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RICORSO NON FIRMATO, ATTO IMPUGNATO NON ALLEGATO, DIFETTI DI PROCURA
Ultimo aggiornamento 20/11/2014
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In base a una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ripresa dalla Cassazione sentenza 7645 del 02/04/2014 il processo deve essere portato al suo naturale epilogo ossia alla pronuncia per cui le sanzioni processuali devono essere ridotte al minimo, in controtendenza i giudici di merito al fine di smaltire il contenzioso velocemente tendono a prediligere le sanzioni processuali di inammissibilità, ma vediamo, cosa succede se non si firma uno dei ricorsi? cosa succede se non allego l'atto impugnato? cosa succede se c'è un difetto di procura?... Vi riporto di seguito le ulrime sentenze che costituiscono un prezioso salvagente all'inammissibilità

 

1. Ricorso all'ufficio non firmato, ma sottoscritto quella alla commissione nessuna nullità

 

Cassazione sentenza n. 24461 del 17/11/2014

Il ricorso tributario è ammissibile anche se la copia notificata all’Ufficio non contiene la firma del contribuente. È quanto emerge dalla sentenza 17 novembre 2014 n. 24461 della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile Tributaria Si sta sviluppando sempre di più l'orientamento in virtù del quale le sanzioni processuali devono essere ridotte al minimo e cercare di garantire il naturale sbocco del processo ossia la pronuncia. In parole semplici la ricorrente aveva firmato il ricorso alla Commissione Tributaria, ma non quello all'ufficio, la Commissione aveva dichiarato il ricorso inammissibile e la società ha proposto ricorso per Cassazione e lamentato la violazione di legge in relazione all’articolo 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La Suprema Corte ha accolto il ricorso ritenendo sufficiente che almeno una delle copie del ricorso fosse firmata. Secondo la CTR di Roma, la sanzione dell’inammissibilità deriva direttamente dalla norma dell’art. 18 citato e la conferma di ciò arriva da alcune sentenze di legittimità, tra le quali la difesa erariale ha citato la sentenza n. 14117 del 2009. La pensa diversamente la Sesta Sezione della Cassazione del che Invece ha richiamato l’ordinanza n. 10282 del 2013 secondo cui “per impedire l’inammissibilità del ricorso è sufficiente che almeno un esemplare dell’atto rechi la firma autografa dell’autore, essendo poi irrilevante, nel caso di notifica diretta per posta, l’irregolarità rappresentata dal fatto che tale esemplare sia quello depositato presso la Commissione Tributaria e non quello consegnato all’Ufficio”. Il Supremo Collegio evidenzia come tale conclusione che non pregiudichi il diritto di difesa dell’Amministrazione, in ragione dello sfasamento tra il termine di costituzione del ricorrente 30 giorni dalla proposizione del ricorso e il termine di costituzione della parte resistente 60 giorni dalla notifica del ricorso; Infatti l’Ufficio che riceve un ricorso, anche se non firmato, contro un proprio provvedimento, è comunque in condizione di predisporre le proprie difese, salvo stabilire o meno in giudizio, dopo aver verificato la sussistenza della sottoscrizione sull’originale, che il contribuente depositi nella segreteria del giudice adito nel termine di cui all’articolo 22 D.Lgs. 546/92.
In base a una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ripresa dalla
Cassazione sentenza 7645 del 02/04/2014 il processo deve essere portato al suo naturale epilogo ossia alla pronuncia per cui le sanzioni processuali devono essere ridotte al minimo, in tal senso si veda anche Cass. 18821 del 30/06/2006. La giurisprudenza quindi protende sempre di più ad evitare rigorosi formalismi che possano evitare il normale svolgimento del processo.
Cassazione 24461/2014 del 17/11/2014 commento a cura del Dott. Giuseppe Marino difensore tributario.

2. Ricorso senza allegare l’atto impugnato, nessuna nullità

 

Commissione Tributaria Regionale di Roma sentenza n. 3892/21/14 depositata il 12/06/2014

La Commissione Tributaria di Roma, che a mio parere è una delle migliori in Italia, ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva dimenticato di allegare l’atto impugnato, secondo i giudici della capitale l’art.22  del Dlgs 546/92 non commina alcuna sanzione di nullità all’onere di allegazione, questo orientamento a mio parere giusto e perfetto nel ragionamento logico giuridico è da condividere a pieno. Non allegare l’atto non comporta alcun pregiudizio per l’ufficio nell’ esercizio alla difesa, considerato il fatto che l’atto è emesso dall’ufficio stesso contro il quale è stato proposto ricorso. In secondo luogo la corretta indicazione degli estremi dell’atto costituisce obbligo sufficiente per l’individuazione dell’atto impugnato. Fatto diverso è quando non solo non si allega l’atto, ma non si indicano nemmeno gli estremi dell’atto o lo si indicano in maniera errata. E’ consigliabile in ogni caso di stare molto attenti a trascrivere con correttezza gli estremi dell’atto, proprio nel caso di omessa allegazione e di scrivere anche conseguentemente agli estremi le parole “meglio identificato ed allegato agli atti” nel caso ci fosse un errore di trascrizione, in questo caso  l’atto allegato meglio identificato ed allegato agli atti salva l’errore. La Giurisprudenza ha più volte confermato che nessuna sanzione è mai stata comminata dal legislatore per l’omessa allegazione dell’atto, tra l’altro quando conviene al fisco la sanzione deve essere specificatamente comminata quando non conviene basta non aver rispettato la norma. La realtà a mio parere è una sola a prescindere della specifica sanzione della norma, il giudice deve vedere se viene compromesso il diritto alla difesa o altri diritti costituzionalmente e da statuto del contribuente previsti, solo in quel caso deve comminare la sanzione di nullità.  Sulla non nullità dell’omessa allegazione si veda anche Cassazione  Sentenza 12 dicembre 2013, n. 27837, Che con riferimento al vecchio processo aveva stabilito che l’inammissibilità può essere dichiarata soltanto se  manca o risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati dalla norma, quindi se gli estremi dell’atto sono corretti, anche se l’atto non viene allegato nessuna incertezza può essere rilevata.

3. Assenza di mandato o mandato irregolare, nessuna inammissibilità

 

Corte Cass., SS.UU  Sent. n. 22601 del 2 dicembre 2004 (ud. dell'8 luglio 2004) - Corte Cost. sentenza n. n.189 del 13/06/2000

In presenza di ricorso senza assistenza obbligatoria, di ricorso senza autentica del difensore, di ricorso senza autentica senza indicazione dell’ordine di appartenenza e relativo numero di iscrizione,  di ricorso con altri tipi di irregolarità, devono essere sanate con un ordinanza del Giudice, soltanto quando questa ordinanza dovesse essere ignorata è possibile dichiarare l’inammissibilità, ma fino a quando il Giudice non emette l’ordinanza di regolarizzazione una sentenza di inammissibilità è da considerarsi nulla.

Il fatto che l'art. 12, comma 1, parli di mera assistenza e non di rappresentanza, "ciò significa che il  difensore

incaricato  non  deve  sostituire  il  ricorrente,  ma  deve   semplicemente fornirgli la sua assistenza di carattere tecnico; il che  può  essere  fatto redigendo materialmente il ricorso o partecipando, eventualmente insieme col suo cliente, all'udienza di discussione"

Ebbene, è oggi opinione diffusa che l'omesso attestato di autografia non comporti la nullità del ricorso, mentre viceversa la mancata  sottoscrizione della procura debba comportare la nullità dell'atto.

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Sentenza del 3 settembre 2004, n. 17845 -Corte di Cassazione Sez. Tributaria Sentenza del 3 settembre 2004, n. 17845 - Corte di Cassazione 5 Sez. Sentenza del 22 gennaio 2007, n. 1299  - Corte di Cass., Sez. trib., 6 ottobre 2006,  n.  21510

Tra l’altro la presunta inammissibilità paventata dal Giudice di primo grado non trova riscontro normativo in quanto non viene espressamente sanzionata da alcuna norma  l’omissione dell’indicazione dell’ordine di appartenenza  del difensore

Orbene, può considerarsi ormai ius receptum (Corte Cost. 13-6-2000, n.189; Cass. Sez. Un. n. 22601/2004; Cass. Sez.. Trib. n. 620/2006) che nelle controversie tributarie di valore superiore a £. 5.000.000, per effetto dell'interpretazione adeguatrice alla Costituzione degli artt. 12, c. 5° e 18 c. 3° e 4° D.Lgs. n. 546/92 fornita dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 189/2000, la inammissibilità del ricorso presentato senza l'assistenza di un difensore abilitato può essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine all'uopo fissato, all'ordine di munirsi di assistenza tecnica impartito dal Presidente della Commissione Tributaria. Costituendo l'assistenza tecnica una condizione di ammissibilità della domanda, detto ordine può provenire, con carattere di pregiudizialità, dal giudice di primo grado e la mancata fissazione del relativo termine si traduce in un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio.

    Sul primo versante è stato  sottolineato  che  l'omissione  integra  una "mera irregolarità" Cass., Sez. trib., 6 ottobre 2006,  n.  21510, se è vero che "la mancanza  della  certificazione, da parte del difensore, della autografia della parte non induce  di  per  sé nullità del mandato ad litem, non essendo tale nullità comminata dalla legge e non incidendo tale formalità sui requisiti  indispensabili  perché  l'atto raggiunga il suo scopo"

    Quanto invece all'omessa sottoscrizione della formula della  procura  da parte del contribuente,  essa,  per  uniforme  e  risalente  giurisprudenza, materializza "una ipotesi di  inammissibilità  del  ricorso,  non  emergendo alcun dato sicuro sull'effettivo conferimento della  procura  e  sulla  data della stessa" nella fattispecie il Giudice di primo grado eccepisce l’errata indicazione della data del conferimento del mandato 06/07/2007 anteriore alla notifica della cartella, ma è  evidente, che si tratta di un errore di battitura che costituisce mera irregolarità.

Colui  che  è  preposto  alla  difesa   deve   possedere   i   requisiti professionali enunciati dall'art. 12, comma 2

il  ricorso  sottoscritto  da  un  professionista  non abilitato, il cui incarico sia stato conferito dal contribuente con  procura

a margine dello scritto,  equivale  al  ricorso  sottoscritto  personalmente dall'interessato - e cioè con modalità    irregolare  ma  non  in  maniera insanabile ergo il giudice  tributario  avrebbe  dovuto  ordinare  per tempo la regolarizzazione;  non  avendolo  egli  fatto,  l'irregolarità finisce sanata. Cass., Sez. trib., 6 ottobre 2006,  n.21510

 

 

 

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