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GLOSSARIO GIURIDICO
Ultimo aggiornamento 14/03/2010
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI
 

ALTER EGO: espressione latina che significa altro io, viene usata per indicare una persona identica da un'altra

DE JURE: espressione latina che significa "per legge".

EX TUNC: Si dice che una legge ha effetto ex tunc, quando ha efficacia retroattiva, quindi esplica la sua efficacia per periodi antecedenti alla sua entrata in vigore. Si rammenta, che le leggi tributarie non possono essere retroattive ai sensi dell'art.3 della Legge  27 luglio 2000, n. 212

EX NUNC: Si dice che una legge ha effetto ex nunc, quando ha efficacia solo dal momento in cui e' entrata in vigore.

FUMUS BONI JURIS: Giusto diritto, si usa nei ricorsi per rafforzare la validità delle proprie ragioni.

Id quod plerumque accidit : ciò che accade più spesso; o anche: il caso più probabile

IURIS ET DE JURE oppure Praesumptio iuris et de iure indica la presunzione giuridica che non ammette una prova contraria

IURIS TANTUM oppure Praesumptio iuris tantum oppure iuris sempliciter che è la locuzione usata in diritto canonico indica la presunzione giuridica che ammette una prova contraria

 

Onus probandi incumbit actori :alla lettera l'onere della prova è a carico di a chi fa valere in giudizio in diritto

Onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat alla lettera l'onere della prova è a carico di chi afferma qualche cosa, non di chi lo nega

PERICULUM IN MORA: Evidenzia il danno grave ed irreparabile, qualora si fosse costretti a pagare.

 

 

 

PRESUNZIONE IURIS ET DE JURE: Non suscettibile di prova contraria, Tale presunzione inibisce il diritto alla difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

PRESUNZIONE IURIS TANTUM: Suscettibile di prova contraria.

TERMINE ORDINATORIO: Termine che puo' essere disatteso, ma e' necessario un provvedimento di legge di proroga.

TERMINE PERENTORIO: Termine non prorogabile, si rammenta che ai sensi dell'art. 3 della Legge 212/2000 i termini tributari sono sempre perentori, ma purtroppo questa norma e' stata piu' volte violata dalle proroghe dei termini di accertamento operate dalle varie finanziarie, ved. statuto del contribuente.

VACATIO LEGIS: Arco temporale di 15 giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, trascorsi i 15 giorni la legge entra in vigore a tutti gli effetti di legge.