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Ipoteca esattoriale Equitalia
Ultimo aggiornamento 29/01/2017
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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Cartelle Esattoriali Fermo amministrat. Ipoteca Esattoria Vizi atti tributari Atti Impugnabili

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Negli ultimi anni, molti contribuenti, si sono improvvisamente trovati la propria abitazione in vendita all'asta per debiti erariali non pagati, bisogna stare molto attenti, quando arriva una cartella esattoriale bisogna subito pagarla oppure fare ricorso entro 60 giorni, trascorsi 60 gg, il concessionario ha titolo per procedere all'ipoteca. In un secondo momento ricevuto l'avviso di trascrizione dell'ipoteca sulla casa, ci sono 6 mesi di tempo per pagare, poi l'esattoria procede. Alcuni concessionari mandavano questi atti per posta ordinaria, quando devono essere notificati e addebitano le spese di iscrizione e cancellazione quando sono esenti da imposte e tasse ex art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, modificativo dell'art. 47 del D.p.r. 602/73.

Cosa fare

La prima cosa da verificare e' se le cartelle esattoriali a cui si riferisce l'ipoteca, sono state realmente notificate, se non e' cosi  bisogna fare subito ricorso alla Commissione Tributaria o al Giudice ordinario. In merito alla correttezza delle notifiche verificare la sezione : notifica tributaria

Un'altra cosa importante e' che l'iscrizione ipotecaria quando contiene cartelle notificate da più di un anno devono essere precedute da intimazione di pagamento, che una volta si chiamava avviso di mora, in mancanza e' tutto nullo.

L'unico modo per proteggere l'immobile è costituire prima che sorgano debiti un fondo patrimoniale, che in sostanza è un vincolo sull'abitazione destinato alla soddisfazione dei bisogni della famiglia. La costituzione di un fondo patrimoniale blinda il patrimonio ed Equitalia non può iscrivere ipoteca per il semplice fatto che si tratta di debiti tributari, ma è necessario provare che tali debiti siano stati contratti per i bisogni familiari, quindi è illegittima l'ipoteca su immobile protetto da un fondo patrimoniale in tal senso  Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 24/02/2016, n. 3600, per cui non è fondata la voce in virtù della quale il fondo patrimoniale non protegge dalle aggressioni di equitalia, salvo ovviamente il fondo lo si costituisca dopo aver contratto i debiti, a tal proposito con la legge di stabilità 2015 a condizione che si aggredisca il bene entro 1 anno dalla costituzione del fondo,  non è nemmeno più necessario esperire un azione revocatoria.

 

Ipoteca nulla senza preavviso, necessario anche per le ipoteche notificate prima dell'entrata in vigore dell'obbligo della comunicazione preventiva d'ipoteca: Equitalia, prima di iscrivere l'ipoteca, deve motificare il preavviso d'ipoteca, concedendo al medesimo un termine, che può essere determinato,  in 30 giorni  per permettere di  presentare osservazioni o effettuare il pagamento. L'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale applicabile  anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'iscrizione d’ipoteca ex art. 77, comma 2 bis D.P.R. 602/73, introdotto con D.L. 70 del 2011 - comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria, ovviamente  l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità. Corte di Cassazione Tributaria 6 Sezione Civile , sentenza sentenza 26 febbraio 2016, n. 3783 depositata il 26 febbraio 2016

 

Ipoteca Equitalia illegittima non preceduta da intimazione di pagamento e senza copia conforme degli atti notificati e raccomandate successive all'affissione  Commissione Tributaria Provinciale di Pisa sentenza n. 64/02/2015 depositata il 27/01/2015 su ricorso di P.S. difeso dal Dott. Giuseppe Marino Presidente Dott. Gaetano Schiavone, relatore Dott. Cristiana Bruni, membro giudicante Dott. Stefano Bertocchi

Ipoteca Equitalia illegittima non preceduta da intimazione di pagamento  Cassazione sentenza n.25561 del 03/12/2014

 

 

