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Gli Atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ormai la maggioranza della giurisprudenza ritiene l'elenco dell'art.19 del Dlgs 546/92 non tassativo, quindi è impugnabile qualsiasi pretesa definitiva con qualsiasi forma richiesta
Ai sensi dell’art. 19 Dlgs 546/1992 sono impugnabili innanzi alle Commissioni Tributarie i seguenti atti:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
Attenzione : Si può, ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore o dal concessionario che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, da ciò discende che l'elenco non è tassativo, Cass. 23/07/2009, n. 17202 . La giurisdizione delle Commissioni presuppone la natura tributaria della controversia , Corte Costituzionale. Con sentenza 313/85 del 03/12/85, ha affermato che l'espressione avviso di accertamento non è da intendersi in senso letterale, bensì come riferibile a qualsiasi atto, conclusivo di un procedimento o di un sub-procedimento di accertamento, che abbia efficacia nei confronti del soggetto passivo del tributo.
Rientrano inoltre tra gli atti impugnabili l'ingiunzione di pagamento che rappresenta una delle procedure utilizzabili dagli enti locali per riscuotere i tributi di loro competenza (si pensi, alla riscossione coattiva dell'Ici per i comuni che non optano per la procedura basata sul ruolo)
L'elenco dell'art.19 non è tassativo, ma gli avvisi bonari dell'agenzia delle Entrate non sono impugnabili, perchè contengono una pretesa non definitiva, Massima delle Sezioni Unite: Ai fini dell'accesso alla giurisdizione tributaria debbono essere qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, compiuta e non condizionata, ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione al pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito “bonario” a versare quanto dovuto. Non sono invece immediatamente impugnabili le comunicazioni che contengano (come, ad esempio, quelle previste dal comma 3 dell'art.36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e dal comma 3 dell'54 Bis del D.P.R. n. 633/1972) un “invito” a fornire “eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi”, le quali manifestano una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto definitivo cancellabile solo in via di autotutela o attraverso l'intervento del giudice. Rientra nella competenza del giudice tributario (così come delineata dall'art.7 del D.Lgs. n. 546/1992) valutare l'illegittimità degli atti amministrativi generali (nel caso di specie relativi alla Tarsu) al limitato fine di decidere la controversia relativa ad uno specifico rapporto tributario, e senza poter procedere all'annullamento dell'atto generale. Cassazione a SSUU Sent. n. 16293 depositata il 24 luglio 2007
Sulle Iscrizioni Ipotecarie e i fermi amministrativi competenza solo per i imposte e tasse.
Gli orientamenti delle Commissioni Tributarie sono indirizzati sull’esclusione delle competenze in materia di sanzioni amministrative non tributarie, che sono di competenza del giudice ordinario o del giudice di pace, e in materia di contributi inps e inail che sono di competenza del giudice del lavoro. Tale orientamento pero' non e' condivisibile se si tratta di contestare la procedura le Commissioni dovrebbero comunque deliberare in tal senso la CTP di Roma.
Commissione Tributaria provinciale Genova Sezione 4 Sentenza del 30 gennaio 2007, n. 342
La Cassazione si smentisce da sola: Prima aveva stabilito che sono di competenza delle Commissioni Tributarie le Iscrizioni ipotecarie e i fermi amministrativi indipendentemente dalla natura del credito, poi invece per complicare la vita ai cittadini ha stabilito che se si tratta di imposte e tasse la competenza è delle Commissioni Tributarie per contributi e multe il Tribunale. Ord. n. 3171 del 18 dicembre 2007 (dep. l'11 febbraio 2008) della Corte Cass., SS.UU.
Il Preavviso di Fermo amministrativo
Non è atto impugnabile l'atto di preavviso di fermo amministrativo che il concessionario della riscossione notifica al debitore moroso non essendo atto ricompresso nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 mentre lo è l'atto di fermo amministrativo: la mancata notifica di questo atto rende illegittimo il relativo procedimento che pertanto è da dichiarare nullo. Sent. n. 399 del 31 maggio 2007 (dep. il 25 giugno 2007) della Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, Sez. I - Pres. Nicastro, Rel. Crotti. Tale orientamento è superato dalle SSUU della Cassazioe che invece lo ritiene impugnabile
L’Avviso Bonario
L’avviso Bonario non e’ un atto impugnabile, perche’ non incide sulla sfera giuridica del contribuente, ma e’ un atto propedeutico di mero sollecito. Sent. n. 68 del 28 settembre 2005 (dep. il 28 ottobre 2005) della Comm. trib. reg. di Perugia, Sez. VIII -Sent. n. 32 del 21 marzo 2006 (dep. il 6 aprile 2006) della Comm. trib. reg. di Roma, Sez. XIV.
Impugnabilità solo per vizi propri
La norma art. 19 comma 3 afferma il principio per cui ogni atto può essere impugnato solo per vizi
che direttamente lo affettano: ne consegue che, la mancata proposizione del ricorso nel termine stabilito dall'art. 21, comma 1, ovvero la mancata eccezione di vizi propri dell'atto nel ricorso introduttivo pregiudicano la rilevazione dei vizi stessi mediante l'impugnazione degli atti successivi. Tale affermazione pero’ non e’ condivisa dal sottoscritto, in quanto l’art.7 della legge 212/2000 stabilisce espressamente che la mancata notifica dell’avviso bonario rende nulla tutta la procedura di riscossione, e quest’ultimo costituisce unica eccezione alla norma su richiamata.
Oggetto della Giurisdizione Tributaria
L’art.2 del Dlgs 546/1992 stabilisce che:
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati , compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per
il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la
ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni .
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
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