Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi
tributari - www.studiomarino.com
orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30
081/5706339
081/0060351
Consulenza Gratuita (solo
per e-mail o via fax) 3358378028
Consulenza gratuita: Consulenza@studiomarino.it -
Orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30 - 18.30
La consulenza gratuita e'
ammessa via e-mail o via fax ,viene fornita a campione non e' garantita la
risposta a tutti.
Sanzioni tributarie responsabilità solidale del legale rappresentante, Dal 02/10/2003 a seguito del D.L. 269/2003 “spersonalizzazione delle sanzioni” le sanzioni tributarie inflitte alla società da tale data anche per violazioni precedenti, sono esclusivamente ad essa ascrivibili, nulla questio all’amministratore persona fisica.
Ultimo aggiornamento
25/09/2017
Per un parere via fax compilare il
modulo e allegare copia
della cartella intera e inviarlo allo 081/0060351
Attenzione molti contribuenti stanno ricevendo in
questo periodo le cartelle per rata del condono ex
legge 289/2002, tali cartelle non sono state precedute da avviso
bonario, perche' l'agenzia delle entrate ritiene non esserne obbligata, tale
comportamento contrasta con la legge 212/2000 per cui sono tutte nulle, ma e'
necessario fare ricorso entro 60gg.
Dal 02/10/2003 a seguito del D.L. 269/2003 “spersonalizzazione delle sanzioni” le sanzioni tributarie inflitte alla società da tale data anche per violazioni precedenti, sono esclusivamente ad essa ascrivibili, nulla questio all’amministratore persona fisica
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il c.d. principio di personalizzazione della sanzione - in virtù del quale le persone fisiche che hanno la rappresentanza di un soggetto passivo d'imposta o di un inadempiente all'obbligo tributario sono direttamente responsabili delle sanzioni relative alle violazioni delle norme tributarie commesse ad opera e/o nell'interesse della parte rappresentata (legalmente e/o negozialmente) e/o amministrata, mentre tale parte è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, si applica alle sole violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, mentre quelle commesse in epoca precedente continuano ad essere riferite alla società, all'associazione o all'ente, con permanenza della responsabilità solidale della persona fisica, senza che possa trovare applicazione il principio del favor rei, in quanto l'abrogazione della disciplina previgente non ha avuto alcun effetto sulla norma incriminatrice. Analogamente, non è possibile applicare il favor rei, per quanto concerne il principio della responsabilità diretta della persona giuridica, introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, convertito in L. n. 326 del 2003 (applicabile, in base a quanto disposto dal comma 2 del detto articolo, solo per le violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data - 2/10/2003 - di entrata in vigore del detto D.L.), prevede, infine, la responsabilità esclusiva a carico della persona giuridica., con riferimento alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del detto decreto. Cassazione Civile Sez. V sentenza n. 25096/2014
Ricostruiamo l'iter normativo
Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98, comma 1, concernente "disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" (e, quindi, rilevante nel caso di specie), prevede, per quanto riguarda la fattispecie in esame, la responsabilità diretta della società contribuente, alla quale si aggiunge, in base alla espressa previsione del comma 6 dello stesso articolo, la responsabilità solidale della persona fisicache ne ha la rappresentanza, obbligata "in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente";
il D.Lgs. n. 472 del 1997, applicabile solo per le violazioni commesse successivamente al 01/01/1998(come espressamente precisato dall'art. 27 del D.Lgs. citato), introducendo il diverso principio della personalizzazione delle sanzioni, prevede all'art. 2 la responsabilità diretta della persona fisicache ha commesso o concorso a commettere la violazione, alla quale si aggiunge, in base a quanto disposto dall'art. 11 D.Lgs. citato, la responsabilità solidale della società, "obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso...";
il D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, convertito in L. n. 326 del 2003(applicabile, in base a quanto disposto dal comma 2 del detto articolo, solo per le violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data - 02/10/2003- di entrata in vigore del detto D.L.), prevede, infine, la responsabilità esclusiva a carico della persona giuridica.
Art. 1310 cc. Prescrizione.
Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione [c.c. 2934, 2943] contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori
La sospensione della prescrizione [c.c. 2941, 2942] nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.
La rinunzia alla prescrizione [c.c. 2937] fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.
Ciò posto, e precisato che le violazioni per cui è causa sono riferite al periodo 1983-1987, va ribadito il principio, già espresso da questa Corte, secondo cui "in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il c.d. principio di personalizzazione della sanzione, introdotto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 2 ed 11 - in virtù del quale le persone fisiche che hanno la rappresentanza di un soggetto passivo d'imposta o di un inadempiente all'obbligo tributario sono divenute direttamente responsabili delle sanzioni connesse alle violazioni delle norme (formali e sostanziali) tributarie commesse ad opera e/o nell'interesse della parte rappresentata (legalmente e/o negozialmente) e/o amministrata, mentre tale parte è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata -, si applica, ai sensi dell'art. 27 del medesimo D.Lgs., alle sole violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, mentre quelle commesse in epoca precedente continuano ad essere riferite alla società, all'associazione o all'ente, con permanenza della responsabilità solidale della persona fisica prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, senza che possa trovare applicazione il principio del "favor rei", in quanto l'abrogazione della disciplina previgente non ha avuto alcun effetto sulla norma incriminatrice" (Cass. 5714/2013; conf. Cass. 2233/2013);
Analogamente, senza possibilità anche in tal caso di applicare il favor rei, per quanto concerne il principio della responsabilità diretta della persona giuridica, introdotto (come sopra evidenziato) dal D.L. n. 269 del 2003, ma solo con riferimento alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata al 2-10-2003, data di entrata in vigore del detto decreto.
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, l'art. 7, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, si applica solo alle violazioni che, alla data di entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), non siano state ancora contestate o la sanzione irrogata, restando applicabile, diversamente, la previgente disciplina di cui all'art. 11 del d.lgs. 18 settembre 1997, n. 472, con operatività della responsabilità solidale tra ente collettivo e legale rappresentante della società in carica all'epoca della violazione, sicché, in tale evenienza, ove la cartella esattoriale sia stata notificata solo alla società, ne risponde anche la persona fisica in quanto l'atto di esercizio della pretesa fiscale nei confronti di uno degli obbligati in solido è opponibile, ex art. 1310 cod. civ., anche agli altri debitori. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. del Piemonte, 17/03/2007). Cass. civ. Sez. V, n. 25993.2014