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La successione il quadro normativo
La successione è un momento triste e nel contempo da valutare con molta attenzione, il cittadino italiano non solo deve piangere il genitore, il coniuge o altro familiare, ma deve anche preoccuparsi delle conseguenze.
La successione si apre con la morte, quindi alla data di morte del De Cujus (ossia del defunto familiare), da questa data inizia ad avere effetto la successione ereditaria.
Attenzione: La successione trasferisce all'erede non solo i beni, denaro e crediti, ma anche i debiti, per cui a maggior ragione se non c'è nulla di attivo da ereditare è necessario presentare una rinuncia all'eredità, ossia la rinuncia ai debiti. Molti anni fa una signora di Milano, molto garbata e grande lavoratrice si vide pignorato lo stipendio a vita perché il padre aveva un miliardo di lire di debiti con lo Stato per le tasse e lei non aveva fatto la rinuncia. Quando gli chiesi perché non avesse fatto la rinuncia e principalmente non si fosse rivolta a un esperto, mi disse che non sapeva che si ereditassero i debiti e che comunque non pensava che fosse stato il caso di spendere soldi di consulenza.
Vi consiglio sempre di rivolgervi a un esperto prima di procedere a presentare la successione, la consulenza in questi casi è indispensabile, vi evita guai e sopratutto può farvi risparmiare le imposte .
La notifica degli atti agli eredi
Ai sensi dell'art. 60 del Dpr 600/73 la notifica va fatta fino a quando non interviene la denuncia di successione ossia entro 1 anno, all'indirizzo del de cujus (del familiare deceduto) impersonalmente e collettivamente agli eredi,es. Eredi Mario Rossi, Via Roma 100, Milano, trascorso un anno oppure presentata la successione, invece gli atti vanno intestati a ogni singolo erede, come risultano dalla denuncia di successione, che costituisce a tutti gli effetti una elezione a domicilio per gli atti tributari del de cujus. La notifica effettuata non in conformità del modello legale su descritto è nulla, senza alcuna possibilità di sanatoria, In tal senso si è espressa conformemente alla normativa la
Commissione Tributaria Regionale di Bari sentenza n.2100/22/2014 depositata il 20/10/2014
sanzioni eredi intrasmissibilità
Le sanzioni tributarie e le multe auto non si trasmettono ali eredi, ma restano imposte e tasse (art. 8 D.Lgs. n. 472/1997 che prevede, in linea con l’art. 7 della legge n. 68 9 del 1981)
A prescindere dalla rinuncia all'eredità, le sanzioni amministrative (multe auto o di qualsiasi genere) e le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi, che però salvo non facciano la rinuncia all'eredità rispondono delle imposte, tasse e interessi. Dottrina e giurisprudenza di merito, hanno sempre concordato nello stabilire che la pena pecuniaria, comminata per la violazione della legge tributaria, non si trasmette agli eredi dell’autore della violazione, essendo applicabile anche alle pene pecuniarie previste per violazioni delle leggi finanziarie non depenalizzate la norma della non trasmissibilità di cui all’art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In realta‘ non sembra necessario il richiamo alla L. n. 689 per affermare non trasmissibilità della pena pecuniaria agli eredi del trasgressore di leggi tributarie. Il principio, anche se non espressamente stabilito, e‘ insito nella L. n. 4 del 1929 ed il legislatore, forse per evitare nella piu‘ recente materia delle sanzioni amministrative il ripetersi di interpretazioni contrastanti, ha ritenuto di introdurre esplicitamente nelle leggi n. 706 del 1975 e n. 689 del 1981 quella disposizione di non trasmissibilità che, quantunque non espressa, e‘ tuttavia connaturata nella legge del 1929. Gli artt. 3 e 15 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 esplicitamente considerano la pena pecuniaria nascente dalla violazione, per cui l’obbligazione per il pagamento della pena pecuniaria sorge al momento della violazione ed il successivo provvedimento di irrogazione costituisce non un provvedimento costitutivo, ma un semplice provvedimento di liquidazione di un’obbligazione gia‘ sorta, con valore dichiarativo (Cassazione 30 novembre 1985, dec. n. 5980). Ne deriva, in relazione a tale natura, che deve ritenersi fondata la concezione che considera non trasmissibile agli eredi la pena pecuniaria, di guisa che la sua applicazione e determinazione in concreto non puo‘ non avvenire che nei confronti dell’autore della violazione. Se, pertanto, esiste un principio presuntivo di carattere generale di non trasmissibilità agli eredi della sanzione pecuniaria, gia‘ nella