Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com  orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30

  081/5706339       081/0060351     Consulenza Gratuita      (solo per e-mail o via fax)         3358378028                                                    

Consulenza gratuita: Consulenza@studiomarino.it - Orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30 - 18.30     La consulenza gratuita e' ammessa via e-mail o via fax ,viene fornita a campione non e' garantita la risposta a tutti.

EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA - VISITA IL NUOVO SITO WWW.DIFESATRIBUTARIA.IT  RICCO DI SENTENZE AGGIORNATE FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE

La notificazione delle cartelle e di tutti gli atti esattoriali tramite società private è inesistente

Commissione Tributaria Provinciale di Torino sez. 02 sentenza n. 923/02/2017 depositata il 10/07/2017 Presidente Dott.ssa Fernanda Cervetti, relatore Dott. Vincenzo Gurgone, membro giudicante Dott. Pasquale Vellucci

Ultimo aggiornamento 24/09/2017
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

Per un parere via fax compilare il modulo e allegare copia della cartella intera e inviarlo allo 081/0060351

Attenzione molti contribuenti stanno ricevendo in questo periodo le cartelle per rata del condono ex legge 289/2002, tali cartelle non sono state precedute da avviso bonario, perche' l'agenzia delle entrate ritiene non esserne obbligata, tale comportamento contrasta con la legge 212/2000 per cui sono tutte nulle, ma e' necessario fare ricorso entro 60gg.

Per conoscere tutte le novità clicca qui:

Stampa articolo

 

Cartelle Esattoriali Fermo amministrat. Ipoteca Esattoria Vizi atti tributari Atti Impugnabili

EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA

Seguici su facebook        Seguici su Twitter     Seguici su Linkedin

 

L'art. 4 del D. Lgs. n. 261/1999 stabilisce al comme 5: Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attivita' della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica. E' chiaro che la notificazione delle cartelle estatoriali può avvenire solo tramite il fornitore del servizio universale (ossia Poste Italiane). Tale riserva è cessata dal 10/09/2017 come previsto dall'art. 1, commi 57 e 58, Legge n. 124 del 4 agosto 2017 riconoscendo la facoltà di rilasciare licenze a società private che devono avere requisiti tali da garantire l'ordine pubblico che saranno stabiliti dal ministero della Giustizia, ma nonostante ciò nessun albo è stato istituito e nessun criterio di individuazione dei soggetti da abilitare è stata posto in essere .

L’art. 26 DPR 602/73 prevede che “La notificazione .....è eseguita mediante messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali giudiziari esattoriali”.
La legge consente di notificare anche non direttamente gli atti, ma esclusivamente tramite amministrazione postale nel circuito utilizzato per gli atti giudiziari.
Le cartelle sono viziate di inesistenza della notificazione, ipotesi quest'ultima che si realizza quando manchi del tutto la notificazione, ovvero sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, come nel caso specifico. Cassazione Civile Sez. I, 11-10-1999, n. 11360 - Corte Cass. n. 8372 del 1995 e Cass. n. 11360 del 1999.

L’art. 43 del Dlgs 112/999 stabilisce: 1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue  funzioni  nei  comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto  di lavoro  subordinato  con  il  concessionario  stesso   e   sotto   la   sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare  né sostituire. L’art.50 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112  stabilisce: 1. Ferme  le  eventuali  sanzioni  penali,  il  concessionario  che  fa eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali  della  riscossione  o messi notificatori non abilitati o non autorizzati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire  trecentomila  per  ciascuno  degli  atti irregolarmente compiuti.     2. L'ufficiale  della  riscossione  o  il  messo  notificatore  che  fa eseguire atti da soggetti  non  abilitati  è  punito,  salve  le  eventuali sanzioni  penali,  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di   lire centomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti. La Cass. civ. Sez. I, 21/09/2006, n. 20440, ha stabilito espressamente l’inesistenza delle notiche effettuate da agenzie private di recapiti espressi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20440 del 21 settembre 2006 ha stabilito che l’amministrazione è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta come dettate dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890 e dal complesso di tale disciplina si desume che i relativi adempimenti non possono formare oggetto della concessione a privati come prevista per taluni servizi postali dall’art. 29 del DPR 20 marzo 1973, n. 156 e dagli articoli da 121 a 148 del regolamento di esecuzione approvato con DPR 29 maggio 1982, n. 655.
A norma  della Legge 890/82 unico ente abilitato ad effettuare le notifiche amministrative e giudiziarie e’ l’Amministrazione postale, tra l’altro come potrebbero i dipendenti di una ditta privata avere la qualifica di ufficiali giudiziari? In tal senso si veda la sentenza del Giudice di pace Catania Sez. I, 31-08-2006  nonche’ della Cass. civ. Sez. I, 09-11-2004
Per cui la Commissione Tributaria in base ai poteri istruttori riconosciuti dalla legge puo’ chiedere al  Concessionario della riscossione di dimostrare il modus operandi della notificazione, provando di aver eseguito la notifica tramite i suoi messi e non tramite società privata.

Equitalia ora agenzia delle riscossione fa uso di società private e poste ecco alcuni nomi: Defendini srl - RTI Poste Italiane Spa - Postel Spa - RTI TNT Post notifiche Srl - Nexive - TNT Post Italia Spa - Consorzio stabile Olimpo - Snem Spa

L'agenzia delle Entrate ha iniziato a far uso di società private anch'essa: Nexive (Tnt)
Sulla Defendini srl, si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Torino sez. 02 sentenza n. 923/02/2017 depositata il 10/07/2017 Presidente Dott.ssa Fernanda Cervetti, relatore Dott. Vincenzo Gurgone, membro giudicante Dott. Pasquale Vellucci ha stabilito che: le notifiche effettuate dalla defendini srl sono inesistenti, in quanto soggetto non abilitato ad effettuare le notificazioni (Cass. 7156/2016-Cass.2053/2014)

 

Scarica qui la sentenza n. 923/02/2017 depositata il 10/07/2017 della CTP di Torino

Copyright©Riproduzione riservata