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PRESCRIZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA - RICORSO BOLLO AUTO
Ultimo aggiornamento 29/01/2017
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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Bollo auto, come difendersi 

1.) La cartella e' nulla se non e' preceduta da avviso di accertamento solitamente indicano in cartella numero e data di notifica 2.) Se sono trascorsi 2 anni dalla definitività  dell'accertamento la cartella è notificata  fuori termine e quindi nulla 3.) Una volta notificata la cartella si prescrive dopo 5 anni dalla notifica

Il “bollo auto” in via generale è una tassa di possesso , esso pertanto deve essere pagato da chiunque possieda un autoveicolo indipendentemente dal suo utilizzo. il soggetto tenuto al pagamento del bollo, si fa riferimento al proprietario del mezzo così come da risultanze del PRA (Pubblico Registro Automobilistico), salvo prova contraria con documenti di trasferimento di proprietà non annotati.
Per i ciclomotori gli scooter, le moto fino a 50 cc e i quadricicli leggeri il bollo auto è una tassa di circolazione, che deve essere corrisposta solo se il mezzo si utilizza su strade pubbliche aperte al traffico, è quindi responsabilità di chi usa il mezzo, provvedere al pagamento della tassa.

Con la L.449 del 27/12/1997 con decorrenza  01/01/2009, la competenza in materia di tassa di possesso sugli autoveicoli, è passata dallo Stato alle Regioni a Statuto Ordinario ed alle Province Autonome  di  Bolzano - Alto Adige e di Trento, ma solo per la gestione, rimanendo una tassa di istituzione statale Corte Costituzionale Sent. n. 311 del 2 ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003) per cui le Regioni non possono applicare proroghe con leggi regionali e non si può applicare la decadenza quinquiennale per i tributi locali essendo il bollo auto una tassa di istituzione Statale.

Solidarietà tra società di leasing e utilizzatore solo dal 15/08/2009, prima gli utilizzatori non erano soggetti passivi della tassa automobilistica; L'art. 7, comma 2, della Legge n. 99/2009, ha ampliato i soggetti passivi della tassa automobilistica. Tale norma  non ha natura, né interpretativa, né procedimentale, ha esteso solo a decorrere dalla sua entrata in vigore dal 15 agosto 2009 la soggettività passiva tributaria agli utilizzatori degli autoveicoli concessi in leasing, i quali, da tale momento, sono diventati debitori solidali con la società concedente per il pagamento della tassa automobilistica regionale.

L'art.25 del Dpr 602/73 si applica anche alle tasse locali

Non condivido la tesi di alcune sezioni delle Commissioni Tributarie che sostengono che non  trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 25 primo comma del DPR numero 602/73 che sono dettate per la riscossione delle sole imposte dirette e non per ogni specie di tributo.

Questo è vero, ma non dimentichiamo il Dpr 602/73 (ipoteca, fermo? lo si applica anche per altri tributi e non solo per le imposte dirette, due pesi e due misure, per il fermo e l'ipoteca non si applicano, ma per il Bollo si, come sostenuto dalla Cassazione  Ordinanza n. 316 del 9 gennaio 2014 (ud 5 dicembre 2013) - Cassazione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. CICALA Mario - Est. CARACCIOLO Giuseppe, che ha stabilito che: Il   recupero    della    tassa automobilistica ex art. 5 D.L. n. 953 del 1982 deve avvenire entro il terzo anno successivo a  quello   in   cui   doveva essere effettuato il pagamento e la notifica della cartella entro il secondo anno successivo alla definitività dell’accertamento ex art. 25 Dpr 602/73 applicabile a tutte le notifiche per le quali non è previsto un termine in ossequio al principio sancito della Corte costituzionale sentenza n. 280 del 2005, che impone un termine certo per ogni notifica.  In materia di tasse automobilistiche l'estinzione del diritto di agire per la riscossione del tributo, ex art. 5 D.L. n. 953 del 1982,  interviene  con il decorso  del  terzo  anno  successivo  a  quello  in  cui  doveva  essere effettuato il pagamento. La procedura  d'iscrizione  a  ruolo  del  tributo, siccome adottata  tutta  all'interno  dell'Amministrazione,  è  inidonea  ad essere  percepita  ed  a  produrre  effetti  nella   sfera   giuridica   del destinatario della pretesa nonché ad operare l'interruzione del decorso  del termine prescrizionale.

