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Negli ultimi anni, molti contribuenti, si sono improvvisamente trovati la propria abitazione in vendita all'asta per debiti erariali non pagati, bisogna stare molto attenti, quando arriva una cartella esattoriale bisogna subito pagarla oppure fare ricorso entro 60 giorni, trascorsi 60 gg, il concessionario ha titolo per procedere all'ipoteca. In un secondo momento ricevuto l'avviso di trascrizione dell'ipoteca sulla casa, ci sono 6 mesi di tempo per pagare, poi l'esattoria procede. Alcuni concessionari mandavano questi atti per posta ordinaria, quando devono essere notificati e addebitano le spese di iscrizione e cancellazione quando sono esenti da imposte e tasse ex art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, modificativo dell'art. 47 del D.p.r. 602/73.
Cosa fare
La prima cosa da verificare e' se le cartelle esattoriali a cui si riferisce l'ipoteca, sono state realmente notificate, se non e' cosi bisogna fare subito ricorso alla Commissione Tributaria o al Giudice ordinario. In merito alla correttezza delle notifiche verificare la sezione : notifica tributaria
Un'altra cosa importante e' che l'iscrizione ipotecaria quando contiene cartelle notificate da più di un anno devono essere precedute da intimazione di pagamento, che una volta si chiamava avviso di mora, in mancanza e' tutto nullo.
L'unico modo per proteggere l'immobile è costituire prima che sorgano debiti un fondo patrimoniale, che in sostanza è un vincolo sull'abitazione destinato alla soddisfazione dei bisogni della famiglia. La costituzione di un fondo patrimoniale blinda il patrimonio ed Equitalia non può iscrivere ipoteca per il semplice fatto che si tratta di debiti tributari, ma è necessario provare che tali debiti siano stati contratti per i bisogni familiari, quindi è illegittima l'ipoteca su immobile protetto da un fondo patrimoniale in tal senso Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 24/02/2016, n. 3600, per cui non è fondata la voce in virtù della quale il fondo patrimoniale non protegge dalle aggressioni di equitalia, salvo ovviamente il fondo lo si costituisca dopo aver contratto i debiti, a tal proposito con la legge di stabilità 2015 a condizione che si aggredisca il bene entro 1 anno dalla costituzione del fondo, non è nemmeno più necessario esperire un azione revocatoria.
Ipoteca Equitalia illegittima non preceduta da intimazione di pagamento e senza copia conforme degli atti notificati e raccomandate successive all'affissione Commissione Tributaria Provinciale di Pisa sentenza n. 64/02/2015 depositata il 27/01/2015 su ricorso di P.S. difeso dal Dott. Giuseppe Marino Presidente Dott. Gaetano Schiavone, relatore Dott. Cristiana Bruni, membro giudicante Dott. Stefano Bertocchi
Ipoteca Equitalia illegittima non preceduta da intimazione di pagamento Cassazione sentenza n.25561 del 03/12/2014
E' illegittima e quindi nulla l'iscrizione ipotecaria in base a titoli non notificati regolarmente ex art. 140 e ss cpc. Commissione Tributaria Regionale di Napoli sentenza n. 138/01/2010 Depositata il 11/03/2010 su ricorso di B.M. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria provinciale di Bologna n.118/09/2009 Depositata il 09/11/2009 - Commissione Tributaria di Napoli Sez. 24 sentenza n. 574/24/2009 Depositata il 12/11/2009 - Commissione Tributaria di Napoli Sez.15 sentenza n. 601/30/2009 Depositata il 26/10/2009 - Commissione Tributaria provinciale di Agrigento n.10/05/2008 Depositato il 09/01/2008 - Commissione Tributaria provinciale di Milano n.100/12/2008 del 26 maggio 2008 - Commissione Tributaria di Napoli Sez.15 Sentenza n. 482/15/2007 Depositata il 15/10/2007 su ricorso di V.C. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez.20 Sentenza n. 630/20/2007 Depositata il 15/04/2008 su ricorso di S.G. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria provinciale di Pisa Sez. 4 Sentenza N. 58/04/2008 Depositata il 16/04/2008 su ricorso di G.R. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez.20 Sentenza n. 620/20/2007 Depositata il 04/03/2008 su ricorso di L.A. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez. 20 sentenza n. 630/20/2007 Depositata il 15/04/2008 su ricorso di S.G. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez.20 Sentenza n. 620/20/2007 Depositata il 04/03/2008 su ricorso di L.A. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria Provinciale di Firenze Sez. 20 sentenza n. 57/20/2008 Depositata il 05/05/2008 su ricorso della società a.t. sas difesa dal dott. Giuseppe Marino
E' illegittima l'iscrizione ipotecaria senza intimazione di pagamento
