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IRPEF
Soppressa l’aliquota del 18%, sostituita
dall’aliquota del 23% fino a un reddito di 15.000 euro. Congelate le
addizionali Irpef.
L’articolo 2, anticipando il primo modulo
della riforma fiscale contenuta nel disegno di legge delega all’esame
del Senato, cambia gli scaglioni e le aliquote dell’Irpef e trasforma le
detrazioni da lavoro in deduzioni dal reddito al fine di assicurare la
progressività del prelievo.
Nuove aliquote (Art. 2, commi da 1 a 4)
Gli interventi sul fronte delle aliquote e degli scaglioni, prevedono
l’abolizione dell’aliquota del 18% che viene sostituita
dall’aliquota del 23% fino ad un reddito di euro 15.000, e una diversa
modulazione delle aliquote e degli scaglioni successivi nel modo seguente:
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Redditi
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Aliquota
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fino
a 15.000 €
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23%
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da
15.000 a 29.000 €
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29%
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da
29.000 a 32.600 €
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31%
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da
32.600 a 70.000 €
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39%
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Oltre
70.000 €
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45%
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A fronte di questa rimodulazione vengono trasformate in deduzioni dal
reddito le attuali detrazioni per lavoro dipendente e pensione e quelle
per lavoro autonomo. Una prima deduzione, cosiddetta "no tax
area", viene riconosciuta a tutti i soggetti con redditi fino a
26.000 euro in misura pari a 3.000 euro.
A questa si aggiunge un’ulteriore deduzione che però viene
diversificata in ragione del tipo di reddito. Per i lavoratori dipendenti
sarà pari a 4.500 euro, per i pensionati sarà pari a 4.000 euro e per i
lavoratori autonomi a 1.500 euro.
La somma di queste deduzioni (7.500 euro, 7.000 euro, 4.500 euro) sarà
riconosciuta in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito,
mediante l’applicazione della seguente formula matematica: rapporto tra
l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni e degli oneri
deducibili e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta sui
dividendi, e l'importo di 26.000 euro.
La deduzione competerà per intero se il rapporto in questione è maggiore
o uguale a 1, mentre, se lo stesso è minore o uguale a zero, la deduzione
non competerà. Negli altri casi la deduzione spetterà nella misura
risultante dalla proporzione, assumendo ai fini del calcolo quattro cifre
decimali. In ogni caso la deduzione non sarà rilevante ai fini delle
addizionali Irpef.
Detrazioni confermate
Per evitare che dall’applicazione del nuovo meccanismo derivi, rispetto
alla vecchia Irpef, una penalizzazione per le fasce di reddito da circa
30.000 euro a 50.000 euro sono state comunque riproposte alcune detrazioni
per lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo.
Per il lavoro dipendente tali detrazioni saranno pari a:
- 130 euro se il reddito complessivo supera 27.000 euro, ma non 29.500
euro;
- 235 euro se il reddito complessivo supera 29.500 euro, ma non 36.500
euro;
- 180 euro se il reddito complessivo supera 36.500 euro, ma non 41.500
euro;
- 130 euro se il reddito complessivo supera 41.500 euro, ma non 46.700
euro;
- 25 euro se il reddito complessivo supera 46.700 euro, ma non 52.000
euro.
Per i redditi di pensione le detrazioni saranno di:
- 70 euro se il reddito complessivo supera 24.500 euro, ma non 27.000
euro;
- 170 euro se il reddito complessivo supera 27.000 euro, ma non 29.000
euro;
- 290 euro se il reddito complessivo supera 29.000 euro, ma non 31.000
euro;
- 230 euro se il reddito complessivo supera 31.000 euro, ma non 36.500
euro;
- 180 euro se il reddito complessivo supera 36.500 euro, ma non 41.500
euro;
- 130 euro se il reddito complessivo supera 41.500 euro, ma non 46.700
euro;
- 25 euro se il reddito complessivo supera 46.700 euro, ma non 52.000
euro.