 

DECADENZA:

La regione deve notificare a pena di decadenza l'accertamento entro il  terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (non cinque perché rimane una tassa di istituzione statale)  inoltre la tassa automobilistica dal 01/01/1999 e' stata attribuita alle Regioni, le quali pero' possono modificarla molto limitatamente  e non possono  con leggi regionali prorogarne i termini di prescrizioni. La legge finanziaria 2003 ha dato la possibilità alle regioni di aderire al condono fiscale, fino all'anno2002, le regioni che vi hanno aderito, hanno fatto slittare i termini di prescrizione di 2 anni.

Ad esempio la tassa automobilistica scadenza 01/01/2012 l'ufficio deve notificare l'accertamento entro il 31/12/2015

A sostegno della tesi, in virtu' della quale il condono fiscale della finanziaria 2003 L.289/2002, per aver efficacia nei confronti degli enti locali era necessario un atto di adesione, si veda la sentenza 16990/03 della corte di Cassazione, che nel caso di un contribuente che aveva condonato senza che il comune avesse emesso un regolamento di adesione e regolamentazione del condono, ha dichiarato nulla l'istanza di sanatoria. Quindi solo a seguito della eventuale emanazione dei provvedimenti degli enti locali e con le modalità e i limiti in essi stabiliti sono condonabili le imposte locali.

PRESCRIZIONE:

La cartella regolarmente notificata si prescrive dopo 5 anni dalla notifica

 

 LA LEGGE

D.L. 6 gennaio 1986, n. 2.(Gazz. Uff. n. 4 del 7 gennaio 1986)
Art. 3.
All'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n.  953,  convertito  in legge, con modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1983,  n.  53,  sono apportate le seguenti modificazioni:    il comma cinquantunesimo è sostituito dal seguente:       "L'azione dell'Amministrazione finanziaria  per  il  recupero  delle
tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di  veicoli  o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive  con il decorso del  terzo  anno  successivo  a  quello  in  cui  doveva  essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il  diritto  del
contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte";
 

LA CASSAZIONE STABILISCE IL TERMINE TRIENNALE

Sent. n. 3658 del 28 febbraio 1997 (dep. il 28 aprile 1997) della Corte Cass., Sez. I civ. -   Il pagamento della tassa di possesso sugli autoveicoli deve avvenire entro il nuovo termine di tre anni così come previsto dall'art. 3, DEL D.L. n. 2/1986 che ha determinato la modifica del precedente termine prescrizionale biennale stabilito dal disposto dell'art. 5, D.L. n. 953/1982.  

LA CORTE COSTITUZIONALE BLOCCA LE LEGGI REGIONALI DI PROROGA

Sent. n. 311 del 2 ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003) della Corte Costituzionale:  È costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 2, della Legge Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, che ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione relativamente all'anno 1999. (La Corte ha stabilito che "il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo" che non può definirsi come tributo proprio della regione dal momento che la tassa è stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle stesse, per cui rimane statale)

    L'INTESTAZIONE AL PRA NON COSTITUISCE PRESUNZIONE ASSOLUTA DI TITOLARITA'

La trascrizione non pone una presunzione assoluta ma solo una presunzione relativa della titolarità del veicolo, che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa. Sent. n. 164 del 2 aprile 1993 (dep. il 15 aprile 1993) della Corte Cost. - Pres. Casavola, Red. Greco.

ATTENZIONE AL CONDONO FISCALE - VERIFICARE SE LA REGIONE HA ADERITO

La L. 27 dicembre 2002,n.289,  (legge Finanziaria 2003)", ha dato la possibilità ai contribuenti di aderire al condono fiscale , a condizione pero' che vi aderissero le Regioni, per cui fino all'anno 2002 c'e' la possibilità,che l'ente abbia prorogato i termini di due anni. l' art.13 della L. n. 289/2002 contiene una previsione destinata a rimanere nel tempo nell'ordinamento locale": il legislatore, infatti, non ha previsto termini di scadenza, né annualità condonabili, lasciando libero arbitrio all'ente regionale.. Cio' premesso bisogna controllare se la propria Regione abbia aderito e quali anni siano stati condonati. In linea generale hanno aderito le regioni di destra e non quelle di sinistra. Se non c'e' adesione al condono la prescrizione rimane di tre anni.

Dubbia inoltre e' la costituzionalità di tale norma, che dando la possibilità di scelta alle regioni ha avvantaggiato cittadini residenti in una determinata regione a discapito di un altra, in barba al principio generale in virtu' del quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, ma purtroppo non c'e' da meravigliarsi, in materia di entrate erariali ne succedono di tutti i colori.

