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Lo statuto del Contribuente
Ultimo aggiornamento 09/07/2007
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LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Indice: 1.Lo Statuto del Contribuente , 2.Ma lo Statuto del Contribuente e' stato realmente rispettato?, 3.L'efficacia dello Statuto del contribuente secondo la Cassazione 4. Lo statuto del contribuente dalla A alla Z 

1.Lo Statuto del Contribuente 

Che cos'e' lo statuto del contribuente? E' una sorta di carta di diritti dei contribuenti finalizzate a garantire correttezza e giustizia nelle norme tributarie. 

Lo statuto del contribuente consacrato nella Legge 27.7.2000, n. 212 in G.U. 31.7.2000, n. 177, ha fissato i principi a cui si devono attenere i rapporti tra Contribuente e Amministrazione finanziaria e le norme fondamentali che il legislatore dovrà tener presente in materia fiscale. La legge ha reso effettivo il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali  tra i quali quelli all'informazione e all'assistenza, alla chiarezza delle norme tributarie, alla semplificazione degli adempimenti, alla tutela dell'affidamento, all'equità e ragionevolezza delle sanzioni, all'equo e regolare svolgimento delle procedure di accertamento.

Ecco i punti salienti

1. Irretroattività delle norme tributarie

2. Diritto a conoscere le conseguenze delle proprie azioni nell'applicazione delle norme fiscali attraverso l'interpello

3. Obbligo di informare il contribuente del diritto ad essere difesi nelle verifiche fiscali

4. Verifiche fiscali non superiori a 30 giorni prorogabili per altri 30 

5. Termini Certi e improrogabili delle norme tributarie

6. Obbligo di emettere un avviso bonario di pagamento prima di ogni azione esecutiva

7. Creazione della figura del garante del Contribuente

8. Diritto d'interpello

 

Scarica lo statuto del contribuente L.212/2000

 

2.Ma lo Statuto del Contribuente e' stato realmente rispettato?

Purtroppo no! E' stato tradito,violato e calpestato molte volte, ma l'anno peggiore e' stato il 2006

Ecco i provvedimenti di legge che lo hanno ripetutamente violato,  che a parere di chi scrive sono illegittimi:

Anno 2000: Legge 338/2000 Art.18, I termini per la liquidazione e l'accertamento ici in scadenza al 31/12/2000 sono prorogati di un anno al 31/12/2001: Per gli anni 1995 e successivi i termini per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione delle rendite da parte delle Agenzie del territorio (ex ute) sono prorogati di un anno al 31/12/2001 per gli anni 1994 e successivi. Tutto questo dopo che l'art 3 della Legge 212/2000 cioe' dello statuto del contribuente stabilisce:  I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Anno 2001:  Legge 448/2001 Art.27,I termini per la liquidazione e l'accertamento ici in scadenza al 31/12/2001 sono prorogati di un anno al 31/12/2002, Per gli anni 1998 e successivi i termini per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione delle rendite da parte delle Agenzie del territorio (ex ute) sono prorogati di un anno al 31/12/2002 per gli anni 1997 e successivi. Legge 383/2001 Art.5 : I Redditi prodotti nel periodo d'imposta in corso al momento dell'entrata in vigore della Legge 383/2001 e che fruiscono di alcune agevolazioni fiscali (Dlgs 466/97 e Art.2 C.8-13 della L.133/99) non rilevano per l'attribuzione del credito d'imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci ,Tutto questo dopo che l'art 3 della Legge 212/2000 cioe' dello statuto del contribuente stabilisce:  I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Anno 2002:  Legge 289/2001 artt. 10-11-31 e Dl 209 art.1, per la proroga dei termini per gli accertamenti per imposta di registro, ipotecaria, catstale, ici

Anno 2003: Dl 143 art. 1 per la proroga dei termini per l'iscrizione a ruolo dell'art 17 Dpr 602/73 per gli anni 2001 e 2002 prorogati al 31/12/2005

Anno 2004: Dl 269 art.37 differimento dei termini per l'iscrizione a ruolo per la liquidazione dei tributi sui natanti e L.350/2003 per la proroga al 31/12/2004 dei termini scadenti al 31/12/2003 per tutte le annualità dal 1999 in poi ai fini ici.

