Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi
tributari - www.studiomarino.com
orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30
081/5706339
081/0060351
Consulenza Gratuita (solo
per e-mail o via fax) 3358378028
Consulenza gratuita: Consulenza@studiomarino.it -
Orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30 - 18.30
La consulenza gratuita e'
ammessa via e-mail o via fax ,viene fornita a campione non e' garantita la
risposta a tutti.
LA NOTIFICA DIRETTA A MEZZO POSTA DELLE CARTELLE ESATTORIALI
Ultimo aggiornamento
16/09/2017
Per un parere via fax compilare il
modulo e allegare copia
della cartella intera e inviarlo allo 081/0060351
Attenzione molti contribuenti stanno ricevendo in
questo periodo le cartelle per rata del condono ex
legge 289/2002, tali cartelle non sono state precedute da avviso
bonario, perche' l'agenzia delle entrate ritiene non esserne obbligata, tale
comportamento contrasta con la legge 212/2000 per cui sono tutte nulle, ma e'
necessario fare ricorso entro 60gg.
Per conoscere tutte le novità clicca qui:
EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA
La notifica diretta delle cartelle da parte del concessionario della riscossione (Equitalia, ora agenzia entrate riscossione) non è prevista dalla normativa
La Cassazione cerca di salvare le notifiche nulle
La cassazione ha ritenuto ammissibile la notificazione delle cartelle di pagamento direttamente tramite poste senza l’intermediazione di un agente notificatore, che deve compilare la relazione di notificazione. L’art.14 della L.890/82:
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 Dpr n. 602/73, e 60 del D.p.r. n. 600/72, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.
Le due norme infatti prevedono l'obbligo dell'inetermediazione di un agnete notificatore, il posstino non è un messo notificatore, la Cassazione si ferma al primo comma e ignora volutamente il secondo.