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Attenzione molti contribuenti stanno ricevendo in questo periodo le cartelle per rata del condono ex legge 289/2002, tali cartelle non sono state precedute da avviso bonario, perche' l'agenzia delle entrate ritiene non esserne obbligata, tale comportamento contrasta con la legge 212/2000 per cui sono tutte nulle, ma e' necessario fare ricorso entro 60gg.
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Secondo la Suprema Corte la cartella esattoriale, pur avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, resta un atto amministrativo privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, il che significa che la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicchè non può trovare applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale. Cass. civ. Sez. Unite, Sent. n. 23397 del 17/11/2016
Attualmente si continua a sostenere la prescrizione decennale, ma alla luce delle SSUU 25790/09 e 23397/2016, con la guida della sentenza della Corte Costituzionale sent. 280/05 il quadro è il seguente: Le cartelle per il bollo auto si prescrivono dopo 3 anni e per tutti gli altri tributi 5 anni , se c'è una sentenza passata in giudicato 10 anni.
L'altro orientamento invece ritiene che la prescrizione sia quinquiennale per tutte le cartelle con tributi a cadenza annuale, (tributi locali, cciaa, tasse ccgg), tre anni per il bolo auto e dieci anni per gli erariali (Irpef, Iva,Irap).
La Corte Costituzionale con la sentenza n.280/2005: ha stabilito che il contribuente non può essere esposto alle aggressioni del fisco per un periodo di 10 anni (prescrizione ordinaria), essendi tale termine irragionevole e in contrasto con il diritto alla difesa.
Assogettare i contribuenti all'azione del fisco per ben 10 anni è illegittimo, La Corte Costituzionale con la sentenza n. 280/05 osservò che, sotto il profilo del principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.), non è “consentito lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione”; l’arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire “certamente eccessivo e irragionevole”. ,
Sulla durata decennale della azione accertatrice dell'agenzia delle Entrate è chiaro, che bisogna sollevare la incostituzionalità portando all'attenzione dei giudici la sentenza n.280/05 della Corte Costituzionale
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