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BILANCIO CEE
Ultimo aggiornamento 01/12/2008
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

BILANCIO E CONTABILITA'

CONTABILITA' E REGIMI CONTABILI

IL BILANCIO CEE

REGIMI IVA

DISTRIBUZIONE UTILI SOCIETARI

  IL BILANCIO CEE:

Indice: 1. Il Bilancio Cee - 2. La nuova relazione della gestione - 3. I Criteri di valutazione - 4.La procedura di ammortamento - 5.I Principio della redazione di Bilancio - 6.Lo schema cee dello stato patrimoniale - 7. Lo schema cee del conto economico - 8. Il Bilancio Cee abbreviato

Il bilancio di esercizio rappresenta il fondamentale documento informativo sulla dinamica aziendale ed ha rilevanza soprattutto ai fini esterni. Si e' fatta sempre piu' pressante l'esigenza di permettere una facile comparazione tra i bilanci delle società appartenenti ai paesi membri della Cee e pertanto i Bilanci delle società di capitali devono essere formati e depositati secondo la disciplina comunitaria della IV Direttiva CEE, datata 1978. Ci sono delle agevolazioni per piccole società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (vedi sezione bilancio e contabilità). Non va comunque sottovalutata la sua importanza ai fini interni, quale strumento di programmazione e di controllo, anche se a tale scopo deve essere integrato con altri dettagli ed informazioni.

Il Bilancio Cee e' stato introdotto nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 9 Aprile 1991, n. 127,la nuova normativa, in virtù dei rinvii contenuti nel Codice Civile, si estende anche a tutte le società di capitali. Per le imprese individuali e le società di persone il rinvio è parziale, in quanto riguarda esclusivamente i criteri di valutazione (quindi solo l'art. 2426 del c.c.).Per quanto riguarda il contenuto della sezione del codice civile dedicata al bilancio,essa può idealmente suddividersi in 3 parti, strettamente complementari.La prima, di carattere generale, riguarda la clausola generale, nonché il complesso di principi e postulati su cui si fonda la redazione del bilancio di esercizio (si tratta degli articoli 2423 e 2423-bis).La seconda parte si riferisce ai documenti fondamentali che costituiscono il bilancio d'esercizio, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, nonché quello di "corredo", cioé la Relazione sulla Gestione. Questa parte è disciplinata dagli articoli che vanno dal 2423-ter al 2428-bis c.c. (escluso il 2426).La terza parte riguarda i criteri di valutazione ed è contenuta nell'art. 2426 del c.c..Vale infine la pena di ricordare che il disposto del D.Lgs 127/91 è stato in parte integrato ad opera del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n° 6, in attuazione della legge delega n° 366 del 3 ottobre 2001 in materia di “Riforma societaria”.

Prima Parte - Carattere generale: l'articolo 2423, al 1° comma, stabilisce che il bilancio di esercizio rappresenta un complesso unitario, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il 2° comma identifica la cosiddetta "clausola generale" il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. la chiarezza e' imposta dalla legge civile attraverso l'imposizione di schemi obbligatori. L'espressione rappresentazione veritiera e corretta  "true and fair view"  tende ad esprimere il concetto indicato nella IV direttiva come "quadro fedele", tale requisito trova trova conferma nel 3° comma dell'art. 2423, secondo cui assumono carattere obbligatorio le eventuali "informazioni complementari", quando quelle previste dalla legge non sono sufficienti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.Quali sono queste informazioni complementari necessarie per realizzare compiutamente la rappresentazione veritiera e corretta? Sia lo stato patrimoniale, che il conto economico, non sono sufficienti a dare informazioni sulla situazione finanziaria dell'impresa, che deve essere indicata nella nota integrativa. Tali informazioni si potrebbero ottenere con la redazione del rendiconto finanziario, un documento contabile atto ad evidenziare i flussi positivi e negativi di liquidità, offrendo, quindi, la possibilità di apprezzare l'andamento finanziario della gestione.Il quarto comma dell'articolo 2423 stabilisce, infatti, che occorre derogare alle disposizioni di legge, ma solo in casi eccezionali (primo requisito) e se tali disposizioni si dimostrano incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta dell'oggetto di bilancio (secondo requisito). La legge non ha precisato quali sono questi casi eccezionali: ha comunque specificato che non può essere considerato un caso eccezionale l'inflazione. Un esempio di casi eccezionali e' rappresentato dalla possibilità di effettuare rivalutazioni, ma quest'ipotesi  rappresenta comunque un'operazione impegnativa, in quanto comporta elevati coefficienti di rischio e può prestarsi ad abusi di vario ordine e grado. Un esempio chiarisce meglio il concetto. Si consideri un immobile iscritto in bilancio al costo storico di 200, rivalutato a 240. La riserva di 40 che si viene a costituire sarà distribuibile solo quando saranno state accantonate quote di ammortamento di pari importo. Oppure nel momento in cui l'edificio viene venduto con il conseguimento di una plusvalenza di almeno 40. L'art. 2423, 4° comma, parla di "riserva non distribuibile": con un'interpretazione estensiva della norma si potrebbe ritenere che questa riserva possa essere utilizzata per la copertura di perdite pregresse, non costituendo questa operazione una distribuzione di utile.

I documenti fondamentali:il bilancio d'esercizio, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, nonché quello di "corredo", cioé la Relazione sulla Gestione. Questa parte è disciplinata dagli articoli che vanno dal 2423-ter al 2428-bis c.c. (escluso il 2426)

2. La nuova relazione della gestione

La nuova relazione sulla Gestione:  Il Dlgs 32/2007 ha implementato il contenuto “minimale”della direttiva 51/2003/CE,  Le modifiche apportate interessano la redazione del
bilancio consolidato, relazione sulla gestione e relazione del revisore  Le disposizioni in parola si applicano “ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore” , Per le società che fanno coincidere l’esercizio con l’anno solare i bilanci che hanno inizio dalla data successiva a quella dell’entrata in vigore del decreto fanno riferimento all’esercizio 2008.le informazioni richieste devono essere fornite nel solo caso in cui siano soddisfatte le condizioni previste dal disposto normativo , l’informativa contenuta nella relazione deve essere “coerente con l’entità e la complessità degli affari della società”. La relazione sulla gestione quale documento indirizzato all’esterno , Il documento analizza: gli “indicatori finanziari” (“financial indicators”), intesi come indicatori estrapolabili dalla contabilità generale, gli “indicatori non finanziari”  i rischi e le incertezze ,  le informazioni attinenti all’ambiente e al personale.

 

3.  I Criteri di valutazione:

Art. 2426 del c.c..Vale infine la pena di ricordare che il disposto del D.Lgs 127/91 è stato in parte integrato ad opera del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n° 6, in attuazione della legge delega n° 366 del 3 ottobre 2001 in materia di “Riforma societaria”.

Relativamente allo stato patrimoniale, il bilancio di esercizio è suddiviso in quattro classi principali evidenziate dalle lettere maiuscole; la classificazione delle sue voci è basata sul criterio della destinazione dei valori patrimoniali rispetto all’attività ordinaria dell’impresa.

Si presentano i principali criteri di valutazione per le voci dello stato patrimoniale:

·       le immobilizzazioni, ossia quegli elementi del capitale aziendale destinati a permanere per un lungo periodo nell’organizzazione aziendale (ad esempio, le attrezzature), sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.

·       Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.

·       I costi di impianto e ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

·       I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

·       Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore.

·       imputati tutti i costi il cui sostenimento si è reso necessario per l’ottenimento dell’immobilizzazione.

·       Il legislatore sancisce l’obbligo di procedere sistematicamente all’attuazione dell’ ammortamento delle immobilizzazioni, ossia un processo economico-contabile mediante il quale si ripartisce il costo di un bene che presta la sua utilità all’azienda per più anni (ad esempio un attrezzatura, un capannone, ecc.) nei vari anni di vita utile dello stesso. Il valore delle immobilizzazioni iscritto in bilancio, tra le voci dell’attivo, deve essere al netto dell’ ammortamento.

·       Per quanto riguarda la valutazione dei crediti si ha che la normativa civilistica prevede che eventuali svalutazioni, connesse all’insolvenza dei debitori, siano direttamente applicate al valore dei crediti iscritti nell’attivo. In precedenza, si costituiva un fondo svalutazione crediti, iscritto nel passivo, avente natura di rettifica indiretta dell’attivo e conseguentemente il valore di presumibile realizzazione veniva determinato indirettamente e indistintamente detraendo dal valore di tali crediti iscritti nell’attivo il valore del fondo di svalutazione crediti.

·       La valutazione delle rimanenze, dei titoli e delle attività finanziarie, che non costituiscono immobilizzazioni, sono iscritti al costo di acquisto o di produzione; se il prezzo corrente è inferiore al costo di acquisto o di produzione, in base al principio di prudenza, si deve applicare il valore di realizzazione (o prezzo corrente) desumibile dall’andamento del mercato.

 

Le voci dell’Attivo dello Stato Patrimoniale sono quattro:

·       Crediti verso soci:

·       Immobilizzazioni;

·       Attivo circolante;

·       Ratei e risconti.

 

La voce “crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata” accoglie i crediti verso i soci a fronte di quote di capitale sottoscritto, ma in parte non ancora versato. La voce considerata viene utilizzata nel momento della costituzione della società, o nel momento in cui si verifica un aumento del capitale sociale.

La voce immobilizzazioni si distingue in tre sezioni: materiali, immateriali e finanziarie. La sezione relativa alle immobilizzazioni immateriali necessita di alcune precisazioni circa alcuni degli elementi che vi compaiono:

·       i costi di impianto e di ampliamento: i costi di impianto sono spese relative al periodo iniziale della vita di un’azienda, in cui vengono predisposte le strutture necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi strategici aziendali; quindi si tratta di costi pluriennali relativi ad imprese da poco costituite, la cui attività di produzione o non ha avuto inizio o non ha prodotto apprezzabili ricavi. Alcuni esempi: spese notarili per la costituzione, altre spese relative alla costituzione del capitale sociale, il materiale diretto di consumo, ecc. I costi di ampliamento, invece, sono spese sostenute nella fase di variazione della capacità strutturale, in relazioni a nuovi obiettivi strategici.

·       i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità: i costi di ricerca sono spese sostenute in indagini finalizzate ad ottenere nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche. I costi di sviluppo sono spese sostenute per l’implementazione degli esiti di ricerche o di altre conoscenze in un progetto per la produzione di nuovi beni o per il loro perfezionamento prima che si attivi la produzione commerciale. I costi di pubblicità sono spese sostenute per diffondere la conoscenza dell’impresa e del suo marchio.

avviamento: l’avviamento rappresenta la differenza positiva tra il prezzo di cessione di una impresa (o parte di essa) e il suo patrimonio netto contabile (situazione patrimoniale contabile dell’azienda). È possibile identificarlo come l’insieme delle qualità positive, grazie delle quali,

 

·       un’azienda già operante può godere di una posizione privilegiata rispetto ad un’impresa di nuova costituzione. Tali fattori positivi possono consistere nei seguenti elementi:

§       un’organizzazione aziendale già sperimentata;

§       personale qualificato;

§       buona localizzazione geografica;

§       conoscenza del mercato;

 

L’attivo circolante è costituito da elementi del patrimonio destinati ad essere continuamente consumati e rinnovati, per effetto della gestione. Nell’ambito di questa categoria, le voci “crediti” e “rimanenze” abbisognano di alcune spiegazioni.

I crediti rappresentano il diritto di esigere da clienti e da terzi determinate somme di denaro a scadenze prestabilite.

I crediti commerciali delle imprese manifatturiere, industriali e commerciali sono relativi ai corrispettivi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rientranti nell’attività tipica dell’impresa. Come detto nella trattazione dei criteri di valutazione del bilancio, i crediti di dubbia esigibilità sono valutati al loro presumibile valore di realizzo. In particolare, per ognuno dei crediti non ancora scaduti o già scaduti, che figurano tra gli insoluti, si determina la perdita presumibile e si procede alla svalutazione dei crediti.

Le rimanenze di magazzino rappresentano costi sostenuti nel corso dell’esercizio, ma che, non essendo impiegati nel processo produttivo, non hanno erogato la loro utilità. Per cui, in relazione al principio della competenza economica, vanno rinviati all’esercizio in cui produrranno i relativi ricavi.

Nel Passivo, la distinzione fondamentale è invece tra:

·       il patrimonio netto che individua i mezzi propri dell’azienda (capitale sociale e riserve[1]);

·       i debiti.

 

Le voci del Passivo sono quattro:

·       Patrimonio netto;

·       Fondi per rischi ed oneri;

·       Trattamento di fine rapporto;

·       Debiti;

·       Ratei e risconti.

 

La classificazione è effettuata sulla base della natura delle fonti di finanziamento, in modo da distinguere, in particolare, i mezzi di terzi dai mezzi propri.

Un commento merita la voce “fondi per rischi o oneri”: essa accoglie accantonamenti effettuati in previsione di perdite o debiti che si verificheranno in futuro, ma che sono indeterminati sia per quanto riguarda l’importo sia riguardo alla data di manifestazione. Ad esempio, il fondo imposte (voce B.2 del passivo dello stato patrimoniale) è destinato a contenere i rischi connessi a decisioni sfavorevoli di commissioni tributarie in caso di contenzioso fiscale.


 

4. La procedura di ammortamento

L’ammortamento è un procedimento tecnico-contabile con il quale i costi pluriennali (beni a fecondità ripetuta) sono ripartiti tra gli esercizi (anni) del periodo di vita utile delle immobilizzazioni a cui si riferiscono.

Si deve tener conto dei seguenti elementi:

·       costo sostenuto inizialmente: tale costo è dato dal costo di acquisto aumentato dalle spese accessorie di installazione e di collaudo.

·       Il valore presumibile di recupero: è il valore che presumibilmente si potrà realizzare nel momento dell’eliminazione o della sostituzione del bene.

·       La durata utile del bene: tale durata è stimata tenendo conto sia delle caratteristiche d’impiego del bene (logorio fisico) sia dell’obsolescenza (superamento tecnologico).

·       Valore da ammortizzare: è dato dalla differenza tra il costo iniziale ed il valore di presumibile realizzo al momento dell’eliminazione. Tuttavia, quest’ultimo valore è di difficile determinazione, pertanto, viene di norma trascurato.

·       Criterio di fissazione della quota: le quote da imputare ad ogni esercizio possono essere predeterminate.

 

La durata dell’ammortamento va intesa come vita utile, cioè come periodo di partecipazione economica dei fattori di produzione dell’impresa. Si sottolinea come i fenomeni di obsolescenza si verificano per effetto del progresso tecnologico, facendo sì che gli impianti ed i macchinari risultino superati da altri più efficienti che consentono di produrre a livelli più elevati di rendimento e quindi con minori costi.

Il metodo di ammortamento più utilizzato è quello a quote costanti: La quota costante si determina calcolando una percentuale fissa sul valore ammortizzabile. Il metodo è ritenuto particolarmente adatto per i beni che subiscono un logorio uniforme nel tempo.

La legge consente il mutamento dei coefficienti e dei criteri di base del piano di ammortamento originario, purché ne venga data notizia nella nota integrativa.

 

5. Principi per la redazione del bilancio

 

Clausola generale

Il bilancio deve essere chiaro e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio.

 

Principio di neutralità

 

Principio di competenza

Si deve tenere conto dei proventi e degli oneri riferibili all’esercizio considerato, a prescindere dalla data dell’incasso o del pagamento.

 

Principio di prudenza

Nel bilancio devono essere evidenziati gli utili realmente conseguiti, escludendo quelli solo sperati. Nel bilancio, si deve tenere conto dei rischi e delle perdite dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura.

 

Principio di coerenza

Costanza nell’applicazione dei criteri di valutazione. Sono possibili, in casi eccezionali, deroghe da motivare nella nota integrativa, che deve anche mettere in luce l’effetto della deroga, in termini quantitativi, sul patrimonio e sul reddito.

 

6.LO SCHEMA CEE DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO


 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I – Immobilizzazioni immateriali:

1)     costi di impianto e di ampliamento;

2)     costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità e propaganda;

3)     diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;

4)     concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5)     avviamento;

6)     immobilizzazioni in corso e acconti;

Totale

II – Immobilizzazioni materiali:

1)     terreni e fabbricati;

2)     impianti e macchinario;

3)     attrezzature industriali e commerciali;

4)     altri beni;

5)     immobilizzazioni in corso e acconti;

Totale

III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:

1)     partecipazioni in :

a)      imprese controllate;

b)      imprese collegate;

c)      altre imprese;

