Nell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2004 (Legge n. 350
del 24 dicembre 2003) si dispone:
PER IL SETTORE AGRICOLTURA
- La proroga per l'aliquota agevolata IRAP dell'1,9% anche per il
2003;
- l'applicazione per il 2004 del regime speciale IVA anche ai
soggetti con volume d'affari superiore ad euro 20.658,28;
- la proroga al 31/12/2004 delle agevolazioni per la formazione e
l'arrotondamento della proprietà contadina;
- l'esenzione da accisa del gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto serra;
- la proroga delle disposizioni relative al trattamento fiscale
delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e
lagunari.
A tal fine il Testo unico delle imposte sui redditi è stato
integrato relativamente:
- Alla qualificazione del reddito agrario, al fine di un miglior
coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- ad uno speciale regime di tassazione del reddito d'impresa
derivante dalle attività agricole non rientranti nel reddito agrario;
- alla tassazione dei redditi diversi derivanti dalla
commercializzazione occasionale di beni eccedenti il reddito agrario.
In materia di IVA, è stato previsto uno speciale regime per
l'imposta dovuta in relazione alle attività agricole connesse
(articolo 2135, comma 3 del Codice Civile).
Si tratta di misure già contenute e commentate in precedenza per
il D.L. 269/2003 (convertito in Legge 326/2003), per cui, per
ulteriori approfondimenti si rimanda al mio precedente intervento su
Altalex (disponibile nella parte “articoli e riviste”).
La Legge finanziaria ha inoltre modificato l'articolo 10 del DPR
601/1973, in materia di agevolazioni per le cooperative agricole e
della piccola pesca.
MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO
E’ stato pure modificato l'articolo 33 del D.L. 269/2003 (Legge
326/2003) che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina del
concordato preventivo, peraltro già oggetto di mio precedente
articolo, pure disponibile sul sito Altalex, cui si rimanda nella
relativa sezione.
DIRITTI D'IMBARCO SU AEROMOBILI
Per l'anno 2004 è istituita una addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri su aeromobili, pari ad 1 euro per passeggero
imbarcato.
PROROGHE DI DISPOSIZIONI FISCALI CONTENUTE NELLA LEGGE 289/2002
Sono estese al 2004 le disposizioni in materia di:
- Applicabilità delle disposizioni del TUIR al 31/12/2002, se più
favorevoli (articolo 2, comma 3 della Legge 289/2002);
- transfrontalieri (articolo 2, comma 11 della citata Legge 289).
In relazione alle liti definibili ai sensi dell'articolo 16 della
citata Legge 289, la sospensione opera salvo che il contribuente non
presenti istanza di trattazione.
Il beneficio fiscale per la tutela e salvaguardia dei boschi è
prorogato al 31/12/2004 (articolo 19, comma 3 della citata Legge 289).
Le disposizioni in materia di accise contenute nell'articolo 21,
commi 3 e 6 della citata Legge 289 sono prorogate al 31/12/2004.
DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio (articolo 1 della Legge 449/1997), compresi gli
interventi di bonifica dell'amianto, spetta:
- per le spese sostenute nell'anno 2004;
- entro l'importo massimo di 60.000 euro;
- per una quota pari al 41% degli importi rimasti a carico del
contribuente.
IVA SU MOTO ED AUTOVEICOLI
E’ prorogata al 31/12/2004 l'indetraibilità al 90% (50% in caso
di propulsione non a combustione interna) dell'IVA sugli acquisti di
ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli (articolo 30, comma
4 della Legge 388/2000).
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA
E' prorogata la possibilità della rivalutazione (articolo 10,
comma 1 della Legge 342/2000) di:
- beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui
produzione o scambio è diretta l'attività di impresa risultanti dal
bilancio dell'esercizio chiuso entro il 31/12/2002;
- partecipazioni in società controllate e in società collegate
(articolo 2359 del Codice Civile) costituenti immobilizzazioni,
risultanti dal bilancio dell'esercizio chiuso entro il 31/12/2002.
L'imposta sostitutiva si versa:
- in 3 rate annuali;
- entro il termine del saldo delle imposte sui redditi;
- in base ai seguenti importi:
50% nel 2004
25% nel 2005
25% nel 2006.
SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della Legge
342/2000 per il settore bancario e finanziario possono essere
applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio
relativo all'esercizio in corso alla data del 31/12/2003.
L'imposta sostitutiva è rispettivamente ridotta:
- dal 19% al 12%
- dal 15% al 9%
Essa va versata:
- in 3 rate annuali, senza pagamento di interessi;
- entro il termine del saldo delle imposte sui redditi;
- secondo gli importi sopra riportati (50% nel 2004, 25% nel 2005 e
25% nel 2006);
Essa, inoltre, si applica mediante richiesta nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo
in cui è effettuato l'affrancamento dei valori.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Ai fini delle rivalutazioni è necessario fare riferimento alle
modalità stabilite D.M. 162/2001 e dal D.M. 408/2001.