Commissione Tributaria Regionale di Roma sentenza n. 568/40/2012 depositata il 05/11/2012 su ricorso di D.E. su difesa del Dott. Giuseppe Marino- Commissione Tributaria Regionale di Milano sentenza n.58/30/12 Depositata il 25/09/2012 su ricorso di M.S. su difesa del Dott. Giuseppe Marino- Commissione Tributaria Provinciale di Trento sentenza n. 35/05/2011 depositata il 03/05/2011 su ricorso di C.R. difeso dal dott. Giuseppe Marino- Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza n. 215/24/2011 depositata il 31/03/2011 su ricorso di G.E. difeso dal dott. Giuseppe Marino- Commissione Tributaria Provinciale di Padova sentenza n. 85/10/2010 depositata il 23/09/2010 su ricorso di R.D. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria Regionale di Milano sentenza n. 46/08/10 Depositato il 28/04/2010 su ricorso di T.S. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria Provinciale di Milano sentenza n. 156/26/2010 Depositata il 05/05/2010 su ricorso di M.S. difeso dal dott. Giuseppe Marino Commissione Tributaria Regionale di Firenze sentenza n. 26/32/10 Depositata il 01/03/2010 su difesa del Dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria Regionale di Napoli sentenza n. 212/07/2009 depositata il 29/06/2009 - Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone sentenza n. 299/05/2009 Depositata il 03/08/2009 - Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone sentenza n.300/05/2009 Depositata il 03/08/2009 - Commissione Tributaria Provinciale di Treviso sentenza n.90 del 15 dicembre 2008- Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi sentenza n.99/01/2007 depositata il 12 luglio 2007, Cassazione a sezioni unite 2010
E' illegittima l'iscrizione ipotecaria inferiore a 8000€ Commissione Tributaria di Cosenza Sez. 1 Sent. n. 429/01/2007 depositata il 05/11/2007
E' illegittima l'iscrizione ipotecaria in presenza di istanza di rateizzazione: Commissione Tributaria Provinciale di Genova sentenza n.81/13/2008 depositata il 14 aprile 2008
E' illegittima l'iscrizione ipotecaria di un immobile con fondo patrimoniale familiare: Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, Sentenza n. 71/01/2008 depositata il 10/06/2008
L'ipoteca e' applicabile solo a imposte dirette e indirette con esclusione di Contributi e multe. Cassazione 2009 - Commissione Tributaria Regionale di Milano sentenza n. 46/08/10 Depositato il 28/04/2010 su ricorso di T.S. difeso dal dott. Giuseppe Marino
E' illegittima l'ipoteca se già e' stato fatto il fermo, Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara sentenza n.250/01/2009 del 30 luglio 2009
Cosa dice la legge:
ART. 76 DPR. 602/1973
1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro . Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. 2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.
l'art. 76 del Dpr 602/73 stabilisce che il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 8000€.
Il successivo art. 77, stabilisce che decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 (pari a 60 giorni dalla notifica della cartella), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili.
se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell'art. 79 del D.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario,
prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca e, solo dopo che siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza
che il debito sia stato estinto, può procedere all'espropriazione .
COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE PER L'APPLICAZIONE DEL 5%
Per la determinazione del valore l'art. 79 del D.p.r. 602/73 rinvia all'art. 52 D.p.r. 131/86 (sull'imposta di registro), che stabilisce : Il valore e' determinato per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti .
Si rammenta, che le rendite catastali devono essere prima aggiornate del 5% legge 662/96
Il D.M. 14 dicembre 1991 ha modificato l'art. 52 stabilendo che il moltiplicatore di 100 volte la rendita e' sostituito come segue:
unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con le esclusioni di quelle classificate nelle categorie A/10 e C/1, alle quali si applica, rispettivamente, nella misura pari a cinquanta ed a trentaquattro. Per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente cinquanta ed a trentaquattro. Per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, continua ad applicarsi all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto il moltiplicatore pari a settantacinque.
Ai sensi dell'art. 2, comma 63, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal presente comma, sono rivalutati nella misura del 10 per cento. Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, a decorrere dal 1° agosto 2004, per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal presente comma, sono rivalutati nella misura del 20 per cento. Circa l'applicazione della presente disposizione vedasi lo stesso art. 1-bis, commi 7 e 8, D.L. n. 168/2004.
in sintesi
categoria | consist. | rendita | coeff | aumentato |
A (escluso A/10) | numero vani | rendita aumentata del 5% | 100 | 10% prima casa e 20% altro |
A/10 | numero vani | rendita aumentata del 5% | 50 | 20% |
B | metri cubi | rendita aumentata del 5% | 100 | 20% |
C (escluso C1) | metri quadri | rendita aumentata del 5% | 100 | 10% pertinenza prima casa e 20% altro |
C1 | metri quadri | rendita aumentata del 5% | 34 | 20% |
D non da imprese | rendita aumentata del 5% | 50 | 20% |
Molti concessionari della Riscossione si avvalgono per la notifica delle cartelle di Agenzie private, non lo possono fare, la legge stabilisce che le notifiche le devono effettuare tramite i loro messi notificatori o in alternativa tramite Poste Italiane, circuito atti amministrativi e giudiziari, per cui l'affidamento ad agenzie private rende inesistenti le notifiche. Sentenza del Giudice di pace di Catania Sez. I, del 31-08-2006, Sentenza della Corte di Cassazione Sez. I civile, del 19-10-2006, n. 22375
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