Anno 2005: L.311/2004 art.1 c.67 finanziaria 2005 differimento dei termini per accertamento e liquidazione ici dal 2000 in poi al 31/12/2004 - L.311/2004 art.1 comma 424 proroga dei termini per l'iscrizione a ruolo del 2003 al 31/12/2006

Anno 2006: Finanziaria 2006, Esclusione della possibilità di rimborso a seguito di esenzione ICI immobili religiosi (Art. 1, comma 133) adeguamento studi di settore per gli anni precedenti contestuale alla programmazione (commi 510-518) ,  Studi di settore formulati senza consultare le associazioni di categoria con conseguenza disastrose per la sopravvivenza delle imprese e degli studi professionali. L'art.8 della legge 212/2000 tutela l'integrità patrimoniale del contribuente e in barba a questa norma, vengono concessi  piu' poteri ai concessionari della riscossione e agli organi ispettivi per consentire anche l'accesso ai conti correnti e ai risparmi dei contribuenti, ma nel frattempo i politici si blindano le loro informazioni istituendo un archivio per i vip, impedendo a qualunque ufficio di accedere alle proprie informazioni.

3.L'efficacia dello Statuto del contribuente secondo la Cassazione

Lo Statuto del contribuente costituisce il punto di riferimento per l'interprete delle disposizioni tributarie. Interprete che deve rifarsi allo Statuto ogni volta che nascono dubbi sulla portata applicativa delle regole fiscali.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione , con la sentenza 17576 del 2002 (depositata il 10 dicembre 2002, presidente Finocchiaro, relatore Di Palma) che ha consentito di arrivare a una decisione che pronuncia un no secco all'autotutela a danno del contribuente, se ha agito secondo le indicazioni del Fisco. E che afferma che se il contribuente ha operato una procedura di sanatoria sulla base di istruzioni o consigli dell'amministrazione finanziaria, quest'ultima non può ripensarci ed emettere un avviso di accertamento. Perciò il Fisco non può annullare il precedente atto con cui veniva archiviata la pendenza a seguito della sanatoria così operata, procedendo a un'autotutela in malam partem per il contribuente.
Con la sentenza 17576/02 la Corte di Cassazione  riprende, con un intervento di ampio respiro, il filone giurisprudenziale volto a dare un valore interpretativo di portata decisiva nei rapporti tra cittadini e Fisco alle norme contenute nella legge 212/2000. E nel dettare le regole del "galateo" istituzionale tra contribuenti e amministrazione finanziaria, la Corte ricorda che lo Statuto "corregge" la prospettiva dell'interprete tributario, in senso fondamentalmente garantistico.
I principi generali dell'ordinamento tributario, contenuti nella legge 212, sono, secondo la Corte, vincolanti per l'interprete. O, come spiega la sentenza, il dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria, che attenga ad ambiti materiali disciplinati dalla legge 212 del 2000, deve essere risolto dall'interprete nel senso più conforme ai principi statutari.
Una conferma alla portata interpretativa dello Statuto viene rintracciata dalla Corte nel fatto che il legislatore aveva delegato anche il Governo a correggere altre disposizioni tributarie alla luce dei principi dello Statuto. Delega che fu esercitata solo con il decreto legislativo 32/2001. Ma se le disposizioni correttive sono volte ad assicurare la coerenza delle (sole) leggi ivi considerate ai principi statutari - spiega la Corte di Cassazione  - identica coerenza deve essere assicurata non soltanto nell'esercizio dell'attività del futuro legislatore tributario, ma anche nell'esercizio dell'attività dell'interprete, che tali principi è chiamato ad applicare anche con riferimento a leggi tributarie "non corrette" dal legislatore delegato, e cioè a "tutte le altre" leggi tributarie vigenti.
Alla luce dello Statuto, quindi, vanno "lette" non solo le leggi successive allo Statuto del contribuente, ma anche tutte quelle precedenti, nel rispetto dei principi sulla retroattività. Questo perché lo Statuto si pone come esplicitazione di una serie di principi costituzionali in materia tributaria che debbono ritenersi "immanenti" nell'ordinamento stesso già prima dell'entrata in vigore dello Statuto e quindi vincolanti l'interprete in forza del fondamentale canone ermeneutico della "interpretazione adeguatrice" a Costituzione.
Per rafforzare le conclusioni la Corte di Cassazione opera un'ampia ricognizione della giurisprudenza comunitaria, amministrativa e di legittimità, che porta a individuare la tutela dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, che costituisce un preciso limite all'esercizio sia dell'attività legislativa, sia dell'attività amministrativa in particolare. Il principio dell'affidamento, indicato nello Statuto nei concetti di collaborazione e buona fede, comporta per il Fisco il dovere di esercitare la propria attività e di adottare le proprie decisioni, oltre che in modo legittimo, anche in maniera coerente. Per di più, precisa la Corte di Cassazione, qualsiasi comportamento dell'amministrazione stessa non conforme a tali canoni può essere idoneo a costituire, secondo le circostanze del caso concreto, in capo al contribuente in buona fede (in senso oggettivo), cui non sia imputabile nessun comportamento "scorretto", una situazione giuridica soggettiva di vantaggio, fondata sul convincimento (buona fede in senso soggettivo) delle apparenti legittimità e coerenza dell'attività amministrativa tributaria.
Naturalmente non tutte le disposizioni della legge 212/2000 sono "statutarie". La Corte di Cassazione distingue tra disposizioni espressive di principi già "immanenti" nel diritto o nell'ordinamento tributario e quelle che - pur dettate in attuazione delle richiamate norme costituzionali - presentano invece un contenuto totalmente o parzialmente innovativo. Nel gruppo dei principi già immanenti rientrano le regole in materia di conoscenza degli atti e dei loro requisiti di chiarezza e motivazione, già riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione  . Nel gruppo dei principi costituzionali innovativi rientrano invece le nuove garanzie offerte dallo Statuto al contribuente o da questo ampliate, come le disposizioni in materia di interpello o quelle di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche.



