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L'Ordinanza 377 del 09/11/2007 della Corte Costituzionale sulle Cartelle Esattoriali
Ultimo aggiornamento 28/12/2007
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

Cartelle Esattoriali Fermo amministrat. Ipoteca Esattoria Vizi atti tributari Atti Impugnabili

 

Sta suscitando molto scalpore l'ordinanza della Corte Costituzionale n.377 del 09/11/2007, tutti gridano allo scoop, ma c'e' ben poco di nuovo, che le cartelle esattoriale fossero nulle in mancanza dell'indicazione del funzionario responsabile lo aveva già stabilito prima la legge 241/90 e poi la legge 212/2000 art. 7 comma 2 lettera a.  Quindi come si suol dire i giornalisti hanno fatto la scoperta dell'acqua calda.

Il fatto invece a me personalmente suscita rabbia, perche' una legge del 1990 e un'altra del 2000 affinche' fossero  rispettate dai Giudici ordinari e Tributari e' stato necessario l'intervento della Corte Costituzionale che in sostanza ha richiamato i giudici al rispetto delle leggi.

Io personalmente sono anni che eccepisco questa nullità nelle cartelle, ma ben pochi giudici hanno accolto questa eccezione, come se la legge fosse un optional, che si rispetta o meno a seconda dell'esigenze di gettito dello stato.

Un'altra cosa che dovrebbe farvi riflettere, e' mai possibile, che una ordinanza di una simile portata sia pubblicizzata con ben 2 mesi di ritardo? non vi sembra strano? avevano bisogno di tempo per corregere le cartelle e limitare i danni? e poi dicono che i giornali sono al servizio dell'informazione, io penso che sono al servizio dei poteri forti, salvo qualche eccezione.Il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere non solo la pretesa impositiva in tutti i suoi elementi, ma anche di poter esercitare con modalità non eccessivamente difficoltose il proprio diritto di difesa, che passa anche attraverso la necessaria conoscenza del funzionario responsabile del procedimento tributarioTutto questo , dunque, comporterà che i concessionari per la riscossione dovranno immediatamente modificare ,  laddove  non sia stato ancora fatto , il proprio comportamento indicando nelle cartelle di pagamento il nominativo del funzionario responsabile del procedimento. Infatti, in mancanza di tali necessarie indicazioni, i predetti atti impositivi, alla luce dei principi indicati oggi dalla Corte costituzionale, devono considerarsi viziati e potranno essere impugnati per illegittimità nelle competenti sedi.

Attenzione pero' tale vizio deve essere eccepito nei termini (30-40-60gg) dalla notifica della cartella, se non si fa ricorso, si deve pagare, lo stesso vale per le cartelle vecchie per le quali sono trascorsi i termini per fare opposizione.

Ecco l'ordinanza:

CORTE COSTITUZIONALE ORDINANZA N. 377 ANNO 2007

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Franco BILE Presidente - Francesco AMIRANTE Giudice - Ugo DE SIERVO " - Paolo MADDALENA " - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso QUARANTA " - Franco GALLO " - Luigi MAZZELLA " - Sabino CASSESE " - Maria Rita SAULLE " - Giuseppe TESAURO " - Paolo Maria NAPOLITANO "

