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Attenzione molti contribuenti stanno ricevendo in questo periodo le cartelle per rata del condono ex legge 289/2002, tali cartelle non sono state precedute da avviso bonario, perche' l'agenzia delle entrate ritiene non esserne obbligata, tale comportamento contrasta con la legge 212/2000 per cui sono tutte nulle, ma e' necessario fare ricorso entro 60gg.
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Che esiste una precisa volontà in giurisprudenza di combattere l'evasione è chiaro, ma quello che mi spaventa come cultore giuridico, che per raggiungere questo scopo si calpestano i più elementari principi di diritto, che dovrebbero essere garantititi proprio dalla giurisprudenza stessa. Il Legislatore, composto ormai da scheriffi delle tasse, ha partorito un ennesimo mostro, chi non dichiara i capitali all'estero si verrà raddoppiate le sanzioni (che già arrivano al 240%) e i termini per gli accertamenti ( che vi ricordo sono passati da 4 a 5 anni dal 01/01/2016) si veda (art.1 commi 130-131-132 Legge n.208 del 28/12/2015 in vigore dal 01/01/2016) sono raddoppiati per chi non dichiara i capitali all'estero come statuito dall'articolo 12 del Dl 78/2009
che prevede : a) gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori
a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di monitoraggio, ai soli fini fiscali si presumono costituiti, salvo
prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione; b) in tale ipotesi le sanzioni ordinariamente previste per le violazioni dichiarative sono raddoppiate; c) per l’accertamento di tale presunzione gli ordinari termini di accertamento sono raddoppiati, così come sono raddoppiati i termini per accertare le violazioni commesse in tema di monitoraggio.
L’agenzia delle Entrate sostiene che il Dl 78/2009 come ha natura procedimentale per cui è applicabile retroattivamente (circolari 19/E/2017, 6/E/2015 e 27/E/2015)..
Quindi chi non dichiara i capitali all'estero si vede assoggettato a un periodo di decadenza di 10 anni!!!!!
E in più si vedrà raddoppiate le sanzioni che già arrivano normalmente al 240%
Per completare il viaggio nel mondo dell'assurdità, la normativa si applica prima della sua entrata un vigore quindi prima del 2009.
Vediamo di sottolineare tutte le illegittimità anche per un eventuale difesa davanti ai giudici
L’agenzia delle Entrate sostiene che il Dl 78/2009 è applicabile retroattivamente (circolari 19/E/2017, 6/E/2015 e 27/E/2015), tale assunto non ha alcun fondamento.
In diritto civile la legge non disponde che per il futuro e nessuno può assoggettato ad una norma per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Vediamo di valutare ora la legittimità del raddoppio dei termini che ora arriva a 10 anni
La Legge quindi assogetta i contribuenti all'azione del fisco per ben 10 anni, La Corte Costituzionale con la sentenza n. 280/05 i giudici costituzionali osservarono che, sotto il profilo del principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.), non è “consentito lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione”; l’arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire “certamente eccessivo e irragionevole”. ,
Sulla durata decennale della azione accertatrice dell'agenzia delle Entrate è chiaro, che bisogna sollevare la incostituzionalità portando all'attenzione dei giudici la sentenza n.280/05 della Corte Costituzionale.
Vediamo di valutare ora la legittimità del raddoppio delle sanzioni
La sanzioni tributarie arrivano al 240% dell'imposta dovuta, superando di gran lunga il reddito, ma è possibile alla luce dell'art. 53 della Costituzione, Principio di capacità contributiva, che tali sanzioni siano legittime? come può il contribuente pagare di più di quello che ha guadagnato.
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