Stralcio della sentenza sull'efficacia dello Statuto del contribuente
Quale che possa essere l'incidenza dei quattro enunciati normativi contenuti nel primo comma dell'articolo 1 della legge n. 212 del 2000 (e cioè: autoqualificazione delle disposizioni dello Statuto come attuative delle norme costituzionali richiamate e come "principi generali dell'ordinamento tributario"; divieto di deroga o modifica delle disposizioni stesse in modo "tacito", ovvero mediante leggi speciali), complessivamente considerati, sull'efficacia delle disposizioni statutarie dal punto di vista del sistema costituzionale delle fonti (vale a dire, ad esempio, sul piano della loro "forza" "attiva" e "passiva", ovvero della loro attitudine a essere qualificate quali possibili parametri, "integrativi" delle norme costituzionali "attuate", nel giudizio di costituzionalità delle leggi) è certo, però, che alle specifiche "clausole rafforzative" di autoqualificazione delle disposizioni stesse come attuative delle norme costituzionali richiamate e come "principi generali dell'ordinamento tributario" deve essere attribuito un preciso valore normativo.
Il tratto comune ai quattro, distinti significati della locuzione "principi generali dell'ordinamento tributario" è costituito, quantomeno, dalla "superiorità assiologica" dei principi espressi o desumibili dalle disposizioni dello Statuto e, quindi, dalla loro funzione di orientamento ermeneutico, vincolante per l'interprete: in altri termini, il dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria, che attenga ad ambito materiali disciplinati dalla legge n. 212 del 2000, deve essere risolto dall'interprete nel senso più conforme ai principi statutari.

