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IL FERMO AMMINISTRATIVO
Ultimo aggiornamento 30/11/2014
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

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Cartelle Esattoriali Fermo amministrat. Ipoteca Esattoria Vizi atti tributari

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Come difendersi

 

Il fermo amministrativo detto anche ganasce fiscali,  trova fondamento giuridico nell’art.  86 del Dpr 602/73, come modificato dal D.Lgs. n.193 del 27 aprile 2001, in vigore dall’08/06/01.

Attenzione: la normativa prevede il preavviso di fermo e poi il fermo vero e proprio, Equitalia in contrasto assoluto con il dettato normativo, sta inviando un preavviso con il quale comunica che trascorsi 30 gg farà il fermo senza ulteriori avvisi, questo è assolutamente illegittimo!

  La prima cosa da fare e’ verificare che le cartelle esattoriali riportate nel fermo amministrativo siano effettivamente state notificate secondo la legge.

 E' illegittimo il fermo amministrativo basato su cartelle non notificate o notificate in violazione del codice di rito. Commissione Tributaria di Napoli Sez. 12 Sentenza n. 533/12/2007 Depositato il 16/01/2008 su ricorso di S.L. difeso dal Dott. Giuseppe Marino

E' illegittimo il fermo amministrativo non preceduto da intimazione di pagamento, Commissione Tributaria di Frosinone Sentenza n. 299/05/2009 Depositata il 03/08/2009 su ricorso di D.M. difeso dal Dott. Giuseppe Marino

Se c’e’ la certezza di non aver firmato nulla personalmente, questa e’ già di per se’ una causa di nullità del provvedimento, perché quando la cartella esattoriale va notificata a terzi, cioè non direttamente all’interessato, è obbligatorio informarlo dell’avvenuta notifica, con la prescritta raccomandata di avvenuta notifica a terzi, come previsto dagli art.139 del cpc, comma 4 come modificato dall’art.174 comma 3 del Dlgs 30/06/2003 n.196. In caso di irreperibilità ai sensi dell’art.140 del cpc, e’ obbligatorio affiggere avviso sulla porta e procedere a darne notizia per raccomandata, cosa non avvenuta nella fattispecie. Tale principio e’ stato affermato anche dalla suprema corte di Cassazione che ha stabilito che e’ obbligatorio  il  deposito  di copia nella casa comunale, l’affissione alla porta dell'abitazione  e  la spedizione di raccomandata con avviso  di  ricevimento,  essendo  questi  i requisiti  minimi  da  pretendersi  per  una  corretta  instaurazione   del contraddittorio nel rispetto del codice di rito -  Sent. n. 5529 del 22 ottobre 1981 della Corte Cass. 

 

La seconda cosa da verificare è che non ci sia sproporzione tra fermo amministrativo e importo da pagare, ad esempio se si deve pagare un saldo di poche centinaia d’euro certamente il provvedimento non  e’ proporzionato all’effettivo danno arrecato. Se per esempio l’auto viene utilizzata per lavoro, questa e’ un ottima giustificazione per ricorrere al giudice.

Trib. Milano (ord. 9/4/2003): La sproporzione fra valore veicolo e ammontare del debito configura eccesso di potere dell'esattoria. E' possibile inibitoria ex art. 700 cpc.

 

Inoltre il fermo amministrativo viene disposto senza dare alcuna indicazione sull’organo a cui ricorrere e i tempi per proporre opposizione, in palese violazione dell’art.3 della legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa e sul rapporto cittadino istituzioni nonche’ dell’art.24 della Costituzione che tutela il diritto alla difesa.

Secondo la recente giurisprudenza l’organo competente a cui ricorrere è il Giudice ordinario (Giudice di pace o tribunale a seconda del valore della controversia), qualunque sia l’oggetto delle cartelle, mute, tributi o contributi.

 

Innumerevoli sono le violazioni dello Statuto del contribuente, L. n. 212 del 27 luglio 2000, che si applica anche all'attività dei concessionari, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 17. La

più evidente è la violazione al principio espresso dall'art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie), laddove si consente che la comunicazione del fermo avvenga entro cinque giorni dalla sua trascrizione e quindi dalla sua efficacia, con il risultato di esporre il cittadino ignaro alle pesanti sanzioni in ipotesi di circolazione della vettura. Altra palese violazione, questa volta all'art. 7 della L. n. 212/2000 (Chiarezza e motivazione degli atti) è la mancanza nella lettera di comunicazione del fermo, di qualsiasi

motivazione e qualsiasi intellegibile riferimento agli atti prodromici, quali la cartella o le cartelle, i tributi evasi, la data di notifica dell'accertamento, l'indicazione delle autorità amministrativa e giudiziaria cui fare ricorso, i termini entro i quali proporli.

 

Il fermo amministrativo e’ legittimo solo per i tributi erariali. Trib. Novara (sent.12/5/2003): Il fermo amministrativo è leggittimo solo per i crediti esattoriali di natura fiscale, sono escluse multe, contributi inps e inail

Inoltre il concessionario non puo’ provvedere direttamente al fermo amministrativo senza aver tentato altre vie alternative. Trib. Brindisi (sent. 43/2002): Il fermo amministrativo è lecito quando non sia possibile per l’esattoria riscuotere con altri mezzi, e’ illegittimo il ricorso diretto al fermo amministrativo senza aver tentato altre azioni alternative.

E’ inoltre illegittimo il fermo dell’autovettura; infatti, L'ulteriore anomalia del fermo amministrativo quale strumento cautelare del credito dell'Amministrazione dello Stato risiede nella sanzionabilità della eventuale circolazione del veicolo "fermato". Non solo si impedisce la trasferibilità del bene e si fonda la pignorabilità dello stesso, bensì si colpisce ulteriormente il contribuente, comprimendo il diritto di proprietà e indiscutibilmente esercitando una pressione fortissima, tale da indurre i restii a pagare non sulla scorta del timore della paventata esecuzione forzata ma facendo leva sul deterrente della sanzione prevista dall'art. 214 del codice della strada, applicabile giusta il rinvio operato dal comma 3 dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/197.

 

Molti concessionari della Riscossione si avvalgono per la notifica delle cartelle di Agenzie private, non lo possono fare, la legge stabilisce che le notifiche le devono effettuare tramite i loro messi notificatori o in alternativa tramite Poste Italiane, circuito atti amministrativi e giudiziari, per cui l'affidamento ad agenzie private rende inesistenti le notifiche. Sentenza del Giudice di pace di Catania Sez. I, del 31-08-2006, Sentenza della Corte di Cassazione  Sez. I civile,  del 19-10-2006, n. 22375

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ATTENZIONE: SI PREGA NON RICHIEDERE COPIE DI SENTENZE  FAC SIMILE DI RICORSI , LA CONSULENZA GRATUITA RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE L'OPPORTUNITA' DELL'OPPOSIZIONE E LE POSSIBILITA' DI VITTORIA, IN CASO CONTRARIO AFFIDATE UN'INCARICO PROFESSIONALE.

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