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Facoltà e non obbligo di impugnare da parte del contribuente
Ultimo aggiornamento
16/09/2017
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Attenzione molti contribuenti stanno ricevendo in
questo periodo le cartelle per rata del condono ex
legge 289/2002, tali cartelle non sono state precedute da avviso
bonario, perche' l'agenzia delle entrate ritiene non esserne obbligata, tale
comportamento contrasta con la legge 212/2000 per cui sono tutte nulle, ma e'
necessario fare ricorso entro 60gg.
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In Commissione Tributaria vige un enorme confusione sulla questione di quali atti è obbligatorio impugnare e quali invece sono facoltativamente impugnabili.
Atti obbligatoriamente impugnabili - Quelli presenti nell'elenco di cui all'art. 19
Atti non obbligatoriamente, ma facoltativamente impugnabili : Il preavviso di fermo amministrativo, la comunicazione preventiva d'ipoteca, l'estratto di ruolo
Se si impugnano le comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo, il concessionario dice che non sono impugnabili, se non le impugnate e impugnate direttamente l'ipoteca o il fermo, dicono che dovevate impugnare la comunicazione preventiva
Quindi cosa fare?
E' sempre consigliabile impugnare la comunicazione preventiva, ma ricordate che la Cassazione ha più volte stabilito anche a SSUU che gli atti non rientranti nell'art. 19 sono atti facoltativamente impugnabili
E’ privo di fondamento giuridico il motivo di ricorso con cui Equitalia ritiene la parte decaduta per la mancata impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca o di fermo amministrativo, ciò in quanto è l'art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992 , che non include espressamente il preavviso di iscrizione d’ipoteca e il fermo tra gli atti impugnabili, ciò nonostante il contribuente può in ogni caso impugnarli impugnando anche gli atti presupposti, per cui la parte ha solo la possibilità ma non l'onere di impugnazione, potendo attendere per l'impugnativa l'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento. Il principio di diritto statuito dalla Suprema Corte con giurisprudenza ormai consolidata in tema di atti impugnabili nel processo tributario di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, ha carattere generale, facendo riferimento a tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturalmente preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 citato. Osserva la Suprema Corte che l'elenco degli atti impugnabili contenuto nel predetto articolo benché tassativo deve essere interpretato in modo estensivo dovendosi ricomprendere anche i provvedimenti che abbiano i requisiti di forma e di sostanza per enunciare una chiara ed inequivoca imposizione di carattere tributario (Cassazione Sentenza n. 17202/2009). Ricorrono pertanto i presupposti per affermare l'autonoma impugnabilità del preavviso notificato all'appellante, trattandosi di atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto al quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (Il Cassazione a Sezioni Unite sent. 10672/2009)
In tal senso Commissione Tributaria Regionale di Milano sent. 3514/19/2016 dep il 13/06/2016
L’impugnabilità dell’estratto di ruolo Cassazione a Sezioni Unite sent. 19704/2015
Facoltà e obbligo d'impugnazione del contribuente
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 02/10/2015, n. 19704 hanno stabilito che l’estratto di ruolo è atto impugnabile anche se non espressamente previsto.
La sentenza ci insegna che gli atti che rientrano nell’art.19 devono essere obbligatoriamente impugnati.
Gli atti che non rientrano nell’art.19, il contribuente ha facoltà di impugnare non l’obbligo.
Per cui le comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo possono anche non essere impugnate, restando l’obbligo di impugnare l’atto successivo, ossia l’ipoteca o il fermo.
Il concessionario, se si impugna la comunicazione preventiva dice che non è impugnabile, se si impugna l’ipoteca o il fermo dice invece che si doveva impugnare la comunicazione preventiva.