Lo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella legge n. 212 del 27 luglio 2000, dà attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, contribuendo a migliorare il rapporto tra Fisco e cittadini.

Ai contribuenti lo Statuto attribuisce strumenti di tutela e di garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria, sia in materia di conoscibilità del sistema normativo tributario, sia nell'ambito delle attività di accertamento e riscossione esercitate dagli uffici fiscali.

 

Lo Statuto contiene (art. 1 "Principi generali") disposizioni generali dell'ordinamento tributario in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini nei confronti delle disposizioni di legge (art. 3 Cost.); di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali (art. 23 Cost.); di capacità contributiva e progressività del sistema tributario (art. 53 Cost.); di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.).

 

Lo Statuto ha portata applicativa generale e, infatti, come precisato all'art. 17 ("Concessionari della riscossione"), le sue disposizioni investono anche i concessionari della riscossione e gli organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, compresi i soggetti incaricati di esercitare attività di accertamento, liquidazione e riscossione di qualunque tributo.

Le disposizioni contenute nello Statuto possono essere ricondotte nell'ambito di tre distinti temi: redazione delle norme tributarie; informazione e semplificazione in materia tributaria; diritti e garanzie a tutela dei contribuenti.

 

La concreta attuazione delle disposizioni dello Statuto è avvenuta, tra l'altro, con il Dlgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, che contiene disposizioni correttive di leggi tributarie in vigore, al fine di renderle aderenti ai principi dello Statuto.

La Circolare n. 77/E del 03/08/2001 ha fornito chiarimenti sul significato e la portata delle disposizioni correttive introdotte.

Recentemente l'Ocse ha elaborato un Modello di Carta dei Contribuenti invitando gli Stati membri ad adeguarsi.

 

Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

 

Per assicurare l'accessibilità e la comprensibilità delle norme fiscali con l'art. 2 ("Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie"), lo Statuto richiede che l'oggetto delle disposizioni tributarie di leggi ed altri atti aventi forza di legge sia esplicitamente richiamato nel titolo.

Per un'adeguata trasparenza delle norme è inoltre richiesto che, quando vi siano richiami ad altre norme, sia riportata una sintesi delle disposizioni a cui si fa rinvio.

Eventuali modifiche ai testi di legge devono essere accompagnate da una nuova versione del testo normativo, integrata con le modifiche stesse.

Importanti precisazioni sul principio di chiarezza normativa sono state formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in due successive circolari (Circolare n. 1 del 2001 "Guida alla redazione dei testi normativi", e Circolare n. 10888 del 2001 "Regole o raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi").  

Razionalità delle fonti tributarie 

All'art. 3 ("Efficacia temporale delle norme tributarie") lo Statuto ribadisce il principio della efficacia non retroattiva delle disposizioni tributarie, che divengono efficaci solo dopo la loro emanazione.

L'irretroattività delle norme tributarie costituisce principio generale del nostro sistema tributario, come affermato più volte dalla Corte di Cassazione (Sentenza del 02/04/2003 n. 5015, Sentenza del 13/06/2002 n. 8415) che, con la Sentenza del 14/04/2004 n. 7080, ha riconosciuto l'intenzione del legislatore di attribuire ai principi espressi nelle disposizioni dello statuto, o desumibili da esso una rilevanza del tutto particolare nell'ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia.

Questo orientamento è stato confermato dalla recente Sentenza del 6/5/2005 n. 9407.

Lo Statuto precisa che le eventuali modifiche alle norme in materia di tributi periodici decorrono solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.

Lo ha confermato, ad esempio, la Risoluzione n. 74/E del 05/03/2002 in merito al regime di esonero dagli adempimenti contabili e dal versamento dell'IVA.

Per gli adempimenti tributari le norme diventano efficaci per i contribuenti dopo un termine minimo di 60 giorni dalla loro entrata in vigore.

I termini di prescrizione e di decadenza degli accertamenti tributari non possono essere derogati.

