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Indice:
1. Agevolazioni fiscali registro e bollo in fase di divorzio o separazione per la cessione dell'immobile - 2. Assegno periodico al coniuge divorziato (escluso quello per i figli ) e’ deducibile e il coniuge percipiente lo deve dichiarare - 3. Le agevolazioni prima casa non si perdono se si e’ costretti da sentenza del giudice e quindi per causa di forza maggiore a cedere prima dei 5 anni la propria quota al coniuge - 4. separazione diritto di abitazione al coniuge chi paga l'ici? Entrambi gli intestatari - 5. Coniuge superstite, morte del marito, moglie e figli chi dichiara? - 6. Successione moglie e 2 figli, modalità divisione e termini di presentazione - 7. Differenza tra separazione e divorzio - 8. Il Regime patrimoniale tra i coniuge, comunione o separazione - 9. Come verificare il proprio regime patrimoniale - 10. Il fondo patrimoniale come tutela contro il fisco ed equitalia
1. Agevolazioni fiscali registro e bollo in fase di divorzio o separazione per la cessione dell’immobile
l'art.19 della legge n.74/1987 prevede l'esenzione dall'imposta di registro, bollo e da ogni altra tassa per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio: con sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale di tale articolo nella parte in cui non estende dette agevolazioni anche ai medesimi atti e documenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
Con Circolare n.49/E del 16.03.2000 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla problematica di cui sopra e, in particolare, circa l'applicabilita' dell'esenzione in parola agli atti portanti attribuzioni
patrimoniali fra coniugi conseguenti ad accordi formalizzati nel provvedimento di separazione personale o al divorzio e ad esso connessi.
Tale agevolazione non sembra applicabile alle cessioni immobiliare in favore dei figli, in quanto soggetti terzi alla separazione o al divorzio in tal senso Cassazione - Sez.V - n.2347 del 17/02/2001
2. Assegno periodico al coniuge divorziato (escluso quello per i figli ) e’ deducibile e il coniuge percipiente lo deve dichiarare
A
norma dell'art 10
lettera c) del D.p.r. 917/86 Testo unico delle imposte dirette,
gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati
al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di
cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria;Il legislatore tributario ha ricompreso
tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle fattispecie che,
pur non presentando alcun collegamento con lo svolgimento di un'attività
lavorativa, sono caratterizzate da un'obbligazione di dare scaturente o da un
negozio
giuridico, ovvero dalla legge , come ad esempio gli assegni divorzili.
Art 47 D.p.r. 917/86
lettera i
Per cui si puo' scaricare soltanto l'assegno destinato alla ex
moglie, che a sua volta dovrà dichiarare tale assegno come reddito assimilabile
al lavoro dipendente.
3. Le agevolazioni prima casa non si perdono se si e’ costretti da sentenza del giudice e quindi per causa di forza maggiore a cedere prima dei 5 anni la propria quota al coniuge
Il contribuente che a seguito di una separazione e' obbligato a cedere per ordine del giudice la propria quota prima dei 5 anni non perde le agevolazioni. Commissione Tributaria Provinciale di Bologna Sent. 75/03/2009 Depositata il 25/05/2009 su ricorso di F.D. difeso dal Dott. Giuseppe Marino
P.S. E’ consigliabile comunque aspettare i 5 anni per non perdere le agevolazioni e non affrontare contenziosi.
4. separazione diritto di abitazione al coniuge chi paga l'ici? Entrambi gli intestatari
I soggetti passsivi ici sono il proprietario di immobili , oppure chi è titolare di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili medesimi, per cui il significato da attribuire al termine "possesso", utilizzato nella preliminare definizione del presupposto d'imposta, non possa essere quello di mera disponibilità del bene sulla base di un titolo personale di godimento, perché il possesso rileva, in tale contesto normativo, in ragione della titolarità di quelle situazioni giuridiche soggettive che la legge elenca, situazioni di diritto a carattere reale. Tale facoltà di godimento è conseguente ad un provvedimento giudiziale di per sé non idoneo alla costituzione di un diritto reale, "essendo i modi di costituzione di tali diritti tassativamente ed espressamente indicati dalla legge". La giurisprudenza e' concorde a non qualificare come valido strumento di creazione di un diritto reale l'assegnazione del diritto di abitazione da parte del Giudice. Cio' premesso il coniuge a cui non e’ stato concesso il diritto di abitazione deve pagare l'ici indipendentemente dal fatto che l'immobile lo possiede sua moglie in tal senso Corte di Cassazione Sent. n. 4445 del 24 febbraio 2009 (Ud. del 6 novembre 2008)
A norma dell'art.581
del codice civile Quando con il coniuge [c.c. 78, 565]
concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il
coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo
figlio, e ad un terzo negli altri casi. Nella sua situazione di 2 o piu’ figli
la divisione e’ per 1/3 al coniuge superstite e 2/3 dei figli, nel caso ci sia
un solo figlio al 50% tra figlio e coniuge superstite. Per la presentazione
della denuncia di successione a norma dell'art.31
del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle
successioni ) la dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla
data di apertura della successione.
