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Tarsu illegittima - La Tassa sui rifiuti - Tia, Tares
Ultimo aggiornamento 19/12/2014
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1. Tarsu illegittima dal 01/01/2010 - 2. la tarsu sui garage non e' dovuta - 3. tarsu come ottenere l'esenzione - 4.la Tia ha natura tributaria e l'iva sulla tia è illegittima  -  5. La Tares

 

1. Tarsu illegittima dal 01/01/2010, Molti Comuni dovevano applicare la Tia, pretesa attivata in base a legge non piu’ in vigore violazione art. 23 della Costituzione  Il regime transitorio di cui alla lett. a) del comma 184 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 è inevitabilmente decaduto a far data 1° gennaio 2010, per cui la TARSU non è più applicabile con conseguente illegittimità di ogni eventuale richiesta di pagamento per gli anni 2010, 2011,2012,2013

1. tarsu abolita dal 2010 e illegittimamente fatta pagare ai cittadini

A partire dal 01/01/2010, la Tassa sui rifiuti solidi urbani non esiste più e, pertanto, la pretesa avanzata dai comuni per gli anni 2010 e successivi è illegittima; la conseguenza è che i comuni che non sono mai passati alla Tia (attualmente la maggior parte) potrebbero trovarsi alle prese con richieste di rimborso di quanto versato dai cittadini per il 2010 e seguenti, e contestazioni relative agli atti di riscossione per questi stessi anni.
I mezzi di informazioni hanno pubblicizzato poco o niente l’anomalia, emersa con  la sentenza n. 124/4/12 del 19 aprile 2012, della Ctp Grosseto che ha disposto la non legittimità della Tarsu dopo il 31 dicembre 2009, rendendo di fatto illegittima la richiesta del Comune di Castiglione della Pescaia. Questi effetti derivano dalla soppressione della Tarsu, disposta dal primo comma dell’art. 49 del dlgs 22/1997 (decreto Ronchi), efficace, in mancanza di ulteriori proroghe, sin dal 31/12/2009.
Lo stesso art. 49 prevedeva un regime transitorio da disciplinarsi mediante un regolamento attuativo (dpr 158/99), in base al quale i comuni avrebbero dovuto raggiungere la piena copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti urbani introducendo la Tariffa di igiene ambientale (cosiddetta Tia/1) in sostituzione della Tarsu, in un lasso temporale di 8 anni (termine poi esteso sino al 1° gennaio 2010). Col successivo dlgs 152/2006, art. 238, la stessa Tia/1 è stata soppressa e sostituita dalla Tariffa integrata ambientale (Tia/2); tuttavia, la disciplina della nuova tariffa resta sospesa sino all’emanazione di un regolamento ministeriale (che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 giugno 2010), in mancanza del quale «continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti» (comma 10 dell’art. 238 cit.), ossia le disposizioni previste dal dpr 158/99 (regolamento attuativo della Tia).
Al momento, dunque, a prescindere dalle difficoltà interpretative legate all’applicazione della nuova Tia, il prelievo che la maggior parte dei comuni opera per la copertura del servizio di gestione dei rifiuti è ancora basato sulla vecchia Tarsu; ed è proprio qui che si prospetta il problema, in quanto non esiste più dal 2010 una normativa primaria a sostegno di questa tassa, che i comuni continuano a richiedere sulla base dei regolamenti (normativa secondaria). Per cui, ogni pretesa avanzata dai comuni a titolo di Tarsu, non trovando riscontro in alcuna normativa primaria attualmente vigente, potrebbe ritenersi illegittima anche in ragione dell’art. 23 della Costituzione, secondo cui «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».  Cosa dovrebbero i fare i contribuenti, due sono le strade o pagare e fare ricorso, oppure per chi ha già pagato fare un’istanza di rimborso e dopo 90 giorni di silenzio rifiuto oppure entro 60 giorni dal diniego fare ricorso.