Per i lavoratori autonomi e le imprese in semplificata le detrazioni
saranno di:
- 80 euro se il reddito complessivo supera 25.500 euro, ma non 29.400
euro;
- 126 euro se il reddito complessivo supera 29.400 euro, ma non 31.000
euro;
- 80 euro se il reddito complessivo supera 31.000 euro, ma non 32.000
euro.
Clausola di salvaguardia: se più favorevoli si applicano
le vecchie regole
In ogni caso è prevista una clausola di salvaguardia che consentirà ai
contribuenti di poter applicare per il 2003 in sede di dichiarazione dei
redditi (nel 2004) le regole in vigore al 31 dicembre 2002 se più
favorevoli. Tale clausola di salvaguardia non dovrà comunque essere
applicata da coloro che possiedono solamente una delle tipologie di
reddito sopra indicate, poiché in tal caso il nuovo prelievo Irpef sarà
sicuramente inferiore a quello applicabile per il 2002. Ciò quindi ne
esclude l’applicazione da parte dei sostituti di imposta in sede di
conguaglio. Al sommarsi però anche solo di un altro reddito, come ad
esempio quello di fabbricati, sarà invece necessario ricorrere alla
suddetta clausola di salvaguardia al fine di verificare la convenienza tra
la nuova e la vecchia Irpef.
Congelamento delle addizionali Irpef e regionalizzazione del
reddito d’impresa (Art. 3)
L’articolo 3 sospende, in attesa della legge quadro sul federalismo
fiscale, gli aumenti per le addizionali Irpef comunali e regionali
deliberati dopo il 29 settembre 2002. Pertanto per il 2003 resteranno in
vigore le aliquote vigenti nel 2002. Inoltre, nella logica del federalismo
fiscale, viene previsto che per la compartecipazione ai tributi erariali
delle regioni e degli altri enti locali il reddito d’impresa dovrà
essere regionalizzato per le imprese che hanno la sede legale e tutta o
parte dell’attività produttiva in regioni diverse. Per le imprese che
svolgono attività nella Regione Sicilia, pur avendo la sede legale
altrove, è già stabilito che la ripartizione del reddito di impresa dovrà
essere effettuata con le regole previste per la ripartizione del valore
della produzione ai fini Irap.
Disposizioni per gli enti locali (Art. 31)
Viene stabilito che per il 2003 l’aliquota di compartecipazione al
gettito dell’Irpef dei comuni sarà pari al 6,5%. Inoltre viene
istituita per il 2003 una compartecipazione al gettito Irpef anche per le
province con un aliquota dell’1%. Inoltre viene previsto il differimento
di un anno, dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003, dei termini per
l’accertamento e la liquidazione dell’Ici relativa alle annualità
1998 e successive.
IRAP - IRPEG (DAL 36%
AL 34%)
L’Irpeg per il 2003 passa dall’attuale 36
al 34%. Inoltre si prevede di escludere interamente dalla base imponibile
Irap il costo del lavoro dei dipendenti assunti con contratti di formazione
lavoro, fino ad oggi escluso per il 70%.
Anche
sul fronte Irpeg e Irap sono previste sostanziali novità, tutte
caratterizzate da un alleggerimento del prelievo fiscale.
Riduzione dell’Irpeg (Art. 4)
L’articolo 4 prevede la riduzione di 2 punti percentuali dell’aliquota
IRPEG per il 2003 che passa quindi dall’attuale 36% al 34%.
Conseguentemente viene prevista la modifica della misura del credito
d’imposta per gli utili distribuiti dalle società e dell’ammontare
delle imposte virtuali da memorizzare nel canestro B.
Riduzioni
della base imponibile Irap (Art. 5)
L’articolo 5 prevede una serie di interventi in materia di Irap destinati
a ridurre la base imponibile dell’imposta, agendo soprattutto sulla
variabile costo del lavoro. In primo luogo vengono esclusi a regime
dall’imponibile Irap degli enti non commerciali e delle amministrazioni ed
enti pubblici le somme erogate per borse di studio e assegni esenti dall'Irpef.