E' illegittima e quindi nulla l'iscrizione ipotecaria in base a titoli non notificati regolarmente ex art. 140 e ss cpc. Commissione Tributaria Regionale di Napoli  sentenza n. 138/01/2010 Depositata il 11/03/2010 su ricorso di B.M.  difeso dal dott. Giuseppe Marino  - Commissione  Tributaria provinciale di Bologna  n.118/09/2009 Depositata il 09/11/2009 - Commissione Tributaria di Napoli Sez. 24 sentenza n. 574/24/2009 Depositata il 12/11/2009 - Commissione Tributaria di Napoli Sez.15 sentenza n. 601/30/2009 Depositata il 26/10/2009 - Commissione Tributaria provinciale di Agrigento n.10/05/2008 Depositato il 09/01/2008 - Commissione Tributaria provinciale di Milano n.100/12/2008 del 26 maggio 2008 - Commissione Tributaria di Napoli Sez.15 Sentenza n. 482/15/2007 Depositata il 15/10/2007 su ricorso di V.C. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez.20 Sentenza n. 630/20/2007 Depositata il 15/04/2008 su ricorso di S.G. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria provinciale di Pisa Sez. 4 Sentenza  N. 58/04/2008 Depositata il 16/04/2008 su ricorso di G.R. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez.20 Sentenza n. 620/20/2007 Depositata il 04/03/2008 su ricorso di L.A. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez. 20 sentenza  n. 630/20/2007 Depositata il 15/04/2008  su ricorso di S.G. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez.20 Sentenza n. 620/20/2007 Depositata il 04/03/2008 su ricorso di L.A. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria Provinciale di Firenze Sez. 20 sentenza n. 57/20/2008 Depositata il 05/05/2008 su ricorso della società a.t. sas  difesa dal dott. Giuseppe Marino

E' illegittima l'iscrizione ipotecaria senza intimazione di pagamento

Commissione Tributaria Regionale di Roma  sentenza n. 568/40/2012 depositata il 05/11/2012  su ricorso di D.E. su difesa del Dott. Giuseppe Marino- Commissione Tributaria Regionale di Milano  sentenza n.58/30/12 Depositata il 25/09/2012 su ricorso di M.S. su difesa del Dott. Giuseppe Marino- Commissione Tributaria Provinciale di Trento sentenza n. 35/05/2011 depositata il 03/05/2011 su ricorso di C.R. difeso dal dott. Giuseppe Marino- Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza n. 215/24/2011 depositata il 31/03/2011 su ricorso di G.E. difeso dal dott. Giuseppe Marino- Commissione Tributaria Provinciale di Padova sentenza n. 85/10/2010 depositata il 23/09/2010 su ricorso di R.D. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria Regionale di Milano  sentenza n. 46/08/10 Depositato il 28/04/2010 su ricorso di T.S. difeso dal dott. Giuseppe Marino -  Commissione Tributaria Provinciale  di Milano  sentenza n. 156/26/2010 Depositata il 05/05/2010 su ricorso di M.S. difeso dal dott. Giuseppe Marino Commissione Tributaria Regionale di Firenze sentenza n.  26/32/10 Depositata il 01/03/2010 su difesa del Dott. Giuseppe Marino  - Commissione Tributaria Regionale di Napoli sentenza n. 212/07/2009 depositata il 29/06/2009  - Commissione Tributaria Provinciale  di Frosinone sentenza n. 299/05/2009 Depositata il 03/08/2009 - Commissione Tributaria Provinciale  di Frosinone sentenza n.300/05/2009 Depositata il 03/08/2009 - Commissione Tributaria Provinciale di Treviso sentenza n.90 del 15 dicembre 2008- Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi sentenza n.99/01/2007  depositata il 12 luglio 2007, Cassazione a sezioni unite 2010

E' illegittima l'iscrizione ipotecaria inferiore a 8000€ Commissione Tributaria di Cosenza Sez. 1 Sent. n. 429/01/2007 depositata il 05/11/2007

E' illegittima l'iscrizione ipotecaria in presenza di istanza di rateizzazione: Commissione Tributaria Provinciale di Genova sentenza n.81/13/2008 depositata il  14 aprile 2008

E' illegittima l'iscrizione ipotecaria di un immobile con fondo patrimoniale familiare: Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, Sentenza n. 71/01/2008 depositata il 10/06/2008