A far tremare i comuni c’è comunque anche la Tia, quella vecchia è stata abrograta e quella nuova mancano i decreti attuativi

La speranza per i contribuenti resta solo quella che i giudici facciano i loro lavoro senza influenze esterne, tanto ormai si è ben capito che oltre alla giurisprudenza di legittimità e di merito ormai esiste una giurisprudenza occulta quella di opportunità frutto delle pressioni politiche e del principio del ci servono i soldi, pagate  estate zitti.

 

2. La tarsu sui Garage non è dovuta

La TARSU non è dovuta per i garage ad uso privato in quanto non è ipotizzabile che dagli stessi possano derivare rifiuti lo ha stabilito la  Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con sentenze n.483/34/11- 450/34/11- 451/34/11- 452//34/11- 453/34/11 - Il riferimento è alla circolare n. 95/E del Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Fiscalità Locale, datata Giugno 1994, ove viene specificato che “Il comma 2 menziona esplicitamente i casi di esonero o esclusione dalla tassa  per la sussistenza di condizioni obiettive che impediscono la presunzione di rifiuti riguardanti la natura o l’assetto delle superfici (ad es. luoghi  impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che  impediscono la produzione dei rifiuti), il particolare uso delle superfici (ad es. locali non presidiati  o con presenza sporadica dell’uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso  o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attivita’ competitive o ginniche sempreche’ secondo la comune esperienza non  comportino la formazione di rifiuti in quantita’ apprezzabile ecc.) ovvero l’obiettiva condizione di  non utilizzabilita’ immediata, (ad es. alloggi non allacciati ai servizi a rete, in analogia a quanto previsto dall’art. 9, comma 6 del D.L. 557/93 convertito dalla legge 133/94 o non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo)”.

 

3. La Tarsu, presupposto e come ottenere l'esenzione

Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, recante la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), all'art. 62 ("Presupposto della tassa ed esclusioni"), primo e secondo comma, dispone:

1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle are scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa

2) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione".

E' stato chiarito dalla giurisprudenza, ormai consolidata, che la norma predetta, "stabilendo che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, pone una presunzione legale di produzione di rifiuti superabile dall'occupante o dal detentore dell'immobile mediante indicazione, nella denuncia originaria o in quella di variazione, e prova, in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.

circostanze implicanti l'esenzione, previste dall'art. 62, comma 2, e cioè che i locali e le aree non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno" (Cass., sez. trib., 7 agosto 2008, n. 21337); e, più specificamente, che, poiché la Tarsu "ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni), sia le deroghe alla tassazione indicate nel medesimo art. 62, comma 2, sia le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto. Invece i relativi presupposti devono essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con l'ulteriore precisazione che le riduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall'anno successivo... " (Cass., Sez. trib., 3 marzo 2010, n. 5036).

a) Anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente deve presentare una  dichiarazione circa l'unità immobiliare di che trattasi, pur essendo questa in linea di principio soggetta all'applicazione della Tarsu;

b) Produrre qualche elemento di prova a sostegno dell'addotta in tassabilità, quale cessazione enel, gas acqua, evitando autodichiarazioni in quanto l'autodichiarazione in genere "finirebbe per introdurre nel processo tributario, eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale, un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo "(Cass., sez. trib., 15 gennaio 2007, n. 703)

 

4.La tariffa di igiene ambientale ha natura tributaria e non puo' applicarsi l'Iva

(TIA1), istituita dal  2010, per il servizio di smaltimento rifiuti

 

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 238 nel 2009 aveva stabilito che la TIA (tariffa igiene ambientale è un tributo e non una vera tariffa) per cui dovevano applicarsi le stesse orme tributarie previste per la tarsu e di conseguenza non poteva applicarsi l'Iva. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la sentenza n.3756/2012 che ha definitivamente stabilito che l'iva non è dovuta sulla tia e ne ha stabilito il presupposto per il rimborso.