Inoltre si prevede di escludere interamente dalla base imponibile il costo
del lavoro dei dipendenti assunti con contratti di formazione lavoro, fino
ad oggi escluso per il 70%. Si escludono poi dalla base imponibile le somme
erogate a terzi per l’acquisizione di beni e servizi destinati non solo
alla generalità ma anche a categorie di dipendenti e collaboratori. È
invece introdotta l’indeducibilità dei compensi erogati per attività
commerciali non esercitate abitualmente. Viene poi prevista per le imprese
di autotrasporto l’esclusione dalla base imponibile Irap delle indennità
di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a
formare il reddito di lavoro dipendente. Inoltre viene innalzata la misura
della franchigia riconosciuta ai soggetti con una base imponibile Irap non
superiore a 180.759,91 euro, che passa dagli attuali 5.000 euro a 7.500
euro. Conseguentemente vengono innalzate anche le misure della franchigia
spettanti per basi imponibili superiori al predetto limite di 180.759,91
euro e fino a 180.909,91 euro. Un’ulteriore deduzione dall’imponibile
Irap è infine introdotta per i soggetti che impiegano lavoratori dipendenti
e che hanno componenti positivi rilevanti ai fini dell'imposta non superiori
a 400.000 euro. La deduzione prevista è pari a 2.000 euro per ogni
lavoratore impiegato, fino a un massimo di cinque, da ragguagliare in caso
di periodo di lavoro inferiore al periodo d'imposta e in caso di contratti
part-time. Non rilevano però ai fini del computo dell’agevolazione gli
apprendisti, i contratti formazione lavoro ed i disabili. Per gli enti non
commerciali, è stabilito che la predetta deduzione di 2.000 euro spetta
solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività
commerciali e, in caso di dipendenti impiegati promiscuamente anche nelle
attività istituzionali, è stabilito che la deduzione deve essere
rapportata con le regole dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 446/97. In
ultimo, modificando quanto previsto dalla recente legge 265/2002, viene
stabilito che la disposizione con la quale si prevede che i contributi
erogati per legge si devono intendere rilevanti ai fini IRAP anche se questi
non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi - fatta ovviamente
eccezione per quelli esclusi in base al principio di correlazione e per
quelli esclusi dalle disposizioni istitutive dei contributi stessi – è
norma di interpretazione autentica, e quindi applicabile anche prima del
2003.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Imprese agricole, cooperative edilizie, nuove
assunzioni e investimenti: da cilindro della Finanziaria sono riproposti gli
incentivi a favore del sistema produttivo. Da segnalare la proroga al 2006
del credito d’imposta per le nuove assunzioni.
Proroghe
di agevolazioni per il settore agricolo (Art. 19)
L’articolo 19 proroga alcune agevolazioni per il settore agricolo. In
primo luogo viene prorogata anche al 2002 l’applicazione dell’aliquota
Irap dell’1,9%, in luogo di quella prevista del 3,1%. Inoltre viene
nuovamente prorogato a tutto il 2003 il regime speciale Iva previsto per i
produttori agricoli, a prescindere dal volume d’affari realizzato dai
soggetti interessati. Pertanto, è differito all’anno 2004 l’inizio del
regime ordinario per i produttori agricoli con volume d’affari superiore a
euro 20.658,28. È altresì differito al 2004 anche il divieto di applicare
la separazione delle attività rientranti nel regime speciale Iva svolte
nell’ambito della medesima impresa agricola. Infine viene prorogata anche
al 2003 la detrazione del 36% sulle spese sostenute per la tutela e la
salvaguardia dei boschi ed è altresì differita di un anno, per tutto il
2003, l’esenzione da accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni
in serra.
Disposizioni
in materia di accise (Art. 21, commi da 1 a 9)
Il provvedimento ha nuovamente prorogato, fino al 30 giugno 2003, le
agevolazioni in materia di accisa più volte reiterate e da ultimo
confermate fino al 31 dicembre 2002 dalla legge 178/2002. Si tratta delle
misure agevolate per le emulsioni stabilizzate, della riduzione del 40%
dell’accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali con consumi
superiori a 1.200.000 metri cubi per anno, delle agevolazioni sul gasolio e
sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori
nazionali e delle agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate
con biomassa ovvero con energia geotermica. Alla stessa data del 30 giugno
2003 vengono ulteriormente prorogate le agevolazioni sul gas metano per uso
civile nelle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona
climatica F.
