Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com  orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30

  081/5706339       081/0060351     Consulenza Gratuita      (solo per e-mail o via fax)         3358378028                                                    

Consulenza gratuita: Consulenza@studiomarino.it - Orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30 - 18.30     La consulenza gratuita e' ammessa via e-mail o via fax ,viene fornita a campione non e' garantita la risposta a tutti.

EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA - VISITA IL NUOVO SITO WWW.DIFESATRIBUTARIA.IT  RICCO DI SENTENZE AGGIORNATE FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE

Il Raddoppio dei termini per gli accertamenti dei capitali all'Estero
Ultimo aggiornamento 24/09/2017
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

Per un parere via fax compilare il modulo e allegare copia della cartella intera e inviarlo allo 081/0060351

Attenzione molti contribuenti stanno ricevendo in questo periodo le cartelle per rata del condono ex legge 289/2002, tali cartelle non sono state precedute da avviso bonario, perche' l'agenzia delle entrate ritiene non esserne obbligata, tale comportamento contrasta con la legge 212/2000 per cui sono tutte nulle, ma e' necessario fare ricorso entro 60gg.

Per conoscere tutte le novità clicca qui:

Stampa articolo

 

Cartelle Esattoriali Fermo amministrat. Ipoteca Esattoria Vizi atti tributari Atti Impugnabili

EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA

Seguici su facebook        Seguici su Twitter     Seguici su Linkedin

 

Che esiste una precisa volontà in giurisprudenza di combattere l'evasione è chiaro, ma quello che mi spaventa come cultore giuridico, che per raggiungere questo scopo si calpestano i più elementari principi di diritto, che dovrebbero essere garantititi proprio dalla giurisprudenza stessa. Il Legislatore, composto ormai da scheriffi delle tasse, ha partorito un ennesimo mostro, chi non dichiara i capitali all'estero si verrà raddoppiate le sanzioni (che già arrivano al 240%) e i termini per gli accertamenti ( che vi ricordo sono passati da 4 a 5 anni dal 01/01/2016) si veda (art.1 commi 130-131-132 Legge n.208 del 28/12/2015 in vigore dal 01/01/2016) sono raddoppiati per chi non dichiara i capitali all'estero come statuito dall'articolo 12 del Dl 78/2009

che prevede : a) gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori
a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di monitoraggio, ai soli fini fiscali si presumono costituiti, salvo
prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione; b) in tale ipotesi le sanzioni ordinariamente previste per le violazioni dichiarative sono raddoppiate; c) per l’accertamento di tale presunzione gli ordinari termini di accertamento sono raddoppiati, così come sono raddoppiati i termini per accertare le violazioni commesse in tema di monitoraggio.
L’agenzia delle Entrate sostiene che il Dl 78/2009 come ha natura procedimentale per cui è applicabile retroattivamente (circolari 19/E/2017, 6/E/2015 e 27/E/2015)..

Quindi chi non dichiara i capitali all'estero si vede assoggettato a un periodo di decadenza di 10 anni!!!!!

E in più si vedrà raddoppiate le sanzioni che già arrivano normalmente al 240%

Per completare il viaggio nel mondo dell'assurdità, la normativa si applica prima della sua entrata un vigore quindi prima del 2009.

Vediamo di sottolineare tutte le illegittimità anche per un eventuale difesa davanti ai giudici

L’agenzia delle Entrate sostiene che il Dl 78/2009 è applicabile retroattivamente (circolari 19/E/2017, 6/E/2015 e 27/E/2015), tale assunto non ha alcun fondamento.

In diritto civile la legge non disponde che per il futuro e nessuno può assoggettato ad una norma per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

L'articolo 11 delle Preleggi disciplina il principio di irretroattività della legge: "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Il significato di tale regola è che una norma non può essere applicata a situazioni di fatto o a rapporti giuridici sorti e conclusisi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il principio di irretroattività, previsto dall'articolo 11 delle Preleggi, è ripreso dall'articolo 25 della Costituzione il quale lo codifica, meglio lo costituzionalizza, limitatamente all'ambito penale

L'articolo 2 del codice penale statuisce che "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato

L'art.3 della L.212/2000 stabilisce che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

 

Sulla retroattività della norma è chiaro che non c'è assolutamente alcun riscontro e che la retroattività della norma tributaria che ha anche effetti penali, violerebbe tutte le seguenti norme: art. 11 preleggi, art. 2 cp, art. 3 L.212/2000 e art.25 C.

Una buona parte di giudici di merito, ha bocciato la retroattività, ritenendo la modifica intervenuta nel 2009 come di natura sostanziale e non semplicemente procedimentale, inapplicabile, pertanto retroattivamente. La Ctr Lombardia con sentenza n.693/02/2017 evidenzia che l’articolo 12 del Dl 78 del 2009 sia una norma di natura sostanziale e non già meramente procedurale risulta pacifico dal fatto che tale disposizione stabilisce una presunzione legale di evasione, con inversione dell’onere della prova in capo al contribuente. Le norme sulle prove pongono regole di
giudizio e, come tali, hanno sempre natura sostanziale, poiché la loro applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda.

La Ctr Firenze, tenendo presente lo statuto del contribuente, stabilisce che il primo periodo di applicazione è il 2010.

Vediamo di valutare ora la legittimità del raddoppio dei termini che ora arriva a 10 anni

La Legge quindi assogetta i contribuenti all'azione del fisco per ben 10 anni, La Corte Costituzionale con la sentenza n. 280/05 i giudici costituzionali osservarono che, sotto il profilo del principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.), non è “consentito lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione; l’arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire “certamente eccessivo e irragionevole”. ,

Sulla durata decennale della azione accertatrice dell'agenzia delle Entrate è chiaro, che bisogna sollevare la incostituzionalità portando all'attenzione dei giudici la sentenza n.280/05 della Corte Costituzionale.

 

Vediamo di valutare ora la legittimità del raddoppio delle sanzioni

La sanzioni tributarie arrivano al 240% dell'imposta dovuta, superando di gran lunga il reddito, ma è possibile alla luce dell'art. 53 della Costituzione, Principio di capacità contributiva, che tali sanzioni siano legittime? come può il contribuente pagare di più di quello che ha guadagnato.

 

E' chiaro che ormai il legislatore, che ormai ha rinunciato da tempo a fare il suo mestiere, facendo legiferare ai tecnici delle Entrate, ha perso definitivamente il lime della ragione e non persegue più il vero fine da perseguire, ossia, la Giusta tassazione. Perchè fondamentalmente l'unica cosa che interessa ai nostri ben amati politici è battere cassa, per garantire i privilegi e pagare il carrozzone del consenso, trasformando tutto il sistema in una enorme macchina parassitaria mangia soldi.

 

Copyright©Riproduzione riservata