1. che sia in dottrina che in giurisprudenza era ormai pacifico e incontroverso l'orientamento secondo il quale la tariffa di igiene ambientale avendo natura tributaria, non può essere oggetto di applicazione dell’IVA; la tassa sulla tassa è illegittima

2. che il primo intervento legislativo essenziale era notoriamente rappresentato dall'art. 58 del d.lgs. 15/11/93, n. 507 il quale stabiliva che i Comuni "debbono istituire una tassa annuale" cosiddetta TARSU da applicarsi "in base a tariffa", a copertura del costo del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

3. che sulla natura pubblicistica e non privatistica del prelievo de quo nessun dubbio era mai sussistito;

4. che il secondo intervento legislativo si era realizzato con l'entrata in vigore dell'art. 49 del d.lgs. 05.02.97 n. 22 (cosiddetto decreto Ronchi) il quale, in attuazione di alcune direttive CEE aveva previsto l'istituzione da parte dei Comuni di un prelievo denominato tariffa di igiene ambientale (TIA1) per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sostituendo la TARSU, seppur mantenendone sostanzialmente invariati i caratteri e la disciplina;

5. che in attuazione del citato articolo 49 il regolamento approvato con DPR 27.04.99 n. 158 elaborava un metodo "normalizzato" di calcolo della tariffa in questione basato su, coefficienti presuntivi e non effettivi, siccome già accadeva con il precedente prelievo;

6. che nel decreto Ronchi non compariva con riguardo alla T1A1 il termine "corrispettivo" di fatto introdotto, erroneamente, solo nel successivo d.lgs. n. 152/2006 che con l'art. 238 ha istituito la nuova tariffa integrata

ambientale, cosiddetta TIA2;

7. che l'applicazione di tale intervento legislativo era stata rimandata all'emanazione di un apposito regolamento ministeriale, ad oggi non ancora adottato;

8. che nonostante l'art. 5 del d.l. n. 208/2008 convertito dalla legge n. 13 del 2009 abbia attribuito ai Comuni la facoltà di adottare in autonomia la TIA2,indipendentemente dall'emanazione del predetto regolamento ministeriale, ad oggi continua a perdurare l'applicazione della tariffa d'igiene ambientale TIA1;

9. l'introduzione della TIA2 rappresenta dunque una mera riforma virtuale destinata tra l'altro a cedere il passo con decorrenza dal 01.01.13 all'istituto tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 d.l. 06.12.11 n. 201 convertito in I. 22.12.11 n. 214;

10. che sebbene molte province abbiano adottato, pur facendo salva l'applicazione dell'art. 49 del D.Lgs n. 22/97 istitutivo della TIA1, un proprio modello tariffario, il metodo integrato elaborato in detto modello è stato recepito in via sperimentale soltanto in alcune zone della provincia;

11. In particolare nei comuni di Trento, Rovereto, Isera, Lasino nonché dell'Alto Garda e Ledro. Vallagarina e Valle di Sole, continuava a trovare applicazione il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99 e dunque la disciplina propria della tariffa di igiene ambientale;

12. che detti comuni non disponendo delle tecnologie necessarie a quantificare in modo effettivo i rifiuti da ciascuna utenza, hanno chiesto e ottenuto la proroga del termine per l'introduzione della tariffa puntuale;

13. che ancora più esplicito era il testo del modello tariffario da ultimo approvato con la delibera della Giunta Provinciale n. 2889 del 23.12.11 che accoglieva peraltro la proroga della misurazione puntuale del rifiuto nei comuni di Trento, Rovereto, Isera, Lasino nonché dell'Alto Garda e Ledro, Vallagarina e Valle di Sole;

14. che risultava pertanto assodato che nel Comune di Trento sin dal 01.01.2002 trovava applicazione la tariffa di igiene ambientale T1A1 istituita dall'art. 49 d.lgs. 22/97 e regolamentata dal D.P.R. 158/99 e soprattutto che detto prelievo fosse calcolato in base a coefficienti presuntivi;

15. che sul tema si era ormai fondato il consolidato orientamento giurisprudenziale che aveva definitivamente chiarito il carattere propriamente tributario della TIA11 ;

16. che la Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 29/07/09 aveva affermato che la tariffa d'igiene ambientale "costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal D.P.R. n. 507/93, e conserva la qualifica di un tributo propria di quest'ultima": con la conseguente applicazione delle norme previste dalla tarsu alla Tia