stessa L. n. 4/1929 si sarebbe dovuto sancire, per la sua trasmissibilità, una regola espressa contraria al detto principio, che invece nella legge del 1929 manca del tutto. Espressione di tale principio generale di non trasmissibilità è stato, invero, confermato nella disposizione contenuta nell’art. 7 della succitata legge di depenalizzazione n. 689/1981, che sancisce la non trasmissibilità agli eredi dell’obbligo di pagare le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, posto che l’art. 12 della stessa legge stabilisce che i principi ivi contenuti sono applicabili in tutti i casi in cui “non sia diversamente stabilito”.Motivo di ulteriore convincimento e delle affermazioni del ricorrente deriva dall’art. 39 della stessa L. n. 689/1981 nel sancire che alle violazioni finanziarie depenalizzate si applicano le disposizioni della L. n. 4/1929 “salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali”. E poiché la L. n. 4/1929 non contiene alcuna norma contraria al principio generale di non trasmissibilità della pena pecuniaria, la quale e‘ affine alla sanzione pecuniaria amministrativa, ne discende che “in mancanza di espressa diversa disciplina sul punto contenuta nella legge speciale, la normativa della L. n. 689 e, specialmente, i principi generali da essa codificati debbono ritenersi applicabili”, dal momento che il principio generale di non trasmissibilità appare coessenziale alla natura della sanzione ed e‘ prevista dall’art. 7 della L. n. 689/1981, non potendo l’applicazione di un principio generale essere escluso se non da una contraria espressa previsione normativa. Vedi Commissione Tributaria di Monza primo grado 14 aprile 1994 Numero 1130 Tale interpretazione e’ stata alla fine recepita dall’art. 8 D.Lgs. n. 472/1997 che prevede, in linea con l’art. 7 della legge n. 68 9 del 1981,la non trasmissibilità della sanzione agli eredi dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento. Questa disposizione non fa venir meno la responsabilità degli obbligati in solido che, come si dirà, assume particolare rilevanza nel nuovo sistema sanzionatorio anche quando la morte dell’autore della violazione si sia verificata anteriormente all’irrogazione della sanzione, secondo l’espressa prescrizione della delega.
Vi consiglio sempre di rivolgervi a un esperto prima di procedere a presentare la successione, la consulenza in questi casi è indispensabile.
Termine per la presentazione
La dichiarazione di successione deve essere presentata, entro dodici mesi dal decesso (art.39, comma 14-sexies, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003) solo se l'attivo ereditario ha un valore superiore a 25.823 euro e se comprende beni immobili o diritti reali immobiliari
Il diritto di abitare la casa familiare è sempre riservata al coniuge superstite.
La Legittima e la disponibile
Ogni persona ha il diritto di fare testamento, ma non tutto il proprio patrimonio e' disponibile; il patrimonio si divide in quota legittima e quota disponibile, la quota legittima e' indisponibile ed e' devoluta per legge agli eredi legittimi, la quota disponibile invece e' possibile darla in eredità a terzi.
La legge prevede
espressamente le percentuali o frazioni di patrimonio ereditario che compongono,
rispettivamente, la quota di legittima e la quota disponibile quando è stato
fatto testamento.
I casi in cui la persona deceduta non ha fatto testamento
Nel caso in cui la persona deceduta (de Cujus) non ha fatto testamento, la legge prevede espressamente le percentuali o frazioni di patrimonio ereditario che compongono, soltanto quota di legittima.
1) Se tra i parenti superstiti c'e' solo il coniuge, la quota di legittima
riservatagli dalla legge è pari al 100% del
patrimonio ereditario.
2) Se tra i parenti superstiti ci sono solo il coniuge e un solo figlio, la
quota di legittima riservata loro dalla legge è del
50% per ciascuno.
3) Se tra i parenti superstiti ci sono solo il coniuge e più figli, la quota di
legittima riservata loro dalla legge è pari a 1/3
del patrimonio ereditario per il coniuge e a 2/3 da dividersi in parti uguali
tra i figli.
4) Se tra i parenti superstiti ci sono solo coniuge e fratelli e/o sorelle, la
quota di legittima riservata dalla legge è pari a
2/3 del patrimonio ereditario per il coniuge e a 1/3 da dividersi in parti
uguali tra fratelli e/o sorelle.
5) Se tra i parenti superstiti ci sono solo coniuge, fratelli e/o sorelle e
ascendenti, la quota di legittima riservata dalla
legge è pari a 2/3 del patrimonio ereditario per il coniuge e a 1/3 da
dividersi tra fratelli e/o sorelle e
ascendenti, di cui almeno 1/4 agli ascendenti.
6) Se tra i parenti superstiti c'e' solo un figlio, la quota di legittima a lui
riservata dalla legge è del 100% del
patrimonio ereditario.
7) Se tra i parenti superstiti ci sono solo più figli, la quota di legittima
riservata loro dalla legge è del 100% del
patrimonio ereditario da suddividersi in parti uguali.
8) Se tra i parenti superstiti c'e' solo un genitore, la quota di legittima a
lui riservata loro dalla legge è del 100%
del patrimonio ereditario.
9) Se tra i parenti superstiti ci sono solo entrambi i genitori, la quota di
legittima riservata loro dalla legge è del 50% del
patrimonio ereditario ciascuno.
10) Se tra i parenti superstiti ci sono solo entrambi i genitori e fratelli e/o
sorelle, la quota di legittima riservata loro
dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario per i genitori e del restante
50% per fratelli e/o sorelle da
suddividersi in parti uguali.
11) Se tra i parenti superstiti ci sono solo fratelli e/o sorelle, la quota di
legittima riservata loro dalla legge è del 100%
del patrimonio ereditario da suddividersi in parti uguali.
12) Se tra i parenti superstiti c'e' solo i nonni, la quota di legittima
riservata loro dalla legge è del 50% del
patrimonio ereditario per i nonni paterni e del 50% restante per i nonni
materni.
13) Se tra i parenti superstiti ci sono solo bisnonni o altri ascendenti, la
quota di legittima riservata dalla legge è del
100% del patrimonio ereditario all’ascendente più prossimo.
14) Se tra i parenti superstiti c'e' solo altri parenti (diversi da quelli
citati nei casi precedenti), la quota di
legittima riservata dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario per il/i
parenti più prossimi entro il 6°, i
quali escludono gli altri.
I casi in cui la persona deceduta ha fatto
testamento
1) Se tra i parenti superstiti c'e' solo il coniuge, la quota di legittima
riservatagli dalla legge è del 50% del
patrimonio ereditario; pertanto, la quota disponibile è del restante 50%.
2) Se tra i parenti superstiti ci sono solo il coniuge e un solo figlio, la
quota di legittima riservata dalla legge,
rispettivamente, al coniuge e al figlio è pari ad 1/3 del patrimonio ereditario
per ciascuno di essi; pertanto, la
quota disponibile è anch’essa pari ad 1/3.
3) Se tra i parenti superstiti ci sono solo il coniuge e più figli, la quota di
legittima riservata dalla legge al coniuge e ai
figli è del 25% del patrimonio ereditario per il coniuge e del 50% da dividersi
in parti uguali tra i figli; pertanto,
la quota disponibile è del 25%.
4) Se tra i parenti superstiti ci sono solo il coniuge e gli ascendenti, la
quota di legittima riservata dalla legge ad essi è
del 50% del patrimonio ereditario per il coniuge e del 25% da dividersi in parti
uguali tra gli ascendenti;
pertanto, la quota disponibile è del 50%.
5) Se tra i parenti
superstiti c'e' solo un figlio, la quota di legittima a lui riservata dalla
legge è del 50% del
patrimonio ereditario; di conseguenza, la quota disponibile è del 25%.
6) Se tra i parenti superstiti c'e' solo più figli,la quota di legittima
riservata loro dalla legge è pari a 2/3 del
patrimonio ereditario da dividersi in parti; pertanto, la quota disponibile è
pari a 1/3.
7) Se tra i parenti superstiti c'e' solo gli ascendenti, la quota di legittima
riservata loro dalla legge è pari a 1/3
del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali; di conseguenza, la quota
disponibile è pari a 2/3.
8) Se il testatore muore e non lascia né figli né ascendenti, la quota
disponibile è del 100% del patrimonio
ereditario.
Come ormai è noto, al fine di facilitare i passaggi della proprietà all’interno delle famiglie e semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, per i trasferimenti per causa di morte non era più dovuta imposta sulle successione. Questo, indipendentemente dal valore dei beni ereditati e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto e i beneficiari. Detta imposta è stata infatti soppressa con la legge n. 383 del 18 ottobre 2001 con decorrenza dal 25 ottobre 2001. Ma non tutti gli obblighi e gli adempimenti fiscali precedentemente previsti sono stati cancellati.