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), promosso con ordinanza dell'11 gennaio 2006 dalla Commissione tributaria regionale del Veneto sul ricorso proposto da Gi.Fa. contro il Comune di Chiampo ed altro, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2007. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese. Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) (erroneamente indicata, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, con il n. 112), nella parte in cui prevede che gli atti dei concessionari della riscossione «devono tassativamente indicare» - fra l'altro - il responsabile del procedimento, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione; che la questione è insorta nel giudizio d'appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che aveva respinto il ricorso di Gi.Fa. avverso la cartella di pagamento (notificata l'8 maggio 2003) relativa all'iscrizione a ruolo dell'Ici dovuta al Comune di Chiampo; che, ad avviso della Commissione regionale remittente, la questione di costituzionalità è rilevante ai fini del decidere, dal momento che, in caso di dichiarazione di incostituzionalità, essa «dovrebbe accogliere l'appello, con assorbimento di ogni altra censura»; che, osserva il remittente, l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 (come, del resto, l'intero statuto dei diritti del contribuente) si colloca sulla scia della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e ciò spiega «come mai siano stati obbligati a seguire le regole sul procedimento non solo gli uffici dell'amministrazione finanziaria in senso stretto, ma anche, in un empito garantistico, gli enti preposti alla riscossione»; che, tuttavia, prosegue il remittente, disposizioni come quella censurata «si attagliano bene all'attività procedimentale che gli uffici della pubblica amministrazione in senso proprio sono tenuti a svolgere al fine di emettere un provvedimento destinato ad incidere nella sfera giuridica del destinatario, mentre, al contrario, l'attività svolta dai concessionari della riscossione al fine di formare la cartella non pare configurabile come un vero e proprio procedimento (tali attività, invero, non sono aperte alla partecipazione; non si mettono a confronto interessi pubblici fra loro, e con quelli privati di cui sono portatori i contribuenti; non vi è alcun margine di apprezzamento da parte degli uffici, etc.) »; che, secondo il remittente, l'attività dei concessionari può dar luogo, tutt'al più, a «procedimenti di massa», «caratterizzati in modo pressoché assoluto dall'elemento tecnico organizzativo e dall'uniformità delle operazioni», trattandosi di «trasfondere il contenuto dei ruoli ricevuti dall'Agenzia delle entrate in singole cartelle destinate individualmente ai contribuenti, senza alcuna possibilità di apprezzamento, tanto più di natura discrezionale»; che, pertanto, conclude il remittente, sembra eccessivo e poco utile addossare ai concessionari obblighi che appaiono «fini a se stessi, anche considerato che sulle cartelle figura l'avvertenza che si possono chiedere informazioni sul contenuto della cartella stessa»; ragion per cui l'art. 7, comma 2, lettera a), ultima parte, contrasta, per un verso, con l'art. 3, primo comma, Cost., poiché tratta in maniera simile attività e situazioni sicuramente diverse, quali sono quelle ascrivibili all'amministrazione finanziaria e quelle, invece, di competenza del concessionario e, per altro verso, «con l'art. 97 Cost. e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ivi stabilito, nonché con l'art. 1 della legge n. 241 del 1990, che ne costituisce sviluppo, laddove sancisce che l'attività della pubblica amministrazione è ispirata al principio [recte: ai principi] di efficienza, economicità ed efficacia»; che si è costituita, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, eccependo che la questione sollevata sarebbe inammissibile per difetto assoluto di rilevanza; che, secondo l'Avvocatura, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma raggiungerebbe l'effetto contrario a quello indicato dal giudice a quo (l'accoglimento dell'appello), giacché, facendo venir meno l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento, comporterebbe che la mancanza o l'insufficienza di tale indicazione non sarebbe più oggetto di «un dovere sanzionabile con la declaratoria di illegittimità» della cartella di pagamento. Considerato che il giudizio principale ha ad oggetto la legittimità o meno della cartella di pagamento, in quanto - secondo uno dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente - essa non conterrebbe l'indicazione, obbligatoria per legge, del «responsabile del procedimento» (da intendere come il responsabile del procedimento che mette capo all'esattore, e non del procedimento, culminante nella consegna del ruolo all'esattore, che si svolge presso l'amministrazione finanziaria); che - a prescindere dalla circostanza che l'eventuale declaratoria di incostituzionalità del censurato art. 7 della legge n. 212 del 2000 comporterebbe il rigetto e non, come sostiene il remittente, l'accoglimento del motivo di appello proposto dal contribuente (atteso che verrebbe meno l'obbligo di indicare, nella cartella di pagamento, il responsabile del procedimento) - la questione è manifestamente infondata; che, infatti, ogni provvedimento amministrativo è il risultato di un procedimento, sia pure il più scarno ed elementare, richiedendo, quanto meno, atti di notificazione e di pubblicità; che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 si applica ai procedimenti tributari (oltre che dell'amministrazione finanziaria) dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l'esercizio di funzioni pubbliche, e che tali procedimenti comprendono sia quelli che il giudice a quo definisce come «procedimenti di massa» (che culminano, cioè, in provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di innumerevoli destinatari), sia quelli di natura non discrezionale; che l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost. (si veda, ora, l'art. 1 comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241 concernenti norme generali sull'azione amministrativa»); che, del resto, fin da epoca precedente l'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000 recante lo statuto dei diritti del contribuente, la Corte ha ritenuto l'applicabilità ai procedimenti tributari della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 (ordinanza n. 117 del 2000, relativa all'obbligo di motivazione della cartella di pagamento). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.

F.to: Franco BILE, Presidente Sabino CASSESE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA