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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI COMUNI A RISCHIO ILLEGITTIMITA' TUTTO CIO' CHE BISOGNA SAPERE PER DIFENDERSI

Ultimo aggiornamento 16/09/2017
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Attenzione molti contribuenti stanno ricevendo in questo periodo le cartelle per rata del condono ex legge 289/2002, tali cartelle non sono state precedute da avviso bonario, perche' l'agenzia delle entrate ritiene non esserne obbligata, tale comportamento contrasta con la legge 212/2000 per cui sono tutte nulle, ma e' necessario fare ricorso entro 60gg.

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L'affidamento della funzione di accertamento e riscossione dei tributi a società private da parte dei Comuni deve essere attentamente valutata, le società che gestiscono i tributi per l'accertamento e la riscossione devono essere iscritte in apposito albo di cui al D.M. 289/2000 ex art. 53 del Dlgs 446/1997, per cui prima di pagare accertatevi che non ci siano i presupposti per un ricorso, perchè se la società non è iscritta gli atti sono tutti nulli.

Inoltre le notifiche vanno fatte tutte per ufficiale giudiziario, perchè non si parla più di ruolo, ma di ingiunzione fiscale, per cui è applicabile il R.D. 639/1910.

Le sanzioni tributarie possono essere applicate solo nella misura del 30% in quanto l'art.49 del d.lgs.n.22/1997 non reca alcuna disciplina specifica in tema di sanzioni

Le tariffe vanno determinate dal consiglio e non dalla Giunta Comunale.

Le modificiche ai tributi comunali hanno effetto dall'anno successivo e non possono avere efficacia nell'anno d'imposta in cui il consiglio comunale ha formato la norma art. 3 L.212/2000

 

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza n. 16400/31/16

I concessionari della Riscossione dei Comuni

Violazione dell'’obbligo d’avvalersi di soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 446/1997 - D.M. 289/2000, il concessionario della riscossione e accertamento del Comune  - Il Raggruppamento di imprese Equitalia-Ge.Se.T. Italia S.p.A.-Ottogas S.r.l. non è legittimato all'accertamento dei tributi comunali per conto del Comune, .

Per poter gestire l'attività di liquidazione ed accertamento dei tributi locali, nello specifico della Tarsu, bisogna possedere determinati requisiti tecnici ed economici ed essere iscritti all'albo di cui al D.M. 289/2000. Pertanto, gli avvisi di accertamento emessi da Enti privi di tale iscrizione sono da ritenersi nulli considerato che la loro legittimazione attiva non può essere desunta per legge. A stabilirlo è la sentenza della C.T.P. di Napoli n.16400/31/16.

L’obbligo d’avvalersi di soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 446/1997 di cui al D.M. 289/2000.

Consiglio di Stato, sez.V , sentenza 31 gennaio 2017 , n. 380

TAR Lombardia - Milano, sez. IV , sentenza 27 gennaio 2017, n. 210

TAR Puglia Bari , sez. I, sentenza 24 marzo  2016 ,n. 424

TAR Calabria - Catanzaro, sez. II, sentenza 4 novembre 2005, n. 1881

TAR Lombardia - Brescia, sez. I, sentenza 17 ottobre 2005, n. 986

 

L’ingiunzione fiscale disciplinata dal Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 è lo strumento tipico - alternativo al sistema mediante “ruolo”

La disciplina relativa alla notificazione dell’ingiunzione fiscale - contenuta nell’articolo 2 del Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 (e successive modifiche e integrazioni) - prevede che la stessa sia notificata, nella forma della citazione, da un ufficiale giudiziario o da un messo addetto all’Ufficio del Giudice di Pace.

È indubitabile che la prerogativa di notificare l’ingiunzione fiscale, concessa in via esclusiva per il tramite degli uffici giudiziari, possa presentare non pochi problemi di validità e di legittimità delle notificazioni in capo agli Enti emittenti (che, di regola, provvedono con spedizioni postali massive)

Le sanzioni Tributarie inflitte dai Comuni sono illegittime, in quanto i regolamenti comunali non hanno facoltà di definirle

 

Commissione Tributaria Regionale  di Roma sentenza 7672/09/2016 depositata il 30/11/2016


L'applicazione delle sanzioni disposte dal regolamento del Comune di Roma ( e di conseguenza di tutti i Comuni d’Italia)  è illegittima in quanto la Corte Costituzionale con la Sentenza n.238/2009 ha osservato che l'art.49 del d.lgs.n.22/1997 non reca alcuna disciplina specifica in tema di sanzioni potendo applicarsi solo le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie. Di conseguenza i Comuni possono applicare soltanto le sanzioni previste dall'art. 13 del d.lgs.n.471/1997 pari al 30 per cento. CTR di Roma sentenza 7672/09/2016 depositata il 30/11/2016

 

 

Determinazione delle tariffe effettuata dalla Giunta Comunale e non dal Consiglio illegittimità Cassazione 14376/2010, 17524/09 e n. 21310/04

Per la determinazione delle tariffe della Tarsu è competente esclusivamente il Consiglio comunale. A ribadirlo la Cassazione, con la sentenza n. 14376/2010 che, quindi, ha negato l'ipotesi di un analogo potere in capo alla giunta.
Nel caso in esame, l'ente comunale ha contestato il giudizio di condanna delle Commissioni di merito, deducendo la violazione e la falsa applicazione della legge n. 142 del 1990, articolo 32, sostenendo che tale norma debba essere interpretata nel senso che la giunta municipale sia legittimata a determinare o modificare le aliquote Tarsu.
I giudici di legittimità hanno ribadito che, in tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali, l'articolo 32 lettera g) demandava alla competenza dei consigli comunali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con conseguente esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione e all'adeguamento delle aliquote del tributo.
Il ragionamento della Corte è lineare: considerato che la norma in questione attribuisce al Consiglio la competenza a deliberare in ordine all'istituzione del tributo e delle tariffe da applicare, è solo logico concludere che la medesima competenza sia esclusiva anche quando tali tariffe debbano essere modificate, trattandosi di una decisione ex novo sul quanto dovuto.
È, pertanto, illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale, e va disapplicata dal giudice tributario ai sensi del Dlgs n. 546/92, articolo 7, comma 5 con consequenziale travolgimento dell'atto applicativo, una delibera della giunta comunale di variazione delle tariffe Tarsu emanata sotto la vigenza della legge n. 142 del 1990 su cui risulti basato l'atto impositivo impugnato dall'interessato (in tal senso anche Cassazione sentenze n. 14376/2010, n.17524/09 e n. 21310/04).

 

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