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Che cos’è il Il transfer pricing,
prima di tutto si verifica soltanto nei
gruppi multinazionali
nei quali ai fini di risparmiare le imposte
trasferiscono
quote di utili da un paese a fiscalità elevata (come l’Italia) a quelli
fiscalità ridotta.
Quindi possiamo definire il
trasfer pricing come
un trasferimento di utili da uno stato a
fiscalità elevata ad un altro a fiscalità agevolata
conseguente risparmio d’imposta.
La fattispecie è regolata agli Art. 110
c. 7-2 Art. 9 c.3-4 , D.P.R. 22 dicembre
1986 n. 917(TUIR).
In base all’art. 9 per la determinazione del valore
normale si fa riferimento in quanto possibile, ai listini o tariffe del soggetto
che ha fornito i beni o servizi o in mancanza ai listini delle camere di
commercio alle tariffe professionali tenendo conto degli sconti d’uso. La
situazione è stata recepita anche dall’Ocse all’art. 9
(cosiddetto principio dell’arm’s
length prezzo di libera concorrenza) laddove è previsto che nei casi di
gruppi multinazionali il trasferimento da infragruppo che comporta prezzi
diversi da quelli di mercato, possono essere accertati dall’amministrazione
finanziaria dei singoli paesi. In sostanza
il prezzo di
libera concorrenza deve intendersi come il valore normale o di mercato dei beni.
Sulla base del differenziale tra il prezzo pattuito in una transazione
infragruppo e il valore normale di un bene le amministrazione finanziarie degli
stati possono effettuare aggiustamenti al valore delle transazioni al fine di
aumentare i redditi imponibili delle imprese verificate. Le amministrazioni
finanziarie nazionali devono prendere come punto di riferimento per i propri
aggiustamenti i prezzi che sarebbero stati convenuti tra imprese indipendenti
per transazioni identiche o similari effettuate sul libero mercato. Bisogna quindi verificare se le transazioni
commerciali intercompany vengano effettuate rispettando il principio di libera
concorrenza (arm's length principle),
Che cos’è il principio
dell’Arm's Lenght Principle, ossia il
principio di libera concorrenza stabilito dalle Linee Guida dell’Ocse, secondo
cui il prezzo equo applicabile nelle
transazioni infragruppo corrisponde a quello che sarebbe
stato pattuito per transazioni simili poste in essere da imprese indipendenti.
Con riferimento al diritto italiano, tale principio è racchiuso essenzialmente
nel concetto di valore normale di cui all’art. 9 del Dpr 63/72
Il
Fisco deve limitarsi a dimostrare l’anti economicità dell’operazione,
ma lo deve
fare, fatto questo l’onere della prova sarà invertito sul
contribuente che dovrà provare l’inerenza dell’operazione e quindi il suo
carattere non elusivo. Se l'amministrazione finanziaria dimostra l'anti
economicità manifesta e macroscopica dell'operazione, esulante dal normale
margine di errore di valutazione economica, la circostanza può anche assumere
rilievo quale indizio di non verità della fattura e, dunque, di non verità
dell'operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio
all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA. In tal caso,
spetta all'imprenditore dimostrare che la
prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all'attività svolta.
Cassazione, Sez. V, 27 settembre 2013,
n. 22130
L'onere della prova della ricorrenza dei presupposti di fatto dell'elusione
grava, in via di principio,
Invero, per quanto
concerne i componenti positivi del reddito, incombe certamente
sull'amministrazione
Il criterio prioritario
per stabilire il "valore normale" dei corrispettivi, nelle vendite tra imprese
appartenenti ad
Per contrastare il
fenomeno – avente comunque anche carattere elusivo fiscale – la disposizione
nazionale
È l’amministrazione
finanziaria ad essere gravata dell'onere della provare le proprie pretese. Il
contribuente
L’amministrazione finanziaria ha il potere di rideterminare
il valore dell’operazione in verifica riferendosi al valore di un’operazione
campione a condizione che:
•
siano determinati i
requisiti
soggettivi (è compresa la
stabile
organizzazione e le
vendite
effettuate da soggetti non residenti)
•
che il
soggetto
residente ed il soggetto non residente abbiano un
nesso di collegamento che indichi che entrambi facciano parte del gruppo
specificatamente inteso ai fini dei prezzi di trasferimento (controllo
diretto,- maggioranza dei voti in assemblea ordinaria o influenza dominante in
assemblea ordinaria-, indiretto, -partecipazione detenute attraverso un’altra
società-, e di fatto, cioè influenza economica, - joint venture, membri comuni
del CdA, relazioni di famiglia tra le parti, dipendenza finanziaria, vendita
esclusiva di prodotti)
•
si verifichino determinati
requisiti
oggettivi e specificatamente che l’operazione in verifica sia
considerata un’operazione soggetta a prezzi di trasferimento (operazioni
infragruppo che originano prezzi di trasferimento: cessione di beni materiali,
prestazione di servizi, trasferimento di beni immateriali, operazioni di
finanziamento).
•
Queste tre condizioni
permettono di individuare il perimetro di applicazione dei prezzi di
trasferimento.
Quindi e presupposti per il
transfer price sono i seguenti:
•
l’autonoma residenza
fiscale dei soggetti
•
l’appartenenza dei soggetti
alla stessa impresa multinazionale
•
il discostarsi del prezzo
da quello praticato nel mercato.
•
Concorrono a generare
transfer price anche la pattuizione di interessi superiori al tasso medio e la
corresponsione di royalty superiori all’effettivo valore del trasferimento di
tecnologia.
•
La disciplina dei prezzi di
trasferimento è stata sviluppata dalle organizzazioni internazionali ma anche
dai singoli ordinamenti tributari
I metodi tradizionali di rideterminazione del trasfer pricing
sono tre:
•
metodo del confronto del prezzo (cup
Comparable Uncontrolled Price Method):
In base ad esso, per determinare il valore normale è necessario porre a
confronto il prezzo praticato nell’operazione in verifica con quello desunto da
un’operazione comparabile a quelle in verifica, che sia intervenuta tra un
soggetto appartenente al gruppo ed un soggetto indipendente (confronto interno)
ovvero tra soggetti indipendenti (confronto esterno).
•
metodo del prezzo di rivendita
(Resale Price Method):
Secondo tale metodo il valore normale equivale al prezzo al quale i beni o
servizi che sono stati acquistati da un soggetto appartenente al gruppo (il
rivenditore), sono da esso rivenduti ad un soggetto indipendente, diminuito di
un margine di utile lordo nel quale vanno compresi, oltre all’utile netto del
rivenditore i costi inerenti alla vendita.
•
metodo del costo maggiorato
(cost plus Cost Plus Method):
Il metodo del costo maggiorato è applicato qualora non si possa procedere
all’applicazione del cup e del prezzo di rivendita.Secondo tale metodo il valore
normale è determinato dal costo di produzione del bene oggetto delle operazioni
in verifica aumentato di un margine di utile lordo (criterio opposto al prezzo
di rivendita).I casi tipici a cui è applicabile sono quelli in cui un soggetto
produttore vende i propri prodotti ad un soggetto acquirente appartenente al suo
stesso gruppo, il quale ne aumenti il valore attraverso attività di
trasformazione.
Transfer pricing
domestico
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