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DA PENSIONE
Ai fini della determinazione dell'imposta minima in caso di redditi
da pensione (articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo del TUIR), il
reddito complessivo deve essere diminuito degli eventuali redditi di
terreni e dell'abitazione principale.
ASSOCIAZIONI BANDISTICHE, CORI AMATORIALI E SIMILI (comma 31
dell’art. 2 )
Alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche,
di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro
si applicano:
- le disposizioni della Legge 398/1991;
- le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche.
PROROGA TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE E L'ACCERTAMENTO ICI
In deroga allo Statuto del contribuente (è, purtroppo, divenuta
una consuetudine), la finanziaria 2004 ha previsto che:
- limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive, i
termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI, che scadono il
31/12/2003, sono prorogati al 31/12/2004.
ICI IN CASO DI CONDONO EDILIZIO
Per i fabbricati oggetto di condono edilizio (articolo 32 del D.L.
269/2003 – Legge 326/2003), l'ICI è dovuta in ogni caso:
- Con decorrenza dal 01/01/2003;
sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della
procedura di regolarizzazione,
sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il
fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente.
Il versamento dell'imposta va effettuato a titolo di acconto, salvo
conguaglio:
- in 2 rate di uguale importo;
- entro i termini di pagamento dell'imposta per l'anno 2004;
- in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia
regolarizzata per ogni anno di imposta.
CONCORDATO PER GLI ANNI PREGRESSI, INTEGRATIVA SEMPLICE, TOMBALE
ESTENSIONE DEI CONDONI AL 2002
Le disposizioni in materia di concordato per le annualità
pregresse, integrativa semplice e condono tombale (articoli 7, 8 e 9
della Legge 289/2002) sono applicabili:
anche al periodo di imposta in corso al 31/12/2002, per il quale le
dichiarazioni
sono state presentate entro il 31/10/2003;
effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004
L'estensione dei condoni al 2002 prevede che:
per i soggetti che al 01/01/2004 hanno già effettuato versamenti
utili per i condoni, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza,
il versamento da effettuare entro il 16/03/2004 è pari a:
- intero importo dovuto, fino a concorrenza (con un minimo
rispettivamente di 100 e 200 euro) della somma di:
3.000 euro per le persone fisiche;
6.000 euro per gli altri soggetti,
se i versamenti già effettuati sono inferiori a tali somme;
- 10% di quanto dovuto, con un minimo di:
100 euro per le persone fisiche;
200 euro per gli altri soggetti,
se i versamenti già effettuati sono pari o superiori a 3.000 e
6.000 euro.
La presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata
non è consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle
dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta nonché al periodo
di imposta in corso al 31/12/2002.
Non si possono avvalere del concordato e dell'integrativa semplice
i soggetti che hanno effettuato il tombale.
I contribuenti che intendono effettuare il condono tombale devono
presentare, a pena di nullità, una dichiarazione concernente tutti i
periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state
presentate entro il 31/10/2003.
Le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai
soggetti ai quali al 01/01/2004 è stato notificato:
- processo verbale di constatazione con esito positivo;
- avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'IVA o dell'IRAP;
- invito al contraddittorio (articolo 5 del D.Lgs. 218/1997),
per i quali non si sia proceduto alla definizione delle liti
potenziali.
In caso di avvisi di accertamento parziale (articolo 41-bis del DPR
600/1973) relativamente ai redditi oggetto di definizione o
integrazione o avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, comma 5
del DPR 633/1972, divenuti definitivi al 01/01/2004, la definizione o
integrazione è ammessa a condizione che sia effettuato entro la prima
data di pagamento il versamento delle somme derivanti
dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli
interessi.
Anche per il 2002, la mancata adesione comporta l'estensione di due
anni dei termini per l'accertamento (articolo 10 della Legge
289/2002).
i contribuenti che hanno presentato dichiarazione integrativa
(articolo 2, comma 8-bis del DPR 322/1998) successivamente al
31/10/2003, possono avvalersi del condono per il 2002 sulla base delle
dichiarazioni originarie presentate.
L'adesione al condono comporta la rinuncia agli effetti favorevoli
delle dichiarazioni integrative presentate.
DEFINIZIONE DI RITARDATI O OMESSI VERSAMENTI
Le disposizioni in materia di definizione dei ritardati o omessi
versamenti (articolo 9-bis, commi 1 e 2 della Legge 289/2002) sono
applicabili anche ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute
al 01/01/2004.