Lo Statuto contiene, all'art. 4 ("Utilizzo del decreto legge in materia tributaria"), il divieto esplicito di istituire nuovi tributi tramite decreto legge.

Esso, inoltre, precisa che il ricorso a norme interpretative, finalizzate cioè ad esplicitare il significato di disposizioni di legge non sufficientemente chiare, deve essere eccezionale e le stesse devono essere espressamente qualificate come "interpretazioni autentiche".

Importanti precisazioni sul principio di chiarezza normativa sono state formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in due successive circolari (Circolare n. 1 del 2001 "Guida alla redazione dei testi normativi", e Circolare n. 10888 del 2001 "Regole o raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi"). 

Informazione del contribuente 

Lo Statuto ribadisce all'art. 5 ("Informazione del contribuente") la necessità di assicurare in materia fiscale la conoscenza delle leggi e della documentazione amministrativa collegata. A tal fine sollecita la produzione di testi di legge coordinati.

Lo Statuto richiama espressamente la necessità di ricorrere alle nuove tecnologie della comunicazione.

Importanti precisazioni sul principio di chiarezza normativa sono state formulate dalla Presidenza Consiglio dei Ministri in due successive circolari (Circolare n. 1 del 2001 "Guida alla redazione dei testi normativi", e Circolare n. 10888 del 2001 "Regole o raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi").

 

Conoscenza degli atti e semplificazione 

Ai sensi dell'art. 6 ("Conoscenza degli atti e semplificazione"), gli uffici finanziari devono:  

accertare l'effettivo domicilio del contribuente destinatario di un atto;

tutelare la riservatezza dei suoi dati personali;

informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l'irrogazione di una sanzione;

astenersi dal richiedere documenti o altre informazioni già in possesso della stessa amministrazione finanziaria o di altri uffici pubblici (come previsto dalla legge n. 241 del 1990, art. 18);

invitare i contribuenti, in caso di dichiarazioni fiscali dal contenuto incerto o non esaustivo, a produrre i documenti mancanti entro un congruo termine (comunque non inferiore a 30 giorni).

Le comunicazioni ai contribuenti (modulistica e istruzioni) debbono, in ogni caso, essere scritte con una terminologia e una sintassi il più possibile chiara e comprensibile anche per chi non possiede specifiche conoscenze tributarie.

Il Dlgs. n. 32 del 26 gennaio 2001 e la Circolare n. 77/E del 03/08/2001 hanno introdotto, in proposito, importanti elementi di novità.

Inoltre, con la Circolare n. 68/E del 16/07/2001, l'Agenzia delle Entrate ha dettato chiarimenti ed istruzioni agli uffici in merito alle nuove modalità per la conservazione ed eventuale esibizione della documentazione probatoria da parte dei contribuenti all'amministrazione finanziaria richiedente.

Viene, ad esempio, specificato che gli uffici operativi, nel procedere all'esame della posizione del contribuente, sono invitati ad effettuare, caso per caso, attente valutazioni in ordine alla legittimità delle richieste di documentazione e all'opportunità delle stesse, anche in relazione alla prevedibile proficuità degli esiti dei riscontri effettuabili per comprovare la correttezza dei dati dichiarati.

Precisa, inoltre, che l'invito al contribuente a trasmettere o esibire la documentazione probatoria dei dati esposti in dichiarazione, effettuato in forma scritta, deve essere inoltrato mediante corrispondenza ordinaria, in busta chiusa. 

L'obbligo di informare i contribuenti è richiamato nella Sentenza del 16/07/2001 n. 57  - Commissione Tributaria Provinciale Como - Sezione V, che ha affermato che la dichiarazione fiscale presentata all'Ufficio incompetente non può comportare conseguenze sfavorevoli per il contribuente, nei confronti del quale, dunque, non è applicabile alcuna sanzione.

