAZIONE AL PRA NON COSTITUISCE PRESUNZIONE ASSOLUTA DI TITOLARITA'
La trascrizione non pone una presunzione assoluta ma solo una presunzione relativa della titolarità del veicolo, che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa. Sent. n. 164 del 2 aprile 1993 (dep. il 15 aprile 1993) della Corte Cost. - Pres. Casavola, Red. Greco.
ATTENZIONE AL CONDONO FISCALE - VERIFICARE SE LA REGIONE HA ADERITO
La L. 27 dicembre 2002,n.289, (legge Finanziaria 2003)", ha dato la possibilità ai contribuenti di aderire al condono fiscale , a condizione pero' che vi aderissero le Regioni, per cui fino all'anno 2002 c'e' la possibilità,che l'ente abbia prorogato i termini di due anni. l' art.13 della L. n. 289/2002 contiene una previsione destinata a rimanere nel tempo nell'ordinamento locale": il legislatore, infatti, non ha previsto termini di scadenza, né annualità condonabili, lasciando libero arbitrio all'ente regionale.. Cio' premesso bisogna controllare se la propria Regione abbia aderito e quali anni siano stati condonati. In linea generale hanno aderito le regioni di destra e non quelle di sinistra. Se non c'e' adesione al condono la prescrizione rimane di tre anni.
Dubbia inoltre e' la costituzionalità di tale norma, che dando la possibilità di scelta alle regioni ha avvantaggiato cittadini residenti in una determinata regione a discapito di un altra, in barba al principio generale in virtu' del quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, ma purtroppo non c'e' da meravigliarsi, in materia di entrate erariali ne succedono di tutti i colori.
La Regione Campania non puo' usufruire della proroga dei termini del condono, non avendo posto in essere alcun atto di adesione.Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sez.30 Sentenza N. 356/30/2006 Depositata il 07/12/2006, su ricorso di S.L. difeso dal Dott. Giuseppe Marino. - Sentenza N. 333/30/2006 Depositato il 29/11/2006, su ricorso di M.R. difeso dal Dott. Giuseppe Marino Commissione Tributaria di Napoli sez.11 Sentenza N. 327/11/06 Depositata il 19/12/2006, su ricorso di S.C. difeso dal Dott. Giuseppe Marino. Sentenza N. 328/11/06 Depositata il 19/12/2006, su ricorso di S.C. difeso dal Dott. Giuseppe Marino.Sentenza N. 329/11/2006 Depositata il 19/12/2006, su ricorso di S.C. difeso dal Dott. Giuseppe Marino.
LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2007 PER IL BOLLO AUTO:
Aumenti per le auto potenti fino al 39,4%, per le altre autovetture aumenti progressivi fino al 16,20%.
Torna il superbollo per i diesel: sovrattassa pari a 6,63 euro/kW. tale sovrattassa si cumula, ove ne ricorrano le condizioni, con quella prevista per le vetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, per cui se il super suv e' diesel a quest'aumento si aggiunge quello del suv.
Superbollo per le grandi autovetture e i Super Suv: autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8" pagheranno anno dopo anno una sovrattassa di 2 euro per ogni kW.
Superbollo per le auto vecchie: Piu' l'autovettura e' vecchia piu' si paga, L'importo base di 2,58 euro/kW varrà esclusivamente per le vetture Euro 4; si sale a 2,70 euro/kW per le Euro 3, a 2,80 per le Euro 2, a 2,90 per le Euro 1 e a 3 euro per le non catalizzate (Euro 0). (ddl)
Autovetture ed autocarri pagheranno lo stesso bollo: annullate le agevolazioni per gli autocarri, per scoraggiare le trasformazioni di autovetture in autocarri.
Gli incentivi, per chi acquisti autovetture nuove: 1000 euro per gli autocarri Euro 4, 1500 euro di contributo per le auto a metano, Incentivi alla trasformazione a Gpl e metano per auto con meno di tre anni.
clicca inserisci la targa dell'autovettura ed otterrai l'importo da pagare
Collegamento all'agenzia delle entrate per conttrollare quanto pagare
L'arrotondamento
L’importo da versare deve essere arrotondato sempre ai centesimi, tenendo conto che se dai conteggi di tariffa vi è un importo espresso con più di due decimali, occorre arrotondare al secondo decimale. L'arrotondamento è per difetto, se la terza cifra dopo la virgola è da 0 a 4, per eccesso se tale cifra sia pari a 5 o superiore. Esempio € 257, 215 si arrotonda a € 257,22, mentre entro 257,214 si arrotonda a € 257,21.
Se si paga in ritardo, oltre alla tassa si è soggetti anche al pagamento di sanzioni, che crescono a seconda del ritardo con cui il pagamento viene fatto (v. Tabella 4).