Il versamento va effettuato:
- entro il 16/03/2004 (per i ruoli emessi, alla scadenza prevista
per legge);
- in 3 rate, se eccede:
3.000 euro per le persone fisiche;
6.000 euro per gli altri soggetti.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA,
CATASTALE, SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E DELL'INVIM
Le disposizioni in materia di definizione agevolata delle imposte
di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e
dell'INVIM (articolo 11 della Legge 289/2002) si applicano anche
relativamente:
- agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e
alle scritture private registrate fino al 30/09/2003;
- alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro il 30/09/2003;
- all'adempimento delle formalità omesse per le quali al
01/01/2004 sono decorsi i relativi termini.
Occorre che non sia stato notificato avviso di rettifica e
liquidazione della maggiore imposta al 01/01/2004.
La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute e
l'adempimento delle formalità omesse vanno effettuati entro il
16/03/2004. In caso di mancata definizione i termini per la rettifica
sono prorogati di due anni.
REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI
I soggetti che effettuano l'integrativa semplice o il tombale anche
relativamente al periodo di imposta in corso al 31/12/2002 possono
procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili (articolo 14
della Legge 289/2002) anche con riferimento alle attività detenute
all'estero alla data del 31/12/2002.
Le variazioni o le iscrizioni vanno effettuate nell'inventario, nel
rendiconto o nel bilancio chiuso al 31/12/2003 o in quelli del periodo
di imposta in corso a tale data, nonché negli altri libri e registri
relativi ai medesimi periodi.
Nei casi previsti dall'articolo 14, commi 4 e 5 della Legge
289/2002, le attività ed maggiori valori iscritti si considerano
riconosciuti per imposte sui redditi ed IRAP a decorrere dal terzo
periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al
31/12/2003.
Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato entro
il 16/03/2004.
DEFINIZIONE DELLE LITI POTENZIALI
Con riguardo al periodo d'imposta in corso al 31/12/2002, le
disposizioni relative alla definizione delle liti potenziali (articolo
15 della Legge 289/2002) sono applicabili anche:
- agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli
avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali al 01/01/2004 non
sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso;
- agli inviti al contraddittorio (articoli 5 e 11 del D.Lgs.
218/1997), per i quali al 01/01/2004 non è ancora intervenuta la
definizione;
- ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali al
01/01/2004 non è stato notificato avviso di accertamento o ricevuto
invito al contraddittorio.
Il pagamento delle somme dovute va effettuato entro il 16/03/2004.
I soggetti che al 01/01/2004 hanno già effettuato versamenti utili
per la definizione delle liti potenziali (articolo 15 della Legge
289/2002), ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, possono
applicare le modalità di pagamento previste per il concordato,
l'integrativa semplice ed il tombale 2002.
Fino al 18/03/2004 restano sospesi i termini per:
- la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento,
gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni;
- il perfezionamento della definizione relativamente agli inviti al
contraddittorio.
DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI
Le disposizioni in materia di definizione delle liti pendenti
(articolo 16 della Legge 289/2002) sono applicabili anche alle liti
fiscali pendenti al 01/01/2004.
Si intende comunque pendente la lite per la quale al 30/10/2003 non
sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Le somme dovute vanno versate entro il 16/04/2004.
Possono essere rateizzate in un massimo di:
- 6 rate trimestrali di pari importo;
- 12 rate trimestrali, se superano 50.000 euro.
L'importo della prima rata va versato entro il 16/03/2004. Gli
interessi legali vanno calcolati dal 17/03/2004 sull'importo delle
rate successive.
ULTERIORI TERMINI CONNESSI
Gli ulteriori termini connessi saranno determinati con decreti del
Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA DEI TERMINI DEI CONDONI
Ai soggetti che anteriormente all'entrata in vigore del D.L.
269/2003 (Legge 326/2003), hanno già effettuato versamenti utili per
il concordato, l'integrativa semplice, il tombale e la definizione
delle liti potenziali (articoli 7, 8, 9 e 15 della Legge 289/2002) e
che intendono avvalersi (articolo 34 del D.L. 269/2003) delle medesime
definizioni
relativamente a:
- altri periodi di imposta;
- altro settore impositivo;
- diversi atti (avvisi di accertamento, atti di contestazione,
avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio e
processi verbali di constatazione), si applicano le disposizioni
previste dalla presente finanziaria in relazione ai versamenti per il
condono 2002 .
CONDONI E CONCORDATO PREVENTIVO
Ai fini del concordato preventivo (articolo 33 del D.L. 269/2003
– Legge 326/2003), i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti
arti e professioni che relativamente al periodo d'imposta in corso al
01/01/2001 hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori a quelli
risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri,
non devono adeguarsi versando le relative imposte (articolo 33, comma
5), a condizione che provvedano alla definizione del periodo d'imposta
in corso al 31/12/2002.
