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LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI NELLE SOCIETA'
Ultimo aggiornamento 30/06/2006
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La distribuzione degli utili nelle società di persone

Dall’esame degli art.89 e 5 del Tuir risulta chiaro, che gli utili della societa’ vanno dichiarati dai soci indipendentemente dalla loro distribuzione.

 

Art. 89. [ex art. 56] D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici,  in nome collettivo e in accomandita semplice  residenti  nel  territorio  dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

Art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione,  proporzionalmente  alla  sua  quota  di partecipazione agli utili.

 

La distribuzione degli utili nelle società di capitali

 

Il regime di tassazione dei dividendi previgente (fino al 31 dicembre 2003) era fondato sul principio della "imputazione del dividendo" (cosiddetto imputation system) che consisteva nel considerare il socio, e non la società, l'effettivo possessore dell'utile societario con la conseguenza che l'imposta assolta dalla società in sede di produzione dell'utile è, per certi aspetti, un mero acconto d'imposta.

L'istituto del credito di imposta, necessario per evitare - in tale sistema di tassazione - la doppia imposizione sugli utili societari si era, però, reso concretamente applicabile solo ai dividendi provenienti da società residenti e non anche per quelli di provenienza estera. Solo nel caso dei dividendi nazionali, infatti, sia la società che produceva gli utili, sia i soci cui gli utili stessi venivano distribuiti, erano soggetti passivi d'imposta. Ciò creava il presupposto per la restituzione delle imposte assolte dall'una agli altri.

Per i dividendi relativi a società non residenti, invece, la tassazione dell'utile è, in sede di produzione, di pertinenza di altri Stati, e, quindi, l'applicazione del succitato meccanismo del credito d'imposta avrebbe potuto comportare, in sede di distribuzione, un rimborso al socio di imposte assolte dalla società in un altro Stato.

Con il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il sistema dell'imputazione viene abbandonato, eliminando, in particolare, il meccanismo del credito di imposta e adottando il sistema dell'esenzione. Ciò consente di assoggettare sia i dividendi nazionali che quelli di provenienza estera al medesimo

trattamento consistente, in linea di principio, nella loro esclusione da imposizione in capo al percettore.

 

Le partecipazioni

Partecipazioni qualificate e non qualificate

 

Per le societa’ non quotate le partecipazioni sono non qualificate  con   DIRITTO DI VOTO NON SUPERIORE AL 20%  e PARTECIPAZIONE AL CAPITALE NON SUPERIORE AL 25%, se vengono superati i limiti la partecipazione diventa qualificata.

 

Per le societa’  quotate le partecipazioni sono non qualificate  con   DIRITTO DI VOTO NON SUPERIORE AL 20%  e PARTECIPAZIONE AL CAPITALE NON SUPERIORE AL 5%, se vengono superati i limiti la partecipazione diventa qualificata.

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE Art. 81

[art. 67 "nuovo Tuir"]

lettera C

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE Art. 81

[art. 67 "nuovo Tuir"]

lettera C

 

SOCIETA’ NON QUOTATE: DIRITTO DI VOTO NON SUPERIORE AL 20%

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE NON SUPERIORE AL 25%

 

SOCIETA’ NON QUOTATE: DIRITTO DI VOTO  SUPERIORE AL 20%

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SUPERIORE AL 25%

 

 

SOCIETA’ QUOTATE:

DIRITTO DI VOTO NON SUPERIORE AL 2%

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE NON SUPERIORE AL 5%

 

SOCIETA’ QUOTATE:

DIRITTO DI VOTO  SUPERIORE AL 2%

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SUPERIORE AL 5%

 

 

 

 

 

La tassazione

 

I dividendi percepiti dalle società di capitali e dagli enti commerciali  non concorrono alla formazione del reddito nella misura del 95 per  cento;  per quelli percepiti dagli altri soggetti nell'esercizio dell'impresa la  quota di non imponibilità è pari al 60 per cento.  Nella  stessa  misura  vengono tassati i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate e percepiti  da contribuenti non esercenti attività di  impresa.  Ove,  per  questi  ultimi soggetti, i dividendi pervengano  da  partecipazioni  non  qualificate  gli stessi sono integralmente imponibili ma  con  l'imposta  sostitutiva  nella misura del 12,50 per cento.