Infine si prevede entro il 30 aprile 2003 un aumento dell’imposta di
consumo sulle sigarette.
Deduzione
forfetarie per l’autotrasporto (Art. 21, commi da 11 a 13)
Viene
elevata la misura della deduzione forfetaria dal reddito di impresa
spettante all’imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in
alternativa alla deduzione analitica, per le trasferte effettuate dai propri
dipendenti. Gli importi per le trasferte oltre comune passano dalle vecchie
110.000 lire al giorno a 59,65 euro. Quelle per le trasferte fuori confine
passano dalle vecchie 180.000 lire a 95,80 euro. Tali aumenti decorreranno
già dal 2002.Si prevede poi un aumento anche delle deduzioni forfetarie
spettanti direttamente agli autotrasportatori per le trasferte da loro
effettuate. Infatti viene elevato lo stanziamento a tal fine disposto per il
2002 ed anche per il 2003.
Transito
nei trafori internazionali (Art. 21, comma 15)
Viene
stabilito sopprimendo il numero 11 dell’articolo 9 del Dpr 633/1972 che il
transito nei trafori internazionali non costituisce più operazione non
imponibile ai fini Iva.
Incentivi
per l’acquisto di PC (Art. 27)
Viene
istituito un fondo denominato "PC ai giovani" che sarà diretto ad
incentivare l’acquisto e l’utilizzo di personal computer per i giovani
che compiono 16 anni nel corso del 2003. È stabilito che le modalità di
presentazione delle istanze e di erogazione degli incentivi saranno
stabilite con un decreto interministeriale entro il mese di gennaio.
Finanziamenti
agli investimenti e fondo per le aree sottoutilizzate (Artt. 60 e
61)
Viene
previsto nell’articolo 60 che gli stanziamenti di bilancio appostati nel
Fondo unico per gli incentivi alle imprese, riferiti alle agevolazioni per
le aree sotto utilizzate di cui alla legge 448/1992 e agli stanziamenti per
la programmazione negoziata, potranno essere riallocati in corso d’anno
dal Cipe, presieduto dal capo dell’esecutivo, in relazione allo stato di
attuazione degli interventi ed alle esigenze espresse dal mercato in merito
alle singole misure di incentivazione. In questa disciplina di monitoraggio
e riallocazione di risorse viene fatto confluire anche il neo "fondo
per le aree sottoutilizzate" di cui viene prevista l’istituzione dal
2003 dall’articolo 61. Si tratta di un fondo in cui vengono fatti
confluire gli stanziamenti per le aree depresse di cui alla legge 208/1998,
quelli per gli interventi nel mezzogiorno di cui alla legge 64/1986, quelli
per l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego di cui alla legge 488/1999
ed inoltre quelli per i crediti di imposta per le assunzioni e per gli
investimenti nelle aree svantaggiate di cui agli articolo 7 ed 8 della legge
388/2000, e viene stanziata una dotazione aggiuntiva per il 2003 di altri
400 milioni di euro, per il 2004 di 650 milioni di euro e per il 2005 di
7000 milioni di euro.
Incentivi
agli investimenti (Art. 62)
Per effetto del rifinanziamento dell’agevolazione operato attraverso
l’istituzione del fondo per le aree sottoutilizzate nell’articolo 61
viene prorogato fino al 2006 il credito di imposta per gli investimenti
nelle aree depresse originariamente previsto dall’art. 8 della legge
388/2000. La proroga oltre ad interessare le aree del mezzogiorno e quelle
delle regioni Abruzzo e Molise, viene estesa anche alle aree del centro nord
con un limite quantitativo però di 30 milioni di euro annui e previa
approvazione della commissione UE. Per le aree del mezzogiorno il beneficio
spetterà nella misura dell’85% delle intensità di aiuti consentite dalla
UE per tali territori. Per le regioni Abruzzo e Molise invece sarà
riconosciuto fino al 100% delle intensità di aiuti.