17. che la Corte evidenziava peraltro tutte le caratteristiche che pacificamente coincidevano con quelle proprie di un tributo nell'accezione elaborata dalla giurisprudenza costituzionale;

18. che detto orientamento era stato pienamente condiviso e riaffermato anche nelle successive pronunce della Corte Costituzionale (ordinanza d.d. 20/11/09 n. 300 e d.d. 22/02/10 n. 64) della Corte di legittimità (cfr. ord. Cass. Civ. Sez. Unite d.d. 21/06/10 n. 14903, sentenze Cass. Civ. Sez. Unite d.d. 05/12/11 n. 25929, Cass. Civ. Sez. V d.d. 02/03/12 n. 3294, Cass. Civ. Sez. V d.d. 09/03/12 n. 3756, Cass. Civ. Sez. Tributaria Civile d.d. 11/05/12 n. 7341)

19. che consolidatosi il principio di diritto secondo il quale la tariffa di igiene ambientale TIA1 costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, bensì un tributo, nelle predette pronunce era stata uniformemente dichiarata l'inapplicabilità dell'IVA al prelievo de quo:

20. che la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione con le summenzionate sentenze rilevano peraltro l'insussistenza di un nesso diretto tra il servizio reso e l'entità del prelievo, la conseguente mancanza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n 633/72, l'assenza di disposizioni legislative che espressamente assoggettino all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti, l'appartenenza della tariffa di igiene ambientale a quel novero di diritti, canoni e contributi che la normativa comunitaria esclude in via generale dall'assoggettamento ad IVA, in quanto percepiti da enti pubblici per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità;

21. che appariva pertanto di tutta evidenza l'illegittimità dell'applicazione richiesta e percezione da parte dell'odierna convenuta dell'IVA sulla TIA, con conseguente pieno diritto degli attori di ottenere la ripetizione immeditata di quanto ad oggi indebitamente versato a tale titolo, oltre agli interessi dalla data dei pagamenti al saldo;

22. che alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, Federambiente con comunicato stampa del 28.03.12 aveva deciso di diffidare il Ministero dell'Economia e delle Finanze affinché fosse restituito alle aziende che avevano applicato l'IVA sulla Tariffa di igiene ambientale quanto da esse versato all'erario;

23. che richiamandosi a costante giurisprudenza di legittimità rilevava la competenza del giudice ordinario, trattandosi in ogni caso di controversa tra privati alla quale resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, a prescindere dal fatto che il giudizio sulla richiesta di rimborso IVA implichi la necessità di accertare se l'imposta sia dovuta e quale sia la natura dell'obbligo di pagare la TIA;

24. che a causa della maggiorazione del 10%  della tariffa di igiene ambientale migliaia di utenti hanno corrisposto somme pacificamente non dovute a titolo di IVA;

5. LA TARES

Ultimo regalo del Governo Monti. Nel 2013 la tares prenderà il posto di Tarsu e Tia, ma la prima rata slitta ad aprile. Dal 2013  pagheremo in media 305 euro, più del costo dell'imposta sulla prima casa mentre per le attività commerciali l'aggravio medio sarà del 293%.

Se con l'Imu la stangata è stata certa, la Tares del 2013 non sarà da meno aggravando ulteriormente la pressione fiscale degli enti locali.

La Tares dovrà coprire integralmente o il costo del servizio per le utenze domestiche sostenuto dai Comuni (oggi la copertura media è del 79 %) nonchè  il costo dei "servizi indivisibili" forniti dal sindaco, una serie di voci che va dall'illuminazione pubblica, alla manutenzione delle strade, polizia locale, verde. Un indispensabile "extra" che graverà sui cittadini con una sovratassa di 30 centesimi al metro quadro (che potrà arrivare, giunte volendo, a 40 centesimi).

La nuova tassa si applicherà a chiunque possieda, occupi e detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani". Quindi non la verseranno solo i proprietari di casa, ma anche negozi, uffici, capannoni. Si calcolerà in base ai metri quadri (l'80 per cento della superficie catastale) senza tener conto del numero di componenti del nucleo familiare.

 

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