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GLI ATTI DEL CONCESSIONARIO VANNO MOTIVATI ALLA STESSA STREGUA DI QUELLI DELL'ENTE IMPOSITORE E IN CASO DI CARENZA DI MOTIVAZIONE L'ATTO VA ANNULLATO SENZA ULTERIORI INDAGINI DA PARTE DEL GIUDICE
Ultimo aggiornamento 16/09/2017
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Attenzione molti contribuenti stanno ricevendo in questo periodo le cartelle per rata del condono ex legge 289/2002, tali cartelle non sono state precedute da avviso bonario, perche' l'agenzia delle entrate ritiene non esserne obbligata, tale comportamento contrasta con la legge 212/2000 per cui sono tutte nulle, ma e' necessario fare ricorso entro 60gg.

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Gli atti esattoriali vanno motivati alla stessa stregua degli atti dell'amministrazione finanziaria. Non coirrisponde al vero chi sostiene il contrario basta leggere l'art. 7 della L.212/2000 e l'art. 11 della stessa legge che espressamente ci dice che le norme dello statuto vanno applicate anche agli ausiliari dell'ente impositore e al concessionario della riscossione.

Cassazione 24912/2008

Cassazione SSUU 2246/1986 (gli atti non motivati vanno annullati)

 

Gli atti del concessionario devono essere debitamente motivati alla stessa stregua di quelli dell'agenzia delle Entrate, per cui, alla luce dell'art. 7 della L.212/2000 che impone la motivazione e l'art.17 della L.212/2000 anche per il concessionario. Cass. civ. Sez. V, 10-10-2008, n. 24912

Qualora il provvedimento impugnato risulti viziato da carenza di motivazione, il giudice tributario deve limitarsi ad  una  pronuncia  di  annullamento,  senza  proseguire  ulteriormente  l'indagine     sulla effettiva sussistenza del debito di imposta e sostituirsi quindi  all'Amministrazione finanziaria nell'attività di accertamento. (Cass. Sent. n. 11461 del 3 novembre 1995, Cass., SS.UU., 2 aprile 1986, n. 2246), dovendo  in  tale ipotesi il giudice tributario limitarsi  ad  una  pronuncia  d'annullamento (Cass., SS.UU., 26 ottobre 1988, n. 5782).

 

 

 

 

 

 

 

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