La proroga del beneficio è accompagnata da nuove regole dirette a prevenire
comportamenti elusivi e soprattutto prenotazioni di benefici cui non fanno
seguito gli investimenti ed i conseguenti utilizzi dei benefici stessi. In
questa logica l’osservanza delle nuove regole di monitoraggio è imposta
anche ai soggetti che già avevano ottenuto o comunque richiesto il credito
nel 2002.
Pertanto il provvedimento prende in considerazione separatamente:
1) i soggetti che avevano già conseguito il diritto al bonus prima dell'8
luglio 2002;
2) i circa 1900 soggetti che avevano presentato dopo l’8 luglio 2002
l'istanza al centro operativo di Pescara dopo le modifiche apportate dal Dl
138/2002 e avevano ricevuto l'assenso alla spettanza del bonus;
3) i contribuenti che avevano presentato l'istanza e avevano ricevuto
risposta negativa per esaurimento dei fondi;
4) i soggetti che presenteranno l'istanza per gli investimenti che
effettueranno dal 1º gennaio 2003 fino al 2006.
Per le prime due categorie di soggetti che hanno ottenuto il credito, in
automatico o previo assenso, il disegno di legge impone quanto già
anticipato dall’articolo 1 del decreto legge 253/2002. Questi pertanto
dovranno presentare a pena di decadenza entro il 28 febbraio 2003 una nuova
istanza con "i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti
realizzati" e dovranno sospendere l'utilizzo dei crediti di imposta già
maturati fino al 9 aprile 2003. Nella nuova comunicazione - da trasmettere
su un apposito modello - dovranno essere indicati le tipologie degli
investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti
interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli
investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative
agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e
di quelli ancora da utilizzare ed ogni altro dato utile ai predetti fini.
I soggetti che hanno maturato in automatico il diritto al beneficio ante 8
luglio potranno riprendere l’utilizzo del credito dal 10 aprile in base ad
una percentuale che dovrà essere stabilita dall'Agenzia delle entrate
rapportando lo stanziamento in bilancio previsto per ciascun anno per questi
crediti residui e l'ammontare degli stessi crediti non ancora utilizzati.
Per il 2003 è stabilito che la somma stanziata per tali utilizzi è pari a
450 milioni di euro, mentre per gli anni successivi a decorrere dal 2004 a
250 milioni di euro.
I contribuenti che invece hanno avuto assenso espresso al credito dovranno
riprendere ad utilizzare il credito maturato nella misura del 35% per il
2003, del 70% del residuo per il 2004 e del 100% del residuo per il 2005.
La nuova istanza dovrà essere presentata anche dai soggetti appartenenti
alla terza categoria - quelli cioè che avevano presentato l’istanza e
avevano ricevuto il diniego per esaurimento dei fondi – oltre che
naturalmente dai contribuenti che intenderanno richiedere il beneficio per
gli investimenti da realizzare dal 1° gennaio 2003.
I primi, infatti, se intendono conseguire il credito di imposta dal 2003
conservando l’ordine di priorità acquisito con l’istanza rigettata,
dovranno rinnovare tale istanza entro il 28 febbraio 2003 integrandola con i
nuovi elementi sopra indicati e riportandovi un importo dell'investimento
non superiore a quello indicato nella prima istanza rigettata.
Questi soggetti ed i contribuenti che presenteranno per la prima volta la
nuova istanza per gli investimenti da realizzare dal 1° gennaio 2003,
dovranno osservare delle regole molto rigide per poter usufruire dei
benefici.
È infatti stabilito che gli investimenti dovranno essere esposti
nell’istanza secondo una pianificazione triennale ed inoltre dovranno
essere pianificati nel triennio anche gli utilizzi del relativo credito
d’imposta. La pianificazione degli utilizzi del credito dovrà fra
l’altro rispettare dei limiti annui minimi e massimi - che sono fissati in
misura pari al 20 e al 30%, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60
e al 70%, nell'anno successivo – che sono vincolanti per il mantenimento
del beneficio acquisito. È infatti disposto che il mancato rispetto di
questi limiti di utilizzo farà decadere dal diritto al contributo e
precluderà la presentazione di una nuova istanza prima di dodici mesi.
Infine il provvedimento stabilisce che tutti i soggetti indicati dovranno
comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui
sono effettuati gli investimenti i dati relativi al settore di appartenenza,
l'ammontare degli investimenti per area regionale interessata, l'utilizzo
del contributo e il limite di intensità di aiuto utilizzabile.
Sospensione
dell’utilizzo di crediti risultanti da dichiarazioni integrative
presentate dopo il 30 settembre 2002 (Art. 62, commi da 5 a 7)
Nei commi 5, 6 e 7, dell’articolo 62 viene confermata la sospensione fino
al 30 settembre 2003, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a
5.164.569 euro (vecchi 10 miliardi di lire) dell’utilizzo dei crediti di
imposta che derivano da rettifiche del reddito di impresa o di lavoro
autonomo risultanti da dichiarazione integrative presentate dopo il 30
settembre 2002. Allo stesso modo viene confermato che le eventuali
compensazioni effettuate in violazione a questa sospensione non daranno
diritto ad alcuna riduzione di sanzioni. Si tratta della riproposizione
delle disposizioni contenute nell’articolo 2 del decreto legge 253/2002,
che unitamente a quelle dell’articolo 1 di cui si è già detto, vengono
quindi abrogate salvandone comunque l’efficacia temporale.
Incentivi
alle assunzioni (Art. 63)
L’articolo 63 proroga fino al 31 dicembre 2006 il credito di imposta per
le nuove assunzioni, prevedendo però diverse misure e diverse regole per i
datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni prima del 7 luglio 2002 e
per quelli che effettuano assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2003. È
stabilito che per le assunzioni effettuate fino al 7 luglio 2002 è
riconosciuto anche per tutto il 2003 il credito di imposta nella misura già
prevista dall’originario articolo 7 della legge 388/2000 e quindi nella
misura di euro 413,17 (800.000 lire), elevate a euro 619,75 (1.200.000 lire)
per le assunzioni effettuate al sud.
Inoltre per le assunzioni effettuate nel 2003 da questi datori di lavoro,
che danno luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto
a quella esistente al 7 luglio 2002, viene riconosciuto per l'intero
territorio nazionale un credito di imposta di 100 euro ovvero di 150 euro,
se l'assunto è di età superiore ai 45 anni. Se l'assunzione è effettuata
nelle zone svantaggiate, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro.
Lo stesso credito di 100 euro o di 150 euro nonché quello ulteriore di 300
euro per il sud è riconosciuto per le assunzioni effettuate dai predetti
datori di lavoro nel periodo 2004-2006 e per quelle effettuate da tutti gli
altri datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Il credito in questi casi è riconosciuto però per le assunzioni che danno
luogo a un incremento della base occupazionale, rispetto alla base
occupazionale media riferita al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002.
Per tutte le assunzioni effettuate nel 2003, al fine di ottenere il diritto
al credito, occorrerà inoltrare al centro operativo di Pescara un’istanza
preventiva, con i dati “occorrenti per stabilire la base occupazionale di
riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata
dell’assunzione, l’entità dell’incremento occupazionale nonché gli
identificativi del datore di lavoro e dell’assunto”. Il credito
d’imposta inoltre potrà essere utilizzato in compensazione solo dopo aver
ricevuto un atto di assenso espresso dall'Agenzia delle entrate entro 30
giorni dal ricevimento dell'istanza.
Contributi
erogati alle cooperative edilizie (Art. 80, comma 26)
Con una modifica all’articolo 55 del Tuir, operata dall’articolo 59,
viene stabilito che non costituiscono sopravvenienze attive i contributi
erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per
la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di
immobili destinati all’assegnazione in godimento o locazione.
Deduzione
per le imprese individuali in attività nei piccoli Comuni montani
(Art. 32)
Nell’articolo 32 viene prevista per il 2003 una deduzione dal reddito di
impresa di euro 3.000 per le imprese individuali, con volume di affari annuo
fino a 75.000 euro, che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna
con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una
riduzione media della popolazione residente nell’ultimo triennio.
Certificazione
dei corrispettivi (Art. 80, comma 37)
Viene disposto che le disposizioni recate dal regolamento 69/2002 per la
semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le
società e le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle
associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate.
