Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30
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SEGRETO BANCARIO
Le modifiche introdotte dall'art. 1, commi 402 e 403 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria 2005), rispettivamente,all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, consentono di superare tutti i limiti ed i vincoli scaturiti dalla previgente formulazione delle medesime norme estendendo l'accesso non solo ai conti bancari ma a "qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata".
La nuova formulazione dell'art. 32, comma 1, n. 2), consente, dunque, di richiedere dati, notizie e documenti riguardanti senza alcuna limitazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2005, pertanto, non potrà essere negata la conoscenza di alcuna operazione o rapporto, a prescindere dalle modalità di regolamentazione e, cioè, se transitati o meno sui conti.
Il secondo gruppo di rapporti acquisibili attiene ai "servizi prestati", categoria molto ampia comprendente anche i servizi accessori riguardanti, ad esempio: a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari; b) la locazione di cassette di sicurezza; c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari; g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla prestazione di servizi di investimento, eccetera.
ANAGRAFE
dei RAPPORTI di CONTO
e di DEPOSITO : il D.M.
4.8.2000, n. 269 ha istituito l' anagrafe dei rapporti
di conto e di
deposito mediante la costituzione di un centro operativo. Con
una semplice richiesta a tale centro, gli Uffici e/o la Guardia di Finanza
possono acquisire gli estremi dei rapporti
intrattenuti dai contribuenti (persone fisiche o giuridiche) con banche, Poste
Italiane S.p.A., società fiduciarie, Sim, Sicav, agenti di cambio, Monte
Titoli S.p.A., e altri intermediari finanziari su tutto il territorio
nazionale.
INDIVIDUAZIONE dei RAPPORTI BANCARI : l'art. 32, c. 1, n. 6 bis), D.P.R. 600/1973 (per le imposte dirette) e l'art. 51, c. 2, n. 6 bis), D.P.R. 633/1972 (per l'Iva) consentono agli Uffici e alla Guardia di Finanza di richiedere ai soggetti sottoposti ad accertamento o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l' indicazione del numero, degli estremi e della natura dei rapporti intrattenuti con banche , con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso o estinti da non più di 5 anni . Questa richiesta può essere propedeutica al successivo accertamento bancario.
PROCEDURA
: l'accertamento bancario può essere esperito solo in
presenza di un controllo tributario già iniziato
e sulla scorta di concreti indizi (C.M.
10.5.1996, n. 116/E).
POTERI : il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nei casi prima indicati, possono richiedere ad aziende ed istituti di credito e all' amministrazione postale la copia dei conti intrattenuti con il contribuente, con specificazione dei rapporti inerenti, comprese le eventuali garanzie prestate da terzi, ed ulteriori dati, notizie e documenti specifici mediante invio di questionari , anche in deroga a disposizioni contrarie della legge o dello statuto.
AUTORIZZAZIONI : il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono effettuare le richieste indicate sopra, previa autorizzazione (confermata dalla C.M. 10.5.1996, n. 116/E) della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per gli Uffici e del Comandante di zona per la Guardia di Finanza. L'autorizzazione va allegata alla richiesta .
E' buona norma annotarsi le giustificazioni di tutte le operazioni sui vostri conti correnti personali o aziendali,
il fisco ormai puo' vederli e le operazioni non giustificate in entrata o in uscita costituiscono evasione.