 

 

 

 

NATURA DELSOCIO

PARTECIPAZIONE QUALIFICATA Art. 81

[art. 67 "nuovo Tuir"] lettera C

PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA Art. 81

[art. 67 "nuovo Tuir"] lettera C

PERSONA FISICA FUORI DALL’AMBITO D’IMPRESA

DIVIDENDO ESENTE PER IL 60% E QUINDI A TASSAZIONE IL 40% ART.47

RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA DEL 12,50% ART. 24 DPR 600/73

PERSONE FISICHE NELL’AMBITO D’IMPRESA O SOCIETA’ DI PERSONE

DIVIDENDO ESENTE PER IL 60% E QUINDI A TASSAZIONE IL 40% ART.59

DIVIDENDO ESENTE PER IL 60% E QUINDI A TASSAZIONE IL 40% ART.59

SOCIETA’ OD ENTE SOGGETTO AD IRES

DIVIDENDO ESENTE PER IL 95% E QUINDI A TASSAZIONE IL 5% ART.90

DIVIDENDO ESENTE PER IL 95% E QUINDI A TASSAZIONE IL 5% ART.90

 

 

L’applicazione della ritenuta

 

Dividendi di fonte italiana erogati a percipienti italiani - 12,50%

Ai sensi del comma 1 dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, nel caso di dividendi di fonte italiana erogati a percipienti italiani (cosiddetti "dividendi infra-nazionali"), l'applicazione di una ritenuta alla fonte è prevista se si verificano tutte e tre le seguenti condizioni:

- il socio che percepisce il dividendo è una persona fisica;

- il socio non possiede la partecipazione nell'ambito dell'esercizio

di un'attività di impresa (ossia la partecipazione da cui il dividendo

promana non costituisce bene relativo all'impresa individuale del socio);

- la partecipazione da cui il dividendo promana è una partecipazione  "non qualificata".

In presenza delle predette condizioni, il sostituto di imposta che eroga il dividendo è tenuto ad applicare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 12,5 per cento sull'intero ammontare del dividendo erogato (senza dunque che operino soglie di esenzione da imponibilità).

 

Dividendi di fonte italiana erogati a percipienti esteri – 27%

Ai sensi del comma 3 dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, nel caso di dividendi di fonte italiana erogati a percipienti non residenti (cosiddetti "dividendi sovra-nazionali"), è sempre prevista l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 27 per cento sull'intero dividendo percepito, a condizione però che la partecipazione da cui il dividendo promana non sia posseduta dal socio non residente per il tramite di una stabile organizzazione in Italia.

In altre parole: - se il socio non residente ha una stabile organizzazione in Italia e la partecipazione da cui il dividendo promana è un "bene relativo alla stabile organizzazione", allora nessuna ritenuta alla fonte deve essere operata sul dividendo (coerentemente con il fatto che, in tale ipotesi, il dividendo concorre a formare il reddito imponibile in Italia della stabile organizzazione del soggetto estero); - se il socio non residente non ha una stabile organizzazione in Italia o, pur avendola, la partecipazione da cui il dividendo promana non è un "bene relativo alla stabile organizzazione", allora deve essere applicata la ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

La ritenuta a titolo di imposta del 27 per cento è ridotta al 12,5 per cento nel caso in cui il socio che percepisce il dividendo sia un azionista di risparmio (ossia nel caso in cui la partecipazione da cui il dividendo promana sia rappresentata da titoli azionari di risparmio). L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 27 prevede poi che i soggetti non residenti, cui viene applicata la ritenuta alla fonte nella misura del 27 per cento (con l'esclusione quindi degli azionisti di risparmio), hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato in via definitiva nello Stato estero di residenza sui medesimi dividendi.