Come ricordato nella sentenza, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto: "L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito". Se l'Ufficio delle Imposte Dirette avesse, in quel caso, rilevato immediatamente l'errore in cui era incorso il contribuente, avrebbe potuto tempestivamente disporre la trasmissione delle stesse dichiarazioni all'Ufficio competente. 

Con la Sentenza del 12/10/2001 n. 12462 la Corte di Cassazione - Sezione V, ha chiarito che il principio di obbligatorietà di informazione, sancito dal secondo e dal quinto comma dell'art. 6 dello Statuto, non può trovare applicazione con riferimento all'attività accertativa dell'amministrazione finanziaria relativa a precedenti anni d'imposta. La decisione ha trovato conferma nella Sentenza del 10/12/2002 n. 720 della Commissione Tributaria Regionale Umbria - Sezione VI. 

Chiarezza e motivazione degli atti 

Allo scopo di assicurare maggiore chiarezza e trasparenza agli atti dell'amministrazione finanziaria, lo Statuto richiama all'art. 7 ("Chiarezza e motivazione degli atti") l'obbligo generale di motivazione già previsto all'art. 3 della legge 241/1990 e prevede che, in ogni comunicazione ai contribuenti, siano specificati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che sono alla base dell'atto.

Individua gli elementi tassativi degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione.  

Con la Sentenza del 28/08/2001 n. 141 la Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto - Sezione II - ha chiarito che il processo verbale di constatazione è "un mero atto portatore dei fatti accertati, e non già l'atto che motiva l'accertamento, la rettifica o la comminazione delle sanzioni".

Risulta pertanto carente l'accertamento dell'Ufficio che si limiti a recepire il processo verbale di constatazione, senza fornire una autonoma motivazione.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha anche precisato (Sentenza del 31/10/2003 n. 19) che è nullo l'avviso di accertamento al quale non siano allegati gli atti endoprocedimentali che hanno portato alla determinazione dell'imposta, essendo tale allegazione finalizzata alla tutela del diritto di difesa del contribuente.  

In attuazione dei principi suddetti il Dlgs. n. 32 del 26 gennaio 2001 ha apportato una serie di modifiche ed integrazioni all'ordinamento tributario, che riguardano l'imposta sui redditi (Art. 1 "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'accertamento delle imposte dei redditi"); l'imposta sul valore aggiunto (Art. 2 "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA"); l'imposta di registro ed altri tributi (Art. 4 "Modifiche al testo unico concernente l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131" e Art. 5 "Modifiche al testo unico delle disposizioni concernente l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346"); l'irrogazione delle sanzioni (Art. 7, lettera c "Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n, 472 concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie"); l'iscrizione a ruolo e le cartelle di pagamento (Art. 8, lettere a, b "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la riscossione dei tributi"); gli istituti doganali (Art. 9 "Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente il riordinamento degli istituti doganali e la revisione delle procedure di accertamento").

La Circolare n. 77/E del 03/08/2001 fornisce chiarimenti sul significato e la portata delle disposizioni correttive introdotte. 

Semplificazione degli adempimenti fiscali 

Il Dlgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 3 ("Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, concernente l'unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento"), in attuazione dei principi dello Statuto, ha introdotto modifiche al Dlgs. 18 dicembre 1997, n. 462 in materia di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento. 

Tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente

Lo Statuto detta all'art. 8 ("Tutela dell'integrità patrimoniale") una serie di disposizioni per la tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente. Esso conferma ed amplia il ricorso allo strumento della compensazione per estinguere l'obbligazione tributaria. (La norma, in particolare, dispone che dall'anno d'imposta 2002 la compensazione venga estesa a tutti i tributi). 

Importanti chiarimenti sull'ambito applicativo dell'istituto della compensazione sono stati forniti con Sentenza del 20/11/2001 n. 14588 della Corte di Cassazione. Questa ha chiarito che, data la specificità-analiticità della regolamentazione in materia di IVA, le comuni disposizioni codicistiche sull'estinzione per compensazione possono essere derogate solo con legge speciale.

La Corte di Cassazione, nella Sentenza del 20/11/2001 n. 14579, ha inoltre escluso che il contribuente possa opporre in compensazione al credito dell'amministrazione finanziaria il proprio credito restitutorio gravante su quest'ultima. 

Lo Statuto prevede, inoltre, che il debito d'imposta possa essere accollato da terzi, senza tuttavia liberazione del contribuente originario.

Un'ulteriore garanzia per il patrimonio del contribuente è rappresentata dall'obbligo per l'amministrazione finanziaria di rimborsare i costi sostenuti per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi.

Garanzie specifiche sono dettate in materia di prescrizione (non estensibile oltre i limiti previsti dal codice civile) e di conservazione degli atti (che non può eccedere il limite temporale di dieci anni). 

Rimessione nei termini già scaduti 

Con l'art. 9 ('Rimessione in termini') lo Statuto prevede la possibilità, a beneficio dei contribuenti, di rimessione nei termini qualora, per cause di forza maggiore, non sia possibile ottemperare agli obblighi tributari alle scadenze previste.

I termini per l'adempimento degli obblighi tributari possono inoltre essere sospesi o differiti in favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili.

 

Tutela della buona fede del contribuente 

In base all' art. 10 dello Statuto ("Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente") i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi di mora, nel caso in cui l'errore del contribuente sia stato causato dall'essersi conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria e dalla stessa successivamente modificate.

Allo stesso modo il contribuente sarà scusato quando il comportamento che ha determinato la violazione sia stato causato da fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori degli uffici fiscali.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria (in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria) o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

In attuazione di tale norma l'art. 7 del Dlgs. n. 32 del 2001 ha apportato modifiche e integrazioni al Dlgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

 

La Giurisprudenza ha dettato importanti chiarimenti in ordine alla portata e alle implicazioni giuridiche del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.

La Corte di Cassazione - Sezione V - con la Sentenza del 10/12/2002 n. 17576, ha affermato che i casi di tutela espressamente enunciati dall'art. 10, comma 2 (irrogazione di sanzioni e richiesta di interessi), sono meramente esemplificativi e legati a ipotesi ritenute maggiormente frequenti.

La regola, dunque, ha portata generale ed è destinata a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti.

Ha precisato, inoltre, che il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica trova il suo fondamento nel principio costituzionale di 'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge' (art. 3 Cost.). In forza della regola dell' 'interpretazione adeguatrice a Costituzione' l'affidamento è, pertanto, applicabile anche ai rapporti tributari sorti in epoca anteriore all'entrata in vigore dello Statuto del contribuente. 

Con Sentenza del 6/10/2006 n. 21513 la Corte di Cassazione, nel ribadire che il principio della tutela dell’affidamento ha valenza costituzionale, ha precisato che il principio risulta applicabile oltre che ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 212/2000 anche a quelli fra contribuente ed ente impositore diverso dall’Amministrazione finanziaria e ad elementi dell’imposizione diversi da sanzioni ed interessi.

La stessa Corte di Cassazione (Sezione V) nella Sentenza del 14/02/2002 n. 2133, ha precisato che le circolari ministeriali su materie tributarie non sono fonte di diritti ed obblighi. Pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'amministrazione in una circolare (successivamente modificata), in base al principio di tutela dell'affidamento è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni.

 

Mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari

Il Dlgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, all'art. 10, ha stabilito che i termini di decadenza e di prescrizione e quelli stabiliti per l'adempimento di obbligazioni tributarie possono essere prorogati soltanto nei casi in cui il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sia dovuto ad eventi di carattere eccezionale, non imputabili a disfunzioni organizzative interne alla struttura dell'amministrazione finanziaria. 

Ispezioni e verifiche fiscali

Lo Statuto elenca all'art. 12 ("Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali") specifiche garanzie per il contribuente nel caso in cui la sua attività sia sottoposta a ispezioni e verifiche contabili da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza. 

