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DIFFERENZA TRA RUOLO ED ESTRATTO DI RUOLO
Ultimo aggiornamento 16/09/2017
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Differenza tra Ruolo ed estratto di ruolo la spiegazione della Cassazione

 

Cassazione sez.6 udienza del 20/06/2017 depositata il 05/09/2017 sentenza n.20784/2017

Con il termine "ruolo" ed "estratto di ruolo" si indicano due documenti tra loro differenti da un punto di vista sostanziale: infatti, "il "ruolo", come noto ha una sua precisa definizione legislativa, posto che per il vigente testo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, lett. b), esso è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario" e che, per l'art. 11 del medesimo D.P.R., "nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi". A norma del successivo art. 12, l'ufficio competente "forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi l'ambito territoriale i il ruolo si riferisce"; nel ruolo "devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione"; "il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da suo delegato" e "con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo", cioè costituisce titolo esecutivo. Dai riprodotti dati normativi discende che il "ruolo" è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorchè sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio ed esclusivo dell'ufficio competente" (cioè dell'ente creditore impositore), quindi "atto" che, siccome espressamente previsto e regolamentato da norme legislative primarie, deve ritenersi tipico sia quanto alla forma che quanto al contenuto sostanziale. (..) Il "documento" denominato "estratto di ruolo", tale indicato dallo stesso concessionario che lo rilascia, non è invece specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente. Esso - che viene formato (quindi consegnato) soltanto su richiesta del debitore - (v. Consiglio di Stato, 4, n. 4209 del 2014) semplicemente un "elaborato informatico formato dall'esattore... sostanzialmente contenente gli... elementi della cartella...", quindi anche gli "elementi" del ruolo afferente quella cartella (il C.d.S., peraltro, ha affermato l'inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all'obbligo di ostensione all'interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici. Da quanto sopra esposto emerge con sufficiente chiarezza la differenza sostanziale tra "ruolo" ed "estratto di ruolo" (termini talvolta impropriamente utilizzati come sinonimi): il "ruolo" (atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione) è un "provvedimento" proprio dell'ente impositore (quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell'ente suddetto); l'"estratto di ruolo", invece, è (e resta sempre) solo un "documento" (un "elaborato informatico... contenente gli... elementi della cartella", quindi unicamente gli "elementi" di un atto impositivo) formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (nè, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta" (Cass. s.u. 19704/2015);


 

 

L’impugnabilità dell’estratto di ruolo Cassazione a Sezioni Unite sent. 19704/2015

Facoltà e obbligo d'impugnazione del contribuente

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 02/10/2015, n. 19704 hanno stabilito che l’estratto di ruolo è atto impugnabile anche se non espressamente previsto.

La sentenza ci insegna che gli atti che rientrano nell’art.19 devono essere obbligatoriamente impugnati.

Gli atti che non rientrano nell’art.19, il contribuente ha facoltà di impugnare non l’obbligo.

Per cui le comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo possono anche non essere impugnate, restando l’obbligo di impugnare l’atto successivo, ossia l’ipoteca o il fermo.

Il concessionario,  se si impugna la comunicazione preventiva dice che non è impugnabile,  se si impugna l’ipoteca o il fermo dice invece che si  doveva impugnare la comunicazione preventiva.

 

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