La Regione Campania non puo' usufruire della proroga dei termini del condono, non avendo posto in essere alcun atto di adesione.Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sez.30 Sentenza N. 356/30/2006 Depositata il 07/12/2006, su ricorso di S.L. difeso dal Dott. Giuseppe Marino. - Sentenza N. 333/30/2006 Depositato il 29/11/2006, su ricorso di M.R. difeso dal Dott. Giuseppe Marino Commissione Tributaria di Napoli sez.11 Sentenza N. 327/11/06 Depositata il 19/12/2006, su ricorso di S.C. difeso dal Dott. Giuseppe Marino. Sentenza N. 328/11/06 Depositata il 19/12/2006, su ricorso di S.C. difeso dal Dott. Giuseppe Marino.Sentenza N. 329/11/2006 Depositata il 19/12/2006, su ricorso di S.C. difeso dal Dott. Giuseppe Marino.

LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2007 PER IL BOLLO AUTO: 

 

Aumenti per le auto potenti fino al 39,4%, per le altre autovetture aumenti progressivi fino al 16,20%.

Torna il superbollo per i diesel: sovrattassa pari a 6,63 euro/kW.  tale sovrattassa si cumula, ove ne ricorrano le condizioni, con quella prevista per le vetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, per cui se il super suv e' diesel a quest'aumento si aggiunge quello del suv.

Superbollo per le grandi autovetture e i Super Suv: autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8" pagheranno anno dopo anno una sovrattassa di 2 euro per ogni kW.

Superbollo per le auto vecchie: Piu' l'autovettura e' vecchia piu' si paga, L'importo base di 2,58 euro/kW varrà esclusivamente per le vetture Euro 4; si sale a 2,70 euro/kW per le Euro 3, a 2,80 per le Euro 2, a 2,90 per le Euro 1 e a 3 euro per le non catalizzate (Euro 0). (ddl)

Autovetture ed autocarri pagheranno lo stesso bollo: annullate le agevolazioni per gli autocarri, per scoraggiare le trasformazioni di autovetture in autocarri.

Gli incentivi, per chi acquisti autovetture nuove: 1000 euro per gli autocarri Euro 4, 1500 euro di contributo per le auto a metano, Incentivi alla trasformazione a Gpl e metano per auto con meno di tre anni.

 

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L'arrotondamento

L’importo da versare deve essere arrotondato sempre ai centesimi, tenendo conto che se dai conteggi di tariffa vi è un importo espresso con più di due decimali, occorre arrotondare al secondo decimale. L'arrotondamento è per difetto, se la terza cifra dopo la virgola è da 0 a 4, per eccesso se tale cifra sia pari a 5 o superiore. Esempio €  257, 215 si arrotonda a €  257,22, mentre entro 257,214 si arrotonda a €  257,21.

I PAGAMENTI TARDIVI

Se si paga in ritardo, oltre alla tassa si è soggetti anche al pagamento di sanzioni, che crescono a seconda del ritardo con cui il pagamento viene fatto (v. Tabella 4).

TABELLA 4

SANZIONI RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO

PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO

SANZIONE  
(in % della tassa)

30 giorni dalla scadenza

3,75

1 anno

6

 

L'AUTO ACQUISTATA USATA

Occorre distinguere tra due ipotesi: quella in cui l’acquisto avvenga da un privato e quella in cui avvenga da un commerciante di veicoli.

  1. Acquisto da un privato
    Bisogna sempre seguire le scadenze originarie del bollo, in modo da collegarvisi. Per questo, occorre pagare entro i termini entro i quali avrebbe dovuto mettersi in regola il precedente proprietario del veicolo. Qualora il termine sia scaduto prima dell’acquisto, ogni responsabilità ricade sul precedente proprietario, per cui l’acquirente dovrà rinnovare il bollo solo a partire dal periodo d’imposta che inizia successivamente all’acquisto (fa fede la data in cui l’atto di vendita viene autenticato dal notaio): per esempio, se il bollo è scaduto a dicembre 2001 (e quindi va rinnovato entro gennaio 2002) e l’atto di vendita viene autenticato nel febbraio 2002, l’acquirente dovrà solo preoccuparsi di rinnovare il bollo nel gennaio 2003 per il periodo d’imposta che va dal gennaio 2003 al dicembre 2003.

