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Un problema complesso per le innumerevoli norme e confusione giuridica si pone per la solidarietà tributaria (ossia ogni erede che può paga per gli altri) per i debiti del de cujus nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici per le Imposte tasse e sanzioni siano esse tributarie o amministrative. In linea generale possiamo affermare, che la solidarietà tributaria è prevista soltanto per le imposte sui redditi e non per le altre imposte e tasse per la quale c'è la ripartizione pro quota e le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi .
Esempio
Irpef, addizionali
devono pagare gli eredi in solido quindi paga quello che può per gli altri
Iva, Ici, bollo auto, tarsu
devono pagare gli eredi pro quota ossia ognuno per la sua quota di competenza
Successione e registro solo relativamente alla successione ereditaria presentata
devono pagare gli eredi in solido quindi paga quello che può per gli altri
In effetti, come la Cassazione ha avuto in più occasioni di chiarire, in mancanza di norme speciali che vi deroghino deve esser applicata la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli artt. 752 e 1295 c.c. (Cassazione sezione 5 Tributaria sentenza sentenza n. 22426 del 22/10/2014 - Cassazione sezione Tributaria sentenza n. 780 del 2011 ).
Non è applicabile la regola speciale della solidarietà dei
coeredi di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, art. 65, soltanto predisposta per i debiti contratti dal de
cuius relativamente al mancato pagamento delle
imposte sui redditi;
Non è applicabile la regola speciale della solidarietà dei
coeredi contenuta al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n.
346, art. 36, soltanto predisposta pel pagamento dell'imposta
di successione;
Non è applicabile la regola speciale della solidarietà
di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57
(Tu Imposta di registro) , che non riguarda non essendo altresì
applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta al D.Lgs.
31 ottobre 1990, n. 346, art. 36, soltanto predisposta pel pagamento dell'imposta
di successione;
Non è applicabile la regola speciale della solidarietà di cui
al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57,
che non riguarda coeredi del debitore solidale dell'imposta di registro - deve
pertanto ritenersi applicabile l'ordinaria regola della ripartizione pro quota
dei debiti ereditari.
Art. 752 cc. Ripartizione dei debiti
ereditari tra gli eredi.
I coeredi [c.c. 756] contribuiscono tra loro al pagamento dei
debiti e pesi ereditari [c.c. 754, 755] in proporzione delle loro quote
ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto [c.c. 662, 663,
1010, 1295, 1315, 1318, 1319, 1546].
Art. 754 cc. Pagamento dei debiti e
rivalsa .
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei
debiti e pesi ereditari [c.c. 752] personalmente in proporzione [c.c. 1295]
della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero. Il coerede che ha
pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto
la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'articolo 752, quantunque
si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori [c.c. 755, 1201, 1203, n. 3,
1299].
Art. 1295 cc. Divisibilità tra gli
eredi.
Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide [c.c. 961]
tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in
proporzione delle rispettive quote [c.c. 713, 752, 754, 1314, 1318, 1319, 1507,
1509].
Art. 65 D.p.r. 602/73
(Eredi
del contribuente)
(si
applica solo alle imposte sui redditi)
Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie
il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio
delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il
proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente
all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.
Art. 36 D.Lgs. 31-10-1990 n. 346 (TU
Successioni)
Soggetti
obbligati al pagamento dell'imposta (Art. 46 D.P.R. n. 637/1972)
1.
Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento
dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.
2.
Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio
d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel
limite del valore della propria quota ereditaria.
3.
Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o
non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli
che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla
dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente
dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti.
Si applica l'art. 58 del testo unico sull'imposta di registro approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4.
L'ufficio del registro può chiedere la fissazione
di un termine per l'accettazione dell'eredità a norma dell'articolo 481 del
codice civile o la nomina di un curatore dell'eredità giacente a norma dell'art.
528 dello stesso codice.
5.
I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta
relativa ai rispettivi legati
Tutti i termini pendenti alla data della morte del
contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la
presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro
l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti
incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono
trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio
dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato. (413)
La notifica degli atti intestati al dante causa può essere
effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio
dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni
prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.
Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del
credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro
creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede [c.c. 1299].
Art. 57 D.P.R. 26-4-1986 n.
131 (TU Imposta di registro)
Soggetti
obbligati al pagamento
[1]
Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto,
ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la
registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti
contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto
sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto
i provvedimenti di cui agli artt. 633, 796, 800 e 825 del Codice di procedura
civile (68).
[1-bis]
Gli agenti immobiliari di cui all’ articolo 10,
comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per
le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito
della loro attività per la conclusione degli affari. (67)
[1-ter]
L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione
finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile,
anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la
conclusione del contratto. (69)
[2]
La responsabilità dei pubblici ufficiali non si
estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.
