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Le sanzioni processuali vanni ridotte al minimo, ma la Cassazione rileva inammissibilità per omessa attestazione di conformità dell'appello depositato con l'appello notificato
Ultimo aggiornamento 25/09/2017
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La Cassazione, Sez. trib., Sent. 15 marzo 2017 (21 ottobre 2016), n. 6677 dimentica i propri principi:

Per quanto costituisca causa di inammissibilità del ricorso o dell’appello, non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento
notificato,ma solo la loro effettiva difformità, in caso di mancata costituzione in giudizio del resistente in primo grado o  dell’appellato è causa di inammissibilità anche la mancata attestazione in ricorso della conformità tra gli atti. In questi casi, infatti, il giudice non è nella possibilità di effettuare il diretto raffronto, in concreto, tra l’atto depositato con la costituzione in giudizio e quello notificato.

In sostanza se la controparte non si costituisce e l'attestazione di conformità dell'appello depositato con quello notificato non è stata apposta, l'appello è inammissibile, tale orientamento eccessivamente formalistico della Cassazione configura quell’absolutio ab istantia (assoluzione della domanda, ossia Provvedimento di rito che impedisce la pronuncia sul merito della domanda).che in particolare l'art. 182 c.p.c. tende ad impedire. L'art.182 del cpc infatti recita: Il giudice istruttore, verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Nel processo tributario le sanzioni processuali vanno ridotte al minimo; le stesse, infatti, devono essere ancorate al principio di proporzionalità e devono sempre prevalere le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale. Ad affermare tali principi fu propio la Corte di Cassazione la Sentenza n.7645/2014. A ben vedere i giudici di piazza Cavour hanno ripreso la linea tracciata più volte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Tant'è vero che  dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (es. sent. Adreyev v. Estonia, Reklous and Davourlis v. Greece, Efstathiou et autres v. Greece) si trae il monito ad ancorare le sanzioni processuali al canone di proporzionalità e a far prevalere le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale, senza enfatizzare un fin de non recevoir non riscontrabile nei dati convenzionali di riferimento.

In ogni caso bisogna stare attenti e non dimenticare di appore l'attestazione di conformità dell'appello depositato con quello notificato.

 

 

 

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