Con
la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto
matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa o di una riconciliazione
o di un provvedimento di divorzio. La separazione può essere legale (consensuale
o giudiziale, o semplicemente "di fatto", cioè conseguente all'allontanamento
di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l'intervento
di un Giudice. Anche tale ultima forma di separazione può produrre effetti sul
piano giuridico . La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta
una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio .
Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la
legge 1.12.1970 n. 898) viene invece
pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili
(se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o
di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano). Col divorzio vengono a
cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso
del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano
patrimoniale. La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della
sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti
stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale. Solo a seguito di divorzio il
coniuge può pervenire a nuove nozze.
Nella fase di separazione il coniuge solitamente il marito puo’ continuare a scaricare le spese per oneri deducibili sostenute per la moglie, in quanto il matrimonio non e’ ancora sciolto.
10. Il fondo patrimoniale come tutela contro il fisco ed equitalia
Il fondo patrimoniale consiste in un vincolo posto nell’interesse della famiglia su di un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) e realizza la costituzione di un patrimonio separato o di destinazione, con limitazione dei poteri dispositivi dei costituenti (ciascuno o un ambedue i coniugi, un terzo, anche per testamento). Funzione del vincolo è quella di destinare i beni conferiti al soddi-sfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribu-zione esistenti nell’ambito della famiglia. Nella collocazione codicistica, con la legge di riforma del diritto di famiglia (n. 151 del 19.05.1975), la normativa del fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) ha sostituito quella del patrimonio familiare. La sostanziale differenza tra i due istituti risiede nella intensità del vincolo di destinazione, assai rigido nel secondo, così da assicurare a quel complesso di beni stabilità e durata in armonia con quelli che erano un tempo anche i caratteri del matrimonio (potendo i coniugi disporre dei beni soltanto previa autorizzazione del giudice nei casi di necessità o utilità evidente e con l’obbligo del reimpiego della somma ricavata, ed i creditori agire soltanto sui frutti dei beni, pur-chè non fossero stati a conoscenza che i debiti venivano contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia), più tenue e labile nel primo, posto che i coniugi (art. 169 c.c.) possono disporre dei beni liberamente, senza obbligo di reimpiego, non soltanto quando sia loro consentito dall’atto di costituzione, ma anche quando abbiano raggiunto l’accordo sull’atto di disposizione e, allorchè vi siano figli minori, nei soli casi di necessità od utilità evidente e con l’autorizzazione del Tribunale ordinario, che provvede in Camera di consiglio sentito il Pubblico ministero (art. 38, commi 2 e 3, disp. att. c.c.). Tra gli ulteriori effetti del fondo, merita particolare attenzione il divieto di esecuzione sui beni ad esso destinati (e sui relativi frutti) “ … per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.” (art. 170 c.c.): i beni del fondo ed i loro frutti rispondono soltanto per obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia (così come avveniva per i frutti del patrimonio familiare). La consapevolezza del creditore della estraneità del debito alle esigenze familiari deve sussistere al momento del perfezionamento della fonte dell’obbligazione e deve costituire oggetto di prova da parte di colui che si oppone all’espropriazione forzata. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, essendo sufficiente dimostrare che lo scopo dell’obbligazione appa-riva come normalmente estraneo ai bisogni della famiglia. In ordine al significato ed alla portata dell’art. 170 c.c., la giuri-sprudenza (Cass., Sez. I, 18.09.2001 n. 11683; conf. Cass., Sez. III, 7.01.1984 n. 134) ha chiarito che “ In tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, il disposto dell'art. 170 c.c. -nel testo di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151- per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia, bensì -analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata legge n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando esclu-se solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.
Appare, quindi, del tutto superato l’orientamento restrittivo che considerava i bisogni familiari sinonimo di “esigenze indispensabili” della famiglia, perché necessarie alla sua stessa esistenza.
L’ipoteca esattoriale non è iscrivibile quando non è poi possibile procedere all’espropriazio-ne forzata,come nel caso di immobili per i quali,essendo oggetto del fondo patrimoniale,l’art.170 c.c.preclude l’assoggettamento ad esecuzione forzata,purché il creditore sia a conoscenza della estraneità ai bisogni della famiglia dei debiti contratti dal debitore;nel caso dei debiti erariali,questi sono estranei ai bisogni della famiglia del contribuente ed il concessionario procedente è necessariamente consapevole di tale estraneità,poiché ne viene a conoscenza,attraverso i ruoli,inviatigli dall’Ufficio finanziario,titolare dei crediti per cui si procede. Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, Sent. 10 giugno 2008 (3 giugno 2008), n. 71 - Pres. Gobbati - Rel. Zanotti