Incentivi per i decoder per la Tv satellite e per Internet a banda
larga (Art. 89)
Viene previsto il riconoscimento di un contributo di 150 euro alle persone
fisiche, agli esercizi pubblici ed agli alberghi che acquistano o noleggiano
un decoder per la ricezione della tv satellitare. Inoltre viene previsto un
contributo di 75 euro alle persone fisiche e giuridiche che acquistano o
noleggiano un apparecchio per la trasmissione o la ricezione a larga banda
dei dati via Internet. Le modalità di attribuzione dei contributi dovranno
essere definite con un decreto ministeriale. È però già stabilito che il
contributo per internet sarà erogato sotto forma di sconto
sull’abbonamento al servizio a banda larga stipulato dopo il 1° dicembre
2002. Per il decoder invece è stabilito che, in caso di acquisto, il
contributo sarà riconosciuto sulle prime bollette di pagamento, mentre in
caso di noleggio o comodato sulle bollette di pagamento del primo anno.
Prorogata
al 30 settembre la detraz. fiscale del 36%, limite di spesa per beneficiare
della detrazione è di 48.000 euro, Iva al 10%
Proroga della detrazione del 36% per gli interventi edilizi
(Art. 2, commi 5 e 6, legge n. 289/2002)
L’ultimo comma dell’articolo 2 delle legge finanziaria prevede la
proroga al 30 settembre 2003 della detrazione del 36% per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, ampliandola anche agli interventi di bonifica
dell’amianto.
È però previsto che l’agevolazione potrà competere solo per un
ammontare di spese pari a 48.000 euro e quindi in una misura inferiore di
circa la metà rispetto ai limiti fino ad oggi previsti. Inoltre viene
stabilito, come lo scorso anno, che se gli interventi effettuati nel 2003
sono una prosecuzione di interventi di anni precedenti nel limite di 48.000
euro vanno computate anche le spese degli anni pregressi.
È poi sancito che, in caso di acquisto di un’abitazione che ha subito
interventi di recupero agevolati, all’acquirente potranno essere
riconosciute esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte
dal venditore. Nel caso in cui invece la casa sia stata ereditata, l’erede
potrà avere diritto alla detrazione maturata in capo al de cuius solo se
conserverà la detenzione materiale e diretta del bene. Inoltre è stabilito
che i soggetti di età non inferiore a 75 anni potranno utilizzare il
credito in cinque anni e non 10 come previsto per tutti gli altri
contribuenti e che quelli di età non inferiore a 80 anni potranno
utilizzarlo in tre anni.
Infine viene prorogata di un anno l’agevolazione, concessa dalla scorsa
finanziaria, per l’acquisto di unità immobiliari, ristrutturate da
imprese costruttrici, da imprese di ristrutturazione immobiliare o da
cooperative edilizie.
È infatti disposto che l’agevolazione del 36% potrà competere anche
nelle ipotesi in cui sia acquistata entro il 30 giugno 2004 un’unità
immobiliare da un’impresa costruttrice o di ristrutturazione immobiliare o
da una cooperativa edilizia che abbia effettuato entro il 31 dicembre 2003
sull’intero fabbricato, nel quale è ricompresa l’unità immobiliare,
interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) della legge 457 del 1978.
Proroga dell’aliquota Iva al 10% per gli interventi di recupero
sugli immobili e per le prestazioni di assistenza domiciliare (Art.
2, comma 5)
L’ultimo periodo del comma 6, dell’articolo 2, proroga fino al 31
settembre 2003, in coerenza con la proroga del 36%, l’applicazione
dell’aliquota Iva del 10% per le prestazioni aventi ad oggetto il recupero
del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c),
d) della legge 5.8.1978, n. 457 realizzate su fabbricati a prevalente
destinazione abitativa.
Inoltre prevede la proroga, sempre fino al 30 settembre, dell’aliquota IVA
del 10% per le prestazioni di assistenza domiciliare erogate da privati in
favore di anziani, inabili, tossicodipendenti, malati di Aids, handicappati
psicofisici e minori disadattati.
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