L'ipoteca e' applicabile solo a imposte dirette e indirette con esclusione di Contributi e multe. Cassazione 2009 - Commissione Tributaria Regionale di Milano  sentenza n. 46/08/10 Depositato il 28/04/2010 su ricorso di T.S. difeso dal dott. Giuseppe Marino

E' illegittima l'ipoteca se già e' stato fatto il fermo, Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara sentenza n.250/01/2009 del 30 luglio 2009

Cosa dice la legge:

ART. 76 DPR. 602/1973

1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro . Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. 2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.

l'art. 76 del Dpr 602/73  stabilisce che il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo
complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 8000€.
Il successivo art. 77, stabilisce che decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 (pari a 60 giorni dalla notifica della
cartella), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili.
se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore
dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell'art. 79 del D.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario,
 prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca e, solo dopo che siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza 
che il debito sia stato estinto, può procedere all'espropriazione .
COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE PER L'APPLICAZIONE DEL 5%
Per la determinazione del valore l'art. 79 del D.p.r. 602/73 rinvia all'art. 52 D.p.r. 131/86 (sull'imposta di registro), che stabilisce : Il valore e' determinato per i terreni,  a  settantacinque  volte  il  reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti .
Si rammenta, che le rendite catastali devono essere prima aggiornate del 5% legge 662/96
Il D.M. 14 dicembre 1991 ha modificato l'art. 52 stabilendo che il moltiplicatore di 100 volte la rendita e' sostituito come segue: 
unità  immobiliari  classificate
nei gruppi catastali A, B e C, con le  esclusioni  di  quelle  classificate nelle categorie A/10 e C/1, alle quali si applica,  rispettivamente,  nella misura pari a cinquanta ed a trentaquattro.
    Per le unità immobiliari classificate nei gruppi  D  ed  E  si  applica all'ammontare della nuova  rendita  attribuita  per  stima  diretta,  nella 
misura pari, rispettivamente cinquanta ed a trentaquattro.
    Per i terreni, esclusi quelli per i  quali  gli  strumenti  urbanistici prevedono   la   destinazione   edificatoria,   continua   ad    applicarsi
all'ammontare   del   reddito   dominicale   risultante   in   catasto   il moltiplicatore pari a settantacinque.
Ai sensi dell'art. 2,  comma  63,  L.  24  dicembre  2003,  n.  350,  a     decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di  registro,
    ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal  presente  comma,     sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
        Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, D.L. 12  luglio  2004,  n.  168,     convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, a decorrere dal  1°  agosto
    2004, per i beni immobili diversi dalla prima casa  di  abitazione,  ai     soli  fini  delle  imposte  di  registro,  ipotecaria  e  catastale,  i
    moltiplicatori previsti  dal  presente  comma,  sono  rivalutati  nella     misura  del  20  per  cento.  Circa   l'applicazione   della   presente
    disposizione  vedasi   lo   stesso   art.   1-bis,   commi   7   e   8,     D.L. n. 168/2004.
in sintesi
categoria consist. rendita coeff aumentato
A (escluso A/10) numero vani rendita aumentata del 5% 100 10% prima casa e 20% altro
A/10 numero vani rendita aumentata del 5% 50 20%
B metri cubi rendita aumentata del 5% 100 20%
C (escluso C1) metri quadri rendita aumentata del 5% 100 10% pertinenza prima casa e 20% altro
C1 metri quadri rendita aumentata del 5% 34 20%
D non da imprese   rendita aumentata del 5% 50 20%

Molti concessionari della Riscossione si avvalgono per la notifica delle cartelle di Agenzie private, non lo possono fare, la legge stabilisce che le notifiche le devono effettuare tramite i loro messi notificatori o in alternativa tramite Poste Italiane, circuito atti amministrativi e giudiziari, per cui l'affidamento ad agenzie private rende inesistenti le notifiche. Sentenza del Giudice di pace di Catania Sez. I, del 31-08-2006, Sentenza della Corte di Cassazione  Sez. I civile,  del 19-10-2006, n. 22375

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