L'imposta di successione e' stata poi reintrodotta dal Governo prodi nel 2006 con delle franchigie
I commi 77-78-79 dell’art.1 della L. 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007) hanno modificato il DL 262/2006 ed il DLgs.346/90 modificando al testo licenziato dalla L. 286/2006
• viene prevista una franchigia di 100.000,00 euro per ogni beneficiario nel caso di trasferimenti effettuati a favore dei fratelli e delle sorelle;
• non sono soggetti ad imposizione i trasferimenti di valore non superiore a 1.500.000,00 euro, realizzati a favore di persone portatrici di handicap;
• viene stabilita l'esenzione da imposizione, a determinate condizioni, per i trasferimenti, effettuati anche attraverso patti di famiglia, aventi ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali o azioni;
• si ripristina il termine di 12 mesi per la presentazione della dichiarazione di successione.
La legge Finanziaria per il 2008 (L.244/2007) allart.1 comma. 31, ha esteso l'esenzione da imposta di successione e donazione di cui al co. 4-ter dell'art.3 del DLgs. 346/90 (introdotta dalla L.296/2006) anche al trasferimento d'azienda a favore del coniuge.
Il quantum de beatur - Quanto pagare
l' imposta ipotecaria è il 2% e l' imposta catastale invece è l' 1%. Ci sono dei minimi da pagare però nel caso non si raggiunga una determinata cifra. Fino al 31 dicembre 2013 imposta ipotecaria e catastale erano rispettivamente del 2% e 1% con un minimo di 168 euro. Con la nuova legge dal primo gennaio 2014 l' imposta minima è di 200 euro.
Importo minimo da versare
200,00€ per ogni imposta
Gli obblighi rimasti in vigore
- è rimasto l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione quando nel patrimonio del defunto se vi sono beni immobili siti nel territorio dello Stato o diritti immobiliari sugli stessi;
- è sempre dovuto il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale sui beni immobili e sui diritti reali immobiliari compresi nell’attivo ereditario.
- e' stata reintrodotta l'imposta di successione dal Governo prodi nel 2006 con una una franchigia di 100.000,00 euro per ogni beneficiario nel caso di trasferimenti effettuati a favore dei fratelli e delle sorelle;
scarica il modello della dichiarazione di successione
scarica il nuovo modello della dichiarazione di successione
il modello di versamento
Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.823 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Attenzione
Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione sono
esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli
immobili (Ici). Spetta, infatti, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate,
competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a
ciascun Comune in cui sono ubicati gli immobili.
GUIDA PRATICA ALLA DENUNCIA DI SUCCESSIONE
QUALI SONO LE QUOTE EREDITARIE: L'art. 581 c.c. stabilisce che: " Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi".
CHI DEVE PRESENTARE LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE, QUANDO E DOVE : Gli eredi, per legge o per testamento, di una persona deceduta intestataria di beni immobili devono presentare la denuncia di successione entro 1 anno dalla data di apertura della successione (ovvero dalla data di morte), presso l'Ufficio locale dell'Agenzia Entrate competente in base al luogo di ultima residenza del defunto.
COME: Si deve compilare in più copie il mod. 4 (che può essere compilato sia dagli interessati che da qualsiasi professionista) da richiedere all'Agenzia delle Entrate e allegare i seguenti documenti: 1) certificato di morte, 2) stati di famiglia del defunto e degli eredi, 3) visure catastali degli immobili posseduti dal defunto (da richiedere in catasto), 4) prospetto delle imposte autoliquidate con ricevuta del versamento effettuato.
L'ufficio, dopo la registrazione, restituirà le copie per voltura agli eredi, che provvederanno a presentarle entro 30 giorni all'Ufficio del territorio (ex Catasto).
DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI Il valore degli immobili si calcola in base alla rendita catastale (rivalutata del 5%) determinando così l'asse ereditario sul quale si calcoleranno le imposte da autoliquidare. Il valore degli immobili si calcola moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:
- 110, per la prima casa
- 120, per gli altri fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,B,C
(escluse le categorie A/10 e C/1)
- 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e
D - 40,8, per i fabbricati delle categorie C (negozi e botteghe) ed E.
Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina
moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25%.
I suddetti coefficienti sono già rivalutati (rivalutazione prevista, solo ai fini della determinazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, dalla Legge Finanziaria per il 2004 e dal D.L. 168/ 2004).
Imposta ipotecaria 2% - codice tributo 649T
Imposta catastale 1% - codice tributo 737T
Tassa ipotecaria euro 25,82 (per ogni Conservatoria) - codice tributo 778T Imposta di bollo euro 44 (per ogni Conservatoria) - codice tributo 456T
N.B.: nel caso in cui le imposte ipotecaria e catastale risultino inferiori ad euro 129,11 occorre comunque versare le imposte fisse minime di euro 129,11.
DOVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO Presso il Concessionario, qualsiasi banca o ufficio postale con il mod. F23 indicando il codice dell'ufficio competente e la causale SA.
AGEVOLAZIONI
PRIMA CASA :La legge 342/2000 estende la possibilità di applicazione delle agevolazioni prima casa anche alle successioni. Il possesso dei requisiti è dichiarato dall'erede con autocertificazione resa su modello da richiedere all'ufficio.Le agevolazioni consistono nell'autoliquidarsi le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa: imposta ipotecaria euro 129,11 anziché 2% e imposta catastale euro 129,11 anziché 1%, sul valore dell'unità abitativa e relativa pertinenza (nei limiti di un garage, una cantina, un magazzino) che si intende adibire a prima casa. Per usufruire di tale agevolazione necessita che almeno uno degli eredi possegga i requisiti, di conseguenza anche gli altri coeredi ne beneficiano indirettamente.
RAVVEDIMENTO OPEROSO: Nel caso di pagamento tardivo delle imposte autoliquidate, è dovuta la sanzione pari al 30% ; il fisco però offre la possibilità di ridurre la sanzione se il contribuente provvede all'adempimento entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione della successione o se vi provvede comunque entro l'anno.
La legge 24/10/01 ha attribuito all'Agenzia delle Entrate il compito di trasmettere le copie delle dichiarazioni di successione al Comune ove è situato l'immobile, ai fini dell'I.C.I.
PRINCIPALI LEGGI E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO: - Decreto Leg.vo 31/10/1990 n. 346 - Legge 342 del 21/11/2000 - Legge 383 del 24/10/2001
QUANDO SI EREDITANO BENI IMMOBILI
Per la successione dei beni immobili sono dovute unicamente le imposte ipotecaria e catastale.
L’importo da versare a titolo di imposta ipotecaria è pari al 2% del valore degli immobili; l’imposta
catastale è invece pari all’1% di detto valore.
Per ciascun tributo è previsto un importo minimo di versamento che ammonta a 168 euro.
Le suddette imposte vanno commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari
caduti in successione, senza tener conto di eventuali passività gravanti sugli immobili stessi.
Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:
• 110, per la prima casa
• 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C (escluse le categorie A/10 e C/1)
• 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
• 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25%
REQUISITI RICHIESTI PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
Le agevolazioni fiscali sono concesse se chi eredita l’immobile:
- non è titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio
del Comune dove si trova l’immobile ereditato;
- non è titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o
nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
I due predetti requisiti devono sussistere entrambi.
Inoltre, l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’erede ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi (salvo alcuni
casi particolari in cui tale requisito non è richiesto, come ad esempio per il personale delle forze di polizia o per i cittadini italiani emigrati
all’estero).
con l'agevolazione prima casa: imposta di registro 3%, ipotecaria in misura fissa €168,00, catastale in misura fissa €168,00
Successioni
L'abolizione dell'imposta fino al 2006
Sui beni caduti in successione non è più dovuta l'imposta sulle successioni, indipendentemente dal loro valore e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto e i beneficiari. Tuttavia, per i beni immobili o diritti reali immobiliari compresi nell'attivo ereditario, restano ancora dovute le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura del 2% e dell'1% applicate alla base imponibile determinata secondo le disposizioni relative all'imposta sulle successioni. Queste imposte, quindi, andranno commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari caduti in successione, senza tener conto di eventuali passività gravanti sugli immobili stessi. L'importo minimo da versare è - in ogni caso - di 168 euro per ogni tributo.
Quando va presentata la dichiarazione
La dichiarazione di successione deve essere presentata solo nel caso in cui nell'eredità siano inclusi beni immobili siti nel territorio italiano e diritti immobiliari su questi. Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (Ici). Spetta, infatti, agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili. La dichiarazione di successione deve essere presentata, entro dodici mesi dal decesso (art.39, comma 14-sexies, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003), all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio finanziario nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana; se quest'ultima è sconosciuta va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di "Roma 6", sito in Roma, via Canton n. 20, CAP 00144.
