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ATTI TRIBUTARI IMPUGNABILI ART.19 DLGS 546/92
La non tassatività dell'elenco dell'art.19
Ultimo aggiornamento 20/12/2014
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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Gli Atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ormai la maggioranza della giurisprudenza ritiene l'elenco dell'art.19 del Dlgs 546/92 non tassativo, quindi è impugnabile qualsiasi pretesa definitiva con qualsiasi forma richiesta

Ai sensi dell’art. 19 Dlgs 546/1992 sono impugnabili innanzi alle Commissioni Tributarie i seguenti atti:

       a) l'avviso di accertamento del tributo;

       b) l'avviso di liquidazione del tributo;

       c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

       d) il ruolo e la cartella di pagamento;

       e) l'avviso di mora;

       e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  e successive modificazioni;

       e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e successive modificazioni;

       f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3;

       g) il rifiuto espresso  o  tacito  della  restituzione  di  tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

       h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

       i) ogni altro atto per il  quale  la  legge  ne  preveda  l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

Attenzione : Si può, ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore o dal concessionario  che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, da ciò discende che l'elenco non è tassativo, Cass. 23/07/2009, n. 17202 . La giurisdizione delle Commissioni presuppone la natura tributaria della controversia , Corte Costituzionale. Con sentenza 313/85 del 03/12/85, ha affermato che l'espressione avviso di accertamento non è da intendersi in senso letterale, bensì come riferibile a qualsiasi atto, conclusivo di un procedimento o di un sub-procedimento di accertamento, che abbia efficacia nei confronti del soggetto passivo del tributo.

Rientrano inoltre tra gli atti impugnabili l'ingiunzione  di  pagamento  che rappresenta una delle procedure utilizzabili dagli enti  locali  per riscuotere i tributi di  loro  competenza  (si  pensi,  alla riscossione coattiva dell'Ici per i comuni che non optano per la procedura basata sul ruolo)

L'elenco dell'art.19 non è tassativo, ma gli avvisi bonari dell'agenzia delle Entrate non sono impugnabili, perchè contengono una pretesa non definitiva, Massima delle Sezioni Unite: Ai fini dell'accesso alla giurisdizione tributaria debbono essere qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, compiuta e non condizionata, ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione al pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito “bonario” a versare quanto dovuto. Non sono invece immediatamente impugnabili le comunicazioni che contengano (come, ad esempio, quelle previste dal comma 3 dell'art.36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e dal comma 3 dell'54 Bis  del D.P.R. n. 633/1972) un “invito” a fornire “eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi”, le quali manifestano una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto definitivo cancellabile solo in via di autotutela o attraverso l'intervento del giudice.  Rientra nella competenza del giudice tributario (così come delineata dall'art.7 del D.Lgs. n. 546/1992) valutare l'illegittimità degli atti amministrativi generali (nel caso di specie relativi alla Tarsu) al limitato fine di decidere la controversia relativa ad uno specifico rapporto tributario, e senza poter procedere all'annullamento dell'atto generale. Cassazione a SSUU Sent. n. 16293 depositata il  24 luglio 2007

Sulle Iscrizioni Ipotecarie e i fermi amministrativi competenza solo per i imposte e tasse.

Gli orientamenti delle Commissioni Tributarie sono indirizzati sull’esclusione delle competenze in materia di sanzioni amministrative non tributarie, che sono di competenza del giudice ordinario o del giudice di pace, e in materia di contributi inps e inail che sono di competenza del giudice del lavoro. Tale orientamento pero' non e' condivisibile se si tratta di contestare la procedura le Commissioni dovrebbero comunque deliberare in tal senso la CTP di Roma.

Commissione Tributaria provinciale Genova Sezione 4 Sentenza del 30 gennaio 2007, n. 342

La Cassazione si smentisce da sola: Prima aveva stabilito che sono di competenza delle Commissioni Tributarie le Iscrizioni ipotecarie e i fermi amministrativi indipendentemente dalla natura del credito, poi invece per complicare la vita ai cittadini ha stabilito che se si tratta di imposte e tasse la competenza è delle Commissioni Tributarie per contributi e multe il Tribunale. Ord. n. 3171 del 18 dicembre 2007 (dep. l'11 febbraio 2008) della Corte Cass., SS.UU.

Il Preavviso di Fermo amministrativo

Non  è  atto  impugnabile  l'atto  di  preavviso  di   fermo amministrativo che il concessionario della riscossione notifica al  debitore moroso non essendo atto ricompresso nell'art.  19  del  D.Lgs.  n.  546/1992 mentre lo è l'atto di fermo amministrativo: la mancata  notifica  di  questo atto rende illegittimo il relativo procedimento che pertanto è da dichiarare nullo.  Sent. n. 399 del 31 maggio 2007 (dep. il 25 giugno 2007) della Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, Sez.  I  -  Pres.  Nicastro,  Rel. Crotti. Tale orientamento è superato dalle SSUU della Cassazioe che invece lo ritiene impugnabile

 

 

L’Avviso Bonario

L’avviso Bonario non e’ un atto impugnabile, perche’ non incide sulla sfera giuridica del contribuente, ma e’ un atto propedeutico di mero sollecito. Sent. n. 68 del 28 settembre 2005 (dep. il 28 ottobre 2005) della Comm. trib. reg. di Perugia, Sez. VIII -Sent. n. 32 del 21 marzo 2006 (dep. il 6 aprile 2006) della Comm. trib. reg. di Roma, Sez. XIV.

 

 

 

Impugnabilità solo per vizi propri

La  norma art. 19 comma 3 afferma il principio per cui ogni atto può essere impugnato solo  per  vizi

che direttamente lo affettano: ne consegue che, la mancata proposizione del ricorso nel termine stabilito dall'art. 21,  comma  1,  ovvero  la  mancata eccezione di vizi propri dell'atto nel ricorso introduttivo pregiudicano la rilevazione  dei   vizi   stessi   mediante   l'impugnazione   degli   atti successivi. Tale affermazione pero’ non e’ condivisa dal sottoscritto, in quanto l’art.7 della legge 212/2000 stabilisce espressamente che la mancata notifica dell’avviso bonario rende nulla tutta la procedura di riscossione, e quest’ultimo costituisce unica eccezione alla norma su richiamata.

 

 

Oggetto della Giurisdizione Tributaria

L’art.2 del Dlgs 546/1992 stabilisce che:

1. Appartengono alla giurisdizione  tributaria  tutte  le  controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere  e  specie  comunque  denominati , compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo  per

il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni  amministrative,  comunque  irrogate  da  uffici  finanziari,  gli interessi e ogni altro  accessorio.  Restano  escluse  dalla  giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti  della  esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento  e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  per  le  quali  continuano  ad applicarsi le  disposizioni  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della Repubblica.

    2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria  le  controversie promosse   dai   singoli   possessori   concernenti   l'intestazione,    la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento  dei  terreni  e  la

ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti  la  consistenza,  il classamento delle singole unità immobiliari urbane e  l'attribuzione  della rendita catastale. Appartengono  alla  giurisdizione  tributaria  anche  le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree  pubbliche  previsto  dall'articolo  63  del  decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,  e  del  canone  per  lo scarico e la depurazione delle  acque  reflue  e  per  lo  smaltimento  dei rifiuti urbani, nonché le controversie  attinenti  l'imposta  o  il  canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni .

    3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni  questione  da cui dipende  la  decisione  delle  controversie  rientranti  nella  propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia  di  querela  di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità  di stare in giudizio.

 

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