[3]
Le parti interessate al verificarsi della
condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al
pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce
i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.
[4]
L'imposta complementare dovuta per un fatto
imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di
questa.
[5]
Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso
e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al
pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.
[6]
Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato
più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non
derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di
ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è
limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.
[7]
Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al
pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga
all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di
imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle
Amministrazioni dello Stato.
[8]
Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o
di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento
l'imposta è dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto
di rivalsa, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato.
Le sanzioni tributarie e le multe auto non si trasmettono ali eredi (art. 8 D.Lgs. n. 472/1997 che prevede, in linea con l’art. 7 della legge n. 68 9 del 1981)
A prescindere dalla rinuncia all'eredità, le sanzioni amministrative (multe auto o di qualsiasi genere) e le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi, che però salvo non facciano la rinuncia all'eredità rispondono delle imposte, tasse e interessi. Dottrina e giurisprudenza di merito, hanno sempre concordato nello stabilire che la pena pecuniaria, comminata per la violazione della legge tributaria, non si trasmette agli eredi dell’autore della violazione, essendo applicabile anche alle pene pecuniarie previste per violazioni delle leggi finanziarie non depenalizzate la norma della non trasmissibilità di cui all’art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In realta‘ non sembra necessario il richiamo alla L. n. 689 per affermare non trasmissibilità della pena pecuniaria agli eredi del trasgressore di leggi tributarie. Il principio, anche se non espressamente stabilito, e‘ insito nella L. n. 4 del 1929 ed il legislatore, forse per evitare nella piu‘ recente materia delle sanzioni amministrative il ripetersi di interpretazioni contrastanti, ha ritenuto di introdurre esplicitamente nelle leggi n. 706 del 1975 e n. 689 del 1981 quella disposizione di non trasmissibilità che, quantunque non espressa, e‘ tuttavia connaturata nella legge del 1929. Gli artt. 3 e 15 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 esplicitamente considerano la pena pecuniaria nascente dalla violazione, per cui l’obbligazione per il pagamento della pena pecuniaria sorge al momento della violazione ed il successivo provvedimento di irrogazione costituisce non un provvedimento costitutivo, ma un semplice provvedimento di liquidazione di un’obbligazione gia‘ sorta, con valore dichiarativo (Cassazione 30 novembre 1985, dec. n. 5980). Ne deriva, in relazione a tale natura, che deve ritenersi fondata la concezione che considera non trasmissibile agli eredi la pena pecuniaria, di guisa che la sua applicazione e determinazione in concreto non puo‘ non avvenire che nei confronti dell’autore della violazione. Se, pertanto, esiste un principio presuntivo di carattere generale di non trasmissibilità agli eredi della sanzione pecuniaria, gia‘ nella stessa L. n. 4/1929 si sarebbe dovuto sancire, per la sua trasmissibilità, una regola espressa contraria al detto principio, che invece nella legge del 1929 manca del tutto. Espressione di tale principio generale di non trasmissibilità è stato, invero, confermato nella disposizione contenuta nell’art. 7 della succitata legge di depenalizzazione n. 689/1981, che sancisce la non trasmissibilità agli eredi dell’obbligo di pagare le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, posto che l’art. 12 della stessa legge stabilisce che i principi ivi contenuti sono applicabili in tutti i casi in cui “non sia diversamente stabilito”.Motivo di ulteriore convincimento e delle affermazioni del ricorrente deriva dall’art. 39 della stessa L. n. 689/1981 nel sancire che alle violazioni finanziarie depenalizzate si applicano le disposizioni della L. n. 4/1929 “salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali”. E poiché la L. n. 4/1929 non contiene alcuna norma contraria al principio generale di non trasmissibilità della pena pecuniaria, la quale e‘ affine alla sanzione pecuniaria amministrativa, ne discende che “in mancanza di espressa diversa disciplina sul punto contenuta nella legge speciale, la normativa della L. n. 689 e, specialmente, i principi generali da essa codificati debbono ritenersi applicabili”, dal momento che il principio generale di non trasmissibilità appare coessenziale alla natura della sanzione ed e‘ prevista dall’art. 7 della L. n. 689/1981, non potendo l’applicazione di un principio generale essere escluso se non da una contraria espressa previsione normativa. Vedi Commissione Tributaria di Monza primo grado 14 aprile 1994 Numero 1130 Tale interpretazione e’ stata alla fine recepita dall’art. 8 D.Lgs. n. 472/1997 che prevede, in linea con l’art. 7 della legge n. 68 9 del 1981,la non trasmissibilità della sanzione agli eredi dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento. Questa disposizione non fa venir meno la responsabilità degli obbligati in solido che, come si dirà, assume particolare rilevanza nel nuovo sistema sanzionatorio anche quando la morte dell’autore della violazione si sia verificata anteriormente all’irrogazione della sanzione, secondo l’espressa prescrizione della delega.
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