Donazioni
L'imposta sulle donazioni è soppressa sia per le donazioni o le altre liberalità di beni e diritti, sia per la rinuncia pura e semplice agli stessi diritti. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione entro 20 o 60 giorni dalla data, a seconda che l'atto sia stato formato (firmato o redatto) in Italia o all'estero. Tuttavia a differenza delle successioni le donazioni sono soggette a trattamenti fiscali diversi a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario. Infatti, non è dovuta alcuna imposta per le donazioni effettuate a favore di:
· coniuge; · parenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote); · altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; fratelli; cugini).
Se la donazione consiste in un immobile, sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%). Valgono in proposito le medesime considerazioni svolte per le successioni. Se, invece, il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate ed il valore delle donazioni da lui ricevute dallo stesso donante eccede la franchigia di 180.759,91 euro, devono essere corrisposte, sul valore che supera la franchigia, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita. È quindi dovuta l'imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dalle disposizioni concernenti questa imposta. L'importo della franchigia è elevato a 516.456,90 euro per le persone con handicap riconosciuto grave. Chi riceve più donazioni può fruire della franchigia una sola volta, in presenza di più attribuzioni ricevute dalla medesima persona.
ESEMPIO: in una donazione tra estranei, costituita da un appartamento il cui valore è di 100.000 euro, l'atto è esente dall'imposta di donazione, e paga soltanto le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%). Ma una seconda donazione da parte dello stesso donante in favore dello stesso donatario, costituita da un altro immobile il cui valore è di 120.000 euro, paga, oltre alle imposte ipotecaria e catastale sul valore dell'immobile trasferito, anche l'imposta di donazione sull'importo di 39.240,09 euro, pari alla differenza tra il totale del valore delle due donazioni tra gli stessi soggetti e l'importo della franchigia (100.000 + 120.000 - 180.759,91).
Agevolazioni
La riforma ha confermato l'applicazione delle agevolazioni già vigenti in tema di imposta sulle successioni e donazioni per gli atti di trasferimento a titolo gratuito inter vivos assoggettati ad imposta. Pertanto nel caso di successione o di donazione esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, se si ha diritto all'agevolazione "prima casa" si applicano le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 168 euro (invece del 2% e 1%). Le agevolazioni prima casa spettano qualora in capo al beneficiario (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, in capo ad almeno uno di essi), sussistano tutti i requisiti necessari e le condizioni per acquistare a titolo oneroso la prima abitazione con le agevolazioni "prima casa" (vd. Cap. VI). Per le donazioni di "prima casa" soggette all'imposta di registro (parenti oltre il quarto grado ed estranei, valore dell'immobile oltre la franchigia di 180.759,91 euro) si applica l'aliquota agevolata del 3% (invece del 7%) unitamente alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Disposizioni antielusive
La legge n. 383/2001 ha introdotto anche alcune disposizioni aventi finalità antielusive. Ogni trasferimento a titolo di donazione o altra liberalità tra vivi, di beni e diritti assoggettati al pagamento dell'imposta sostitutiva sui "capital gains" ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, se seguito da un ulteriore trasferimento degli stessi beni o diritti in un arco di cinque anni, comporta - ai soli fini fiscali - una neutralizzazione dell'atto originario con la conseguenza che lo stesso si intende come non effettuato. Il beneficiario quindi è tenuto a determinare il reddito di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire il donante, anche per quanto attiene all'individuazione dell'entità della partecipazione trasferita e, quindi, per stabilire se la stessa costituisce una partecipazione qualificata o non qualificata. Il beneficiario, pertanto, deve corrispondere l'imposta sostitutiva come se il dante causa dell'atto di liberalità avesse compiuto direttamente l'atto a titolo oneroso. In tal caso, l'imposta è determinata secondo le regole ordinariamente previste dal citato D.Lgs. n. 461 del 1997 per le cessioni a titolo oneroso. È peraltro ammesso lo scomputo dall'imposta sostitutiva delle altre imposte eventualmente assolte sull'atto di liberalità ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della presente legge. In caso di trasferimento a titolo di successione, per causa di morte, o di donazione dell'azienda, nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal grado di parentela con il beneficiario, è stabilito che il trasferimento, ancorché riferibile ad un atto di liberalità, non ha effetti realizzativi ed i beni si trasferiscono al beneficiario, che prosegue l'attività in regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte sui redditi, senza quindi emersione di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti. Infine, l'Amministrazione finanziaria può disconoscere (ai sensi e con gli effetti dell'art.37bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) i vantaggi tributari conseguiti mediante atti, fatti o negozi che siano privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi indebiti. A tal fine, la stessa Amministrazione può disporre l'applicazione delle imposte che si sarebbero dovute versare con riferimento alle disposizioni eluse.
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