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La sanzione tributaria non può essere inflitta all’amministratore della società di capitali, in quanto l’unico soggetto passivo è la società stessa, considerazioni anche in funzione del divieto del ne bis in idem europeo
Commissione Tributaria Regionale di Napoli sentenza n.21/11/2017 depositata il 27/11/2017 relatore Dott. Antonio Tarallo, Presidente Dott. Fernando Bocchini, membro giudicante Dott. Corrado D’Ambrosio
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L’Art. 7 del D.L. 30/09/2003, n. 269 (in G.U. n. 229 del 2 ottobre 2003 - Suppl. Ord. n. 157), convertito con modificazioni in L. 24/11/2003 n. 326, ha sancito al regola dell'esclusiva riferibilità alla persona giuridica delle sanzioni amministrative con effetto dal 02/10/2003.
Nonostante siano trascorsi un bel pò di anni, le agenzie fiscali, continuano ad infliggere le sanzioni agli amministratori di società.
Molto spesso poi avvalendosi del raddoppio dei termini, dovuto alla presenza di un comportamento penalmente rilevante ex art. 10 quater del D.Lgs n.74/2000, in tal caso è necessario dimostrare l’avvenuta denuncia alla procura, se cosi’ non fosse ci sarebbe omissione di atti d’ufficio.
Limitatamente alle compensazioni l’art. 27 comma 16 del D.L.185/08 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008, supplemento ordinario Convertito senza modifica da Legge n. 2 del 28/01/2009, prevede un termine di decadenza di 8 anni raddoppiabile in caso di denuncia penale.
Bisogna inoltre tener presente che se l’agenzia delle entrate denuncia penalmente l’amministratore, bisogna avvalersi del divieto del ne bis in idem europeo. Istituto dell’unione europea che vieta di infliggere la doppia sanzione amministrativa e penale per il medesimo fatto allo stesso soggetto.
La seconda sezione della Corte Europea dei Diritti dell’uomo con la sentenza del 4 marzo 2014, ha stabilito nella causa Grande Stevens e altri contro Italia, che il sistema sanzionatorio italiano è afflittivo e quindi a prescindere dalla sua qualificazione ha natura penale e quindi lo stesso soggetto non può essere sanzionato due volte (sanzione penale e amministrativa).
Ciò premesso un ex amministratore di società si vedeva notificato un atto di contestazione per sanzioni tributarie per indebita compensazione, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli sentenza n.21/11/2017 depositata il 27/11/2017 relatore Dott. Antonio Tarallo, Presidente Dott. Fernando Bocchini, membro giudicante Dott. Corrado D’Ambrosio, ha ritenuto in modo ineccepibile, che la sanzione tributaria non può essere inflitta all’amministratore di società persona fisica, quando l’art.7 del D.L. 30/09/2003 n.269 convertito con modificazioni in legge ha stabilito che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica e nonostante la Legge sia entrata in vigore il 02/10/2003, il divieto si applica alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del decreto Legge.
In conclusione le sanzioni tributarie inflitte dal 02/10/2003 anche per violazioni commesse precedentemente e non ancora contestate, non possono essere contestate all’amministratore di enti con personalità giuridica, ma soltanto all’ente o società titolare del rapporto tributario.
Scarica la sentenza orignale Commissione Tributaria Regionale di Napoli sentenza n.21/11/2017