In ogni caso, le percentuali di incremento dei ricavi o dei
compensi e dei redditi vanno applicate sulla base dei ricavi o dei
compensi adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di
settore o dei parametri.
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI BILANCI DA PARTE DEI COMMERCIALISTI
La finanziaria 2004, integrando l'articolo 31 della Legge 340/2000,
ha disposto che:
il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo
2435 del Codice Civile può essere effettuato mediante trasmissione
telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli
iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo
incaricati dai legali rappresentanti della società.
Il professionista che ha provveduto alla trasmissione deve
attestare che i documenti trasmessi sono conformi agli originali
depositati presso la società (la società deve depositare gli
originali su richiesta del Registro delle imprese).
Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri
e periti commerciali, muniti di firma digitale ed incaricati dai
legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione
nel Registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i
quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non
richieda espressamente l'intervento di un notaio.
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 13 DEL TUIR - ALTRE DETRAZIONI
A decorrere dal 01/01/2003, le detrazioni previste dall'articolo 13
del TUIR sono correlate non più al reddito complessivo, ma al reddito
complessivo al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze
MANCATA PRESCRIZIONE PER I RIMBORSI IRPEG E IRPEF
L'Agenzia delle Entrate deve procedere all'erogazione delle
eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei
redditi presentate fino al 30/06/97, senza far valere l'eventuale
prescrizione del diritto dei contribuenti.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI
In base alla nuova formulazione dell'articolo 8, comma 1 del DPR
544/1999, i soggetti che:
- Effettuano spettacoli viaggianti;
- svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al DPR
633/1972;
- nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari
non superiore a 50.000 euro
possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante
rilascio della ricevuta fiscale (Legge 249/1976) o dello scontrino
fiscale manuale o prestampato a tagli fissi (D.M. 30/03/1992),
integrati con le indicazioni previste dall'articolo 74 quater, comma 3
del DPR 633/1972.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PENALITÀ PER I PROFESSIONISTI CHE
HANNO INVIATO IN RITARDO LE DICHIARAZIONI
La finanziaria 2004, integrando l'articolo 34, comma 4 del D.L.
269/2003 (Legge 326/2003), consente la definizione delle penalità
previste per la tardiva o errata trasmissione telematica delle
dichiarazioni ricevute fino al 31/12/2002: Non solo a carico di banche
e Posta, ma anche a carico dei professionisti incaricati (articolo 3,
comma 3, lettere a, b ed e del DPR 322/1998).
Per questi ultimi soggetti la penalità è ridotta al 10% della
sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 241/1997 (la
sanzione va da 516 euro a 5.164 euro, per cui è dovuta la sanzione
minima ridotta a 51,60 euro) .
COMPENSO AI PROFESSIONISTI PER L'INVIO TELEMATICO DELLE
DICHIARAZIONI
Con l'inserimento del comma 3-ter nell'articolo 3 del DPR 322/1998,
è stato previsto che ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3 del DPR 322/1998)
spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per
ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio
telematico Entratel.
Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'IVA.
La misura del compenso è adeguata ogni anno.
RIVALUTAZIONE DEI MOLTIPLICATORI DELLE RENDITE CATASTALI
Infine, è previsto che a decorrere dal 01/01/2004, ai soli fini
delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sono rivalutati
nella misura del 10% i moltiplicatori della rendita catastale previsti
dall'articolo 52, comma 5 del DPR 131/1986.
Ciò comporta che il valore minimo da dichiarare, per la
compravendita di immobili al fine di evitare che l’Amministrazione
finanziaria possa emettere accertamenti di maggiore valore, aumenta in
misura pari al 10% con un proporzionale incremento di fatto delle
imposte di registro, ipotecarie e catastali sulle compravendite
immobiliari.
NON CONCORRENZA AL REDDITO DEI CONTRIBUTI SANITARI
In virtù del comma 118 dell’art. 3 della presente legge
finanziaria per l’anno 2004, per gli anni 2003 e 2004 il limite di
non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente,
relativamente ai contributi di assistenza sanitaria di cui all'ex art.
48 del D.P.R. 22 dicembre 1986 N. 917 è fissato nell'importo di euro
3.615,20.
Ciò comporta che i contributi di assistenza sanitaria versati dal
datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di
contratto o di accordo o di regolamento aziendale (versamenti ai fondi
di assistenza sanitaria integrativi) non sono soggetti ad imposte (cioè
non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente) sino ad
un importo annuo, per il 2003 e il 2004, di euro 3.615,20 (in
precedenza questo limite era di euro 3.098,74 per l’anno 2003 e di
euro 2.840,51 per l’anno 2004).