Le principali regole: 

l'attività di controllo deve svolgersi durante il normale orario di lavoro dell'azienda;

il contribuente deve essere informato sui motivi e sulle conseguenze del controllo, sulle modalità di svolgimento, sui suoi diritti ed obblighi e sulla possibilità di farsi assistere da un professionista di fiducia;

il contribuente può richiedere che il controllo dei documenti contabili si svolga nello stesso ufficio dei verificatori oppure presso chi lo assiste o lo rappresenta;

il contribuente ha la facoltà di far verbalizzare le osservazioni e i rilievi propri e del legale che lo assiste;

i verificatori devono compiere le attività di verifica entro 30 giorni, prorogabili di altri 30 solo per esigenze motivate;

il contribuente, conclusa la verifica, può contestare di fronte al Garante del contribuente le modalità in cui questa si è svolta;

chiusura delle operazioni di verifica, ha la facoltà di proporre osservazioni e richieste agli uffici competenti.

Nella Sentenza del 07/03/2002 n. 12, la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia - Sezione IX, ha chiarito che è illegittimo, a prescindere dalla mancata previsione normativa di nullità, l'avviso di accertamento emanato prima del decorso dei sessanta giorni concessi dalla legge all'Ufficio accertatore per porre in essere la propria autonoma attività istruttoria ed al contribuente per predisporre un'adeguata difesa.

Sull'impugnabilità autonoma dell'ordine di accesso emesso dalla Guardia di Finanza, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione I, con la Sentenza del 29/01/2002 n. 337, ha affermato l'inammissibilità del ricorso. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto il giudice amministrativo carente di giurisdizione in materia, atteso che l'ordine d'accesso, come tutti gli atti strumentali all'accertamento dei tributi, non è impugnabile in via autonoma, ma congiuntamente agli atti terminali del procedimento impositivo, con ricorso proponibile dinanzi al giudice tributario. 

Lo Statuto prevede all'art. 15 ("Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie") che venga redatto un Codice di comportamento contenente le regole di attività per il personale addetto alle verifiche tributarie.

Il codice verrà emanato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti i pareri di Direttori Generali del Dipartimento per le politiche fiscali e del Comandante della Guardia di finanza.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con la circolare 1/98 del 20 ottobre 1998, ha regolamentato l'attività di verifica per il proprio corpo militare. 

Interpello

Lo Statuto ha introdotto all'art. 11 ("Interpello del contribuente"), a beneficio della generalità dei contribuenti, l'istituto dell'interpello ordinario.

Il contribuente, se nella normativa vi sono "obiettive condizioni di incertezza", può rivolgere un quesito all'amministrazione finanziaria, che deve rispondere entro 120 giorni.

Se la risposta non perviene entro questo termine si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata dal contribuente.

E' nullo qualunque atto emanato in difformità dalla risposta o dall'interpretazione prospettata dal contribuente e desunta in base al silenzio-assenso dell'Amministrazione.

 

Oltre all'interpello regolato dallo Statuto, ne esiste una forma limitata all'applicazione delle norme antielusive (Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive). 

Garante del contribuente

Il Garante del contribuente, previsto dall'art. 13 della legge 212/2000, come modificato dall'art. 94, commi 7 e 8, della legge 289/2002, c.d. Statuto del contribuente, è stato istituito in tutte le regioni d'Italia.

Esso ha il compito di verificare, attraverso accessi agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità, le scorrettezze e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti.

In particolare il Garante, nell'assicurare la concreta attuazione dei diritti del contribuente sanciti nello Statuto: 

sollecita gli uffici ad esercitare il potere di autotutela per l'annullamento e la rettifica dei provvedimenti fiscali di accertamento e di riscossione;

vigila sul corretto svolgimento delle verifiche fiscali;

verifica che sia assicurata la chiara e tempestiva conoscibilità dei provvedimenti fiscali, dei modelli per gli adempimenti e delle relative istruzioni;

accerta la qualità dei servizi di assistenza ed informazione, verificando, ad esempio, l'agibilità dei locali aperti al pubblico.