2)     crediti:

a)      verso imprese controllate;

b)      verso imprese collegate;

c)      verso controllanti;

d)      verso altri;

3)     altri titoli:

4)     azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;

Totale

Totale immobilizzazioni (B)

C)     Attivo circolante:

I – Rimanenze:

1)     materie prime, sussidiarie e di consumo;

2)     prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3)     lavori in corso su ordinazione;

4)     prodotti finiti e merci;

5)     acconti;

Totale

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:

1)     verso clienti;

2)     verso imprese controllate;

3)     verso imprese collegate;

4)     verso controllanti;

5)     verso altri

Totale

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione:

1)     partecipazioni in imprese controllate;

2)     partecipazioni in imprese collegate;

3)     altre partecipazioni;

4)     azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;

5)     altri titoli;

Totale

IV – Disponibilità liquide:

1)     depositi bancari e postali;

2)     assegni;

3)     danaro e valori in cassa;

Totale

Totale attivo circolante (C)

 

D)     Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.


 

PASSIVO


 

A) Patrimonio netto:

            I.     Capitale

           II.     Riserva da soprapprezzo alle azioni

         III.     – Riserve di rivalutazione

         IV.     – Riserva legale

           V.     - Riserva per azioni proprie in portafoglio

         VI.     - Riserve statuarie

       VII.     - Altre riserve, distintamente indicate

      VIII.     - Utili (perdite( portati a nuovo)

         IX.     – Utile (perdita) dell’esercizio

Totale

B) Fondi per rischi e oneri:

1)     per trattamento di quiescenza o obblighi simili;

2)     per imposte;

3)     altri.

Totale

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:

1)     obbligazioni;

2)     obbligazioni convertibili;

3)     debiti verso banche;

4)     debiti verso altri finanziatori;

5)     acconti;

6)     debiti verso fornitori;

7)     debiti rappresentati da titoli di credito;

8)     debiti verso imprese controllate;

9)     debiti verso imprese collegate;

10)  debiti verso controllanti;

11)  debiti tributari;

12)  debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13)  altri debiti;

Totale

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su prestiti.

7. SCHEMA CEE DI CONTO ECONOMICO

 


 

A) Valore della produzione

1)     ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2)     altri ricavi e proventi;

3)     variazioni delle rimanenze di prodotto in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

4)     variazione dei lavori in corso su ordinazione;

5)     incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

 

Totale

 

B) Costi della produzione

6)     per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7)     per servizi;

8)     per godimento di beni di terzi;

9)     per il personale:

a)      salari e stipendi;

b)     oneri sociali;

c)      trattamento di fine rapporto;

d)     trattamento di quiescenza e simili;

e)      altri costi;

10)  ammortamenti e svalutazioni:

a)      ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b)     altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

c)      svalutazioni dell’attivo circolante, con separata indicazione di quelle riguardanti i crediti;

11)  variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

12)  accantonamenti per rischi;

13)  altri accantonamenti;

14)  oneri diversi di gestione.

 

Totale

 

Differenza tra valore e costi della produzione

(A – B = REDDITO OPERATIVO)

 

C) Proventi e oneri finanziari

15)  proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16)  altri proventi finanziari:

a)      da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli controllanti;

b)     da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c)      da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

 

d)     proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

 

17)  interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

 

Totale (15 + 16 – 17)

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18)  rivalutazioni:

a)      di partecipazioni;

b)     di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c)      di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19)  svalutazioni:

a)      di partecipazioni;

b)     di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c)      di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

 

Totale delle rettifiche (18 – 19)

 

E) Proventi e oneri straordinari

20)  proventi , con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.1;

21)  oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.1 e delle imposte relative a esercizi precedenti;

 

Totale delle partite straordinarie (20 – 21)

 

Riassunto prima delle imposte

( A – B + C + D + E )

 

22)  imposte sul reddito dell’esercizio;

23)  risultato dell’esercizio;

24)  rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie;

25)  accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;

26)  utile (perdita) dell’esercizio.

8. Il Bilancio Cee abbreviato

 Il primo comma dell’art. 2435-bis c.c., così come modificato dal d.lgs. 173/2008, stabilisce che le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati6, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano
superato due dei seguenti limiti:
□ totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
 

                               ART- 2435 BIS CC
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità