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Come
difendersi
Il fermo amministrativo detto anche ganasce fiscali, trova fondamento giuridico nell’art. 86 del Dpr 602/73, come modificato dal D.Lgs. n.193 del 27 aprile 2001, in vigore dall’08/06/01.
Attenzione: la normativa prevede il preavviso di fermo e poi il fermo vero e proprio, Equitalia in contrasto assoluto con il dettato normativo, sta inviando un preavviso con il quale comunica che trascorsi 30 gg farà il fermo senza ulteriori avvisi, questo è assolutamente illegittimo!
E' illegittimo il fermo amministrativo basato su cartelle non notificate o notificate in violazione del codice di rito. Commissione Tributaria di Napoli Sez. 12 Sentenza n. 533/12/2007 Depositato il 16/01/2008 su ricorso di S.L. difeso dal Dott. Giuseppe Marino
E' illegittimo il fermo amministrativo non preceduto da intimazione di pagamento, Commissione Tributaria di Frosinone Sentenza n. 299/05/2009 Depositata il 03/08/2009 su ricorso di D.M. difeso dal Dott. Giuseppe Marino
Se c’e’ la certezza di non aver firmato nulla personalmente, questa e’ già di per se’ una causa di nullità del provvedimento, perché quando la cartella esattoriale va notificata a terzi, cioè non direttamente all’interessato, è obbligatorio informarlo dell’avvenuta notifica, con la prescritta raccomandata di avvenuta notifica a terzi, come previsto dagli art.139 del cpc, comma 4 come modificato dall’art.174 comma 3 del Dlgs 30/06/2003 n.196. In caso di irreperibilità ai sensi dell’art.140 del cpc, e’ obbligatorio affiggere avviso sulla porta e procedere a darne notizia per raccomandata, cosa non avvenuta nella fattispecie. Tale principio e’ stato affermato anche dalla suprema corte di Cassazione che ha stabilito che e’ obbligatorio il deposito di copia nella casa comunale, l’affissione alla porta dell'abitazione e la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, essendo questi i requisiti minimi da pretendersi per una corretta instaurazione del contraddittorio nel rispetto del codice di rito - Sent. n. 5529 del 22 ottobre 1981 della Corte Cass.
La seconda cosa da verificare è che non ci sia sproporzione tra fermo amministrativo e importo da pagare, ad esempio se si deve pagare un saldo di poche centinaia d’euro certamente il provvedimento non e’ proporzionato all’effettivo danno arrecato. Se per esempio l’auto viene utilizzata per lavoro, questa e’ un ottima giustificazione per ricorrere al giudice.
Trib. Milano (ord. 9/4/2003): La sproporzione fra valore veicolo e ammontare del debito configura
eccesso di potere dell'esattoria. E' possibile inibitoria ex art. 700 cpc.
Inoltre il
fermo amministrativo viene disposto senza dare alcuna indicazione sull’organo
a cui ricorrere e i tempi per proporre opposizione, in palese violazione
dell’art.3 della legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa e sul rapporto
cittadino istituzioni nonche’ dell’art.24 della Costituzione che tutela il
diritto alla difesa.
Secondo la
recente giurisprudenza l’organo competente a cui ricorrere è il Giudice
ordinario (Giudice di pace o tribunale a seconda del valore della controversia),
qualunque sia l’oggetto delle cartelle, mute, tributi o contributi.
Innumerevoli
sono le violazioni dello Statuto del contribuente, L. n. 212 del 27 luglio 2000,
che si applica anche all'attività dei concessionari, in forza dell'espresso
richiamo contenuto nell'art. 17. La
più
evidente è la violazione al principio espresso dall'art. 3 (Efficacia temporale
delle norme tributarie), laddove si consente che la comunicazione del fermo
avvenga entro cinque giorni dalla sua trascrizione e quindi dalla sua efficacia,
con il risultato di esporre il cittadino ignaro alle pesanti sanzioni in ipotesi
di circolazione della vettura. Altra palese violazione, questa volta all'art. 7
della L. n. 212/2000 (Chiarezza e motivazione degli atti) è la mancanza nella
lettera di comunicazione del fermo, di qualsiasi
motivazione
e qualsiasi intellegibile riferimento agli atti prodromici, quali la cartella o
le cartelle, i tributi evasi, la data di notifica dell'accertamento,
l'indicazione delle autorità amministrativa e giudiziaria cui fare ricorso, i
termini entro i quali proporli.
Il
fermo amministrativo e’ legittimo solo per i tributi erariali.
Trib. Novara (sent.12/5/2003):
Il fermo amministrativo è leggittimo solo per i crediti esattoriali di natura
fiscale, sono escluse multe, contributi inps e inail
Inoltre
il concessionario non puo’ provvedere direttamente al fermo amministrativo
senza aver tentato altre vie alternative.
Trib. Brindisi (sent.
43/2002): Il fermo amministrativo è lecito quando non sia
possibile per l’esattoria riscuotere con altri mezzi, e’ illegittimo il
ricorso diretto al fermo amministrativo senza aver tentato altre azioni
alternative.
E’
inoltre illegittimo il fermo dell’autovettura; infatti, L'ulteriore anomalia
del fermo amministrativo quale strumento cautelare del credito
dell'Amministrazione dello Stato risiede nella sanzionabilità della eventuale
circolazione del veicolo "fermato". Non solo si impedisce la
trasferibilità del bene e si fonda la pignorabilità dello stesso, bensì si
colpisce ulteriormente il contribuente, comprimendo il diritto di proprietà e
indiscutibilmente esercitando una pressione fortissima, tale da indurre i restii
a pagare non sulla scorta del timore della paventata esecuzione forzata ma
facendo leva sul deterrente della sanzione prevista dall'art. 214 del codice
della strada, applicabile giusta il rinvio operato dal comma 3 dell'art. 86 del
D.P.R. n. 602/197.
Molti concessionari della Riscossione si avvalgono per la notifica delle cartelle di Agenzie private, non lo possono fare, la legge stabilisce che le notifiche le devono effettuare tramite i loro messi notificatori o in alternativa tramite Poste Italiane, circuito atti amministrativi e giudiziari, per cui l'affidamento ad agenzie private rende inesistenti le notifiche. Sentenza del Giudice di pace di Catania Sez. I, del 31-08-2006, Sentenza della Corte di Cassazione Sez. I civile, del 19-10-2006, n. 22375
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ATTENZIONE: SI PREGA NON RICHIEDERE COPIE DI SENTENZE FAC SIMILE DI RICORSI , LA CONSULENZA GRATUITA RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE L'OPPORTUNITA' DELL'OPPOSIZIONE E LE POSSIBILITA' DI VITTORIA, IN CASO CONTRARIO AFFIDATE UN'INCARICO PROFESSIONALE.
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