     

  2. Acquisto da un commerciante di veicoli
    Se il bollo del veicolo è ancora in corso di validità, l’acquirente deve solo rinnovarlo alla sua naturale scadenza, analogamente a quanto avviene in caso di acquisto da un privato. Se invece il bollo è scaduto, di norma si applicano le stesse regole relative al primo pagamento per un’auto nuova: l’unica differenza è che non fa fede la data d’immatricolazione, ma quella di autentica notarile dell’atto di vendita (l’obbligo di pagare scatta a partire dal mese dell’autentica e le scadenze si calcolano in base alla data dell’autentica). Perché sia possibile applicare le regole dell’auto nuova è però necessario che il commerciante abbia inserito il veicolo nell’apposito elenco degli esemplari esenti dal bollo perché in attesa di rivendita. Qualora non lo abbia fatto, si applicano le stesse regole che valgono nel caso in cui si acquista da un privato un veicolo con il bollo scaduto (la responsabilità del mancato rinnovo ricadrà, a seconda dei casi, sul precedente proprietario o sul commerciante, tenendo conto del nominativo che risulterà come intestatario nel Pra alla data di scadenza del termine utile per il pagamento.

IL PRIMO BOLLO PER L’AUTO NUOVA

Quando si paga

Il primo bollo deve essere eseguito entro il mese di immatricolazione. Se però questa è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, per pagare c’è tempo fino all’ultimo giorno del mese successivo. Se l’ultimo giorno del mese cade di giorno festivo o di sabato, la scadenza è spostata al primo giorno feriale successivo.

In ogni caso, IL MESE DI IMMATRICOLAZIONE DEVE ESSERE PAGATO PER INTERO (anche nel caso limite dell’immatricolazione avvenuta l’ultimo giorno del mese).

La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dagli uffici della ex Motorizzazione civile.

Per le auto acquistate usate da un rivenditore, vale la data di AUTENTICA NOTARILE dell'atto di vendita.

Per quanti mesi si paga

Per le auto immatricolate a cavallo tra fine 2001 e i primi mesi del 2002, le scadenze  sono le seguenti, differenziate a seconda che la potenza dell’auto sia fino a 35 KW, oppure sia superiore:

 

LE AUTO ANZIANE (con almeno 30 anni)

Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno trent’anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti. Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal “libretto” di circolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione  la data di costruzione. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli “ad uso professionale”. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida.

LE AUTO E LE MOTO STORICHE (fra 20 e 30 anni)

I benefici indicati per le auto "anziane" nel paragrafo precedente si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto vent’anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi è stata, da parte dell’apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge (ASI - Automotoclub Storico Italiano), la preventiva determinazione che individui quali sono i veicoli  di particolare interesse storico e collezionistico. I motoveicoli possono essere individuati anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.

Riduzioni per veicoli elettrici e a gas

Viene applicata una riduzione del 75% sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli uso promiscuo e autovetture che abbiano le seguenti caratteristiche:

Altri tipi di riduzione:

LA PERDITA DI POSSESSO E L'ANNULLAMENTO DEGLI ARRETRATI

In caso di furto dell’auto, dopo la circolare 122/E del 1998, fa fede la data della denuncia agli organi di pubblica sicurezza e non più la data della richiesta di annotazione dell'evento al pubblico registro automobilistico (Pra). Pertanto, se a esempio il furto viene denunciato entro il 31 dicembre non è dovuto il rinnovo del bollo scaduto entro tale data. Mentre se la denuncia in questione presso l'autorità di pubblica sicurezza viene presentata dopo l'ultimo giorno del mese coperto da pagamento, scatta ugualmente l’obbligo di rinnovo per l'intero periodo fisso.

Con la circolare 2/2002 la Direzione Normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, pur non potendo avere di per sé efficacia retroattiva, è assistita da una particolare garanzia, data dal fatto che la veridicità del suo contenuto è indirettamente assicurata da previsioni di responsabilità penale per l'ipotesi di affermazioni false.

Se, pertanto, l'automobilista, oltre a produrre la dichiarazione sostitutiva, è in grado di rafforzare le sue attestazioni presentando almeno uno dei seguenti documenti:

  1. dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal soggetto autorizzato per la rivendita
  2. documento attestante la disdetta o il trasferimento della posizione assicurativa del veicolo,

si può ritenere che l'insieme di questa documentazione possa dare alle dichiarazioni del contribuente un valore <<sufficiente per indurre l'ufficio ad escludere il pagamento della tassa a decorrere dalla data in cui - come risulta dalla dichiarazione sostitutiva corroborata dalla documentazione allegata - si è verificata la perdita di possesso.

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