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LA NOTIFICA DIRETTA A MEZZO POSTA DELLE CARTELLE ESATTORIALI
Ultimo aggiornamento 16/09/2017
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

Per un parere via fax compilare il modulo e allegare copia della cartella intera e inviarlo allo 081/0060351

Attenzione molti contribuenti stanno ricevendo in questo periodo le cartelle per rata del condono ex legge 289/2002, tali cartelle non sono state precedute da avviso bonario, perche' l'agenzia delle entrate ritiene non esserne obbligata, tale comportamento contrasta con la legge 212/2000 per cui sono tutte nulle, ma e' necessario fare ricorso entro 60gg.

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La notifica diretta delle cartelle da parte del concessionario della riscossione (Equitalia, ora agenzia entrate riscossione) non è prevista dalla normativa

La Cassazione cerca di salvare le notifiche nulle

 

La cassazione ha ritenuto ammissibile la notificazione delle cartelle di pagamento direttamente tramite poste senza l’intermediazione di un agente notificatore, che deve compilare la relazione di notificazione. L’art.14 della L.890/82:

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 Dpr n. 602/73, e 60 del D.p.r. n. 600/72, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.

Le due norme infatti prevedono l'obbligo dell'inetermediazione di un agnete notificatore, il posstino non è un messo notificatore, la Cassazione si ferma al primo comma e ignora volutamente il secondo.

 

 

 

 

 

 

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