TABELLA 4
SANZIONI RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO |
|
PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO |
SANZIONE |
30 giorni dalla scadenza |
3,75 |
1 anno |
6 |
Occorre distinguere tra due ipotesi: quella in cui l’acquisto avvenga da un privato e quella in cui avvenga da un commerciante di veicoli.
IL PRIMO BOLLO PER L’AUTO NUOVA
Quando si paga
Il primo bollo deve essere eseguito entro il mese di immatricolazione. Se però questa è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, per pagare c’è tempo fino all’ultimo giorno del mese successivo. Se l’ultimo giorno del mese cade di giorno festivo o di sabato, la scadenza è spostata al primo giorno feriale successivo.
In ogni caso, IL MESE DI IMMATRICOLAZIONE DEVE ESSERE PAGATO PER INTERO (anche nel caso limite dell’immatricolazione avvenuta l’ultimo giorno del mese).
La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dagli uffici della ex Motorizzazione civile.
Per le auto acquistate usate da un rivenditore, vale la data di AUTENTICA NOTARILE dell'atto di vendita.
Per quanti mesi si paga
Per le auto immatricolate a cavallo tra fine 2001 e i primi mesi del 2002, le scadenze sono le seguenti, differenziate a seconda che la potenza dell’auto sia fino a 35 KW, oppure sia superiore:
LE AUTO ANZIANE (con almeno 30 anni)
Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno trent’anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti. Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal “libretto” di circolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione la data di costruzione. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli “ad uso professionale”. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida.
LE AUTO E LE MOTO STORICHE (fra 20 e 30 anni)
I benefici indicati per le auto "anziane" nel paragrafo precedente si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto vent’anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi è stata, da parte dell’apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge (ASI - Automotoclub Storico Italiano), la preventiva determinazione che individui quali sono i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. I motoveicoli possono essere individuati anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.
Riduzioni per veicoli elettrici e a gas
Viene applicata una riduzione del 75% sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli uso promiscuo e autovetture che abbiano le seguenti caratteristiche:
siano azionati con motore elettrico (questa riduzione si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale previsto dalla normativa originaria che continua ad applicarsi anche dopo il 1° gennaio 1998);
siano dotati di dispositivo per la circolazione solo con gpl, ovvero solo con gas metano: il dispositivo deve essere conforme alla direttiva 91/441/CEE e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE e successive modificazioni. Nessuno sconto di tariffa (come pure nessuna sovrattassa) si applica per i veicoli dotati congiuntamente di impianto a benzina e a gpl o metano, per i quali resta valida sempre la tariffa benzina.
Altri tipi di riduzione:
75% per le autovetture per servizio pubblico da piazza
50 % per gli autoveicoli (di peso complessivo inferiore a 12 t.) per trasporto latte, carni macellate, immondizia, generi monopoli, carri botte per vuotatura pozzi neri
50 % per le autovetture a noleggio di rimessa
40 % per le autovetture scuola guida
33,33 % per gli autobus a noleggio da rimessa
33,33 % per gli autobus per servizio pubblico di linea
50% della eventuale sovrattassa diesel per autovetture per servizio pubblico da piazza, per servizio di noleggio e di rimessa; per i furgoni e i doppi cabinati di proprietà di imprese, per uso promiscuo e con portata netta non inferiore a 6 quintali.
LA PERDITA DI POSSESSO E L'ANNULLAMENTO DEGLI ARRETRATI
In caso di furto dell’auto, dopo la circolare 122/E del 1998, fa fede la data della denuncia agli organi di pubblica sicurezza e non più la data della richiesta di annotazione dell'evento al pubblico registro automobilistico (Pra). Pertanto, se a esempio il furto viene denunciato entro il 31 dicembre non è dovuto il rinnovo del bollo scaduto entro tale data. Mentre se la denuncia in questione presso l'autorità di pubblica sicurezza viene presentata dopo l'ultimo giorno del mese coperto da pagamento, scatta ugualmente l’obbligo di rinnovo per l'intero periodo fisso.
Con la circolare 2/2002 la Direzione Normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, pur non potendo avere di per sé efficacia retroattiva, è assistita da una particolare garanzia, data dal fatto che la veridicità del suo contenuto è indirettamente assicurata da previsioni di responsabilità penale per l'ipotesi di affermazioni false.
Se, pertanto, l'automobilista, oltre a produrre la dichiarazione sostitutiva, è in grado di rafforzare le sue attestazioni presentando almeno uno dei seguenti documenti:
si può ritenere che l'insieme di questa documentazione possa dare alle dichiarazioni del contribuente un valore <<sufficiente per indurre l'ufficio ad escludere il pagamento della tassa a decorrere dalla data in cui - come risulta dalla dichiarazione sostitutiva corroborata dalla documentazione allegata - si è verificata la perdita di possesso.
Copyright©Riproduzione riservata